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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 5350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5350 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IA
Terza Sezione Civile
R.G. 2813/2025
Il Tribunale di IA, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea RC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- ex art. 281 sexies c.p.c. - nella causa civile di primo iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. MASSIGNANI DOMENICO
[...] P.IVA_2
attrice contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
convenuto - contumace
CONCLUSIONI: la parte costituita ha concluso come da atto introduttivo e da note scritte in vista dell'udienza del 2/12/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 18/03/2025 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) di essere cessionaria pro soluto, tra gli altri, del credito originariamente vantato da
[...]
nei confronti del Controparte_2
convenuto giusta decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7139/2011 (n.
15092/2011 R.G.); ii) in forza di tale titolo (doc. 3) è stata iscritta ipoteca giudiziale n. 42827 Reg. Gen. – n. 9249 Reg. Part. (doc. 4) sugli immobili ubicati in Comune di
ON (BS), censiti al Fg. 109, mapp. 110/3 e 110/6 (cd. unità negoziale n. 2), intestati, per la quota indivisa di 3/6, alla sig.ra , deceduta il 21/6/1998 Persona_1
(doc. 5); iii) radicata la procedura esecutiva n. 704/2015 R.G.E. l'attrice, deducendo il protratto possesso dei beni ereditari in capo a , ha adito l'intestato Controparte_1
Tribunale per fare accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte del convenuto onde assicurare la necessaria continuità Persona_1
delle trascrizioni.
Espletati i controlli preliminari e dichiarata la contumacia della parte convenuta non comparsa, la causa è stata infine assunta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies u.c.
c.p.c..
* * *
La domanda è fondata per le ragioni appresso indicate.
Come noto, l'immissione nel possesso dei beni ereditari comporta accettazione tacita dell'eredità quando non dipenda dalla mera tolleranza del coerede o da un intento conservativo del chiamato e si attui con modalità concrete tali da implicare una tale accettazione (Cass. Civ., n. 7552/1986);
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti si evince che il convenuto ha fissato la propria residenza presso l'immobile già in comproprietà della de cuius a far data dal 15/9/1998 e tuttora vi abita unitamente alla famiglia (cfr. certificati di residenza prodotti sub doc. 7).
È pertanto evidente che il mantenimento del possesso del bene da parte del convenuto non può essere determinato da semplice intento conservativo o da mera tolleranza, poiché si tratta di due connotati incompatibili con un'occupazione ultraventennale.
Si deve, dunque, ritenere che il convenuto abbia accettato, in forma tacita ex art. 476
c.c., l'eredità della madre, nella quale rientrava anche la quota di comproprietà di 3/6 dell'immobile per cui è causa.
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che la stabile occupazione e la fissazione della residenza presso l'immobile di proprietà del de cuius costituisce “allegazione, pag. 2/3 rilevante quale accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 474 cod.civ.” (Cass.
Civ. n. 150301/2020).
Ne consegue che, alla luce degli elementi dedotti, va accertata e dichiarata l'avvenuta tacita accettazione dell'eredità di da parte di . Persona_1 Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per una causa di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 ex art. 5, comma 6,
D.M. 55/2014), limitatamente alle sole fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
accerta e dichiara che nato a [...] il [...], Codice Controparte_1
fiscale , ha accettato tacitamente l'eredità di C.F._1 Per_1
, nata a [...] il [...], deceduta ON (BS) il 21/6/1998,
[...]
Codice fiscale , con ogni conseguenza di legge;
C.F._2
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di trascrivere la presente sentenza, ai sensi dell'art. 2648 comma 3 c.c., con esonero da responsabilità;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali, che liquida in € 2.900,00 (di cui € 850,00 per la fase di studio;
€
600,00 per la fase introduttiva;
€ 1.450,00 per la fase decisionale), oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IA, lì 02/12/2025.
Il giudice
Andrea RC
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IA
Terza Sezione Civile
R.G. 2813/2025
Il Tribunale di IA, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea RC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- ex art. 281 sexies c.p.c. - nella causa civile di primo iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. MASSIGNANI DOMENICO
[...] P.IVA_2
attrice contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
convenuto - contumace
CONCLUSIONI: la parte costituita ha concluso come da atto introduttivo e da note scritte in vista dell'udienza del 2/12/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 18/03/2025 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) di essere cessionaria pro soluto, tra gli altri, del credito originariamente vantato da
[...]
nei confronti del Controparte_2
convenuto giusta decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7139/2011 (n.
15092/2011 R.G.); ii) in forza di tale titolo (doc. 3) è stata iscritta ipoteca giudiziale n. 42827 Reg. Gen. – n. 9249 Reg. Part. (doc. 4) sugli immobili ubicati in Comune di
ON (BS), censiti al Fg. 109, mapp. 110/3 e 110/6 (cd. unità negoziale n. 2), intestati, per la quota indivisa di 3/6, alla sig.ra , deceduta il 21/6/1998 Persona_1
(doc. 5); iii) radicata la procedura esecutiva n. 704/2015 R.G.E. l'attrice, deducendo il protratto possesso dei beni ereditari in capo a , ha adito l'intestato Controparte_1
Tribunale per fare accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte del convenuto onde assicurare la necessaria continuità Persona_1
delle trascrizioni.
Espletati i controlli preliminari e dichiarata la contumacia della parte convenuta non comparsa, la causa è stata infine assunta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies u.c.
c.p.c..
* * *
La domanda è fondata per le ragioni appresso indicate.
Come noto, l'immissione nel possesso dei beni ereditari comporta accettazione tacita dell'eredità quando non dipenda dalla mera tolleranza del coerede o da un intento conservativo del chiamato e si attui con modalità concrete tali da implicare una tale accettazione (Cass. Civ., n. 7552/1986);
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti si evince che il convenuto ha fissato la propria residenza presso l'immobile già in comproprietà della de cuius a far data dal 15/9/1998 e tuttora vi abita unitamente alla famiglia (cfr. certificati di residenza prodotti sub doc. 7).
È pertanto evidente che il mantenimento del possesso del bene da parte del convenuto non può essere determinato da semplice intento conservativo o da mera tolleranza, poiché si tratta di due connotati incompatibili con un'occupazione ultraventennale.
Si deve, dunque, ritenere che il convenuto abbia accettato, in forma tacita ex art. 476
c.c., l'eredità della madre, nella quale rientrava anche la quota di comproprietà di 3/6 dell'immobile per cui è causa.
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che la stabile occupazione e la fissazione della residenza presso l'immobile di proprietà del de cuius costituisce “allegazione, pag. 2/3 rilevante quale accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 474 cod.civ.” (Cass.
Civ. n. 150301/2020).
Ne consegue che, alla luce degli elementi dedotti, va accertata e dichiarata l'avvenuta tacita accettazione dell'eredità di da parte di . Persona_1 Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per una causa di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 ex art. 5, comma 6,
D.M. 55/2014), limitatamente alle sole fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
accerta e dichiara che nato a [...] il [...], Codice Controparte_1
fiscale , ha accettato tacitamente l'eredità di C.F._1 Per_1
, nata a [...] il [...], deceduta ON (BS) il 21/6/1998,
[...]
Codice fiscale , con ogni conseguenza di legge;
C.F._2
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di trascrivere la presente sentenza, ai sensi dell'art. 2648 comma 3 c.c., con esonero da responsabilità;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali, che liquida in € 2.900,00 (di cui € 850,00 per la fase di studio;
€
600,00 per la fase introduttiva;
€ 1.450,00 per la fase decisionale), oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IA, lì 02/12/2025.
Il giudice
Andrea RC
pag. 3/3