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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N.4861/2021 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 31.1.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4861 del R.G. dell'anno 2021, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra la in persona del l.r.p.t. (p. IVA: Parte_1
- domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso P.IVA_1 dall' avv. Antonio Pelle del Foro di Locri) e l Controparte_1
in persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della (domiciliato
[...] CP_2
come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto dalla società - da ritenersi correttamente Parte_1
incardinato ex art.615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è infondato e va pertanto respinto per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso la predetta società ricorrente ha chiesto volersi annullare e/o dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 39420210001201869000, notificatole a mezzo pec il
1 23.11.2021, a causa del presunto omesso versamento per due dipendenti ( e Parte_2
) della contribuzione di legge per il periodo aprile 2016/agosto 2016 per un Persona_1 importo totale di € 2.514,77, importo di cui la stessa ricorrente chiede la restituzione avendo dovuto già provvedere al relativo pagamento al solo fine del rilascio del DURC.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione atteso che la stessa non sarebbe stata proposta nel termine di legge di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito e chiedendo pronunciarsi nel merito la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Più specificamente, a detta dell'istituto resistente l' all'esito di Parte_1
appositi controlli avrebbe usufruito indebitamente di agevolazioni contributive, denominate incentivo “Occupazione Sud”, per l'assunzione dei sunnominati lavoratori (per Parte_2
il periodo da aprile 2016 ad agosto 2016) e (per il mese di febbraio 2016), Persona_1
oltre che di sgravi contributivi (L.190/2014 e L.407/1990) per i quali invece non era stata autorizzata.
Sempre secondo l' infatti, la normativa di riferimento prevederebbe la necessità di CP_1
un'esplicita autorizzazione al riguardo nel "Portale delle Agevolazioni" (ex DiResCO).
L'assenza di quest'ultima avrebbe pertanto determinato l'istituto a provvedere al recupero delle agevolazioni de quibus.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Deve in primo luogo respingersi l'eccezione di tardività dell'opposizione formulata dall'
CP_1
L'avviso di addebito oggetto di causa è stato notificato alla in data Parte_1
20.11.2021 (ore 8.39), data della certificata avvenuta consegna della pec nella casella di posta elettronica della società
L'art. 149-bis c.p.c. statuisce che «la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario
e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato».
L'opposizione è stata iscritta a ruolo in data 22.12.2021, dunque entro il termine di 40 giorni.
2 2.2. Quanto al merito della pretesa, la società ricorrente sostiene che a ben vedere l' CP_1
non contesterebbe affatto la sussistenza dei presupposti normati dal legislatore per fruire delle agevolazioni contributive per le assunzioni dei lavoratori e Parte_2 Persona_1
percepite.
L'assunto è in realtà infondato.
Risulta documentalmente accertato che, in effetti, la società ricorrente ha chiesto di usufruire delle diverse agevolazioni ex L. 407/1990 (per ) ed ex L.190/2014 (per Parte_2 [...]
, ottenendo che queste ultime venissero considerate in sede di determinazione e Per_1
quantificazione del debito contributivo.
Dalla stessa documentazione emerge tuttavia che l' ha goduto Parte_1
anche delle agevolazioni cd. Occupazione Sud per entrambi i lavoratori in questione.
Tale circostanza è del resto suffragata sul piano logico prima ancora che giuridico dal tenore stesso del ricorso, laddove come detto si evidenzia ai fini del relativo riconoscimento la mancata contestazione da parte dell' dei requisiti per il godimento di tali ultime CP_1
agevolazioni: in questo modo, confermando l'interesse a percepirle.
Del resto, anche l'assunto dell' di avere corrisposto delle somme sine titulo a ben CP_1
vedere resta incontestato.
Non si vede infatti come la società opponente possa affermare di avere diritto a trattenere tali somme a titolo di agevolazione contributiva ex Occupazione Sud dopo aver sostenuto, in pratica, di non averle mai richieste.
In definitiva, quindi, deve ritenersi accertato che la abbia Parte_1
beneficiato nel 2016 per entrambi i lavoratori anche delle agevolazioni ex Occupazione Sud, oltre agli sgravi contributivi ex legge 407/1990 (per la lavoratrice ) ed ex legge Parte_2
190/2014 (per il lavoratore ). Persona_1
Essa era però autorizzata solo per i primi, e non per i secondi.
La normativa di riferimento prevede la necessità di una esplicita autorizzazione nel "Portale delle Agevolazioni" (ex DiResCO), in assenza della quale il recupero delle somme posto in essere dall' appare del tutto legittimo. CP_1
Il ricorso va pertanto respinto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 5.200,00).
3 Ne va disposta la compensazione per 1/2 stante l'avvenuto pagamento in corso di causa dell'importo dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in Parte_1
persona del l.r.p.t. nei confronti dell' in Controparte_1
persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della ogni altra istanza ed CP_2
eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- previa compensazione per 1/2 stanti le ragioni esposte in parte motiva, pone a carico della società ricorrente l'onere di rifusione della residua quota di 1/2 delle spese di lite, liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi € 650,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 31.1.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
4
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 31.1.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4861 del R.G. dell'anno 2021, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra la in persona del l.r.p.t. (p. IVA: Parte_1
- domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso P.IVA_1 dall' avv. Antonio Pelle del Foro di Locri) e l Controparte_1
in persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della (domiciliato
[...] CP_2
come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto dalla società - da ritenersi correttamente Parte_1
incardinato ex art.615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è infondato e va pertanto respinto per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso la predetta società ricorrente ha chiesto volersi annullare e/o dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 39420210001201869000, notificatole a mezzo pec il
1 23.11.2021, a causa del presunto omesso versamento per due dipendenti ( e Parte_2
) della contribuzione di legge per il periodo aprile 2016/agosto 2016 per un Persona_1 importo totale di € 2.514,77, importo di cui la stessa ricorrente chiede la restituzione avendo dovuto già provvedere al relativo pagamento al solo fine del rilascio del DURC.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione atteso che la stessa non sarebbe stata proposta nel termine di legge di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito e chiedendo pronunciarsi nel merito la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Più specificamente, a detta dell'istituto resistente l' all'esito di Parte_1
appositi controlli avrebbe usufruito indebitamente di agevolazioni contributive, denominate incentivo “Occupazione Sud”, per l'assunzione dei sunnominati lavoratori (per Parte_2
il periodo da aprile 2016 ad agosto 2016) e (per il mese di febbraio 2016), Persona_1
oltre che di sgravi contributivi (L.190/2014 e L.407/1990) per i quali invece non era stata autorizzata.
Sempre secondo l' infatti, la normativa di riferimento prevederebbe la necessità di CP_1
un'esplicita autorizzazione al riguardo nel "Portale delle Agevolazioni" (ex DiResCO).
L'assenza di quest'ultima avrebbe pertanto determinato l'istituto a provvedere al recupero delle agevolazioni de quibus.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Deve in primo luogo respingersi l'eccezione di tardività dell'opposizione formulata dall'
CP_1
L'avviso di addebito oggetto di causa è stato notificato alla in data Parte_1
20.11.2021 (ore 8.39), data della certificata avvenuta consegna della pec nella casella di posta elettronica della società
L'art. 149-bis c.p.c. statuisce che «la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario
e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato».
L'opposizione è stata iscritta a ruolo in data 22.12.2021, dunque entro il termine di 40 giorni.
2 2.2. Quanto al merito della pretesa, la società ricorrente sostiene che a ben vedere l' CP_1
non contesterebbe affatto la sussistenza dei presupposti normati dal legislatore per fruire delle agevolazioni contributive per le assunzioni dei lavoratori e Parte_2 Persona_1
percepite.
L'assunto è in realtà infondato.
Risulta documentalmente accertato che, in effetti, la società ricorrente ha chiesto di usufruire delle diverse agevolazioni ex L. 407/1990 (per ) ed ex L.190/2014 (per Parte_2 [...]
, ottenendo che queste ultime venissero considerate in sede di determinazione e Per_1
quantificazione del debito contributivo.
Dalla stessa documentazione emerge tuttavia che l' ha goduto Parte_1
anche delle agevolazioni cd. Occupazione Sud per entrambi i lavoratori in questione.
Tale circostanza è del resto suffragata sul piano logico prima ancora che giuridico dal tenore stesso del ricorso, laddove come detto si evidenzia ai fini del relativo riconoscimento la mancata contestazione da parte dell' dei requisiti per il godimento di tali ultime CP_1
agevolazioni: in questo modo, confermando l'interesse a percepirle.
Del resto, anche l'assunto dell' di avere corrisposto delle somme sine titulo a ben CP_1
vedere resta incontestato.
Non si vede infatti come la società opponente possa affermare di avere diritto a trattenere tali somme a titolo di agevolazione contributiva ex Occupazione Sud dopo aver sostenuto, in pratica, di non averle mai richieste.
In definitiva, quindi, deve ritenersi accertato che la abbia Parte_1
beneficiato nel 2016 per entrambi i lavoratori anche delle agevolazioni ex Occupazione Sud, oltre agli sgravi contributivi ex legge 407/1990 (per la lavoratrice ) ed ex legge Parte_2
190/2014 (per il lavoratore ). Persona_1
Essa era però autorizzata solo per i primi, e non per i secondi.
La normativa di riferimento prevede la necessità di una esplicita autorizzazione nel "Portale delle Agevolazioni" (ex DiResCO), in assenza della quale il recupero delle somme posto in essere dall' appare del tutto legittimo. CP_1
Il ricorso va pertanto respinto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 5.200,00).
3 Ne va disposta la compensazione per 1/2 stante l'avvenuto pagamento in corso di causa dell'importo dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in Parte_1
persona del l.r.p.t. nei confronti dell' in Controparte_1
persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della ogni altra istanza ed CP_2
eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- previa compensazione per 1/2 stanti le ragioni esposte in parte motiva, pone a carico della società ricorrente l'onere di rifusione della residua quota di 1/2 delle spese di lite, liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi € 650,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 31.1.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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