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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/02/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12133/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12133/2024 promossa da:
, (C.F. ),rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. ORSOLINI ENRICO ANTONIO
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MACRÌ Controparte_1 C.F._2
SALVATORE FEDERICO giusta procura in atti
CONVENUTO
Avente ad oggetto: contratto locazione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del novembre 2024, l'attrice in epigrafe , premesso il contratto di locazione stipulato con parte convenuta in data 1.9.2020 avente ad oggetto l'immobile ivi meglio descritto, allegando la morosità del conduttore, chiedeva convalidarsi l'intimato sfratto con vittoria di spese e compensi.
pagina 1 di 2 Nella mancata comparizione di parte convenuta, all'udienza del 21.11.2024, parte attrice tenuto conto dell'esito della notifica, chiedeva disporsi il mutamento del rito, insistendo nella domanda di risoluzione per inadempimento;
con ordinanza del 21.11.2024, veniva pertanto disposto il mutamento del rito ed onerate le parti all'espletamento del procedimento di mediazione.
Si costituiva , riferendo che il contratto era stato risolto per mutuo consenso il Controparte_1
30.10.2023 e contestando la morosità, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda, accertarsi l'avvenuta risoluzione al novembre 2023, rigettare la domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione e di oneri condominiali e, in via riconvenzionale dichiararsi il proprio diritto alla restituzione del deposito cauzionale pari ad € 450,00 con vittoria di spese e compensi.
La causa istruita documentalmente viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del processo, avendo raggiunto un accordo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 20.2.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12133/2024 promossa da:
, (C.F. ),rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. ORSOLINI ENRICO ANTONIO
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MACRÌ Controparte_1 C.F._2
SALVATORE FEDERICO giusta procura in atti
CONVENUTO
Avente ad oggetto: contratto locazione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del novembre 2024, l'attrice in epigrafe , premesso il contratto di locazione stipulato con parte convenuta in data 1.9.2020 avente ad oggetto l'immobile ivi meglio descritto, allegando la morosità del conduttore, chiedeva convalidarsi l'intimato sfratto con vittoria di spese e compensi.
pagina 1 di 2 Nella mancata comparizione di parte convenuta, all'udienza del 21.11.2024, parte attrice tenuto conto dell'esito della notifica, chiedeva disporsi il mutamento del rito, insistendo nella domanda di risoluzione per inadempimento;
con ordinanza del 21.11.2024, veniva pertanto disposto il mutamento del rito ed onerate le parti all'espletamento del procedimento di mediazione.
Si costituiva , riferendo che il contratto era stato risolto per mutuo consenso il Controparte_1
30.10.2023 e contestando la morosità, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda, accertarsi l'avvenuta risoluzione al novembre 2023, rigettare la domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione e di oneri condominiali e, in via riconvenzionale dichiararsi il proprio diritto alla restituzione del deposito cauzionale pari ad € 450,00 con vittoria di spese e compensi.
La causa istruita documentalmente viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del processo, avendo raggiunto un accordo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 20.2.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 2 di 2