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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/05/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1499/2022 R.G., iniziata con atto di citazione notifi- cato il 24/02/2022, da
, c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA NAZIONALE, 192 30034 MIRA presso lo studio dell'Avv. ZAM-
PIERI FRANCESCA, c.f.: , dal quale è rappresentato C.F._2
e difeso - ATTORE OPPONENTE - contro
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIALE NAVIGAZIONE INTERNA ,51 35129 PADOVA, presso lo studio dell'Avv. ROCCA RICCARDO, c.f.: , dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso - CONVENUTO OPPOSTO - nonché
con studio in Padova Via A. Pertile n. 64/A (CF: CP_2
); contumace - TERZO CHIAMATO - C.F._4
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.64/2022 emesso da que- sto Tribunale il 13/01/2022.
Causa discussa previo espletamento di ctu da parte del geom. , CP_3
nonché prova testimoniale, sulle seguenti conclusioni di parte attrice opponente: “In via preliminare, nel merito ed in principalità: revo- care, annullare, e/o dichiarare privo di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 64/2022 del 13.01.2022 emesso dal Tribunale di Padova il 13.01.2022 e/o accertare e dichia- rare che il signor non deve alla società la somma di € Parte_1 Controparte_1 20.623,00, e/o altra diversa maggiore o minore somma emergesse in corso di causa per i mo- tivi di cui in narrativa.
In via ulteriormente principale: condannarsi la soc. in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore per la temerarietà di lite nei confronti del sig. Parte_1 nella misura che il Giudice riterrà, secondo giustizia ed equità; In via riconvenzionale, accertato e dichiarato che la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, non ha eseguito e/o eseguito parzialmente i lavori di cui al capitolato d'appalto e/o gli stessi non sono stati eseguiti a regola d'arte, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al paga- Controparte_1 mento, a titolo di risarcimento delle spese sostenute e sostenende per il ripristino dei danni patiti e patiendi della somma di €15.000,00 e/o la maggiore o minore somma che emergesse in corso di causa e/o da valutare invia equitativa dal Giudice, con eventuale compensazione delle eventuali poste debitorie e/o creditorie. In via subordinata: nella denegata e non ritenuta possibile ipotesi di condanna del signor
al pagamento di qualsivoglia somma a favore della soc. Parte_1 Controparte_4 condannare il Geom. a garantire e manlevare lo stesso al pagamento di qual- CP_2 siasi somma e per le obbligazioni derivanti nel caso di sua condanna nel presente giudizio per la mancata sorveglianza dei lavori in cantiere e la redazione non veritiera del verbale di fine lavori. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
e di parte convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, NEL MERITO: rigettata ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, per le ragioni sopra espo- ste, rigettare l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo 64/2022, n. 149/2022 R.G., del 13.1.2022 del Tri- bunale di Padova nei confronti del sig. . Parte_1 NEL MERITO IN SUBORDINE: in caso di accoglimento parziale dell'avversa opposizione, condannarsi il sig. al pagamento a favore di della diversa Parte_1 Controparte_1 somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia a titolo di corrispettivo per la ri- strutturazione dell'immobile di sua proprietà. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste affinchè il CTU venga chiamato a rendere chiarimenti, co- me da nota di trattazione scritta depositata in data 14.11.2023.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa;
spese di CTU a carico dell'attrice in opposizione e rimborso delle spese di consulenza di parte.”
FATTO E DIRITTO.
L'opposizione è in parte fondata e va pertanto accolta in tale misura.
ha diritto al pagamento da parte di , del saldo Controparte_4 Parte_1
dei lavori di ristrutturazione edilizia svolti nell'abitazione di quest'ultimo; non però nella misura richiesta col decreto ingiuntivo opposto (€20.623,00+iva) e risultante dal preventivo (€34.000,00+iva) e dal consuntivo per le opere ag- giuntive (€15.623,00+iva), al netto delle opere stralciate (tettoia pari ad
- 2 - €7.000,00) e degli acconti versati (€22.000,00), in quanto i predetti documenti non sono stati accettati dal committente.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) L'opposto ha prodotto nel procedimento monitorio, un preventivo datato
14/7/2021, avente ad oggetto opere di ristrutturazione edilizia per la realizza- zione di un nuovo bagno e di un portico nel fabbricato sito in Dolo (Pd), alla via Papa Giovanni XXIII n.9/N. Il suddetto documento reca la firma dell'opposto ed in calce alla stessa, la sottoscrizione per accettazione, dell'opponente ed espone un prezzo complessivo di €34.000,00# oltre iva
(vedasi doc.1 ingiungente).
2) L'opponente, invece, ha prodotto il medesimo preventivo di cui al punto 1, che risulta privo di data, della sua firma per accettazione e reca due ricevute di pagamento di acconti, quietanzate dall'opposta (vedasi doc. 1 opponente).
Alla luce dei precedenti punti 1 e 2, allo scrivente non appare documental- mente provato il fatto che gli odierni contendenti abbiano concordato il prezzo delle opere originariamente commissionate, in €34.000,00# oltre iva.
L'opponente, infatti, contesta tale circostanza ma riconosce che i lavori de- scritti nel preventivo, sono stati effettivamente svolti;
conseguentemente il prezzo da versarsi per gli stessi è quello indicato dal ctu come congruo e cioè
€26.758,40# oltre iva al 10% (vedasi pag. 14 ctu).
3) Il consuntivo avente ad oggetto i lavori aggiuntivi è dattiloscritto ma pre- senta numerose aggiunte manoscritte e reca in calce la firma dell'opponente
(vedasi doc. 2 fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio).
non disconosce la sua sottoscrizione ma sostiene di aver appo- Parte_1
sto la sua firma soltanto al testo dattiloscritto e che dunque le aggiunte a pen- na, non siano state da lui accettate. Il teste, sig. , conferma ta- Testimone_1 le allegazione dichiarando testualmente quanto segue: “Mio suocero mi ha rife- rito che il documento rammostratomi è stato da lui sottoscritto il 02/08/2021 e non
- 3 - recava le parti manoscritte. Adr: mio suocero non ha ricevuto dall'opposta una co- pia del documento da lui sottoscritto il 02/08/2021.” (VEDASI VERBALE UDIENZA
18/9/2024).
Ad avviso dello scrivente, in presenza di contestazione sulla genuinità del consuntivo innanzi indicato ed alla luce della dichiarazione testimoniale resa dal , vanno riconosciute all'opposto soltanto le voci dattiloscritte, Tes_1 così come da lui richieste. Esse ammontano a complessivi €5.773,00# iva esclusa, di cui €300,00# per apertura e sistemazione porta finestra PT;
€1.440,00# per maggiore piazzale in cls 20 mq. in più; €2.400,00# per muro con fondazione bagno e intonaco come da disegno;
€1.133,00# per opera in- certa in più 20 mq.; €500,00# per maggiore ferro per cordoli e ferro da 8 rete.
4) Gli acconti versati dall'opponente all'opposto, in corso d'opera, ammonta- no complessivamente ad €22.000,00# (circostanza pacifica).
5) I vizi dell'opera individuati dal ctu sono di poco conto ed eliminabili af- frontando una spesa di €2.663,00# (vedasi pagg. 27 e 28 ctu). Proprio per tale ragione si ritiene che la domanda di manleva svolta dall'opponente nei con- fronti del geom. sia infondata e vada pertanto rigettata. CP_2
In definitiva, il prezzo ritenuto congruo per le opere descritte nel preventivo di cui ai punti 1 e 2 (€26.758,40) nonché del consuntivo di cui al punto 3
(€5.773,00), ammonta complessivamente ad €32.531,40#
(€26.758,40+€5.773,00=€32.531,40), che maggiorato dell'iva al 10%, somma ad €35.784,54# (€32.531,40+€3.253,14=€35.784,54). Da esso, vanno detratti gli acconti per un totale di €22.000,00# (vedasi precedente punto 4) ed
€2.663,00# necessari per eliminare i vizi riscontrati (vedasi precedente punto
5). Residua dunque un debito di verso di Parte_1 Controparte_4
€11.121,54# che va maggiorato degli interessi legali a far data dal
12/01/2022, giorno di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, fino all'effettivo soddisfo.
- 4 - In considerazione dell'esito della lite, le relative spese e competenze, ivi com- prese quelle del procedimento monitorio, vengono poste a carico dell'opponente ed in favore dell'altra parte, liquidandole in €145,50# per esborsi ed €5.650,00# per onorario (valori medi dello scaglione che va da
€5.200,01# ad €26.000,00), oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa.
Spese di ctu e cc.tt.pp. interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, accoglie parzial- mente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 64/2022 emesso da que- sto Tribunale il 13/01/2022 e per l'effetto, condanna a pagare a Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_4
€11.121,54# oltre interessi legali a far data dal 12/01/2022 fino all'effettivo soddisfo.
Condanna a pagare a in persona del suo le- Parte_1 Controparte_4
gale rappresentante pro-tempore, le spese di lite così come liquidate in parte motiva.
Spese di ctu e di cc.tt.pp. interamente e definitivamente compensate tra le par- ti.
Così deciso il 06 maggio 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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