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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/04/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2929/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di FOGGIA, 3^ sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice, dott. A. Lacatena, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al N. 2929/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies u.c c.p.c. all'esito dell'udienza di discussione del 06 dicembre 2024,
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Leonardo Maruzzi;
Parte_1
- opponente -
E
, con il patrocinio dell'avv. Annalisa De Gironimo;
Controparte_1
- opposta -
OGGETTO: Opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 06 dicembre 2024, qui da intendersi integralmente ritrascritto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di precetto qui opposto, notificato il 28/04/2023, ha intimato a Controparte_1 il pagamento della complessiva somma di € 12.581,90 (oltre interessi legali Parte_1
e rivalutazione monetaria) dovuta a titolo di assegno di mantenimento verso di lei
(complessivi € 1.800,00) ed il figlio minore (i residui € 10.500,00), in forza del Persona_1 decreto di omologa degli accordi di separazione consensuale emesso da questo Tribunale il
10/11/2020 e pubblicato il 16/11/2020 (nel quale si era obbligato a versare Parte_1 alla la somma mensile di € 300 per il mantenimento del minore e la somma di € 150 CP_1 per la coniuge priva di occupazione “a partire dal giorno della comparizione delle parti innanzi il Presidente del Tribunale e per un solo anno”.
In sede di opposizione a precetto, il sig. ha dedotto che – in sede di decreto di Parte_1 omologa degli accordi di separazione – il pagamento della rata del mutuo di € 612,00 gravante sulla casa famigliare, era stato posto a carico di entrambi i coniugi nella misura del
Pagina 1 di 3 50%; inoltre, che l'omessa corresponsione del mantenimento ivi previsto era il frutto di un'intesa raggiunta con la coniuge secondo cui il sig. si era obbligato a pagare per Parte_1 intero la rata del mutuo, così compensando l'importo di € 300 che invece avrebbe dovuto versare in favore del minore.
L'opposta, nel costituirsi prontamente in giudizio, ha contestato quanto ex adverso dedotto, escludendo l'operatività della compensazione tra il credito derivante dall'assegno di mantenimento dovuto al figlio con altri crediti. Persona_1
Stante l'assenza di richieste istruttorie, la causa, di natura interamente documentale, era rinviata per discussione e decisione all'udienza del 06/12/2024, ove la causa era riservata per la decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La tesi di parte opponente secondo cui il credito da mantenimento del figlio sarebbe compensabile con la metà della rata del mutuo posta in capo a è infondata. Controparte_1
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è alimentare e non può formare oggetto di compensazione (ex multis Cass.2016/n.13609, Cass.
2017/n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento ai sensi dell'art. 147 c.c. con riguardo alla complessiva formazione della persona;
ed ancora “la ragione creditoria è indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile”
(Cass. 2018/n. 11689, Cass. 2016/n. 23569).
In altri termini, il credito relativo al mantenimento della prole – che ha natura squisitamente alimentare, presupponendo uno stato di bisogno strutturale del soggetto privo di autonomia economica – è indisponibile ed impignorabile (se non per crediti parimenti alimentari) e, di conseguenza, non compensabile (da ultimo, Corte App. Trento, n. 133/2022; Trib. Bari, n.
3506/2021).
Come di recente deciso dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 9686/2020), non altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge;
quest'ultimo credito non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sè (Cass., 19/07/1996, n. 6519, Cass., 23/05/2014, n.
11489, pag. 5); la diversità appena enucleata è stata riconosciuta anche dalla Consulta che, seppur indicando come la complessiva funzione degli assegni alimentari, di mantenimento e divorzile, sia contigua in misura da permettere additivamente il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 c.c., n. 4 e art. 2778 c.c., n. 17, ha rimarcato come il primo sia un "minus"
Pagina 2 di 3 compreso nei quindi più ampi secondi (Corte Cost., 21/01/2000, n. 17, p. 2); d'altra parte la
Consulta aveva già riconosciuto che l'assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito alimentare, posta la sua maggior latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di alimenti riferibile al coniuge in parola che si trovi incolpevolmente in stato di bisogno e nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa (Corte Cost., 30/11/1988, p.
2).
In applicazione delle coordinate ermeneutiche innanzi compendiate, l'eccezione di compensazione promossa da ex art. 1243 cod. civ. può trovare Parte_1 accoglimento limitatamente all'importo dovuto alla coniuge a titolo di assegno di mantenimento, quantificato in precetto nella sorte capitale di € 1.800,00, risultando invece l'assegno alimentare in favore del figlio non compensabile.
Ne discende la riduzione del precetto all'importo di Euro (12.300,00 – 1.800,00 =) 10.500,00, oltre rivalutazione monetaria dalla rispettiva data di maturazione del credito, sino al soddisfo;
oltre gli interessi legali sugli importi dovuti a titolo di sorte capitale e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del precetto sino al soddisfo.
La soccombenza parziale reciproca esclude la ravvisabilità dei presupposti di abusività dell'azione processuale ai fini della condanna, invocata da parte opponente, ai sensi dell'art. 96, ult. co. c.p.c. (cfr. Cass. 2020/n. 20018; Cass. 2021/n. 3830).
Tenuto conto, del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 28/04/2023 da nei confronti di avverso l'atto di precetto notificato Parte_1 Controparte_1
a mezzo pec il 22/05/2023, nella causa iscritta al N. 2929/2023 R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
1. accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, dichiara per quanto in parte motiva la nullità del precetto limitatamente alla somma di € 1.800,00;
2. dichiara dovuta la minor somma di € 10.500,00, oltre rivalutazione monetaria dalla rispettiva data di maturazione del credito, sino al soddisfo;
oltre gli interessi legali sugli importi dovuti con decorrenza dalla data del precetto (22/05/2023) sino al soddisfo;
3. spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia il 05 aprile 2025
Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di FOGGIA, 3^ sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice, dott. A. Lacatena, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al N. 2929/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies u.c c.p.c. all'esito dell'udienza di discussione del 06 dicembre 2024,
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Leonardo Maruzzi;
Parte_1
- opponente -
E
, con il patrocinio dell'avv. Annalisa De Gironimo;
Controparte_1
- opposta -
OGGETTO: Opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 06 dicembre 2024, qui da intendersi integralmente ritrascritto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di precetto qui opposto, notificato il 28/04/2023, ha intimato a Controparte_1 il pagamento della complessiva somma di € 12.581,90 (oltre interessi legali Parte_1
e rivalutazione monetaria) dovuta a titolo di assegno di mantenimento verso di lei
(complessivi € 1.800,00) ed il figlio minore (i residui € 10.500,00), in forza del Persona_1 decreto di omologa degli accordi di separazione consensuale emesso da questo Tribunale il
10/11/2020 e pubblicato il 16/11/2020 (nel quale si era obbligato a versare Parte_1 alla la somma mensile di € 300 per il mantenimento del minore e la somma di € 150 CP_1 per la coniuge priva di occupazione “a partire dal giorno della comparizione delle parti innanzi il Presidente del Tribunale e per un solo anno”.
In sede di opposizione a precetto, il sig. ha dedotto che – in sede di decreto di Parte_1 omologa degli accordi di separazione – il pagamento della rata del mutuo di € 612,00 gravante sulla casa famigliare, era stato posto a carico di entrambi i coniugi nella misura del
Pagina 1 di 3 50%; inoltre, che l'omessa corresponsione del mantenimento ivi previsto era il frutto di un'intesa raggiunta con la coniuge secondo cui il sig. si era obbligato a pagare per Parte_1 intero la rata del mutuo, così compensando l'importo di € 300 che invece avrebbe dovuto versare in favore del minore.
L'opposta, nel costituirsi prontamente in giudizio, ha contestato quanto ex adverso dedotto, escludendo l'operatività della compensazione tra il credito derivante dall'assegno di mantenimento dovuto al figlio con altri crediti. Persona_1
Stante l'assenza di richieste istruttorie, la causa, di natura interamente documentale, era rinviata per discussione e decisione all'udienza del 06/12/2024, ove la causa era riservata per la decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La tesi di parte opponente secondo cui il credito da mantenimento del figlio sarebbe compensabile con la metà della rata del mutuo posta in capo a è infondata. Controparte_1
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è alimentare e non può formare oggetto di compensazione (ex multis Cass.2016/n.13609, Cass.
2017/n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento ai sensi dell'art. 147 c.c. con riguardo alla complessiva formazione della persona;
ed ancora “la ragione creditoria è indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile”
(Cass. 2018/n. 11689, Cass. 2016/n. 23569).
In altri termini, il credito relativo al mantenimento della prole – che ha natura squisitamente alimentare, presupponendo uno stato di bisogno strutturale del soggetto privo di autonomia economica – è indisponibile ed impignorabile (se non per crediti parimenti alimentari) e, di conseguenza, non compensabile (da ultimo, Corte App. Trento, n. 133/2022; Trib. Bari, n.
3506/2021).
Come di recente deciso dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 9686/2020), non altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge;
quest'ultimo credito non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sè (Cass., 19/07/1996, n. 6519, Cass., 23/05/2014, n.
11489, pag. 5); la diversità appena enucleata è stata riconosciuta anche dalla Consulta che, seppur indicando come la complessiva funzione degli assegni alimentari, di mantenimento e divorzile, sia contigua in misura da permettere additivamente il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 c.c., n. 4 e art. 2778 c.c., n. 17, ha rimarcato come il primo sia un "minus"
Pagina 2 di 3 compreso nei quindi più ampi secondi (Corte Cost., 21/01/2000, n. 17, p. 2); d'altra parte la
Consulta aveva già riconosciuto che l'assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito alimentare, posta la sua maggior latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di alimenti riferibile al coniuge in parola che si trovi incolpevolmente in stato di bisogno e nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa (Corte Cost., 30/11/1988, p.
2).
In applicazione delle coordinate ermeneutiche innanzi compendiate, l'eccezione di compensazione promossa da ex art. 1243 cod. civ. può trovare Parte_1 accoglimento limitatamente all'importo dovuto alla coniuge a titolo di assegno di mantenimento, quantificato in precetto nella sorte capitale di € 1.800,00, risultando invece l'assegno alimentare in favore del figlio non compensabile.
Ne discende la riduzione del precetto all'importo di Euro (12.300,00 – 1.800,00 =) 10.500,00, oltre rivalutazione monetaria dalla rispettiva data di maturazione del credito, sino al soddisfo;
oltre gli interessi legali sugli importi dovuti a titolo di sorte capitale e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del precetto sino al soddisfo.
La soccombenza parziale reciproca esclude la ravvisabilità dei presupposti di abusività dell'azione processuale ai fini della condanna, invocata da parte opponente, ai sensi dell'art. 96, ult. co. c.p.c. (cfr. Cass. 2020/n. 20018; Cass. 2021/n. 3830).
Tenuto conto, del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 28/04/2023 da nei confronti di avverso l'atto di precetto notificato Parte_1 Controparte_1
a mezzo pec il 22/05/2023, nella causa iscritta al N. 2929/2023 R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
1. accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, dichiara per quanto in parte motiva la nullità del precetto limitatamente alla somma di € 1.800,00;
2. dichiara dovuta la minor somma di € 10.500,00, oltre rivalutazione monetaria dalla rispettiva data di maturazione del credito, sino al soddisfo;
oltre gli interessi legali sugli importi dovuti con decorrenza dalla data del precetto (22/05/2023) sino al soddisfo;
3. spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia il 05 aprile 2025
Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
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