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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 726/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2722/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29508202500007614000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17/03/2025 e depositato il 16/04/2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500007614000, notificatagli in data 18/02/2025, limitatamente alla pretesa di € 602,50 relativa alla cartella di pagamento n.
29520180021752876000, avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2014.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, l'intervenuta prescrizione triennale del credito, sostenendo che dalla data di notifica della cartella presupposta (11/02/2019) a quella di notifica dell'atto impugnato (18/02/2025) fosse ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 5 del D.L. 953/1982.
In via subordinata, ha lamentato la nullità dell'atto per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, per mancata allegazione della cartella di pagamento richiamata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SS con controdeduzioni depositate in data
26/12/2025, contestando le argomentazioni del ricorrente. In particolare, in merito all'eccezione di prescrizione, ha sostenuto la piena vigenza del credito in virtù dell'applicazione della normativa emergenziale
Covid-19 (art. 68 D.L. n. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015), che avrebbe comportato una sospensione dei termini di prescrizione per un totale di 478 giorni. Ha altresì difeso la legittimità dell'atto impugnato sotto il profilo della motivazione. Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Con note illustrative depositate in data 14/01/2026, la parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, evidenziando come, anche applicando il periodo di sospensione di 478 giorni calcolato dalla stessa resistente, il termine di prescrizione sarebbe comunque spirato prima della notifica del preavviso di fermo.
All'udienza del 27/01/2026, svoltasi in camera di consiglio, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La controversia verte sulla presunta estinzione per prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2014, portato dalla cartella di pagamento n. 29520180021752876000, richiamata nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata.
È pacifico tra le parti e documentalmente provato che la suddetta cartella di pagamento sia stata notificata al contribuente in data 11/02/2019. Tale atto ha natura di atto interruttivo della prescrizione, a seguito del quale inizia a decorrere un nuovo periodo prescrizionale, di durata pari a quella del tributo in essa contenuto.
Come correttamente dedotto dal ricorrente, ed in linea con il consolidato orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. Sez. Un. n. 23397/2016), la definitività della cartella non comporta la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Per la tassa automobilistica, l'art. 5 del D.L. n. 953/1982 stabilisce un termine di prescrizione di tre anni.
Pertanto, il nuovo termine triennale ha iniziato a decorrere l'11/02/2019 e, in assenza di ulteriori atti interruttivi, sarebbe spirato in data 10/02/2022.
La parte resistente ha eccepito l'applicazione della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla legislazione emergenziale per la pandemia da Covid-19. Nelle proprie difese, l'Agente della SS ha quantificato tale sospensione in 478 giorni, applicabile, secondo la sua tesi, ai carichi affidati prima dell'8 marzo 2020 e con termini di prescrizione in scadenza dopo il 31 dicembre 2021, fattispecie che ricorre nel caso di specie.
Questa Corte ritiene di poter prescindere dall'analisi sulla corretta applicabilità e quantificazione del periodo di sospensione, in quanto, anche aderendo integralmente alla tesi della parte resistente, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente risulta comunque fondata.
Infatti, sommando il periodo di sospensione di 478 giorni, come calcolato dalla stessa Agenzia, al termine di scadenza originario del 10/02/2022, il nuovo termine ultimo per l'esercizio della pretesa creditoria viene a cadere in data 03/06/2023.
L'atto successivo, ovvero la comunicazione preventiva di fermo amministrativo qui impugnata, è stato notificato al sig. Ricorrente_1 solo in data 18/02/2025, e dunque ben oltre il termine di prescrizione così prorogato. Nessun altro atto interruttivo risulta essere stato notificato nel periodo intercorrente tra la notifica della cartella di pagamento e quella del preavviso di fermo.
Ne consegue che, alla data di notifica dell'atto impugnato, il diritto di credito dell'Amministrazione per la tassa automobilistica 2014 si era già estinto per intervenuta prescrizione.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione, determina l'assorbimento del secondo motivo, concernente la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, in quanto la declaratoria di estinzione del credito rende superflua ogni valutazione sulla legittimità formale dell'atto con cui si è tentato di recuperarlo.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato va annullato limitatamente alla pretesa relativa alla cartella di pagamento n. 29520180021752876000.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Si dispone la distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 14, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1. Accoglie il ricorso;
2. Per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29580202500007614000, limitatamente alla pretesa di € 602,50 relativa alla cartella di pagamento n.
29520180021752876000; 3. Condanna l'Agenzia delle Entrate - SS al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 400,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Difensore_1 che ha reso ladichiarazione prescritta dalla legge.
Così deciso in Messina, in data 27.01.2026.
IL GIUDICE
NI NI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2722/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29508202500007614000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17/03/2025 e depositato il 16/04/2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500007614000, notificatagli in data 18/02/2025, limitatamente alla pretesa di € 602,50 relativa alla cartella di pagamento n.
29520180021752876000, avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2014.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, l'intervenuta prescrizione triennale del credito, sostenendo che dalla data di notifica della cartella presupposta (11/02/2019) a quella di notifica dell'atto impugnato (18/02/2025) fosse ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 5 del D.L. 953/1982.
In via subordinata, ha lamentato la nullità dell'atto per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, per mancata allegazione della cartella di pagamento richiamata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SS con controdeduzioni depositate in data
26/12/2025, contestando le argomentazioni del ricorrente. In particolare, in merito all'eccezione di prescrizione, ha sostenuto la piena vigenza del credito in virtù dell'applicazione della normativa emergenziale
Covid-19 (art. 68 D.L. n. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015), che avrebbe comportato una sospensione dei termini di prescrizione per un totale di 478 giorni. Ha altresì difeso la legittimità dell'atto impugnato sotto il profilo della motivazione. Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Con note illustrative depositate in data 14/01/2026, la parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, evidenziando come, anche applicando il periodo di sospensione di 478 giorni calcolato dalla stessa resistente, il termine di prescrizione sarebbe comunque spirato prima della notifica del preavviso di fermo.
All'udienza del 27/01/2026, svoltasi in camera di consiglio, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La controversia verte sulla presunta estinzione per prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2014, portato dalla cartella di pagamento n. 29520180021752876000, richiamata nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata.
È pacifico tra le parti e documentalmente provato che la suddetta cartella di pagamento sia stata notificata al contribuente in data 11/02/2019. Tale atto ha natura di atto interruttivo della prescrizione, a seguito del quale inizia a decorrere un nuovo periodo prescrizionale, di durata pari a quella del tributo in essa contenuto.
Come correttamente dedotto dal ricorrente, ed in linea con il consolidato orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. Sez. Un. n. 23397/2016), la definitività della cartella non comporta la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Per la tassa automobilistica, l'art. 5 del D.L. n. 953/1982 stabilisce un termine di prescrizione di tre anni.
Pertanto, il nuovo termine triennale ha iniziato a decorrere l'11/02/2019 e, in assenza di ulteriori atti interruttivi, sarebbe spirato in data 10/02/2022.
La parte resistente ha eccepito l'applicazione della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla legislazione emergenziale per la pandemia da Covid-19. Nelle proprie difese, l'Agente della SS ha quantificato tale sospensione in 478 giorni, applicabile, secondo la sua tesi, ai carichi affidati prima dell'8 marzo 2020 e con termini di prescrizione in scadenza dopo il 31 dicembre 2021, fattispecie che ricorre nel caso di specie.
Questa Corte ritiene di poter prescindere dall'analisi sulla corretta applicabilità e quantificazione del periodo di sospensione, in quanto, anche aderendo integralmente alla tesi della parte resistente, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente risulta comunque fondata.
Infatti, sommando il periodo di sospensione di 478 giorni, come calcolato dalla stessa Agenzia, al termine di scadenza originario del 10/02/2022, il nuovo termine ultimo per l'esercizio della pretesa creditoria viene a cadere in data 03/06/2023.
L'atto successivo, ovvero la comunicazione preventiva di fermo amministrativo qui impugnata, è stato notificato al sig. Ricorrente_1 solo in data 18/02/2025, e dunque ben oltre il termine di prescrizione così prorogato. Nessun altro atto interruttivo risulta essere stato notificato nel periodo intercorrente tra la notifica della cartella di pagamento e quella del preavviso di fermo.
Ne consegue che, alla data di notifica dell'atto impugnato, il diritto di credito dell'Amministrazione per la tassa automobilistica 2014 si era già estinto per intervenuta prescrizione.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione, determina l'assorbimento del secondo motivo, concernente la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, in quanto la declaratoria di estinzione del credito rende superflua ogni valutazione sulla legittimità formale dell'atto con cui si è tentato di recuperarlo.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato va annullato limitatamente alla pretesa relativa alla cartella di pagamento n. 29520180021752876000.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Si dispone la distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 14, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1. Accoglie il ricorso;
2. Per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29580202500007614000, limitatamente alla pretesa di € 602,50 relativa alla cartella di pagamento n.
29520180021752876000; 3. Condanna l'Agenzia delle Entrate - SS al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 400,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Difensore_1 che ha reso ladichiarazione prescritta dalla legge.
Così deciso in Messina, in data 27.01.2026.
IL GIUDICE
NI NI