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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2762/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 05/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. SAFFIOTI VINCENZO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BASSO GIUSEPPE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 29/08/2003 in Durazzo (Albania) da registro matrimoni della popolazione residente a Parte_1 Parte_2
Durazzo, numero 85/16-54, anno 1974, alle seguenti condizioni:
1. Si dà atto che la SI.ra riacquisterà il cognome da nubile ). Parte_1 Per_1
2. Le parti continueranno a vivere separate e stabiliranno la rispettiva residenza ove riterranno.
3. La casa familiare sita in Paese (TV), località Padernello, Via Trento n.9/2, rimane assegnata al SI. (c.f. ). Parte_2 CodiceFiscale_3
4. La figlia VI, 29/08/2006, c.f. ), maggiorenne Persona_2 CodiceFiscale_4
non autosufficiente, vivrà presso la madre per sua scelta;
la figlia VI, Persona_3
2 14/10/2010, c.f. ) vivrà presso la madre in regime di affido C.F._5
condiviso; la figlia (VI, 26/04/2009, c.f. ) vivrà Per_4 CodiceFiscale_6
presso il padre in regime di affido condiviso;
5. Il SI. (c.f. ) corrisponderà alla SI.ra Parte_2 CodiceFiscale_3 Parte_3
(c.f. ) un contributo a titolo di mantenimento ordinario di €
[...] CodiceFiscale_7
4oo,oo mensili complessivi (€ 200,00/figlia), annualmente rivalutabile, oltre al concorso del 5o% delle spese straordinarie intendendosi per tali quelle mediche, scolastiche,
sportive e ricreative, per la cui individuazione, suddivisione e regolamentazione le Parti si richiamano espressamente al Protocollo attualmente in uso presso questo tribunale.
Dette spese straordinarie, previamente concordate nelle forme e nei modi indicati in
Protocollo, dovranno essere documentate.
Le somme verranno versate entro il giorno 15 di ogni mese su conto corrente che verrà
indicato dalla SI.ra . Per_1
6. I coniugi si danno reciprocamente atto che I 'assegno unico sarà percepito per l'intero dalla SI.ra ( ), mentre le detrazioni per figli a Parte_3 CodiceFiscale_7
carico continueranno a essere fruite dai coniugi nella misura del 5o% fino a quando i genitori ne avranno diritto.
7. Si dà atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
8. Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla reciprocamente a pretendere, rebus sic stantibus, a titolo di mantenimento personale.
9. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
3 Così deciso in VI nella camera di conSIlio del 03/06/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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