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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 15094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15094 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1211 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza del 28.10.25, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio Parte_1
Accettola (C.F. , con studio in Roma, Via C.F._1
Polibio n. 15 ove elegge domicilio, giusta procura rilasciata in atti
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I l procuratore di parte ricorrente concludeva come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.1.24 chiedeva: Parte_1
“accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, che la Controparte_1
(C.F. ) in persona del L.R. pro tempore
[...] P.IVA_1
con sede in Guidonia Montecelio (RM) Viale Roma n. 237, sia tenuta a corrispondere, in favore dell'Avv. , Parte_1
la somma di € 12.944,56 (Euro dodicimila novecentoquarantaquattro/56) oltre interessi ex D.Lvo
231/2001 dal 26/6/2020 al saldo, ovvero la diversa somma, che verrà accertata in corso di giudizio, o che sarà ritenuta equa e di giustizia, e, per l'effetto B) condannare, per le motivazioni esposte in narrativa, la Controparte_1
(C.F. ) in persona del
[...] P.IVA_1
L.R. pro tempore con sede in Guidonia Montecelio (RM) Viale
Roma n. 237, a corrispondere, in favore dell'Avv. Parte_1
, € 12.944,56 (Euro dodicimila
[...]
novecentoquarantaquattro/56) oltre interessi ex D.Lvo
231/2001 dal 26/6/2020 al saldo, ovvero la diversa somma, che verrà accertata in corso di giudizio, o che sarà ritenuta equa e di giustizia. C) con vittoria di spese e compensi 3
professionali ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre 15% spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge”
Sosteneva il predetto:
1. Di avere sottoscritto, in data 11.3.2019, con l'odierna resistente un contratto di conferimento dell'incarico professionale, nel quale, tra l'altro, la Controparte_1
in relazione alla controversia giudiziale e stragiudiziale con l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, si obbligava a corrispondere al ricorrente: a) € 1.000, oltre accessori di legge, per lo studio della controversia, le consultazioni con il Cliente, la ricerca di documenti e la sola introduzione del giudizio, ivi compresa la mediazione;
b) € 350 per ogni soggetto aggiuntivo;
c)
i compensi commisurati al D.M. 55/2014, dovuti per le ulteriori fasi, anche in caso di risoluzione unilaterale anticipata del contratto, per rinuncia o revoca del mandato, salvo il caso di nomina di un nuovo difensore;
d) un compenso pari al 10%, oltre accessori di legge, del minor debito ottenuto o del credito recuperato, in caso di esito favorevole del giudizio;
e)
€ 350 per la domiciliazione presso altro avvocato, qualora la causa non si patrocinasse dinanzi al Foro di
Roma. Il tutto oltre IVA, CAP e spese vive;
2. Che, in esecuzione di detto incarico, patrocinava, dunque, in favore della resistente, il giudizio avente 4
RG. 10600/2019 presso la sezione lavoro del Tribunale di Roma, giudizio avente valore di euro 62.659,96 e conclusosi con sentenza del 4.6.2019;
3. Che, in data 20.6.20 rinunciava al mandato;
4. Che per le prestazioni rese gli spettava la somma di euro 12.944,56
Instaurato il contraddittorio, previa dichiarazione di contumacia dei resistenti, la causa veniva discussa oralmente e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente disamina è il preteso diritto dell'Avv.to all'ottenimento del compenso per l'attività Pt_1
professionale resa in sede giudiziale in favore della resistente.
Sul punto, giova premettere che, in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2233
c.c., nonché dell'art. 13 L. n. 247/2012, concernente, nello specifico, l'attività prestata dall'avvocato, una generale presunzione legale di onerosità del contratto. Al professionista che dimostri di avere ricevuto un incarico da parte del cliente e di avere provveduto al relativo adempimento compete, dunque, normalmente, il diritto al compenso, senza che sia necessaria la prova, da parte del primo, di avere pattuito con il secondo il pagamento di un 5
corrispettivo, sia pure senza determinarne il relativo ammontare;
è, invece, onere del cliente allegare e dimostrare un eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass. civ. n. 23893/2016).
Con riferimento all'attività professionale svolta dall'avvocato, è stato osservato, in particolare, che il difensore ha diritto alla liquidazione del compenso ogniqualvolta fornisca la prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio concluso con l'assistito o con un terzo, nonché dell'effettiva esecuzione dell'opera promessa. A tal fine, non
è necessaria la dimostrazione del conferimento di un incarico in forma scritta, vertendosi in materia di contratto a forma libera, come tale suscettibile di prova con qualunque mezzo;
l'esistenza dello stesso può, dunque, essere desunta anche dal conferimento del mandato alle liti, il quale, pur diverso, per natura e funzioni, dal contratto di patrocinio, costituisce comunque un elemento idoneo, in mancanza di alcuna prova in contrario, a far presumere la coincidenza soggettiva tra colui che lo abbia rilasciato al difensore ed il soggetto che a quest'ultimo abbia conferito l'incarico professionale, rispetto al quale la procura alle liti costituisce, del resto, un atto strumentale e conseguente (cfr. tra le tante, Cass. civ. n.
6808/2019; Cass. civ. n. 20865/2019).
Ciò posto, nel merito della pretesa di parte ricorrente, deve anzitutto rammentarsi che, quanto alla ripartizione 6
dell'onere della prova in caso di giudizio promosso per ottenere il pagamento di compensi, per consolidata giurisprudenza, “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte“ (Cass., sez. 2, n. 21522 del 20.08.2019). In altri termini, “in tema di contratto
d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti all'attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (cfr., ex multis, Cass. sez. II, n. 5138 del
21.2.2019, n. 21522 del 20.8.2019, n. 40633 del
17.12.2021).
Quanto ai mezzi di prova a tal fine necessari, la giurisprudenza costantemente ribadisce che nell'ordinario giudizio di cognizione non può ritenersi sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, spettando al professionista, nella sua qualità di attore, “fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, onde consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro 7
corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella”
(Cass., sez. VI - 2, n. 712 del 15.1.2018 e sez. II, n. 40633 del 17.12.2021).
In applicazione di tali coordinate giurisprudenziali, dunque, deve appurarsi se nel caso di specie il ricorrente abbiano assolto all'onus probandi su di essi gravante, con riferimento: (i) al conferimento dell'incarico, (ii) all'esatto adempimento della prestazione con riguardo all'entità delle singole attività svolte, (iii) alla congruità (rispetto all'attività espletata) del quantum richiesto.
Ebbene, a tal riguardo, occorre evidenziare come l'Avv.to abbia depositato agli atti di causa tutta la Pt_1
documentazione posta a suffragio del dedotto rapporto con la resistente e della attività per conto di questa svolta nel giudizio avente RG. 10600/2019.
Venendo, quindi, all'accertamento del quantum dei corrispettivi spettanti al ricorrente, giova preliminarmente precisare che, l'Avv.to ha documentato l'esistenza di Pt_1
un accordo intercorso con la resistente, datato 11.3.2019, accordo con il quale veniva, tra l'altro, pattuito un compenso di euro 1.600,00 “per lo studio della controversia, le consultazioni con il Cliente, la ricerca di documenti e la proposizione dell'azione avanti la competente Autorità
Giudiziaria finalizzata al recupero del credito vantato dal
”. CP_2 8
Sul punto, occorre precisare che detto incarico, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, non contiene esplicito riferimento ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014 per la quantificazione delle spettanze prestate successivamente alla fase introduttiva del giudizio, ma la sola pattuizione dell'importo relativo alla fase di studio ed introduttiva, arguendosi, per difetto, che le altri fasi processuali debbano essere liquidate con i criteri da ultimo richiamati.
Di talchè, sulla base della documentazione versata agli atti di causa dal ricorrente, spetta allo stesso la somma di euro 1.600,00 per la fase di studio ed introduttiva e, in assenza della fase istruttoria, deve essere liquidato in favore dell'Avv.to il solo compenso per la fase decisionale Pt_1
che, sulla scorta del valore della causa di euro 62.659,96, si ritiene di dover liquidare in euro 2.127,00, così per l'importo complessivo di euro 3.727,00.
A detto importo devono, inoltre, aggiungersi le spese generali, nella misura del 15% dei compensi, in applicazione dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, nonché l'IVA e il CPA, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al saldo.
Deve, invece, escludersi il diritto al rimborso delle spese vive richieste dal ricorrente in relazione all'anticipazione, dal medesimo asseritamente effettuata in favore del cliente, degli oneri di legge per l'iscrizione al ruolo della causa
(contributo unificato e marca), nonché con riferimento alle 9
marche da bollo per i diritti di notifica, non avendo l'Avv.to documentato quanto dedotto. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 12.944,56
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1211/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ condanna parte resistente a versare al ricorrente l'importo complessivo di euro 3.727,00 oltre spese generali, IVA, CPA oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda e sino al saldo;
❖ condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate in euro
1.700,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 28.10.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1211 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza del 28.10.25, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio Parte_1
Accettola (C.F. , con studio in Roma, Via C.F._1
Polibio n. 15 ove elegge domicilio, giusta procura rilasciata in atti
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I l procuratore di parte ricorrente concludeva come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.1.24 chiedeva: Parte_1
“accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, che la Controparte_1
(C.F. ) in persona del L.R. pro tempore
[...] P.IVA_1
con sede in Guidonia Montecelio (RM) Viale Roma n. 237, sia tenuta a corrispondere, in favore dell'Avv. , Parte_1
la somma di € 12.944,56 (Euro dodicimila novecentoquarantaquattro/56) oltre interessi ex D.Lvo
231/2001 dal 26/6/2020 al saldo, ovvero la diversa somma, che verrà accertata in corso di giudizio, o che sarà ritenuta equa e di giustizia, e, per l'effetto B) condannare, per le motivazioni esposte in narrativa, la Controparte_1
(C.F. ) in persona del
[...] P.IVA_1
L.R. pro tempore con sede in Guidonia Montecelio (RM) Viale
Roma n. 237, a corrispondere, in favore dell'Avv. Parte_1
, € 12.944,56 (Euro dodicimila
[...]
novecentoquarantaquattro/56) oltre interessi ex D.Lvo
231/2001 dal 26/6/2020 al saldo, ovvero la diversa somma, che verrà accertata in corso di giudizio, o che sarà ritenuta equa e di giustizia. C) con vittoria di spese e compensi 3
professionali ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre 15% spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge”
Sosteneva il predetto:
1. Di avere sottoscritto, in data 11.3.2019, con l'odierna resistente un contratto di conferimento dell'incarico professionale, nel quale, tra l'altro, la Controparte_1
in relazione alla controversia giudiziale e stragiudiziale con l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, si obbligava a corrispondere al ricorrente: a) € 1.000, oltre accessori di legge, per lo studio della controversia, le consultazioni con il Cliente, la ricerca di documenti e la sola introduzione del giudizio, ivi compresa la mediazione;
b) € 350 per ogni soggetto aggiuntivo;
c)
i compensi commisurati al D.M. 55/2014, dovuti per le ulteriori fasi, anche in caso di risoluzione unilaterale anticipata del contratto, per rinuncia o revoca del mandato, salvo il caso di nomina di un nuovo difensore;
d) un compenso pari al 10%, oltre accessori di legge, del minor debito ottenuto o del credito recuperato, in caso di esito favorevole del giudizio;
e)
€ 350 per la domiciliazione presso altro avvocato, qualora la causa non si patrocinasse dinanzi al Foro di
Roma. Il tutto oltre IVA, CAP e spese vive;
2. Che, in esecuzione di detto incarico, patrocinava, dunque, in favore della resistente, il giudizio avente 4
RG. 10600/2019 presso la sezione lavoro del Tribunale di Roma, giudizio avente valore di euro 62.659,96 e conclusosi con sentenza del 4.6.2019;
3. Che, in data 20.6.20 rinunciava al mandato;
4. Che per le prestazioni rese gli spettava la somma di euro 12.944,56
Instaurato il contraddittorio, previa dichiarazione di contumacia dei resistenti, la causa veniva discussa oralmente e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente disamina è il preteso diritto dell'Avv.to all'ottenimento del compenso per l'attività Pt_1
professionale resa in sede giudiziale in favore della resistente.
Sul punto, giova premettere che, in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2233
c.c., nonché dell'art. 13 L. n. 247/2012, concernente, nello specifico, l'attività prestata dall'avvocato, una generale presunzione legale di onerosità del contratto. Al professionista che dimostri di avere ricevuto un incarico da parte del cliente e di avere provveduto al relativo adempimento compete, dunque, normalmente, il diritto al compenso, senza che sia necessaria la prova, da parte del primo, di avere pattuito con il secondo il pagamento di un 5
corrispettivo, sia pure senza determinarne il relativo ammontare;
è, invece, onere del cliente allegare e dimostrare un eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass. civ. n. 23893/2016).
Con riferimento all'attività professionale svolta dall'avvocato, è stato osservato, in particolare, che il difensore ha diritto alla liquidazione del compenso ogniqualvolta fornisca la prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio concluso con l'assistito o con un terzo, nonché dell'effettiva esecuzione dell'opera promessa. A tal fine, non
è necessaria la dimostrazione del conferimento di un incarico in forma scritta, vertendosi in materia di contratto a forma libera, come tale suscettibile di prova con qualunque mezzo;
l'esistenza dello stesso può, dunque, essere desunta anche dal conferimento del mandato alle liti, il quale, pur diverso, per natura e funzioni, dal contratto di patrocinio, costituisce comunque un elemento idoneo, in mancanza di alcuna prova in contrario, a far presumere la coincidenza soggettiva tra colui che lo abbia rilasciato al difensore ed il soggetto che a quest'ultimo abbia conferito l'incarico professionale, rispetto al quale la procura alle liti costituisce, del resto, un atto strumentale e conseguente (cfr. tra le tante, Cass. civ. n.
6808/2019; Cass. civ. n. 20865/2019).
Ciò posto, nel merito della pretesa di parte ricorrente, deve anzitutto rammentarsi che, quanto alla ripartizione 6
dell'onere della prova in caso di giudizio promosso per ottenere il pagamento di compensi, per consolidata giurisprudenza, “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte“ (Cass., sez. 2, n. 21522 del 20.08.2019). In altri termini, “in tema di contratto
d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti all'attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (cfr., ex multis, Cass. sez. II, n. 5138 del
21.2.2019, n. 21522 del 20.8.2019, n. 40633 del
17.12.2021).
Quanto ai mezzi di prova a tal fine necessari, la giurisprudenza costantemente ribadisce che nell'ordinario giudizio di cognizione non può ritenersi sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, spettando al professionista, nella sua qualità di attore, “fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, onde consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro 7
corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella”
(Cass., sez. VI - 2, n. 712 del 15.1.2018 e sez. II, n. 40633 del 17.12.2021).
In applicazione di tali coordinate giurisprudenziali, dunque, deve appurarsi se nel caso di specie il ricorrente abbiano assolto all'onus probandi su di essi gravante, con riferimento: (i) al conferimento dell'incarico, (ii) all'esatto adempimento della prestazione con riguardo all'entità delle singole attività svolte, (iii) alla congruità (rispetto all'attività espletata) del quantum richiesto.
Ebbene, a tal riguardo, occorre evidenziare come l'Avv.to abbia depositato agli atti di causa tutta la Pt_1
documentazione posta a suffragio del dedotto rapporto con la resistente e della attività per conto di questa svolta nel giudizio avente RG. 10600/2019.
Venendo, quindi, all'accertamento del quantum dei corrispettivi spettanti al ricorrente, giova preliminarmente precisare che, l'Avv.to ha documentato l'esistenza di Pt_1
un accordo intercorso con la resistente, datato 11.3.2019, accordo con il quale veniva, tra l'altro, pattuito un compenso di euro 1.600,00 “per lo studio della controversia, le consultazioni con il Cliente, la ricerca di documenti e la proposizione dell'azione avanti la competente Autorità
Giudiziaria finalizzata al recupero del credito vantato dal
”. CP_2 8
Sul punto, occorre precisare che detto incarico, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, non contiene esplicito riferimento ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014 per la quantificazione delle spettanze prestate successivamente alla fase introduttiva del giudizio, ma la sola pattuizione dell'importo relativo alla fase di studio ed introduttiva, arguendosi, per difetto, che le altri fasi processuali debbano essere liquidate con i criteri da ultimo richiamati.
Di talchè, sulla base della documentazione versata agli atti di causa dal ricorrente, spetta allo stesso la somma di euro 1.600,00 per la fase di studio ed introduttiva e, in assenza della fase istruttoria, deve essere liquidato in favore dell'Avv.to il solo compenso per la fase decisionale Pt_1
che, sulla scorta del valore della causa di euro 62.659,96, si ritiene di dover liquidare in euro 2.127,00, così per l'importo complessivo di euro 3.727,00.
A detto importo devono, inoltre, aggiungersi le spese generali, nella misura del 15% dei compensi, in applicazione dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, nonché l'IVA e il CPA, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al saldo.
Deve, invece, escludersi il diritto al rimborso delle spese vive richieste dal ricorrente in relazione all'anticipazione, dal medesimo asseritamente effettuata in favore del cliente, degli oneri di legge per l'iscrizione al ruolo della causa
(contributo unificato e marca), nonché con riferimento alle 9
marche da bollo per i diritti di notifica, non avendo l'Avv.to documentato quanto dedotto. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 12.944,56
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1211/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ condanna parte resistente a versare al ricorrente l'importo complessivo di euro 3.727,00 oltre spese generali, IVA, CPA oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda e sino al saldo;
❖ condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate in euro
1.700,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 28.10.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)