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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 528/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281- sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al N.R.G. 528/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. ARMODIO MIGALI, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via Alessandro Turco n. 12, elettivamente domicilia
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv.
FE AN LU, presso il cui studio sito in Torre Ruggero
(RC), alla Via Rino Gaetano n. 9, elettivamente domicilia
- PARTE RESISTENTE –
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: «Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile
pagina 1 di 14 declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) prendere atto dell'esistenza di un giudicato penale in ordine al diritto di di essere Parte_1 risarcita da dai danni conseguenti al decesso del coniuge Controparte_1
e comunque dichiarare che Persona_1 Persona_1
è deceduto a seguito dell'infortunio sopra descritto avvenuto per
[...] colpa, imperizia e negligenza di e conseguentemente condannare Controparte_1 quest'ultimo al pagamento in favore dell'attrice, per le motivazioni e le causali indicate in narrativa, della somma di euro 357.718,73 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso, avvenuto in data
4/2/2011, al soddisfo ovvero di quella diversa somma che si riterrà di giustizia;
2) condannare
[...]
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.»; CP_1
Parte resistente: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro adito: - in via preliminare autorizzare il resistente, previo differimento dell'udienza già fissata, ai sensi dell'art. 281-undecies quarto comma, alla chiamata in causa del terzo (sede centrale e territoriale) onde accertare le somme già CP_2 corrisposte dal predetto Ente in favore della ricorrente in seguito all'infortunio per cui è causa nonché conseguentemente dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Sig.ra ; - nel merito ed in via principale, Parte_1 respingere la richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente poiché frutto di duplicazione risarcitoria oltre ad essere infondata in fatto ed in diritto e non provata in relazione al quantum debeatur;
- nel merito ed in via gradata, in caso di accoglimento della domanda ex adverso formulata, ridurre l'importo del risarcimento tenuto conto delle somme già liquidate da nonché CP_2 dell'apporto colposo del danneggiato nella causazione dell'infortunio oggetto di contenzioso e che si chiede di valutare da parte dell'Ill.mo Giudice adito in questa sede tramite ammissione di prova per testi;
- condannare la Sig.ra
alle spese e competenze del presente giudizio con Parte_1 distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito»;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ritualmente notificato, Pt_1
pagina 2 di 14 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
, onde sentirlo condannare al risarcimento del danno Controparte_1 dalla medesima patito in conseguenza del decesso del coniuge,
[...]
, a seguito di infortunio avvenuto sul lavoro per Persona_2 negligenza ed imprudenza addebitabile al datore di lavoro.
Parte ricorrente esponeva: che il 23.12.2010, alle ore 7.00, , Persona_3 figlio dell'imputato , e il si erano recati in località Controparte_1 Per_1
“Cotalamini” del Comune di Torre Ruggiero (CZ) per eseguire dei lavori di abbattimento di alberi di castagno;
che era addetto alle Persona_3 operazioni di taglio che eseguiva praticando dapprima un intacco e quindi un taglio dalla parte opposta;
che il posizionatosi dietro di lui, Per_1 servendosi di un particolare strumento denominato “uncino”, direzionava e accompagnava, secondo le istruzioni ricevute, le piante durante la caduta, agganciandole con il predetto attrezzo;
che, durante le operazion i, un albero, tagliato da , cadendo colpiva violentemente alla testa Persona_3 il che quest'ultimo veniva immediatamente soccorso e trasportato Per_1 presso l'Ospedale di Chiaravalle, per poi essere trasferito presso il nosocomio di Soverato e per giungere infine al Pronto Soccorso dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro in stato di coma e con la diagnosi di ingresso “trauma cranico con emorragia cerebrale epidurale e subdurale”; che il subiva un intervento neuro -chirurgico e, Per_1 successivamente ricoverato nel reparto di rianimazione, il 27.12.2010 veniva sottoposto ad un ulteriore intervento ma in data 4.02.2011 decedeva per arresto cardiocircolatorio;
che, con sentenza del 6/5/2019 confermata dalla
Corte di Appello e dalla Corte di Cassazione, il Tribunale di Catanzaro aveva condannato il datore di lavoro, , anche al risarcimento dei Controparte_1 danni nei confronti delle parti civili Parte_1 [...]
, , da liquidarsi in sep arato Controparte_3 Controparte_4 giudizio;
che, pertanto, l'esistenza di un giudicato penale esonera parte attrice dal provare la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 651
c.p.p.; che il convenuto è tenuto al risarcimento dei danni materiali e morali subiti da , quantificati nell'importo di € 357.718,73 Parte_1
pagina 3 di 14 sulla base delle Tabelle milanesi, o nella somma maggiore o minore accertata nel corso del giudizio.
In virtù di quanto innanzi esposto parte attrice rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio , contestando la domanda attorea. Controparte_1
In via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, atteso che la signora aveva già ricevuto l'indennizzo Pt_1 dall' che stava agendo in rivalsa nei confronti del resistente: la CP_2 surrogazione dell'assicuratore impedirebbe all'assicurato-danneggiato di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa con il risarcimento del danno e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito.
Deduceva che vi era concorso di colpa in capo al lavoratore deceduto ed evidenziava, infine, l'assenza di prova in ordine al danno patrimoniale da perdita del congiunto.
Per tali ragioni, la parte convenuta concludeva come in premessa.
Con ordinanza del 12/07/2024, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. all'udienza del 28.11.2025.
Alla predetta udienza, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dallo scrivente magistrato con l'emissione della presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, ratione temporis applicabile.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
Giova, innanzitutto, premettere che il Tribunale di Catanzaro con sentenza di condanna n. 652/2019, ha dichiarato colpevole del Controparte_1 delitto di cui all'art. 589 c.p., per avere, nella qualità di datore di lavoro, per colpa generica e specifica, cagionato la morte di Persona_1
pagina 4 di 14 il quale, nell'eseguire il taglio di un albero, senza Persona_2 adottare le corrette modalità tecniche ed operative, in data 23.12.2010, veniva colpito alla testa dal medesimo albero e decedeva in conseguenza del trauma cranico subito (cfr. fascicolo di parte attrice).
La condanna del è stata poi confermata dalla Corte d'Appello di CP_1
Catanzaro, con sentenza divenuta irrevocabile a far data dal 02/05/2023
(cfr. fascicolo di parte attrice).
Nel presente procedimento parte attrice ha domandato l'accertamento dell'effettiva entità dei danni dalla stessa subiti, in conformità alle statuizioni contenute nella richiamata sentenza del Giudice penale, il quale ha pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni, demandandone la liquidazione al giudizio civile.
Orbene, preme innanzitutto rammentare che, come noto, la soluzione adottata dal nuovo codice di procedura penale, quanto ai rapporti tra il processo penale e il processo civile, si discosta dall'ordinamento processuale previgente fondato sul principio dell'unità della giurisdizione e del primato del diritto penale, ispirandosi invece al principio dell'autonomia e separazione dei processi penale e civile e dell'attribuzione a ciascun giudice di una piena cognizione in ordine alle questioni giuridiche o di fatto rilevanti ai fini della propria decisione (ex multis, Cass. civ., ord. n.
13828/2012).
Tuttavia, le disposizioni di cui agli artt. 651, 651 -bis, 652, 653 e 654 c.p.p. prevedono determinate eccezioni al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile o amministrativo e, come tali, non sono applicabili in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
Più segnatamente, quanto all'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per il risarcimento del danno, l'art. 651 c.p.p. prevede che " la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del
pagina 5 di 14 condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.".
Ne consegue che, nel giudizio civile per il risarcimento del danno, il fatto accertato dal giudice penale con sentenza irrevocabile di condanna ha dunque efficacia vincolante nei confronti dell'imputato responsabile.
In ordine, poi, agli ambiti operativi del vincolo derivante dal giudicato di condanna ai sensi dell'art. 651, si ritiene che nella nozione di “fatto” debba certamente ricomprendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua realtà fenomenica, ovvero la condotta, l'evento e il rapporto di causalità e le circostanze di tempo, luogo e i modi di svolgimento di esso (cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza del 28.9.2004 n. 19387).
In altre parole, la ricostruzione storico -dinamica dei fatti - operata dal giudice penale con la sentenza di condanna irrevocabile - intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva ed assunti a presupposto logico -giuridico della pronuncia penale, preclude al Giudice civile ogni decisione che confligga con i presupposti, le risultanze e le conclusioni di quella sentenza.
Inoltre, laddove il giudice penale, come nel caso in esame, disponga anche la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, a favore della persona offesa costituitasi parte civile nel processo penale, sebbene da liquidarsi in sede civile, “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni” (cfr. Cass.
18352/2014).
Tanto premesso, nel caso di specie, per i medesimi fatti dedotti nel presente giudizio, parte attrice ha dimostrato, mediante allegazione documentale, che pagina 6 di 14 con sentenza penale di condanna emessa all'esito del dibattimento e successiva conferma in appello, seppur con riforma della pena inflitta, e divenuta poi irrevocabile, il è stato dichiarato responsabile del reato CP_1 ascrittogli di omicidio colposo e contestualmente condannato al risarcimento dei danni nei confronti della , costituitasi parte civile. Pt_1
Risulta, dunque, cristallizzato l'accertamento del fatto così come svolto in sede penale ai sensi del secondo comma dell'art. 651 c.p.p. e la sussistenza del diritto al risarcimento da liquidarsi in relazione ai pregiudizi patiti. Alla luce dei fatti già oggetto di accertamento penale a cui questo Giudice è tenuto ad attenersi, va quindi affermata la responsabilità civile di
[...]
in ordine al fatto illecito e all'evento di danno nonché la CP_1 sussistenza del diritto al risarcimento del danno invocato dall'attrice.
Tuttavia, non si può desumere dal giudicato penale effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile del concorso di colpa del danneggiato, come richiesto dal resistente, al fine di diminuire il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che, se la ricostruzione storico - dinamica dell'accaduto contenuta nella sentenza penale passata in giudicato preclude al giudice civile una diversa e autonoma ricostruzione del fatto, quest'ultimo può invece indagare sul comportamento della parte lesa, negli aspetti non esaminati dal giudice penale, determinando l'incidenza causale dell'eventuale imprudenza della vittima: difatti, una concausa (quale l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato), anche se non esclude la responsabilità penale per il principio di equivalenza causale ex art. 41
c.p., può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. (cfr. Cass. n. 11117/2015; Cass. n. 15392/2018).
Parte ricorrente ha allegato che il aveva tenuto una condotta Per_1 assolutamente anormale, spostandosi repentinamente nella direzione dell'albero in caduta, circostanza - ad avviso del resistente – riconosciuta dalla sentenza penale e confermata dal giudice di appello, secondo il quale il de cuius aveva messo in atto comportamenti contra legem altamente rischiosi durante le operazioni di taglio degli alberi.
pagina 7 di 14 Ebbene, ad avviso di questo Giudice nessun concorso di colpa è ravvisabile nella condotta tenuta dal lavoratore deceduto a seguito della caduta dell'albero.
Giova rammentare che nell'ambito del giudizio di responsabilità ex art. 2087
c.c. a carico del datore di lavoro, secondo consolidata giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del danneggiato, idonea ad escludere o limitare la responsabilità del “datore di lavoro” ai sensi dell'art. 1227 c.c. è solamente quella che integra gli estremi del c.d. “rischio elettivo”, ovvero quel comportamento del lavoratore volontario ed arbitrario, tenuto per ragioni o impulsi personali, avulso dall'esercizio della prestazione lavorativa: “ove il lavoratore abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere, restando diversamente irrilevante la condotta colposa del lavoratore, sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento, atteso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei lavoratori” (cfr. Cass. n. 3763/2021).
Nel caso di specie - come peraltro è già stato ritenuto in sede penale - il comportamento tenuto dal non presenta i caratteri della Per_1 abnormità, eccentricità, eccezionalità.
Entrambe le sentenze penali, nel ricostruire la dinamica del sinistro, hanno accertato che il al momento dell'incidente, stava svolgendo la Per_1 specifica mansione a cui era addetto, ovvero quella di direzionare ed accompagnare le piante durante la caduta, sebbene senza rispettare le regole di buona tecnica per l'abbattimento degli alberi, le quali avrebbe imposto di escludere dalla zona vietata qualsiasi operatore diverso da quello con la motosega e di individuare e predisporre, nella prima fase di l avoro, delle idonee vie di fuga: la circostanza, riferita dall'unico testimone oculare, che il si fosse spostato dalla sua posizione originaria nel senso di Per_1
pagina 8 di 14 caduta dell'albero non vale a qualificare la sua condotta come eccezionale ed imprevedibile, dal momento che egli, seguendo le istruzioni del datore di lavoro, si trovava all'interno della zona vietata, in violazione delle regole di buona tecnica, zona da cui quindi il datore di lavoro avrebbe dovuto allontanare i lavoratori, al fine di prevenire incidenti dovuti anche all'imprudenza o disattenzione degli stessi.
Si rammenta infatti che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente (v. Cass. n. 2209 del 2016). 23. In tale cornice, l'eventuale condotta colposa del lavoratore non può avere alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni o per la mancata adozione delle misure necessarie a tutela della salute psicofisica dei lavoratori. 24.
L'eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso (v. Cass. n. 30679 del 2019).”
(Cass. civ., sent. n. 25597/2021).
Né ulteriori elementi di fatto sono stati allegati e provati nell'ambito del presente giudizio civile.
All'attrice spetta pertanto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: il decesso della vittima causa non solo il massimo danno configurabile in capo alla stessa, ma anche e simultaneamente, l'estinzione del rapporto parentale con gli stretti congiunti che a loro volta subiscono immediatamente e direttamente la compromissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare a causa del medesimo fatto illecito.
pagina 9 di 14 Trattandosi di danno iure proprio e non iure hereditatis, dal momento che i congiunti sono estranei al rapporto contrattuale intercorso tra il de cuius e l'odierno convenuto, il diritto al risarcimento del danno trova la sua fonte nel principio generale di cui all'art. 2043 c.c., per i danni direttamente patiti ed in relazione di causalità con l'evento morte imputabile ad una condotta omissiva illecita correlata ad una posizione di garanzia del datore di lavoro.
Tale danno, com'è pacifico, è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza della relazione parentale che legava i congiunti al defunto, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza (Cass. civ., ord. n. 21837/2019).
La Suprema Corte ha chiarito che “In ordine alla prova del danno conseguenza - sub specie perdita del rapporto parentale va ricordato che in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che
l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione”. (Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022).
L'uccisione di un prossimo congiunto fa dunque presumere da sola ai sensi dell'art. 2727 c.c. una conseguente sofferenza morale in capo ai membri della famiglia nucleare, originaria e successiva, a nulla rilevando la non convivenza o che la vittima e i superstiti fossero distanti, circostanze da valutare ai fini del quantum debeatur.
Pertanto, in questo caso, a fronte della presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, spetta al convenuto fornire la prova contraria, ovvero che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno pagina 10 di 14 risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, prova contraria anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno o attenuare la predetta presunzione (Cass. n. 9010/2022; Cass. civ.
27142/2024).
Nel caso di specie, risulta pacifico e documentato il vincolo di coniugio tra e la vittima del sinistro (cfr. certificato storico di Parte_1 stato di famiglia in atti).
Non sono emersi ulteriori elementi probatori che consentano, nel caso di specie, di ritenere superata la presunzione iuris tantum, non avendo il convenuto assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
Ciò posto, in relazione al quantum debeatur, questo giudicante non può fare a meno di prendere atto dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità che ha ribadito che “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (v. Cass. 21/04/2021, n. 10579; 29/09/2021, n. 26300; 10/11/2021,
n. 33005)” (v. Cass n. 15924 del 15 novembre 2022).
Devono, pertanto, applicarsi le tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano
(oggi aggiornate al 2024), riviste proprio in ragione delle censure mosse dalla giurisprudenza di legittimità al precedente sistema di liquidazione a
“forbice”, e rese coerenti con i principi di diritto enunciati dalla Suprema
Corte in materia di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. I criteri indicati nelle predette tabelle consentono al giudice una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
pagina 11 di 14 Applicando le Tabelle milanesi al caso di specie, la liquidazione nei confronti della moglie del de cuius deve avvenire Parte_1 tenendo conto dell'età della vittima (61 anni al momento dell'infortunio mortale, punti 16), dell'età del congiunto danneggiato (59 anni al momento del decesso del marito, punti 18), della convivenza dei coniugi (punti 16), della presenza di altri superstiti nel nucleo familiare primario del danneggiato (punti 12, essendovi altri due superstiti all'interno del nucleo familiare a prescindere dalla convivenza, due figli). Tale valore si ritiene che debba essere aumentato del 20%.
Si precisa che l'aumento del 20% è stato applicato in virtù della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: ed invero, la conviveva solo con il dal Pt_1 Per_1 momento che i due figli risultano essere emigrati altrove da diversi anni;
inoltre dalle modalità del decesso preceduto da ben due interventi, ricovero in rianimazione e decorso della malattia protratto sino al 4.02.2011, si ritiene che la coniuge abbia patito una sofferenza particolarmente intensa e prolungata.
Deve essere, pertanto, riconosciuta a (tot. punti 82) la Parte_1 somma di € 320.702,00, a titolo di danno da perdita parentale.
Dal momento che tale importo costituisce un debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione all'attualità, non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Su tale somma, devalutata alla data dell'evento morte e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema
Corte (S.U. n.1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
pagina 12 di 14 Contrariamente da quanto richiesto da parte convenuta, dalle somme riconosciute non va detratto quanto corrisposto dall' a titolo di CP_2 rendita ai superstiti.
Si tratta infatti di elargizioni che hanno indennizzato il danno patrimoniale correlato al decesso del lavoratore e sono state corrisposte ai superstiti al momento del decesso.
Il danno liquidato in questa sede attiene, invece, alla lesione dell'interesse non patrimoniale proprio di parte attrice (danno da lesione del rapporto parentale) che non può essere oggetto di compensazione con somme percepite ad altro titolo, corrisposte per ristorare pregiudizi ulteriori e diversi, in virtù del principio per cui lo scomputo è possibile solo per poste omogenee (Cass. civ., S.U., 12566/2018).
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di , e, Controparte_1 considerate la natura, il valore (€ 320.702,00 in base al decisum, cfr. Cass.
Civ., n. 21256/2016), che non si è svolta attività istruttoria, la complessità delle questioni e la forma semplificata della decisione, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 14.170,00 a titolo di compensi professionali (applicando per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale i parametri tariffari minimi), oltre rimborso spese vive pari ad € 1.258,19, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) ACCOGLIE la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma complessiva di € 320.702,00, Parte_1 oltre interessi come in parte motiva;
pagina 13 di 14 b) CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 14.170,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 1.258,19, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso, in Catanzaro lì 16/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281- sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al N.R.G. 528/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. ARMODIO MIGALI, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via Alessandro Turco n. 12, elettivamente domicilia
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv.
FE AN LU, presso il cui studio sito in Torre Ruggero
(RC), alla Via Rino Gaetano n. 9, elettivamente domicilia
- PARTE RESISTENTE –
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: «Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile
pagina 1 di 14 declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) prendere atto dell'esistenza di un giudicato penale in ordine al diritto di di essere Parte_1 risarcita da dai danni conseguenti al decesso del coniuge Controparte_1
e comunque dichiarare che Persona_1 Persona_1
è deceduto a seguito dell'infortunio sopra descritto avvenuto per
[...] colpa, imperizia e negligenza di e conseguentemente condannare Controparte_1 quest'ultimo al pagamento in favore dell'attrice, per le motivazioni e le causali indicate in narrativa, della somma di euro 357.718,73 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso, avvenuto in data
4/2/2011, al soddisfo ovvero di quella diversa somma che si riterrà di giustizia;
2) condannare
[...]
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.»; CP_1
Parte resistente: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro adito: - in via preliminare autorizzare il resistente, previo differimento dell'udienza già fissata, ai sensi dell'art. 281-undecies quarto comma, alla chiamata in causa del terzo (sede centrale e territoriale) onde accertare le somme già CP_2 corrisposte dal predetto Ente in favore della ricorrente in seguito all'infortunio per cui è causa nonché conseguentemente dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Sig.ra ; - nel merito ed in via principale, Parte_1 respingere la richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente poiché frutto di duplicazione risarcitoria oltre ad essere infondata in fatto ed in diritto e non provata in relazione al quantum debeatur;
- nel merito ed in via gradata, in caso di accoglimento della domanda ex adverso formulata, ridurre l'importo del risarcimento tenuto conto delle somme già liquidate da nonché CP_2 dell'apporto colposo del danneggiato nella causazione dell'infortunio oggetto di contenzioso e che si chiede di valutare da parte dell'Ill.mo Giudice adito in questa sede tramite ammissione di prova per testi;
- condannare la Sig.ra
alle spese e competenze del presente giudizio con Parte_1 distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito»;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ritualmente notificato, Pt_1
pagina 2 di 14 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
, onde sentirlo condannare al risarcimento del danno Controparte_1 dalla medesima patito in conseguenza del decesso del coniuge,
[...]
, a seguito di infortunio avvenuto sul lavoro per Persona_2 negligenza ed imprudenza addebitabile al datore di lavoro.
Parte ricorrente esponeva: che il 23.12.2010, alle ore 7.00, , Persona_3 figlio dell'imputato , e il si erano recati in località Controparte_1 Per_1
“Cotalamini” del Comune di Torre Ruggiero (CZ) per eseguire dei lavori di abbattimento di alberi di castagno;
che era addetto alle Persona_3 operazioni di taglio che eseguiva praticando dapprima un intacco e quindi un taglio dalla parte opposta;
che il posizionatosi dietro di lui, Per_1 servendosi di un particolare strumento denominato “uncino”, direzionava e accompagnava, secondo le istruzioni ricevute, le piante durante la caduta, agganciandole con il predetto attrezzo;
che, durante le operazion i, un albero, tagliato da , cadendo colpiva violentemente alla testa Persona_3 il che quest'ultimo veniva immediatamente soccorso e trasportato Per_1 presso l'Ospedale di Chiaravalle, per poi essere trasferito presso il nosocomio di Soverato e per giungere infine al Pronto Soccorso dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro in stato di coma e con la diagnosi di ingresso “trauma cranico con emorragia cerebrale epidurale e subdurale”; che il subiva un intervento neuro -chirurgico e, Per_1 successivamente ricoverato nel reparto di rianimazione, il 27.12.2010 veniva sottoposto ad un ulteriore intervento ma in data 4.02.2011 decedeva per arresto cardiocircolatorio;
che, con sentenza del 6/5/2019 confermata dalla
Corte di Appello e dalla Corte di Cassazione, il Tribunale di Catanzaro aveva condannato il datore di lavoro, , anche al risarcimento dei Controparte_1 danni nei confronti delle parti civili Parte_1 [...]
, , da liquidarsi in sep arato Controparte_3 Controparte_4 giudizio;
che, pertanto, l'esistenza di un giudicato penale esonera parte attrice dal provare la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 651
c.p.p.; che il convenuto è tenuto al risarcimento dei danni materiali e morali subiti da , quantificati nell'importo di € 357.718,73 Parte_1
pagina 3 di 14 sulla base delle Tabelle milanesi, o nella somma maggiore o minore accertata nel corso del giudizio.
In virtù di quanto innanzi esposto parte attrice rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio , contestando la domanda attorea. Controparte_1
In via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, atteso che la signora aveva già ricevuto l'indennizzo Pt_1 dall' che stava agendo in rivalsa nei confronti del resistente: la CP_2 surrogazione dell'assicuratore impedirebbe all'assicurato-danneggiato di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa con il risarcimento del danno e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito.
Deduceva che vi era concorso di colpa in capo al lavoratore deceduto ed evidenziava, infine, l'assenza di prova in ordine al danno patrimoniale da perdita del congiunto.
Per tali ragioni, la parte convenuta concludeva come in premessa.
Con ordinanza del 12/07/2024, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. all'udienza del 28.11.2025.
Alla predetta udienza, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dallo scrivente magistrato con l'emissione della presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, ratione temporis applicabile.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
Giova, innanzitutto, premettere che il Tribunale di Catanzaro con sentenza di condanna n. 652/2019, ha dichiarato colpevole del Controparte_1 delitto di cui all'art. 589 c.p., per avere, nella qualità di datore di lavoro, per colpa generica e specifica, cagionato la morte di Persona_1
pagina 4 di 14 il quale, nell'eseguire il taglio di un albero, senza Persona_2 adottare le corrette modalità tecniche ed operative, in data 23.12.2010, veniva colpito alla testa dal medesimo albero e decedeva in conseguenza del trauma cranico subito (cfr. fascicolo di parte attrice).
La condanna del è stata poi confermata dalla Corte d'Appello di CP_1
Catanzaro, con sentenza divenuta irrevocabile a far data dal 02/05/2023
(cfr. fascicolo di parte attrice).
Nel presente procedimento parte attrice ha domandato l'accertamento dell'effettiva entità dei danni dalla stessa subiti, in conformità alle statuizioni contenute nella richiamata sentenza del Giudice penale, il quale ha pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni, demandandone la liquidazione al giudizio civile.
Orbene, preme innanzitutto rammentare che, come noto, la soluzione adottata dal nuovo codice di procedura penale, quanto ai rapporti tra il processo penale e il processo civile, si discosta dall'ordinamento processuale previgente fondato sul principio dell'unità della giurisdizione e del primato del diritto penale, ispirandosi invece al principio dell'autonomia e separazione dei processi penale e civile e dell'attribuzione a ciascun giudice di una piena cognizione in ordine alle questioni giuridiche o di fatto rilevanti ai fini della propria decisione (ex multis, Cass. civ., ord. n.
13828/2012).
Tuttavia, le disposizioni di cui agli artt. 651, 651 -bis, 652, 653 e 654 c.p.p. prevedono determinate eccezioni al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile o amministrativo e, come tali, non sono applicabili in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
Più segnatamente, quanto all'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per il risarcimento del danno, l'art. 651 c.p.p. prevede che " la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del
pagina 5 di 14 condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.".
Ne consegue che, nel giudizio civile per il risarcimento del danno, il fatto accertato dal giudice penale con sentenza irrevocabile di condanna ha dunque efficacia vincolante nei confronti dell'imputato responsabile.
In ordine, poi, agli ambiti operativi del vincolo derivante dal giudicato di condanna ai sensi dell'art. 651, si ritiene che nella nozione di “fatto” debba certamente ricomprendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua realtà fenomenica, ovvero la condotta, l'evento e il rapporto di causalità e le circostanze di tempo, luogo e i modi di svolgimento di esso (cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza del 28.9.2004 n. 19387).
In altre parole, la ricostruzione storico -dinamica dei fatti - operata dal giudice penale con la sentenza di condanna irrevocabile - intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva ed assunti a presupposto logico -giuridico della pronuncia penale, preclude al Giudice civile ogni decisione che confligga con i presupposti, le risultanze e le conclusioni di quella sentenza.
Inoltre, laddove il giudice penale, come nel caso in esame, disponga anche la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, a favore della persona offesa costituitasi parte civile nel processo penale, sebbene da liquidarsi in sede civile, “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni” (cfr. Cass.
18352/2014).
Tanto premesso, nel caso di specie, per i medesimi fatti dedotti nel presente giudizio, parte attrice ha dimostrato, mediante allegazione documentale, che pagina 6 di 14 con sentenza penale di condanna emessa all'esito del dibattimento e successiva conferma in appello, seppur con riforma della pena inflitta, e divenuta poi irrevocabile, il è stato dichiarato responsabile del reato CP_1 ascrittogli di omicidio colposo e contestualmente condannato al risarcimento dei danni nei confronti della , costituitasi parte civile. Pt_1
Risulta, dunque, cristallizzato l'accertamento del fatto così come svolto in sede penale ai sensi del secondo comma dell'art. 651 c.p.p. e la sussistenza del diritto al risarcimento da liquidarsi in relazione ai pregiudizi patiti. Alla luce dei fatti già oggetto di accertamento penale a cui questo Giudice è tenuto ad attenersi, va quindi affermata la responsabilità civile di
[...]
in ordine al fatto illecito e all'evento di danno nonché la CP_1 sussistenza del diritto al risarcimento del danno invocato dall'attrice.
Tuttavia, non si può desumere dal giudicato penale effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile del concorso di colpa del danneggiato, come richiesto dal resistente, al fine di diminuire il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che, se la ricostruzione storico - dinamica dell'accaduto contenuta nella sentenza penale passata in giudicato preclude al giudice civile una diversa e autonoma ricostruzione del fatto, quest'ultimo può invece indagare sul comportamento della parte lesa, negli aspetti non esaminati dal giudice penale, determinando l'incidenza causale dell'eventuale imprudenza della vittima: difatti, una concausa (quale l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato), anche se non esclude la responsabilità penale per il principio di equivalenza causale ex art. 41
c.p., può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. (cfr. Cass. n. 11117/2015; Cass. n. 15392/2018).
Parte ricorrente ha allegato che il aveva tenuto una condotta Per_1 assolutamente anormale, spostandosi repentinamente nella direzione dell'albero in caduta, circostanza - ad avviso del resistente – riconosciuta dalla sentenza penale e confermata dal giudice di appello, secondo il quale il de cuius aveva messo in atto comportamenti contra legem altamente rischiosi durante le operazioni di taglio degli alberi.
pagina 7 di 14 Ebbene, ad avviso di questo Giudice nessun concorso di colpa è ravvisabile nella condotta tenuta dal lavoratore deceduto a seguito della caduta dell'albero.
Giova rammentare che nell'ambito del giudizio di responsabilità ex art. 2087
c.c. a carico del datore di lavoro, secondo consolidata giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del danneggiato, idonea ad escludere o limitare la responsabilità del “datore di lavoro” ai sensi dell'art. 1227 c.c. è solamente quella che integra gli estremi del c.d. “rischio elettivo”, ovvero quel comportamento del lavoratore volontario ed arbitrario, tenuto per ragioni o impulsi personali, avulso dall'esercizio della prestazione lavorativa: “ove il lavoratore abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere, restando diversamente irrilevante la condotta colposa del lavoratore, sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento, atteso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei lavoratori” (cfr. Cass. n. 3763/2021).
Nel caso di specie - come peraltro è già stato ritenuto in sede penale - il comportamento tenuto dal non presenta i caratteri della Per_1 abnormità, eccentricità, eccezionalità.
Entrambe le sentenze penali, nel ricostruire la dinamica del sinistro, hanno accertato che il al momento dell'incidente, stava svolgendo la Per_1 specifica mansione a cui era addetto, ovvero quella di direzionare ed accompagnare le piante durante la caduta, sebbene senza rispettare le regole di buona tecnica per l'abbattimento degli alberi, le quali avrebbe imposto di escludere dalla zona vietata qualsiasi operatore diverso da quello con la motosega e di individuare e predisporre, nella prima fase di l avoro, delle idonee vie di fuga: la circostanza, riferita dall'unico testimone oculare, che il si fosse spostato dalla sua posizione originaria nel senso di Per_1
pagina 8 di 14 caduta dell'albero non vale a qualificare la sua condotta come eccezionale ed imprevedibile, dal momento che egli, seguendo le istruzioni del datore di lavoro, si trovava all'interno della zona vietata, in violazione delle regole di buona tecnica, zona da cui quindi il datore di lavoro avrebbe dovuto allontanare i lavoratori, al fine di prevenire incidenti dovuti anche all'imprudenza o disattenzione degli stessi.
Si rammenta infatti che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente (v. Cass. n. 2209 del 2016). 23. In tale cornice, l'eventuale condotta colposa del lavoratore non può avere alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni o per la mancata adozione delle misure necessarie a tutela della salute psicofisica dei lavoratori. 24.
L'eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso (v. Cass. n. 30679 del 2019).”
(Cass. civ., sent. n. 25597/2021).
Né ulteriori elementi di fatto sono stati allegati e provati nell'ambito del presente giudizio civile.
All'attrice spetta pertanto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: il decesso della vittima causa non solo il massimo danno configurabile in capo alla stessa, ma anche e simultaneamente, l'estinzione del rapporto parentale con gli stretti congiunti che a loro volta subiscono immediatamente e direttamente la compromissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare a causa del medesimo fatto illecito.
pagina 9 di 14 Trattandosi di danno iure proprio e non iure hereditatis, dal momento che i congiunti sono estranei al rapporto contrattuale intercorso tra il de cuius e l'odierno convenuto, il diritto al risarcimento del danno trova la sua fonte nel principio generale di cui all'art. 2043 c.c., per i danni direttamente patiti ed in relazione di causalità con l'evento morte imputabile ad una condotta omissiva illecita correlata ad una posizione di garanzia del datore di lavoro.
Tale danno, com'è pacifico, è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza della relazione parentale che legava i congiunti al defunto, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza (Cass. civ., ord. n. 21837/2019).
La Suprema Corte ha chiarito che “In ordine alla prova del danno conseguenza - sub specie perdita del rapporto parentale va ricordato che in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che
l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione”. (Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022).
L'uccisione di un prossimo congiunto fa dunque presumere da sola ai sensi dell'art. 2727 c.c. una conseguente sofferenza morale in capo ai membri della famiglia nucleare, originaria e successiva, a nulla rilevando la non convivenza o che la vittima e i superstiti fossero distanti, circostanze da valutare ai fini del quantum debeatur.
Pertanto, in questo caso, a fronte della presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, spetta al convenuto fornire la prova contraria, ovvero che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno pagina 10 di 14 risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, prova contraria anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno o attenuare la predetta presunzione (Cass. n. 9010/2022; Cass. civ.
27142/2024).
Nel caso di specie, risulta pacifico e documentato il vincolo di coniugio tra e la vittima del sinistro (cfr. certificato storico di Parte_1 stato di famiglia in atti).
Non sono emersi ulteriori elementi probatori che consentano, nel caso di specie, di ritenere superata la presunzione iuris tantum, non avendo il convenuto assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
Ciò posto, in relazione al quantum debeatur, questo giudicante non può fare a meno di prendere atto dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità che ha ribadito che “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (v. Cass. 21/04/2021, n. 10579; 29/09/2021, n. 26300; 10/11/2021,
n. 33005)” (v. Cass n. 15924 del 15 novembre 2022).
Devono, pertanto, applicarsi le tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano
(oggi aggiornate al 2024), riviste proprio in ragione delle censure mosse dalla giurisprudenza di legittimità al precedente sistema di liquidazione a
“forbice”, e rese coerenti con i principi di diritto enunciati dalla Suprema
Corte in materia di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. I criteri indicati nelle predette tabelle consentono al giudice una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
pagina 11 di 14 Applicando le Tabelle milanesi al caso di specie, la liquidazione nei confronti della moglie del de cuius deve avvenire Parte_1 tenendo conto dell'età della vittima (61 anni al momento dell'infortunio mortale, punti 16), dell'età del congiunto danneggiato (59 anni al momento del decesso del marito, punti 18), della convivenza dei coniugi (punti 16), della presenza di altri superstiti nel nucleo familiare primario del danneggiato (punti 12, essendovi altri due superstiti all'interno del nucleo familiare a prescindere dalla convivenza, due figli). Tale valore si ritiene che debba essere aumentato del 20%.
Si precisa che l'aumento del 20% è stato applicato in virtù della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: ed invero, la conviveva solo con il dal Pt_1 Per_1 momento che i due figli risultano essere emigrati altrove da diversi anni;
inoltre dalle modalità del decesso preceduto da ben due interventi, ricovero in rianimazione e decorso della malattia protratto sino al 4.02.2011, si ritiene che la coniuge abbia patito una sofferenza particolarmente intensa e prolungata.
Deve essere, pertanto, riconosciuta a (tot. punti 82) la Parte_1 somma di € 320.702,00, a titolo di danno da perdita parentale.
Dal momento che tale importo costituisce un debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione all'attualità, non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Su tale somma, devalutata alla data dell'evento morte e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema
Corte (S.U. n.1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
pagina 12 di 14 Contrariamente da quanto richiesto da parte convenuta, dalle somme riconosciute non va detratto quanto corrisposto dall' a titolo di CP_2 rendita ai superstiti.
Si tratta infatti di elargizioni che hanno indennizzato il danno patrimoniale correlato al decesso del lavoratore e sono state corrisposte ai superstiti al momento del decesso.
Il danno liquidato in questa sede attiene, invece, alla lesione dell'interesse non patrimoniale proprio di parte attrice (danno da lesione del rapporto parentale) che non può essere oggetto di compensazione con somme percepite ad altro titolo, corrisposte per ristorare pregiudizi ulteriori e diversi, in virtù del principio per cui lo scomputo è possibile solo per poste omogenee (Cass. civ., S.U., 12566/2018).
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di , e, Controparte_1 considerate la natura, il valore (€ 320.702,00 in base al decisum, cfr. Cass.
Civ., n. 21256/2016), che non si è svolta attività istruttoria, la complessità delle questioni e la forma semplificata della decisione, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 14.170,00 a titolo di compensi professionali (applicando per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale i parametri tariffari minimi), oltre rimborso spese vive pari ad € 1.258,19, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) ACCOGLIE la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma complessiva di € 320.702,00, Parte_1 oltre interessi come in parte motiva;
pagina 13 di 14 b) CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 14.170,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 1.258,19, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso, in Catanzaro lì 16/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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