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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/12/2025, n. 7879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7879 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1499 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 15.12.2025 tra (cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc.: , (cod. fisc.: CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), (cod. fisc.: C.F._3 Parte_4 [...]
, domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica digitale C.F._4
(p.e.c.: dell'avv. Fabrizio Ceppi (cod. Email_1 fisc.: , che li rappresenta e difende unitamente CodiceFiscale_5 all'avv. Silvia Ceppi (cod. fisc.: ) per procura alle liti CodiceFiscale_6 su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
Controparte_1
-appellata contumace- e (cod. fisc. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria (cod. CP_3 fisc.: ), in persona della procuratrice speciale, dott.ssa P.IVA_2 [...] elettivamente domiciliata in Roma Via Antonio Bosio n. 2, Parte_5 presso lo studio dell'avv. Massimo Luconi, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di intervento;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI DELLE PARTI per e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, ecce-
[...] zione e deduzione disattesa, per i motivi esposti in narrativa,
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per difetto di causa;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per errata indicazione dell' ;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo nella parte in cui prevede la corresponsione di interessi ultralegali parametrata al tasso EU, con conseguente riduzione degli stessi nella misura di legge;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per difetto di causa;
- accertare e dichiarare la vessatorietà e/o l'abusività e/o nullità della fideius- sione nella parte in cui preveda una deroga all'art. 1957 cod. civ., con conse- guente reviviscenza della disciplina codicistica di cui alla suddetta norma e liberazione dei fideiusssori;
per l'effetto,
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dai fideiussori all'ap- pellata o, in via gradata, che è dovuta unicamente quella che risulterà di giustizia. in ogni caso,
- accogliere il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impu- gnata.
- revocare, il decreto ingiuntivo.
Con vittoria di compensi professionali e di spese per entrambi i gradi di giu- dizio”; per “Piaccia alla Corte Ecc.ma respingere l'appello Controparte_2 proposto contro la sentenza 867/2020 del Tribunale di Viterbo in quanto, inammissibile e comunque infondato.
Con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado di lite”.
FATTO E DIRITTO
2 1. Con atto di citazione notificato in data 30.11.2015, Parte_1 Pt_2
e hanno proposto opposi-
[...] Parte_3 Parte_4 zione avverso il decreto ingiuntivo n. 288/2015 emesso il 9.3.2015 dal Tri- bunale di Viterbo, con cui è stato loro ingiunto di pagare, in solido, alla
[...]
l'importo complessivo di € 173.332,11, oltre Controparte_1 interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, quali fideius- sori della e segnatamente: a) € 153.906,96 quale saldo debitore CP_4 di chiusura (29.1.2014) del contratto di finanziamento n. 741458607 sti- pulato dalla Banca ricorrente con la il 23.9.2009 per la somma di CP_4 originari € 150.000,00 e modificato il 27.10.2009; 2) € 19.425,15 quale saldo debitore di chiusura (30.1.2014) del conto corrente n. 21201.75, ac- ceso in data del 21.11.2002 e chiuso in data 30.1.2014, intrattenuto con la società obbligata principale. In particolare, gli opponenti hanno eccepito:
(i) l'illegittimità e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per illecita appli- cazione da parte dell'Istituto di credito di interessi ultralegali superiori al tasso soglia di usura;
(ii) l'illegittimità e la nullità del decreto ingiuntivo op- posto a causa dell'illegittima applicazione delle commissioni di massimo sco- perto e delle spese;
(iii) l'illegittimità e la nullità del decreto ingiuntivo oppo- sto per lesione del diritto alla difesa e del contraddittorio per l'impossibilità della verifica degli interessi anatocistici e del ricalcolo degli interessi attivi ai sensi dell'art. 117 T.U.B.; (iv) la mancanza della necessaria allegazione docu- mentale a sostegno del credito azionato in sede monitoria dalla
[...]
Controparte_1
Si è costituita nel giudizio di opposizione la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle domande ed eccezione degli
[...] opponenti e, ai fini della prova del proprio credito, ha depositato gli estratti conto integrali dei rapporti di conto corrente n. 21201 dalla data di apertura a quella di chiusura.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
Con sentenza n. 867/2020 pubblicata il 17.8.2020 il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, ha così deciso: “1. Rigetta l'opposizione 2. Con- danna gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta, spese che si liquidano in complessivi € 8.500,00 oltre IVA,
3 CPA e 15% spese generali, oltre a spese di CTU già liquidate e a quelle di cui al decreto ingiuntivo (€ 1.200,00 per compensi ed € 380 per spese)”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e , che Parte_7 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno svolto i motivi riportati di seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la e per Controparte_2 essa la mandataria nella qualità di cessionaria della CP_3 [...]
dando atto di avere acquistato, ai sensi e Controparte_1 per gli effetti di cui agli artt. 1 e 4 della legge 30.4.1999, n. 130 e dell'art. 58 T.U.B., in base a un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20.12.2017, dalla la titolarità Controparte_1 pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indi- cate nell'atto di cessione, fra i quali è ricompreso il credito per cui è stato emesso dal Tribunale di Viterbo il decreto ingiuntivo n. 288/2015 del 9.3.2015, il cui giudizio di opposizione si è concluso con la sentenza n.
867/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo il 17.8.2020, oggetto del pre- sente giudizio di gravame;
e che la ha dato notizia Controparte_2 dell'avvenuta cessione dei crediti mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017.
2. Nel costituirsi nel presente grado di giudizio la Controparte_5 cepisce l'inammissibilità delle eccezioni sollevate da parte appellante nell'in- trodurre il presente grado di giudizio, con cui “non individuano alcun errore nella sentenza di primo grado, ma pongono a supporto delle proprie ragioni questioni totalmente nuove e mai sollevate o affrontate davanti al Tribunale, che però a loro dire integrano nullità che conseguentemente la Corte ha titolo di rilevare e valutare anche d'ufficio”. Secondo la terza intervenuta, nel de- durre “II. la nullità del contratto di mutuo per mancato e/o erronea indicazione dell' ; III. la nullità del contratto di mutuo nel parametro in cui rinvia al parametro EU per la determinazione degli interessi;
IV. la nullità della fideiussione per interesse di causa;
V. la nullità della clausola di deroga all'art.
1956 c.c. con conseguente liberazione dalla fideiussione”, parte appellante introduce domande (o eccezioni) nuove, con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 345 c.p.c. per cui “nel giudizio di appello non possono pro- porsi domande nuove e se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili
4 d'ufficio. (…) Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”.
Di contro, in ragione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Su- prema Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (Cass. civ., S.U., 12.12.2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati successiva- mente ribaditi, tra le altre, da Cass. civ., Sez. VI-3, 19.7.2018, n. 19251; Cass. civ., Sez. II, ord. 17.10.2019, n. 26495; Cass. civ., Sez. I, ord. 22.6.2022, n. 20170 e Cass. civ., Sez. I, 29.9.2022, n. 28377), le eccezioni sollevate da parte appellante per la prima volta nell'introdurre il presente giudizio di appello si devono ritenere volte a sollecitare il rilievo officioso da parte di questo giudicante delle nullità in questione. Fermo restando che il principio sopra indicato deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive e istruttorie.
Infatti, anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme im- perative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto – anche quando non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata – siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr., tra tante, Cass. civ., Sez. III, ord. 23.2.2024, n. 4867; Cass. civ., Sez. III, ord. 5.12.2023, n. 34053). Ne consegue che la rilevazione offi- ciosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già alle- gati e provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.7.2013, n. 20713; Cass. civ., Sez. I, 29.1.2024, n. 2607).
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale di Viterbo disatteso l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa sollevata dagli originari opponenti. In par- ticolare, nel giudizio di primo grado hanno dedotto come un istituto di cre- dito non possa concedere finanziamenti tesi a ripianare pregresse esposi- zioni.
Il motivo non è fondato.
Non ignora questo giudicante che, secondo un certo orientamento della Su- prema Corte, il “ripianamento” di un debito a mezzo di nuovo “credito”, che la banca già creditrice realizzi appostando nel conto corrente gravato dal
5 debito di una posta “in dare” di importo corrispondente alla posta “in avere”, non integra lo schema tipologico del mutuo, non realizzando alcun trasferi- mento di somme dalla banca al cliente, e qualora si accompagni a un riposi- zionamento delle scadenze del debito originario sostanzia una fattispecie di differimento del tempo di adempimento dello stesso (cfr. Cass. civ., Sez. I,
25.1.2021, n. 1517; Cass. civ., Sez. I, ord. 5.8.2019, n. 20896).
Tuttavia, ad avviso di questo giudicante, e conformemente a un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità e – soprattutto – al recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, il c.d. mutuo solutorio, sti- pulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo, in quanto non contrario tanto alla legge quanto all'ordine pubblico, e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è suffi- ciente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo (cfr. Cass. civ., Sez. 3, ord. 30.11.2021, n. 37654, la quale ha anche ritenuto irrilevante che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso) e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr. Cass. civ., Sez. III,
25.7.2022, n. 23149; Cass. civ., S.U., 5.3.2025, n. 5841).
Il Tribunale di Viterbo ha anche ritenuto che “In merito alla indicazione nel contratto che la somma ricevuta con il finanziamento fosse destinata 'al po- tenziamento della struttura di vendita', tale mera indicazione non attribuisce di per sé al contratto natura di mutuo di scopo”. E avverso tale statuizione non risulta peraltro proposto appello.
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere il giudice di prime cure accertato la nullità del contratto di mutuo per cui è causa per mancato o erronea indicazione dell' Pt_6
Il motivo non è fondato.
In materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali (…) gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
6 'Indicatore Sintetico di Costo' (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia”. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione infor- mativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, co. 6, TUB.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 14.2.2023, n. 4597, a cui si rinvia anche per i prece- denti in termini). La sua errata indicazione non costituisce, dunque, causa di nullità del contratto.
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indica- zione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al con- Pt_8 sumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, co. 6, T.U.B. (entrato in vigore effettivamente nel 2010, e quindi applicabile in astratto al contratto di finanziamento per cui è causa), che dispone: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Per il vero, come riconosciuto anche nell'atto di appello, il contratto di finan- ziamento n. 741458607 indica espressamente l' nella misura del 3,31%, sicché la deduzione di “mancanza” di tale dato è priva di ogni fondamento.
Quanto, poi, alla circostanza per cui tale valore si discosterebbe da quello effettivo, che gli appellanti determinano nel 5,2%, non è idonea a determi- nare la nullità del contratto di finanziamento suddetto, ma al più farebbe sorgere il diritto al risarcimento del danno in capo alla mutuataria, che pe- raltro non è parte del presente giudizio (fermo restando come tale domanda non sia stata proposta dai suoi garanti odierni appellanti).
7 5. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere accertato la nullità del contratto di mutuo per cui è causa per rinviare al parametro EU per la determinazione degli interessi.
Il motivo non merita accoglimento.
5.1. Preliminarmente, si deve osservare che l'avere l'originaria parte attrice enunciato precedenti giurisprudenziali a sostegno del proprio assunto, e se- gnatamente della dedotta indeterminatezza del tasso di interesse ancorato all'EU, non consente di certo di affermare che la stessa abbia assolto all'onere di compiuta allegazione, prima ancora che di prova, gravante sulla parte che introduce il giudizio. Anche in relazione a tale domanda di accer- tamento svolta dagli odierni appellanti, dunque, l'affermazione in ordine alla genericità di allegazione da parte del giudice di primo grado non merita censura.
Ciò preliminarmente ritenuto, l'EU è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF. Si tratta, quindi, di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.
Non ignora questo giudicante che, secondo un precedente della Suprema
Corte, “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giu- ridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o con- dotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconduci- bilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euri- bor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013
e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente” (così Cass. civ., Sez. III, 13.12.2023, n. 34889).
L'accertamento effettuato dalla Commissione Europea attiene, tuttavia, al solo periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, e quindi a un
8 periodo di molto antecedente alla stipula del contratto di cui è causa, stipu- lato – come si è detto sopra – in data 23.9.2009. In relazione al periodo per cui è causa non risulta essere stata allegata, ancora prima che provata, alcuna intesa restrittiva della concorrenza: soltanto in relazione al periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, infatti, sarebbe predicabile l'indetermina- tezza del tasso siccome dedotta dalle odierne appellanti invocando quale prova privilegiata di tale accertamento la decisione della Commissione euro- pea richiamata dalla pronuncia delle Sezioni Unite sopra riportata.
5.2. Come ha ritenuto la Suprema Corte, infatti, le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'EU, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta) per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'EU sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza. A tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel para- metro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effetti- vamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte il- lecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse. In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'EU (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alte- razione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 3.5.2024, n. 12007).
Diversamente, ossia qualora non sussista – o non sia provata, che ai fini del presente giudizio equivale – un'intesa manipolativa della concorrenza, “il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è inte- grato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto 9 idoneo a individuare l'oggetto della clausola di determinazione del corrispet- tivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto. Secondo la giurisprudenza d[ella Suprema] Corte, infatti, «la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettiva- mente indicati» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13823 del 23/09/2002, Rv. 557507 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del 18/10/2018, Rv. 650780 – 01;
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 – 01: «in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 – contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse;
a tal fine oc- corre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mu- tuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risul- tato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione»; Sez. 1, Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019, Rv. 654281 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 96 del
04/01/2022, Rv. 663501 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, Rv. 669019 – 01; con specifico riferimento ad un tasso interbancario determi- nato su scala europea, con caratteristiche analoghe a quelle dell'EU: Sez.
2, Sentenza n. 36026 del 27/12/2023, Rv. 669821 – 01: «in tema d contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati og- gettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala eu- ropea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determina- bilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.»)”.
Pertanto, anche a voler condividere il suddetto precedente di legittimità, sol- tanto nel caso in cui “si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del 10 riferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, con- cludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clau- sola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti. Non possono esservi dubbi sul fatto che, qualora sia stipulato un contratto che faccia riferimento, per un parame- tro quantitativo rilevante del regolamento negoziale quale l'oggetto del cor- rispettivo o una penale, ad un determinato valore “esterno”, che le parti sanno essere determinato in virtù di specifici e noti meccanismi operativi concreti e che viene ufficializzato da determinati organismi istituzionali sovranazionali e, in particolare, europei (parametro che costituisce, quindi, un «dato ogget- tivo di agevole e pubblico riscontro calcolato in modo unitario su scala euro- pea»), il dato di riferimento deve intendersi richiamato nel regolamento nego- ziale in virtù di tali sue oggettive caratteristiche, onde, laddove quel parame- tro venga meno (nel senso che non sia più disponibile, perché, ad esempio, non più rilevato e reso pubblico), esso, ovviamente, non potrà essere utilizzato per la determinazione del contenuto delle obbligazioni oggetto del contratto (la questione si è posta, in concreto, ad esempio, con riguardo al tasso uffi- ciale di sconto e poi al tasso ufficiale di riferimento, non più determinati dopo una certa data)”.
5.3. Fermo restando come il contratto di mutuo per cui è causa non rientri nel periodo interessato dall'accertamento di violazione della disciplina anti- trust effettuato dalla Commissione europea, quanto sostenuto dal suddetto precedente di legittimità in ordine alla nullità della clausola relativa agli in- teressi non può essere condiviso, come ha già ritenuto questo giudicante in altre pronunce.
Come ha ritenuto il Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte, nelle conclusioni rassegnate il 18.3.2025 in vista della decisione delle Sezioni
Unite su tale questione, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, “Un con- tratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'EU nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva 11 della concorrenza non possono essere qualificati contratti 'a valle', in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso EU nell'ambito dei contratti deri- vati”.
Nel caso esaminato dalla Commissione Europea, infatti, la condotta anticon- correnziale accertata aveva ad oggetto il solo mercato dei prodotti derivati: l'oggetto della intesa non era l'EU manipolato in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli EIRD, dove tutte le ban- che cartelliste operavano quali market maker, e poi l'ottimizzazione dei pro- fitti a determinate scadenze, tenuto conto della composizione del proprio portafoglio di derivati. L'intesa ha riguardato, dunque, un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non costituisce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non presenta alcun “collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
Inoltre, sempre con le suddette conclusioni si è evidenziato che, diversa- mente dal caso esaminato dalla Commissione Europea, nel caso di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994 del 30.12.2021 – che si è pronunciata sullo specifico fenomeno della riprodu- zione in contratti di fideiussione di clausole del modello A.B.I. ritenute illecite dal Provvedimento di banca d'Italia n. 55/2005 – vi era una diretta e imme- diata corrispondenza tra le disposizioni contrattuali e le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza: il contratto “a valle” (una fideius- sione) era interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa “a monte”, di- chiarata nulla dall'autorità di vigilanza;
quindi, l'atto negoziale “a valle” era di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust. Tale pronuncia deve essere interpretata, pertanto, in senso restrittivo, in quanto un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva solo se costituisce specifica attua- zione di tale intesa, ovvero se il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompe- titiva.
6. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere accertato la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto da e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 odierni appellanti, per carenza di causa.
12 Il motivo non è fondato.
Secondo parte appellante, la fideiussione sottoscritta dai garanti della
[...] sarebbe priva di causa concreta perché eccessivamente squilibrata o CP_4 perché prestata senza vantaggio per il garante. Tale impostazione in ordine alla causa del contratto di fideiussione, che ha riguardo a un interesse del garante, non può però essere condivisa. La causa tipica del contratto di fi- deiussione, infatti, è oggettiva e non dipende da un vantaggio economico immediato per il fideiussore.
La Suprema Corte individua la causa della fideiussione nella funzione di ga- ranzia dell'adempimento del debito altrui. La causa del contratto di fideius- sione – che non ha natura aleatoria – risiede non già nel rischio dell'inadem- pimento dell'obbligazione principale, bensì nella funzione di garanzia dell'adempimento della stessa, attuata attraverso l'estensione della base soggettiva della responsabilità. Tale funzione resta del tutto indipendente dall'effettivo “rischio” di inadempimento e, dunque, dall'eventualità che il de- bitore principale non adempia la propria obbligazione o che il suo patrimo- nio, ovvero il bene offerto in garanzia reale, risulti insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30.6.1998, n. 6407; Cass. civ.,
Sez. I, ord. 10.9.2019, n. 22559). Ne consegue che la causa del negozio di fideiussione, intesa come scopo concreto dell'operazione negoziale, risiede nella garanzia di un debito altrui e non può ritenersi mancante anche qualora la garanzia sia prestata da un soggetto incapiente. La fideiussione, infatti, determinando un mero ampliamento della garanzia patrimoniale, non pre- suppone la capienza attuale del patrimonio del fideiussore (così come è in- dipendente dall'effettivo “rischio” di inadempimento: cfr. Cass. civ., Sez. I, 10.9.2019, n. 22559). Essa partecipa delle caratteristiche proprie della re- sponsabilità patrimoniale di cui all'articolo 2740 c.c., vale a dire la sottopo- sizione del patrimonio a un vincolo di responsabilità e la soggezione al po- tere di coazione del creditore.
7. Nell'ambito del quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere accertato la violazione da parte della dell'art. CP_1
1956 c.c., come pure eccepito dagli odierni appellanti nel proporre opposi- zione ex art. 645 c.p.c.
Il motivo non è fondato.
13 Preliminarmente, è opportuno chiarire come la violazione della disposizione normativa invocata dagli appellanti non determini la nullità del contratto di fideiussione, ma solo la liberazione del fideiussore.
L'art. 1956 c.c. si applica allorquando la posizione del fideiussore sia stata aggravata in quanto la Banca, confidando anche sulle garanzie personali già prestate da terzi, concede ulteriore credito al proprio cliente pur sapendolo in stato di difficoltà economica. Il caso in esame non è però sussumibile nella fattispecie disciplinata dalla suddetta disposizione, difettando il presupposto stesso dell'eccepita liberazione dei fideiussori dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Come si è detto sopra, la fideiussione è stata rilasciata a garanzia di un'ob- bligazione specifica, quella nascente dal contratto di finanziamento n.
741458607 stipulato dalla Banca ricorrente con la il 23.9.2009, CP_4 modificato il 27.10.2009 (recante il timbro postale di spedizione in data 28.10.2009 per la data certa nei confronti dei terzi), per la somma di origi- nari € 150.000,00 (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte del procedimento mo- nitorio). Questo è stato sì stipulato il giorno successivo a quello in cui è stata prestata la garanzia, che reca la data del 26.10.2009 (v. doc. n. 3 del fasci- colo di parte del procedimento monitorio), ma parte appellante non deduce un mutamento delle condizioni economiche della società che ha sottoscritto tale finanziamento entro il giorno successivo a quello di rilascio delle garan- zie perdonali – con tutta evidenza, condizione per la concessione di tale finanziamento – e la sottoscrizione del contratto suddetto.
In altri termini, a fronte dell'assunzione di un'obbligazione di garanzia spe- cifica, e quindi per un'obbligazione che viene già assunta in un esatto am- montare dall'obbligato principale, anche se non è ancora scaduta e non è ancora esigibile, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 1956 c.c., che attiene – come espressamente prevede tale disposizione – alla fideius- sione prestata “per un'obbligazione futura”. Se viene in rilievo un mutamento di condizioni avvenuto fra le condizioni economiche del fideiussore alla data in cui fu prestata la fideiussione, e quelle del momento in cui fu fatto il cre- dito, è evidente come questo non possa verificarsi nel caso in cui il credito viene erogato contestualmente (o sostanzialmente contestualmente, come nel caso in esame) alla prestazione della garanzia.
14 Si tratta di un caso del tutto estraneo a quello in esame, dato che gli odierni appellanti non avevano prestato alcuna precedente fideiussione, ma hanno invece inteso garantire quella specifica operazione, partecipando personal- mente alla stipula del finanziamento del cui tenore erano perfettamente con- sapevoli.
A ciò va aggiunto che, con riguardo alla garanzia per obbligazioni future, la Corte di Cassazione ha precisato che grava sul fideiussore che invoca l'ap- plicazione dell'art. 1956 c.c., l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della garanzia la Banca, senza la sua autorizzazione, abbia fatto ulteriore credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggio- ramento delle sue condizioni economiche (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7.2.2006, n. 2524; Cass. civ., Sez. I, 17.11.2016, n. 23422). Prova che, in ogni caso, l'odierna parte appellante non è stata fornita.
8. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto la nullità della clausola che deroga all'art. 1957 c.c. in quanto costituirebbe una clausola abusiva.
Il motivo non è fondato.
e non Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno eccepito – seppure tardivamente, e quindi inammissibilmente – l'inef- ficacia della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., bensì – come si è detto sopra – la natura vessatoria, e soprattutto abusiva, della stessa, con conse- guente nullità di tale pattuizione. Trattandosi della deduzione di un vizio di nullità, il rilievo dello stesso può avvenire anche d'ufficio, purché la dedu- zione dello stesso avvenga sulla base di quanto ritualmente allegato e do- cumentato in atti. E, nel caso in esame, il contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni opponenti è stato depositato dalla Controparte_1 unitamente al ricorso ex art. 633 c.p.c., ma l'odierna appellante
[...] non ha dedotto la “vessatorietà” della previsione contrattuale in questione, vale a dire che la stessa ha determinato un significativo un significativo squi- librio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Come si è detto sopra, il principio in questione deve essere applicato te- nendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'eser- cizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali
15 scanditi dal maturare delle preclusioni assertive e istruttorie. Infatti, anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto – anche quando non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata – siano stati acquisiti al giu- dizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr., tra tante, Cass. civ., Sez. III, ord. 23.2.2024, n. 4867; Cass. civ., Sez. III, ord. 5.12.2023, n. 34053). Ne consegue che la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.7.2013, n. 20713; Cass. civ., Sez. I, 29.1.2024, n. 2607).
Questo assorbe ogni considerazione in ordine alla natura abusiva della clau- sola in questione, che pure questa Corte, in numerosi suoi recenti precedenti, ha escluso.
9. In conclusione, l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 [...]
e avverso la sentenza n. 867/2020 Parte_9 Parte_4 emessa dal Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, il 17.8.2020 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avverso la sentenza n. 867/2020 emessa dal Tri- Parte_4 bunale di Viterbo, in composizione monocratica, il 17.8.2020; condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido tra loro, a rimborsare alla per essa alla
[...] Controparte_2 mandataria le spese del presente grado di giudizio, che li- CP_3 quida in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2,
16 co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 15.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AR DE Thellung de Courtelary
17
(cod. fisc.: , (cod. fisc.: CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), (cod. fisc.: C.F._3 Parte_4 [...]
, domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica digitale C.F._4
(p.e.c.: dell'avv. Fabrizio Ceppi (cod. Email_1 fisc.: , che li rappresenta e difende unitamente CodiceFiscale_5 all'avv. Silvia Ceppi (cod. fisc.: ) per procura alle liti CodiceFiscale_6 su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
Controparte_1
-appellata contumace- e (cod. fisc. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria (cod. CP_3 fisc.: ), in persona della procuratrice speciale, dott.ssa P.IVA_2 [...] elettivamente domiciliata in Roma Via Antonio Bosio n. 2, Parte_5 presso lo studio dell'avv. Massimo Luconi, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di intervento;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI DELLE PARTI per e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, ecce-
[...] zione e deduzione disattesa, per i motivi esposti in narrativa,
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per difetto di causa;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per errata indicazione dell' ;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo nella parte in cui prevede la corresponsione di interessi ultralegali parametrata al tasso EU, con conseguente riduzione degli stessi nella misura di legge;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per difetto di causa;
- accertare e dichiarare la vessatorietà e/o l'abusività e/o nullità della fideius- sione nella parte in cui preveda una deroga all'art. 1957 cod. civ., con conse- guente reviviscenza della disciplina codicistica di cui alla suddetta norma e liberazione dei fideiusssori;
per l'effetto,
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dai fideiussori all'ap- pellata o, in via gradata, che è dovuta unicamente quella che risulterà di giustizia. in ogni caso,
- accogliere il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impu- gnata.
- revocare, il decreto ingiuntivo.
Con vittoria di compensi professionali e di spese per entrambi i gradi di giu- dizio”; per “Piaccia alla Corte Ecc.ma respingere l'appello Controparte_2 proposto contro la sentenza 867/2020 del Tribunale di Viterbo in quanto, inammissibile e comunque infondato.
Con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado di lite”.
FATTO E DIRITTO
2 1. Con atto di citazione notificato in data 30.11.2015, Parte_1 Pt_2
e hanno proposto opposi-
[...] Parte_3 Parte_4 zione avverso il decreto ingiuntivo n. 288/2015 emesso il 9.3.2015 dal Tri- bunale di Viterbo, con cui è stato loro ingiunto di pagare, in solido, alla
[...]
l'importo complessivo di € 173.332,11, oltre Controparte_1 interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, quali fideius- sori della e segnatamente: a) € 153.906,96 quale saldo debitore CP_4 di chiusura (29.1.2014) del contratto di finanziamento n. 741458607 sti- pulato dalla Banca ricorrente con la il 23.9.2009 per la somma di CP_4 originari € 150.000,00 e modificato il 27.10.2009; 2) € 19.425,15 quale saldo debitore di chiusura (30.1.2014) del conto corrente n. 21201.75, ac- ceso in data del 21.11.2002 e chiuso in data 30.1.2014, intrattenuto con la società obbligata principale. In particolare, gli opponenti hanno eccepito:
(i) l'illegittimità e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per illecita appli- cazione da parte dell'Istituto di credito di interessi ultralegali superiori al tasso soglia di usura;
(ii) l'illegittimità e la nullità del decreto ingiuntivo op- posto a causa dell'illegittima applicazione delle commissioni di massimo sco- perto e delle spese;
(iii) l'illegittimità e la nullità del decreto ingiuntivo oppo- sto per lesione del diritto alla difesa e del contraddittorio per l'impossibilità della verifica degli interessi anatocistici e del ricalcolo degli interessi attivi ai sensi dell'art. 117 T.U.B.; (iv) la mancanza della necessaria allegazione docu- mentale a sostegno del credito azionato in sede monitoria dalla
[...]
Controparte_1
Si è costituita nel giudizio di opposizione la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle domande ed eccezione degli
[...] opponenti e, ai fini della prova del proprio credito, ha depositato gli estratti conto integrali dei rapporti di conto corrente n. 21201 dalla data di apertura a quella di chiusura.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
Con sentenza n. 867/2020 pubblicata il 17.8.2020 il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, ha così deciso: “1. Rigetta l'opposizione 2. Con- danna gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta, spese che si liquidano in complessivi € 8.500,00 oltre IVA,
3 CPA e 15% spese generali, oltre a spese di CTU già liquidate e a quelle di cui al decreto ingiuntivo (€ 1.200,00 per compensi ed € 380 per spese)”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e , che Parte_7 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno svolto i motivi riportati di seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la e per Controparte_2 essa la mandataria nella qualità di cessionaria della CP_3 [...]
dando atto di avere acquistato, ai sensi e Controparte_1 per gli effetti di cui agli artt. 1 e 4 della legge 30.4.1999, n. 130 e dell'art. 58 T.U.B., in base a un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20.12.2017, dalla la titolarità Controparte_1 pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indi- cate nell'atto di cessione, fra i quali è ricompreso il credito per cui è stato emesso dal Tribunale di Viterbo il decreto ingiuntivo n. 288/2015 del 9.3.2015, il cui giudizio di opposizione si è concluso con la sentenza n.
867/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo il 17.8.2020, oggetto del pre- sente giudizio di gravame;
e che la ha dato notizia Controparte_2 dell'avvenuta cessione dei crediti mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017.
2. Nel costituirsi nel presente grado di giudizio la Controparte_5 cepisce l'inammissibilità delle eccezioni sollevate da parte appellante nell'in- trodurre il presente grado di giudizio, con cui “non individuano alcun errore nella sentenza di primo grado, ma pongono a supporto delle proprie ragioni questioni totalmente nuove e mai sollevate o affrontate davanti al Tribunale, che però a loro dire integrano nullità che conseguentemente la Corte ha titolo di rilevare e valutare anche d'ufficio”. Secondo la terza intervenuta, nel de- durre “II. la nullità del contratto di mutuo per mancato e/o erronea indicazione dell' ; III. la nullità del contratto di mutuo nel parametro in cui rinvia al parametro EU per la determinazione degli interessi;
IV. la nullità della fideiussione per interesse di causa;
V. la nullità della clausola di deroga all'art.
1956 c.c. con conseguente liberazione dalla fideiussione”, parte appellante introduce domande (o eccezioni) nuove, con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 345 c.p.c. per cui “nel giudizio di appello non possono pro- porsi domande nuove e se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili
4 d'ufficio. (…) Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”.
Di contro, in ragione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Su- prema Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (Cass. civ., S.U., 12.12.2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati successiva- mente ribaditi, tra le altre, da Cass. civ., Sez. VI-3, 19.7.2018, n. 19251; Cass. civ., Sez. II, ord. 17.10.2019, n. 26495; Cass. civ., Sez. I, ord. 22.6.2022, n. 20170 e Cass. civ., Sez. I, 29.9.2022, n. 28377), le eccezioni sollevate da parte appellante per la prima volta nell'introdurre il presente giudizio di appello si devono ritenere volte a sollecitare il rilievo officioso da parte di questo giudicante delle nullità in questione. Fermo restando che il principio sopra indicato deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive e istruttorie.
Infatti, anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme im- perative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto – anche quando non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata – siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr., tra tante, Cass. civ., Sez. III, ord. 23.2.2024, n. 4867; Cass. civ., Sez. III, ord. 5.12.2023, n. 34053). Ne consegue che la rilevazione offi- ciosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già alle- gati e provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.7.2013, n. 20713; Cass. civ., Sez. I, 29.1.2024, n. 2607).
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale di Viterbo disatteso l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa sollevata dagli originari opponenti. In par- ticolare, nel giudizio di primo grado hanno dedotto come un istituto di cre- dito non possa concedere finanziamenti tesi a ripianare pregresse esposi- zioni.
Il motivo non è fondato.
Non ignora questo giudicante che, secondo un certo orientamento della Su- prema Corte, il “ripianamento” di un debito a mezzo di nuovo “credito”, che la banca già creditrice realizzi appostando nel conto corrente gravato dal
5 debito di una posta “in dare” di importo corrispondente alla posta “in avere”, non integra lo schema tipologico del mutuo, non realizzando alcun trasferi- mento di somme dalla banca al cliente, e qualora si accompagni a un riposi- zionamento delle scadenze del debito originario sostanzia una fattispecie di differimento del tempo di adempimento dello stesso (cfr. Cass. civ., Sez. I,
25.1.2021, n. 1517; Cass. civ., Sez. I, ord. 5.8.2019, n. 20896).
Tuttavia, ad avviso di questo giudicante, e conformemente a un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità e – soprattutto – al recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, il c.d. mutuo solutorio, sti- pulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo, in quanto non contrario tanto alla legge quanto all'ordine pubblico, e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è suffi- ciente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo (cfr. Cass. civ., Sez. 3, ord. 30.11.2021, n. 37654, la quale ha anche ritenuto irrilevante che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso) e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr. Cass. civ., Sez. III,
25.7.2022, n. 23149; Cass. civ., S.U., 5.3.2025, n. 5841).
Il Tribunale di Viterbo ha anche ritenuto che “In merito alla indicazione nel contratto che la somma ricevuta con il finanziamento fosse destinata 'al po- tenziamento della struttura di vendita', tale mera indicazione non attribuisce di per sé al contratto natura di mutuo di scopo”. E avverso tale statuizione non risulta peraltro proposto appello.
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere il giudice di prime cure accertato la nullità del contratto di mutuo per cui è causa per mancato o erronea indicazione dell' Pt_6
Il motivo non è fondato.
In materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali (…) gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
6 'Indicatore Sintetico di Costo' (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia”. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione infor- mativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, co. 6, TUB.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 14.2.2023, n. 4597, a cui si rinvia anche per i prece- denti in termini). La sua errata indicazione non costituisce, dunque, causa di nullità del contratto.
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indica- zione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al con- Pt_8 sumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, co. 6, T.U.B. (entrato in vigore effettivamente nel 2010, e quindi applicabile in astratto al contratto di finanziamento per cui è causa), che dispone: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Per il vero, come riconosciuto anche nell'atto di appello, il contratto di finan- ziamento n. 741458607 indica espressamente l' nella misura del 3,31%, sicché la deduzione di “mancanza” di tale dato è priva di ogni fondamento.
Quanto, poi, alla circostanza per cui tale valore si discosterebbe da quello effettivo, che gli appellanti determinano nel 5,2%, non è idonea a determi- nare la nullità del contratto di finanziamento suddetto, ma al più farebbe sorgere il diritto al risarcimento del danno in capo alla mutuataria, che pe- raltro non è parte del presente giudizio (fermo restando come tale domanda non sia stata proposta dai suoi garanti odierni appellanti).
7 5. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere accertato la nullità del contratto di mutuo per cui è causa per rinviare al parametro EU per la determinazione degli interessi.
Il motivo non merita accoglimento.
5.1. Preliminarmente, si deve osservare che l'avere l'originaria parte attrice enunciato precedenti giurisprudenziali a sostegno del proprio assunto, e se- gnatamente della dedotta indeterminatezza del tasso di interesse ancorato all'EU, non consente di certo di affermare che la stessa abbia assolto all'onere di compiuta allegazione, prima ancora che di prova, gravante sulla parte che introduce il giudizio. Anche in relazione a tale domanda di accer- tamento svolta dagli odierni appellanti, dunque, l'affermazione in ordine alla genericità di allegazione da parte del giudice di primo grado non merita censura.
Ciò preliminarmente ritenuto, l'EU è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF. Si tratta, quindi, di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.
Non ignora questo giudicante che, secondo un precedente della Suprema
Corte, “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giu- ridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o con- dotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconduci- bilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euri- bor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013
e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente” (così Cass. civ., Sez. III, 13.12.2023, n. 34889).
L'accertamento effettuato dalla Commissione Europea attiene, tuttavia, al solo periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, e quindi a un
8 periodo di molto antecedente alla stipula del contratto di cui è causa, stipu- lato – come si è detto sopra – in data 23.9.2009. In relazione al periodo per cui è causa non risulta essere stata allegata, ancora prima che provata, alcuna intesa restrittiva della concorrenza: soltanto in relazione al periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, infatti, sarebbe predicabile l'indetermina- tezza del tasso siccome dedotta dalle odierne appellanti invocando quale prova privilegiata di tale accertamento la decisione della Commissione euro- pea richiamata dalla pronuncia delle Sezioni Unite sopra riportata.
5.2. Come ha ritenuto la Suprema Corte, infatti, le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'EU, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta) per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'EU sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza. A tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel para- metro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effetti- vamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte il- lecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse. In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'EU (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alte- razione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 3.5.2024, n. 12007).
Diversamente, ossia qualora non sussista – o non sia provata, che ai fini del presente giudizio equivale – un'intesa manipolativa della concorrenza, “il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è inte- grato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto 9 idoneo a individuare l'oggetto della clausola di determinazione del corrispet- tivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto. Secondo la giurisprudenza d[ella Suprema] Corte, infatti, «la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettiva- mente indicati» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13823 del 23/09/2002, Rv. 557507 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del 18/10/2018, Rv. 650780 – 01;
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 – 01: «in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 – contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse;
a tal fine oc- corre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mu- tuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risul- tato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione»; Sez. 1, Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019, Rv. 654281 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 96 del
04/01/2022, Rv. 663501 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, Rv. 669019 – 01; con specifico riferimento ad un tasso interbancario determi- nato su scala europea, con caratteristiche analoghe a quelle dell'EU: Sez.
2, Sentenza n. 36026 del 27/12/2023, Rv. 669821 – 01: «in tema d contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati og- gettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala eu- ropea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determina- bilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.»)”.
Pertanto, anche a voler condividere il suddetto precedente di legittimità, sol- tanto nel caso in cui “si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del 10 riferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, con- cludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clau- sola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti. Non possono esservi dubbi sul fatto che, qualora sia stipulato un contratto che faccia riferimento, per un parame- tro quantitativo rilevante del regolamento negoziale quale l'oggetto del cor- rispettivo o una penale, ad un determinato valore “esterno”, che le parti sanno essere determinato in virtù di specifici e noti meccanismi operativi concreti e che viene ufficializzato da determinati organismi istituzionali sovranazionali e, in particolare, europei (parametro che costituisce, quindi, un «dato ogget- tivo di agevole e pubblico riscontro calcolato in modo unitario su scala euro- pea»), il dato di riferimento deve intendersi richiamato nel regolamento nego- ziale in virtù di tali sue oggettive caratteristiche, onde, laddove quel parame- tro venga meno (nel senso che non sia più disponibile, perché, ad esempio, non più rilevato e reso pubblico), esso, ovviamente, non potrà essere utilizzato per la determinazione del contenuto delle obbligazioni oggetto del contratto (la questione si è posta, in concreto, ad esempio, con riguardo al tasso uffi- ciale di sconto e poi al tasso ufficiale di riferimento, non più determinati dopo una certa data)”.
5.3. Fermo restando come il contratto di mutuo per cui è causa non rientri nel periodo interessato dall'accertamento di violazione della disciplina anti- trust effettuato dalla Commissione europea, quanto sostenuto dal suddetto precedente di legittimità in ordine alla nullità della clausola relativa agli in- teressi non può essere condiviso, come ha già ritenuto questo giudicante in altre pronunce.
Come ha ritenuto il Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte, nelle conclusioni rassegnate il 18.3.2025 in vista della decisione delle Sezioni
Unite su tale questione, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, “Un con- tratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'EU nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva 11 della concorrenza non possono essere qualificati contratti 'a valle', in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso EU nell'ambito dei contratti deri- vati”.
Nel caso esaminato dalla Commissione Europea, infatti, la condotta anticon- correnziale accertata aveva ad oggetto il solo mercato dei prodotti derivati: l'oggetto della intesa non era l'EU manipolato in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli EIRD, dove tutte le ban- che cartelliste operavano quali market maker, e poi l'ottimizzazione dei pro- fitti a determinate scadenze, tenuto conto della composizione del proprio portafoglio di derivati. L'intesa ha riguardato, dunque, un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non costituisce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non presenta alcun “collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
Inoltre, sempre con le suddette conclusioni si è evidenziato che, diversa- mente dal caso esaminato dalla Commissione Europea, nel caso di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994 del 30.12.2021 – che si è pronunciata sullo specifico fenomeno della riprodu- zione in contratti di fideiussione di clausole del modello A.B.I. ritenute illecite dal Provvedimento di banca d'Italia n. 55/2005 – vi era una diretta e imme- diata corrispondenza tra le disposizioni contrattuali e le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza: il contratto “a valle” (una fideius- sione) era interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa “a monte”, di- chiarata nulla dall'autorità di vigilanza;
quindi, l'atto negoziale “a valle” era di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust. Tale pronuncia deve essere interpretata, pertanto, in senso restrittivo, in quanto un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva solo se costituisce specifica attua- zione di tale intesa, ovvero se il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompe- titiva.
6. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere accertato la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto da e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 odierni appellanti, per carenza di causa.
12 Il motivo non è fondato.
Secondo parte appellante, la fideiussione sottoscritta dai garanti della
[...] sarebbe priva di causa concreta perché eccessivamente squilibrata o CP_4 perché prestata senza vantaggio per il garante. Tale impostazione in ordine alla causa del contratto di fideiussione, che ha riguardo a un interesse del garante, non può però essere condivisa. La causa tipica del contratto di fi- deiussione, infatti, è oggettiva e non dipende da un vantaggio economico immediato per il fideiussore.
La Suprema Corte individua la causa della fideiussione nella funzione di ga- ranzia dell'adempimento del debito altrui. La causa del contratto di fideius- sione – che non ha natura aleatoria – risiede non già nel rischio dell'inadem- pimento dell'obbligazione principale, bensì nella funzione di garanzia dell'adempimento della stessa, attuata attraverso l'estensione della base soggettiva della responsabilità. Tale funzione resta del tutto indipendente dall'effettivo “rischio” di inadempimento e, dunque, dall'eventualità che il de- bitore principale non adempia la propria obbligazione o che il suo patrimo- nio, ovvero il bene offerto in garanzia reale, risulti insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30.6.1998, n. 6407; Cass. civ.,
Sez. I, ord. 10.9.2019, n. 22559). Ne consegue che la causa del negozio di fideiussione, intesa come scopo concreto dell'operazione negoziale, risiede nella garanzia di un debito altrui e non può ritenersi mancante anche qualora la garanzia sia prestata da un soggetto incapiente. La fideiussione, infatti, determinando un mero ampliamento della garanzia patrimoniale, non pre- suppone la capienza attuale del patrimonio del fideiussore (così come è in- dipendente dall'effettivo “rischio” di inadempimento: cfr. Cass. civ., Sez. I, 10.9.2019, n. 22559). Essa partecipa delle caratteristiche proprie della re- sponsabilità patrimoniale di cui all'articolo 2740 c.c., vale a dire la sottopo- sizione del patrimonio a un vincolo di responsabilità e la soggezione al po- tere di coazione del creditore.
7. Nell'ambito del quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere accertato la violazione da parte della dell'art. CP_1
1956 c.c., come pure eccepito dagli odierni appellanti nel proporre opposi- zione ex art. 645 c.p.c.
Il motivo non è fondato.
13 Preliminarmente, è opportuno chiarire come la violazione della disposizione normativa invocata dagli appellanti non determini la nullità del contratto di fideiussione, ma solo la liberazione del fideiussore.
L'art. 1956 c.c. si applica allorquando la posizione del fideiussore sia stata aggravata in quanto la Banca, confidando anche sulle garanzie personali già prestate da terzi, concede ulteriore credito al proprio cliente pur sapendolo in stato di difficoltà economica. Il caso in esame non è però sussumibile nella fattispecie disciplinata dalla suddetta disposizione, difettando il presupposto stesso dell'eccepita liberazione dei fideiussori dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Come si è detto sopra, la fideiussione è stata rilasciata a garanzia di un'ob- bligazione specifica, quella nascente dal contratto di finanziamento n.
741458607 stipulato dalla Banca ricorrente con la il 23.9.2009, CP_4 modificato il 27.10.2009 (recante il timbro postale di spedizione in data 28.10.2009 per la data certa nei confronti dei terzi), per la somma di origi- nari € 150.000,00 (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte del procedimento mo- nitorio). Questo è stato sì stipulato il giorno successivo a quello in cui è stata prestata la garanzia, che reca la data del 26.10.2009 (v. doc. n. 3 del fasci- colo di parte del procedimento monitorio), ma parte appellante non deduce un mutamento delle condizioni economiche della società che ha sottoscritto tale finanziamento entro il giorno successivo a quello di rilascio delle garan- zie perdonali – con tutta evidenza, condizione per la concessione di tale finanziamento – e la sottoscrizione del contratto suddetto.
In altri termini, a fronte dell'assunzione di un'obbligazione di garanzia spe- cifica, e quindi per un'obbligazione che viene già assunta in un esatto am- montare dall'obbligato principale, anche se non è ancora scaduta e non è ancora esigibile, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 1956 c.c., che attiene – come espressamente prevede tale disposizione – alla fideius- sione prestata “per un'obbligazione futura”. Se viene in rilievo un mutamento di condizioni avvenuto fra le condizioni economiche del fideiussore alla data in cui fu prestata la fideiussione, e quelle del momento in cui fu fatto il cre- dito, è evidente come questo non possa verificarsi nel caso in cui il credito viene erogato contestualmente (o sostanzialmente contestualmente, come nel caso in esame) alla prestazione della garanzia.
14 Si tratta di un caso del tutto estraneo a quello in esame, dato che gli odierni appellanti non avevano prestato alcuna precedente fideiussione, ma hanno invece inteso garantire quella specifica operazione, partecipando personal- mente alla stipula del finanziamento del cui tenore erano perfettamente con- sapevoli.
A ciò va aggiunto che, con riguardo alla garanzia per obbligazioni future, la Corte di Cassazione ha precisato che grava sul fideiussore che invoca l'ap- plicazione dell'art. 1956 c.c., l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della garanzia la Banca, senza la sua autorizzazione, abbia fatto ulteriore credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggio- ramento delle sue condizioni economiche (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7.2.2006, n. 2524; Cass. civ., Sez. I, 17.11.2016, n. 23422). Prova che, in ogni caso, l'odierna parte appellante non è stata fornita.
8. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto la nullità della clausola che deroga all'art. 1957 c.c. in quanto costituirebbe una clausola abusiva.
Il motivo non è fondato.
e non Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno eccepito – seppure tardivamente, e quindi inammissibilmente – l'inef- ficacia della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., bensì – come si è detto sopra – la natura vessatoria, e soprattutto abusiva, della stessa, con conse- guente nullità di tale pattuizione. Trattandosi della deduzione di un vizio di nullità, il rilievo dello stesso può avvenire anche d'ufficio, purché la dedu- zione dello stesso avvenga sulla base di quanto ritualmente allegato e do- cumentato in atti. E, nel caso in esame, il contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni opponenti è stato depositato dalla Controparte_1 unitamente al ricorso ex art. 633 c.p.c., ma l'odierna appellante
[...] non ha dedotto la “vessatorietà” della previsione contrattuale in questione, vale a dire che la stessa ha determinato un significativo un significativo squi- librio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Come si è detto sopra, il principio in questione deve essere applicato te- nendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'eser- cizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali
15 scanditi dal maturare delle preclusioni assertive e istruttorie. Infatti, anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto – anche quando non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata – siano stati acquisiti al giu- dizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr., tra tante, Cass. civ., Sez. III, ord. 23.2.2024, n. 4867; Cass. civ., Sez. III, ord. 5.12.2023, n. 34053). Ne consegue che la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.7.2013, n. 20713; Cass. civ., Sez. I, 29.1.2024, n. 2607).
Questo assorbe ogni considerazione in ordine alla natura abusiva della clau- sola in questione, che pure questa Corte, in numerosi suoi recenti precedenti, ha escluso.
9. In conclusione, l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 [...]
e avverso la sentenza n. 867/2020 Parte_9 Parte_4 emessa dal Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, il 17.8.2020 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avverso la sentenza n. 867/2020 emessa dal Tri- Parte_4 bunale di Viterbo, in composizione monocratica, il 17.8.2020; condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido tra loro, a rimborsare alla per essa alla
[...] Controparte_2 mandataria le spese del presente grado di giudizio, che li- CP_3 quida in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2,
16 co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 15.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AR DE Thellung de Courtelary
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