CASS
Ordinanza 22 giugno 2022
Ordinanza 22 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/06/2022, n. 20155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20155 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19259/2017 R.G. proposto da: PO IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO DOSSI 45, presso lo studio dell’avvocato TABOSSI MARIA SA ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato GALATA' DOMENICO ([...]) -ricorrente- contro IO PO E LI NC IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO, 10, presso lo studio dell’avvocato VALENTINI ENRICO (null) rappresentato e difeso dall'avvocato AMATO SALVATORE ([...]) -controricorrente- nonché contro PO SA, PO LI, PO PA, PO NN Civile Ord. Sez. 1 Num. 20155 Anno 2022 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: CATALLOZZI PAOLO Data pubblicazione: 22/06/2022 2 di 7 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 697/2017 depositata il 11/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere PAOLO CATALLOZZI. RILEVATO CHE: - IO EP propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, depositata l’11 aprile 2017 e notificata il successivo 25 maggio, di reiezione del suo appello principale, nonché dell’appello incidentale di IO LI, IO AN e OR IO e figli s.n.c., avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva accolto la domanda di quest’ultima e lo aveva condannato al rilascio dell’area, sita nel comune di Cattolica Eraclea, iscritta al catasto al fg. n. 42, part. n. 97, ove insisteva un distributore di carburante;
- la Corte di appello ha riferito che il Tribunale aveva accolto la domanda di rilascio sul fondamento che la società aveva dimostrato di essere proprietaria di tale area, mentre il convenuto IO EP non aveva provato di avere un titolo che ne legittimasse la detenzione e aveva respinto quella di risarcimento dei danni in quanto la detenzione dell’area da parte di quest’ultimo era avvenuta nella consapevolezza dei soci della società e quella relativa alle immissioni, ritenendo che le stesse non superassero la normale tollerabilità; - ha, quindi, disatteso sia il gravame principale dell’odierno ricorrente, sia quello incidentale di IO LI, IO AN e OR IO e figli s.n.c.; - il ricorso è affidato a sei motivi;
- resiste con controricorso la OR IO e figli s.n.c., nelle more sottoposta a liquidazione;
- non spiegano alcuna difesa IO LI, IO AN e 3 di 7 IO FI, quest’ultima parte del processo a seguito di intervento adesivo all’appello principale;
- ciascuna delle parti costituite deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo il ricorrente denuncia l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la produzione documentale eseguita in appello il 2 dicembre 2015 e non si è pronunciata sulla produzione documentale eseguita, sempre in appello, il 1° dicembre 2016; - evidenzia, in proposito, che tali produzioni avevano per oggetto documenti formatisi nelle more del giudizio di secondo grado;
- il motivo è inammissibile;
- se è vero che l’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. consente la produzione in appello di nuovi documenti la cui formazione è avvenuta dopo la conclusione del giudizio di primo grado, in quanto la mancata produzione in tale giudizio è, all’evidenza, riconducibile a causa non imputabile alla parte, la formulazione della doglianza per violazione di tale disposizione normativa presuppone, come per tutti i vizi sottoposti all’esame della Corte di cassazione, l’assolvimento della parte dell’onere di dimostrare la rilevanza del prospettato vizio o che, comunque, tale rilevanza emerga dagli atti;
- ciò posto, si rileva che i documenti prodotti in data 2 dicembre 2015 hanno per oggetto la sentenza del Tribunale di Agrigento che ha ritenuto inammissibile la querela di falso avverso la scrittura privata del 27 ottobre 1997 redatta dalla madre del ricorrente, unitamente a tale scrittura già presente in atti, e la sentenza del Tribunale di Gela che ha annullato l’atto di vendita intervenuto tra il padre del ricorrente, da una parte, e i fratelli LI e NN, dall’altra; - orbene, la mancata acquisizione di tali documenti si presenta inidonea a incidere sull’esito del giudizio, in quanto la scrittura 4 di 7 privata del 27 ottobre 1997 è stata presa in esame dal giudice di appello il quale non ha negato la riconducibilità dell’atto alla persona della madre del ricorrente, mentre in ordine all’atto di vendita interessato dalla seconda sentenza non è indicata nel ricorso – né è desumibile dagli atti – la sua rilevanza nel processo;
- ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto ai documenti prodotti in data 1° dicembre 2016, i quali consistono, oltre ad atti oggetto della precedente produzione, in atti (procura a vendere;
procura a rappresentare alle operazioni di liquidazione della società di IO LI e IO EP;
dichiarazione di disponibilità di IO LI a che il suolo occupato dall’impianto di distribuzione venga assegnato al ricorrente) in relazione ai quali non è illustrata la loro incidenza, sia pure a livello potenziale, nell’accertamento demandato al giudice, né la stessa è desumibile dal contenuto degli atti medesimi;
- con il secondo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato che lo stesso avesse diritto all’uso esclusivo del tratto di suolo controverso;
- il motivo è inammissibile;
- la censura si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte di appello nella parte in cui ha escluso l’avvenuta concessione da parte della società e in favore del ricorrente dell’uso esclusivo di utilizzo dell’area in oggetto, di cui la prima era proprietaria;
- una siffatta doglianza non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - non concludente è, poi, l’allegazione del ricorrente in ordine all’esistenza del giudicato esterno rappresentato dalla menzionata sentenza del Tribunale di Gela avente ad oggetto l’inammissibilità 5 di 7 della querela di falso proposta avverso la scrittura privata del 27 ottobre 1997, atteso che la Corte di appello non ha negato l’attendibilità di tale elemento di prova e l’autenticità della sottoscrizione, ma ha escluso che tale atto valesse a conferire al ricorrente medesimo un diritto sul bene prevalente rispetto a quello della società proprietaria;
- con il terzo motivo il ricorrente si duole della illegittimità della sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, la sua domanda di condanna dei soci IO NN, IO LI e IO AN al rilascio dell’area controversa in favore della società; - il motivo è infondato;
- il ricorrente allega di aver provveduto alla formulazione di una domanda riconvenzionale avente un siffatto oggetto, ma la riproduzione del tenore letterale della domanda evidenzia che la parte si è limitata a chiedere, in primo grado, «che tutti i beni della società, compreso il tratto pavimentato in cemento, a destra dell’ingresso principale, vengano destinati a uso agrario e vengano coltivati convenientemente»; - deve, pertanto, condividersi la valutazione del giudice di appello che non ha rinvenuto in tale richiesta una domanda di rilascio di beni in favore della società; - con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata per aver escluso l’improcedibilità della domanda proposta dalla società in primo grado benché la revoca all’assenso all’utilizzo da parte sua dell’area in oggetto non fosse stata deliberata all’unanimità dei soci;
- con il quinto motivo critica la sentenza di appello per aver escluso la sussistenza del suo diritto al risarcimento dei danni per l’illegittima revoca del consenso precedentemente reso in suo favore all’utilizzo dell’area; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili in 6 di 7 quanto non colgono le rationes decidendi;
- infatti, la parte reitera la sua tesi in ordine alla necessità che l’esercizio del diritto al rilascio dell’area richiedesse una delibera di revoca dell’assenso all’occupazione precedentemente reso in suo favore, da adottarsi all’unanimità, per cui la delibera intervenuta sul punto non poteva considerarsi valida in quanto non approvata con tale quorum;
- tuttavia, non si confronta con la decisione impugnata la quale ha escluso la necessità di una previa delibera assembleare per l’esercizio della domanda di rivendica dell’area e, comunque, ha rilevato la tardiva – e, in quanto tale, inammissibile - allegazione della questione relativa alla asserita invalidità della delibera assembleare, effettuata solo in appello;
- del pari, non sottopone a critica l’affermazione, posta dalla Corte di appello a fondamento del mancato riconoscimento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni per illegittima revoca del consenso all’utilizzo dell’area, secondo cui la società proprietaria potesse in qualsiasi momento chiedere la restituzione del bene, avuto riguardo alla riconducibilità del rapporto al comodato d’uso; - con l’ultimo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza di appello per aver respinto il motivo di gravame vertente sulla condanna alle spese del giudizio di primo grado e averlo condannato alla rifusione delle spese di secondo grado, sia pure ridotte di un terzo;
- il motivo è inammissibile;
- in tema di condanna alla rifusione delle spese processuali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza 7 di 7 reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass., ord., 4 agosto 2017, n. 19613; Cass. 11 novembre 2008, n. 406); - l’accertamento chiesto dal ricorrente esula, dunque, dal sindacato alla stessa devoluto, in quanto interferente con l’esercizio del potere discrezionale riservato al giudice di merito;
- pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
- le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 24/05/2022.
- la Corte di appello ha riferito che il Tribunale aveva accolto la domanda di rilascio sul fondamento che la società aveva dimostrato di essere proprietaria di tale area, mentre il convenuto IO EP non aveva provato di avere un titolo che ne legittimasse la detenzione e aveva respinto quella di risarcimento dei danni in quanto la detenzione dell’area da parte di quest’ultimo era avvenuta nella consapevolezza dei soci della società e quella relativa alle immissioni, ritenendo che le stesse non superassero la normale tollerabilità; - ha, quindi, disatteso sia il gravame principale dell’odierno ricorrente, sia quello incidentale di IO LI, IO AN e OR IO e figli s.n.c.; - il ricorso è affidato a sei motivi;
- resiste con controricorso la OR IO e figli s.n.c., nelle more sottoposta a liquidazione;
- non spiegano alcuna difesa IO LI, IO AN e 3 di 7 IO FI, quest’ultima parte del processo a seguito di intervento adesivo all’appello principale;
- ciascuna delle parti costituite deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo il ricorrente denuncia l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la produzione documentale eseguita in appello il 2 dicembre 2015 e non si è pronunciata sulla produzione documentale eseguita, sempre in appello, il 1° dicembre 2016; - evidenzia, in proposito, che tali produzioni avevano per oggetto documenti formatisi nelle more del giudizio di secondo grado;
- il motivo è inammissibile;
- se è vero che l’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. consente la produzione in appello di nuovi documenti la cui formazione è avvenuta dopo la conclusione del giudizio di primo grado, in quanto la mancata produzione in tale giudizio è, all’evidenza, riconducibile a causa non imputabile alla parte, la formulazione della doglianza per violazione di tale disposizione normativa presuppone, come per tutti i vizi sottoposti all’esame della Corte di cassazione, l’assolvimento della parte dell’onere di dimostrare la rilevanza del prospettato vizio o che, comunque, tale rilevanza emerga dagli atti;
- ciò posto, si rileva che i documenti prodotti in data 2 dicembre 2015 hanno per oggetto la sentenza del Tribunale di Agrigento che ha ritenuto inammissibile la querela di falso avverso la scrittura privata del 27 ottobre 1997 redatta dalla madre del ricorrente, unitamente a tale scrittura già presente in atti, e la sentenza del Tribunale di Gela che ha annullato l’atto di vendita intervenuto tra il padre del ricorrente, da una parte, e i fratelli LI e NN, dall’altra; - orbene, la mancata acquisizione di tali documenti si presenta inidonea a incidere sull’esito del giudizio, in quanto la scrittura 4 di 7 privata del 27 ottobre 1997 è stata presa in esame dal giudice di appello il quale non ha negato la riconducibilità dell’atto alla persona della madre del ricorrente, mentre in ordine all’atto di vendita interessato dalla seconda sentenza non è indicata nel ricorso – né è desumibile dagli atti – la sua rilevanza nel processo;
- ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto ai documenti prodotti in data 1° dicembre 2016, i quali consistono, oltre ad atti oggetto della precedente produzione, in atti (procura a vendere;
procura a rappresentare alle operazioni di liquidazione della società di IO LI e IO EP;
dichiarazione di disponibilità di IO LI a che il suolo occupato dall’impianto di distribuzione venga assegnato al ricorrente) in relazione ai quali non è illustrata la loro incidenza, sia pure a livello potenziale, nell’accertamento demandato al giudice, né la stessa è desumibile dal contenuto degli atti medesimi;
- con il secondo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato che lo stesso avesse diritto all’uso esclusivo del tratto di suolo controverso;
- il motivo è inammissibile;
- la censura si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte di appello nella parte in cui ha escluso l’avvenuta concessione da parte della società e in favore del ricorrente dell’uso esclusivo di utilizzo dell’area in oggetto, di cui la prima era proprietaria;
- una siffatta doglianza non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - non concludente è, poi, l’allegazione del ricorrente in ordine all’esistenza del giudicato esterno rappresentato dalla menzionata sentenza del Tribunale di Gela avente ad oggetto l’inammissibilità 5 di 7 della querela di falso proposta avverso la scrittura privata del 27 ottobre 1997, atteso che la Corte di appello non ha negato l’attendibilità di tale elemento di prova e l’autenticità della sottoscrizione, ma ha escluso che tale atto valesse a conferire al ricorrente medesimo un diritto sul bene prevalente rispetto a quello della società proprietaria;
- con il terzo motivo il ricorrente si duole della illegittimità della sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, la sua domanda di condanna dei soci IO NN, IO LI e IO AN al rilascio dell’area controversa in favore della società; - il motivo è infondato;
- il ricorrente allega di aver provveduto alla formulazione di una domanda riconvenzionale avente un siffatto oggetto, ma la riproduzione del tenore letterale della domanda evidenzia che la parte si è limitata a chiedere, in primo grado, «che tutti i beni della società, compreso il tratto pavimentato in cemento, a destra dell’ingresso principale, vengano destinati a uso agrario e vengano coltivati convenientemente»; - deve, pertanto, condividersi la valutazione del giudice di appello che non ha rinvenuto in tale richiesta una domanda di rilascio di beni in favore della società; - con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata per aver escluso l’improcedibilità della domanda proposta dalla società in primo grado benché la revoca all’assenso all’utilizzo da parte sua dell’area in oggetto non fosse stata deliberata all’unanimità dei soci;
- con il quinto motivo critica la sentenza di appello per aver escluso la sussistenza del suo diritto al risarcimento dei danni per l’illegittima revoca del consenso precedentemente reso in suo favore all’utilizzo dell’area; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili in 6 di 7 quanto non colgono le rationes decidendi;
- infatti, la parte reitera la sua tesi in ordine alla necessità che l’esercizio del diritto al rilascio dell’area richiedesse una delibera di revoca dell’assenso all’occupazione precedentemente reso in suo favore, da adottarsi all’unanimità, per cui la delibera intervenuta sul punto non poteva considerarsi valida in quanto non approvata con tale quorum;
- tuttavia, non si confronta con la decisione impugnata la quale ha escluso la necessità di una previa delibera assembleare per l’esercizio della domanda di rivendica dell’area e, comunque, ha rilevato la tardiva – e, in quanto tale, inammissibile - allegazione della questione relativa alla asserita invalidità della delibera assembleare, effettuata solo in appello;
- del pari, non sottopone a critica l’affermazione, posta dalla Corte di appello a fondamento del mancato riconoscimento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni per illegittima revoca del consenso all’utilizzo dell’area, secondo cui la società proprietaria potesse in qualsiasi momento chiedere la restituzione del bene, avuto riguardo alla riconducibilità del rapporto al comodato d’uso; - con l’ultimo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza di appello per aver respinto il motivo di gravame vertente sulla condanna alle spese del giudizio di primo grado e averlo condannato alla rifusione delle spese di secondo grado, sia pure ridotte di un terzo;
- il motivo è inammissibile;
- in tema di condanna alla rifusione delle spese processuali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza 7 di 7 reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass., ord., 4 agosto 2017, n. 19613; Cass. 11 novembre 2008, n. 406); - l’accertamento chiesto dal ricorrente esula, dunque, dal sindacato alla stessa devoluto, in quanto interferente con l’esercizio del potere discrezionale riservato al giudice di merito;
- pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
- le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 24/05/2022.