Sentenza 22 gennaio 2020
Ordinanza cautelare 19 giugno 2020
Sentenza 20 gennaio 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 6 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza 3 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 28/01/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00635/2025REG.PROV.COLL.
N. 05681/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5681 del 2021, proposto da Condominio “Residenza Paradiso", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio CA in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4;
SI RN, RL IU LI, NA Valle, SS Novelli Dott., GI Fucci, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio CA in Roma, c.so V. Emanuele II, n. 154/3de;
contro
Comune di IM TE, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, Provincia di Cuneo, non costituiti in giudizio;
Regione TE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenia Salsotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Porta Rossa S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Emanuele Gallo, Alberto Romano, Alberto Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Romano in Roma, via Claudio Monteverdi, 16;
Sviluppo Attività Immobiliari (S.A.I.) S.r.l., Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente - Arpa del TE, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, 28 ottobre 2020, n. 53, pubblicata in data 18.01.2021, non notificata, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione TE e di Porta Rossa S.p.A. e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento DEarretrato del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Sergio Zeuli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha accolto solo in parte il ricorso proposto dalle parti appellanti per l’annullamento della determinazione del Comune di IM TE – Servizio Tecnico – Lavori Pubblici n. 159/VAS del 26 giugno del 2019, avente ad oggetto “provvedimento di verifica ai sensi degli artt. 7 e 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. – D.lgs 4/2008 – D.G.R. – PEC in zona urbanistica “3/TR2/G.2”, zona “Maneggio” e “Campo Principe” 29/02/2016 n. 25-2977” ; e per l’annullamento, della determinazione della Regione TE – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Territorio e Paesaggio n. 32 del 31 gennaio del 2019, avente ad oggetto “D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre n. 32, LIMONE PIEMONTE (CN) – Richiedente. Soc. Porta Rossa S.p.A. e Soc. S.A.I. S.r.l. Intervento: Piano Esecutivo Convenzionato in località Campo Principe – Realizzazione di una struttura alberghiera di quattro edifici a destinazione turistico-recettiva e di tre fabbricati residenziali. Autorizzazione paesaggistica” nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connessi.
A supporto del gravame le parti appellanti espongono le seguenti circostanze:
- il Condominio Residenza Paradiso è sito nel comune di IM TE (CN) in via San Giovanni n. 22, nelle immediate vicinanze dell’area ove, coi provvedimenti impugnati in primo grado l’amministrazione locale intendeva autorizzare la realizzazione di un imponente intervento edilizio;
- gli appellanti, proprietari o residenti di immobili del condominio e del terreno frontistante, erano titolari di una servitù di passaggio costituita in data 17 novembre del 1972 e trasferita negli atti di compravendita per mezzo di una strada privata posta sul fondo servente, in proprietà della società Porta Rossa s.p.a.;
- il comune, con determinazione del Servizio Tecnico – Urbanistica Edilizia Privata n.28 del 28 giugno del 2019, avente ad oggetto “Piano Esecutivo Convenzionato presentato da Società Porta Rossa s.p.a. e la Società S.A.I. s.r.l. concernente l’intervento edificatorio in località Maneggio e Campo Principe, in zona “3/TR/G.2 del P.R.G.C. accoglieva il Piano esecutivo convenzionato (P.E.C.) ai sensi dell’art. 43 della L.R: TE n. 56/1977;
- l’Amministrazione comunale pubblicava sull’Albo Pretorio comunale on line la copia parziale degli elaborati relativi al predetto P.E.C., concedendo termine per la proposizione di osservazioni entro il giorno 29 luglio del 2019;
- la signora SI RN, condomina del Condominio “Residenza Paradiso”, venuta a conoscenza della predetta determinazione, formulava istanza di accesso il 3 luglio del 2019;
- il 26 luglio successivo, con un’integrazione il successivo giorno 31, il comune forniva la documentazione richiesta;
- nelle more il Condominio “Residenza Paradiso” e le proprietarie di immobili NI e LI, presentavano osservazioni ai sensi del comma 4 dell’art.43 della L.R. n.56 del 1977, senza, fino ad oggi, ottenere alcun riscontro;
- all’esito dell’accesso si aveva contezza della programmazione di un intervento invasivo in zona vincolata e di pregio;
- il comune di IM TE, di circa 1400 abitanti, fa parte della Comunità Montana delle Alpi Marittime, collocato in prossimità del valico del Colle di Tenda, è stato storicamente un luogo di passaggio tra il TE e la Riviera di Ponente e provenzale; la conca di IM, percorsa dal torrente Vermenagna, è delimitata a nord dal massiccio BE (2.231 m) – Costa Rossa (2.404 m), ad est dalla Cima della IA (2.495 m), a sud dalla CC DEBI (2.755 m) e dal Colle di Tenda (1.820 m), ad ovest dal OT EN (2.375 m) e dal Monte Vecchio (1.920 m);
- il territorio comunale, nei giorni 2 e 3 ottobre del 2020 è stato interessato da eventi alluvionali che ne hanno modificato l’assetto idrogeologico, col verificarsi di frane e smottamenti di grave entità;
- l’intervento di cui al PEC ricade nella fascia di rispetto acque pubbliche del Rio San Giovanni ex art. 142 del d. lgs. n.42/2004, in area soggetta a Tutela Paesistica – Centro abitato e zone circostanti;
- il Comune di IM TE” in forza del Decreto Ministeriale 9 dicembre 1959 avente ad oggetto “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il centro abitato e terreni circostanti del Comune di IM TE (Cuneo)”, posto che l’area “costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale” e tutelata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché inserito in classe VI nella carta regionale di uso dei suoli (strumento fondamentale per molti aspetti della pianificazione territoriale, con particolare riferimento ai progetti che impongono trasformazioni d’uso);
- . L’intervento in progetto prevede una volumetria complessiva pari a 16.251 mc su un totale di 16.530 mq di superficie territoriale, di cui solo 12.945 mq sfruttabili a fini edificatori e la previsione di un carico abitanti pari a 130 (mera stima);
- sia pure a fronte del rilevante pregio paesistico e dell’imponente intervento edilizio, l’amministrazione con determinazione n.159/VAS del 26 giugno del 2019 ha ritenuto di non sottoporlo alla valutazione ai sensi dell’art.12 del d. lgs. 152/06 e della D.G.R. 25-2977 del 29 febbraio del 2016;
- ciò anche a causa di una relazione tecnica di verifica di assoggettabilità generica e priva dei caratteri di tecnicità che avrebbero potuto chiarire la reale incidenza dell’intervento sull’ambiente;
- sia di questa determinazione, che di quella della Regione TE del 31 gennaio del 2019, avente ad oggetto l’autorizzazione paesaggistica con prescrizione, che del parere della Soprintendenza del 18 gennaio del 2019 le parti appellanti venivano a conoscenza solo il 31 luglio del 2019, una volta integralmente esitate le richieste di accesso da esse formulate;
- avverso i predetti provvedimenti è stato proposto ricorso innanzi al TAR del TE, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia;
- la domanda cautelare, originariamente rigettata in primo grado, è stata accolta dal Consiglio di Stato in sede di appello.
Come sopra accennato, la sentenza impugnata accoglieva solo in parte il ricorso annullando la determinazione del Comune di IM TE n. 159/VAS del 26 giugno 2019 e respingendo la domanda di risarcimento del danno.
Avverso la decisione, sono dedotti i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza per difetto assoluto dei presupposti e per erronea motivazione. Ingiustizia manifesta. Travisamento. Mancata individuazione della violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L.R. 1° dicembre 2008, n. 32 in relazione alla violazione degli artt. 10, 136, 142 e 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione DEart. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifesta. Sviamento. Perplessità.
2) Erroneità della sentenza per difetto assoluto dei presupposti e per erronea motivazione. Ingiustizia manifesta. Travisamento. Mancata individuazione della violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L.R. 1° dicembre 2008, n. 32 in relazione alla violazione degli artt. 10, 136, 142 e 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione DEart. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà ed illogicità manifesta. Sviamento. Perplessità.
3) Le parti appellanti insistono, infine, per la domanda di risarcimento dei danni patiti, a causa dei provvedimenti asseritamente illegittimi emanati dall’amministrazione.
2. Si sono costituiti in giudizio la Regione TE, il Ministero della Cultura e la parte appellata privata Società Porta Rossa s.p.a., tutti contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Il primo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di avere erroneamente ritenuto adeguata l’istruttoria svolta dalla Regione TE prima di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica di sua competenza, ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. n.42 del 2004 e, di conseguenza, contesta il ridetto provvedimento ritenendolo affetto dai vizi di eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria.
Le parti appellanti, pur ammettendo che la regione aveva richiesto alla società proponente modifiche migliorative del progetto, accolte da quest’ultima, evidenziano che lo smisurato impatto ambientale e paesistico rivestito dall’intervento edilizio programmato, da realizzarsi in zona vincolata, adiacente alle piste da sci, rendeva in realtà l’edificazione del tutto incompatibile coi valori paesaggistici tutelati dal vincolo.
Anche perché – secondo la doglianza in esame – quelle dettate dall’amministrazione sarebbero poco più che innovazioni di dettaglio non in grado di incidere sull’evidente contrasto esistente tra intervento e paesaggio circostante.
Le stesse ragioni di critica sono rivolte al parere favorevole reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo n. 601 del 18 gennaio del 2019.
Come detto, la doglianza in esame si fonda sulle rilevanti dimensioni dell’intervento in questione, costituito da otto fabbricati, interessante una superficie complessiva pari a 16.530 mq. con volumetria pari a 16.251. mc.
Il secondo motivo d’appello – che si pone sulla medesima linea argomentativa, e dunque può essere trattato unitariamente al primo – contesta il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.
Sotto questo profilo, le parti appellanti sostengono che l’amministrazione non avrebbe dato adeguata contezza delle ragioni che giustificavano il rilascio di un’autorizzazione per un complesso edificatorio sovradimensionato rispetto al territorio di insediamento, e comunque che l’esistenza di stringenti vincoli esigeva una motivazione rafforzata, e non quella, generica, e per relationem , contenuta in entrambi i provvedimenti gravati.
3.1. Entrambi i motivi sono infondati. Vanno, a tal proposito, svolte tre premesse.
3.1.1. Innanzitutto in questa materia le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo sono titolari di un’ampia discrezionalità tecnica, che può essere sindacata, con un giudizio di legittimità ab extrinseco e solo qualora i risultati cui l’attività amministrativa sia pervenuta si presentino come evidentemente irragionevoli o palesemente disfunzionali, evenienze che, sarà bene anticiparlo, non sono presenti nel caso di specie.
Né è possibile nel giudizio amministrativo, come pretende invece di fare il motivo in esame, sostituire il giudizio tecnico-estetico (e i relativi parametri di valutazione) che spetta all’amministrazione, con altro e diverso soggettivo giudizio, quand’anche legittimo e motivato.
3.1.2. In secondo luogo, pur essendo pacifico che il territorio di insediamento del complesso edilizio sia interessato da un vincolo paesaggistico, e precisamente quello riveniente dal D.M. del 9 dicembre del 1959 - che ha dichiarato di notevole interesse pubblico la zona che comprende il centro abitato e i terreni circostanti del comune di IM TE - diversamente da quanto sembra ritenere la doglianza in esame, si tratta di un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta.
3.1.2.1. La natura relativa del sistema di protezione paesaggistica si evince in generale dal tenore letterale dell’art. 146 del codice dei beni culturali che, senza precluderli del tutto, assoggetta gli interventi da eseguirsi in dette aree alla previa autorizzazione delle competenti autorità.
3.1.2.2. La relatività del vincolo a maggior ragione va poi affermata nel caso di specie alla luce di quanto previsto dalle prescrizioni che regolano gli interventi edilizi su quest’area, contenute nella scheda A055 allegata al Piano paesaggistico regionale del TE, che li consentono ancorché conformandoli al rispetto di una serie di parametri quali la coerenza coi caratteri tipologici e costruttivi dell’edificato consolidato e la compatibilità con la morfologia dei luoghi.
3.1.3. In conseguenza, e ciò vale anche come terza premessa, deve ritenersi fallace la prospettazione metodologica delle parti appellanti, secondo le quali le significative dimensioni dell’intervento edilizio, unite alla presenza del vincolo - erroneamente, come detto, assunto come assoluto – avrebbero impedito, in radice e in astratto, l’autorizzabilità dell’intervento.
Al contrario, come del resto correttamente ha fatto, il competente settore regionale della Regione TE aveva il dovere di valutare in concreto se il progetto edilizio (e il PEC del quale esso era attuazione) fosse o meno compatibile col contesto paesaggistico di riferimento, o se, comunque, lo potesse divenire con le opportune modifiche, che l’autorità procedente aveva il dovere, in ipotesi, di indicare, in attuazione del principio di leale cooperazione. Opzione, quest’ultima che, come si vedrà, è stata prescelta dall’ufficio regionale procedente.
3.1.4. Venendo all’analisi del contenuto dell’autorizzazione regionale – che è giunta a valle di una adeguata istruttoria svolta dai competenti uffici, compendiata in una approfondita relazione tecnica cui lo stesso atto rinvia, e preceduta dal parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Asti, Alessandria e Cuneo – si può constatare che si tratta di un atto esaurientemente argomentato e ricco di considerazioni, che, diversamente da quanto sostenuto dai motivi di appello, non ha affatto sottovalutato né i vincoli esistenti sull’area, costantemente utilizzati come parametro di giudizio, né tanto meno le significative dimensioni dell’intervento.
Al contrario, l’analisi comparativa svolta sull’intervento, avvalendosi di entrambi i suddetti elementi, e proseguita anche tenendo conto delle ricordate prescrizioni di cui alla scheda A055, dimostra che i funzionari che hanno effettuato la suddetta istruttoria avevano maturato un significativo livello di conoscenza del progetto, tanto da essere in grado di suggerire od imporre ai progettisti della società appellata aggiornamenti, accorgimenti e miglioramenti che si rivelano, ab extrinseco , utili e logici.
La suddetta approfondita conoscenza dell’intervento proposto, evidentemente frutto di uno studio accurato, ha infatti consentito all’amministrazione appellata di intraprendere un proficuo dialogo tecnico- procedimentale con l’impresa proponente, che ha condotto ad una revisione complessiva dell’originario impianto, rendendolo più compatibile rispetto al pregevole territorio di installazione, rinomata meta turistica.
In sintesi, nel corso del procedimento, l’amministrazione ha chiesto alla società di:
I. approfondire la relazione paesaggistica, onde verificare l’effettiva conformità dell’intervento – percepito, da subito, nelle sue esatte dimensioni – al PPR e alle ricordate prescrizioni della scheda A055 allegata a detto ultimo piano, riportante il Catalogo dei beni paesaggistici del TE.
Si tratta della già ricordata prescrizione secondo cui “gli interventi sul tessuto edilizio esterno devono essere coerenti coi caratteri tipologici e costruttivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi”. A cui l’amministrazione regionale – sempre uniformandosi alle suddette prescrizioni – ha aggiunto: che “l’espansione edilizia deve avvenire su lotti liberi interclusi o in contiguità con aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificatorio per integrarle con l’edificato esistente e privilegiando posizioni non dominanti ed inserimenti nel profilo naturale del terreno come scarpate inerbite o muri di contenimento di limitata altezza” ; e che inoltre (si tratta sempre di prescrizioni di cui alla scheda – richiamate dalla richiesta di approfondimento istruttorio della regione DR ) “l’’installazione di impianti (di rete per la telecomunicazione di produzione energetica) non deve pregiudicare le visuali percepibili dalla strada panoramica ed eventuali tracciati viari o il loro adeguamento vanno adattati alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati e nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi ambientali, storico culturale e paesaggistico, la realizzazione di nuovi parcheggi o la loro riqualificazione deve avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi con messa a dimora di specie vegetali autoctone, evitando l’aumento di superficie impermeabilizzata.”
II. L’amministrazione ha inoltre chiesto:
II. a. una relazione tecnico descrittiva chiedendo all’impresa proponente di chiarire quali materiali da costruzione intendesse utilizzare per la realizzazione delle strutture, quali ad es. murature e tamponamenti, allo scopo di verificarne la conformità coi materiali tradizionalmente utilizzati in loco .
II. b. la trasmissione di ulteriori foto-inserimenti, che non contemplassero, come accadeva nell’originario rendering , il solo paesaggio invernale, per rendere visibili quali aree a verde, o giardini privati, residuassero dopo l’intervento, così come per evidenziare le aree che sarebbero invece risultate pavimentate.
II. c. un prospetto di maggior dettaglio per evidenziare le reali cromie dei materiali utilizzati.
II. d. un elaborato planimetrico e di sezione (longitudinali e trasversali, scala 1:500), dove fossero “rappresentate e descritte in legenda, le sistemazioni delle aree esterne (materiali), le specie arboree e arbustive (autoctone) e i percorsi pedonali, chiedendo altresì di implementare, ove possibile, la messa a dimora di vegetazione autoctona a medio fusto e a siepe, nelle aree verdi interposte tra i parcheggi in progetto, a viabilità pubblica e i percorsi pedonali” ;
III L’amministrazione ha altresì richiesto un “elaborato grafico relativo ai necessari approfondimenti progettuali, con planimetrie di dettaglio, prospetti, sezioni e foto-inserimenti, riferito a tutti gli interventi per i quali è richiesta l’autorizzazione paesaggistica e non rappresentati negli elaborati di progetto già depositati, la tipologia degli impianti di illuminazione, l’eventuale arredo delle aree verdi e dei parcheggi, pubblici e privati” .
3.1.5. In conseguenza di questi disposti approfondimenti e di queste prescrizioni, la società proponente ha riaggiornato i contenuti del PEC, come risulta dalla nota da essa spedita il 20 novembre del 2018 alla regione, nella quale si dà atto del recepimento delle richieste e delle prescrizioni regionali, allegando la documentazione che dimostra le modifiche apportate al progetto.
Considerazioni quelle che precedono, che escludono si possa parlare di interventi di dettaglio che sarebbero stati apportati, in occasione dell’istruttoria, all’originario progetto, che comunque rimaneva incompatibile col circostante paesaggio, come invece sostenuto dalla parte appellante.
Al contrario sono state evidentemente apportate significative modifiche all’originario progetto, che, unite alle considerazioni rassegnate nella relazione istruttoria regionale sulla sua validabilità (per le quali vedasi anche infra ) dequotano definitivamente entrambe le doglianze in esame.
3.1.6. Neppure può essere fondatamente contestato all’amministrazione – diversamente da quanto sostenuto dal secondo motivo d’appello – di aver sottovalutato il vincolo interessante l’area, come pure le notevoli dimensioni dell’intervento in cantiere, del quale, nella relazione, sono correttamente ricostruite le coordinate, le caratteristiche tipologiche e l’ingombro plano-volumetrico previsto.
A parte le ricordate misure imposte, tese ad armonizzarlo col contesto paesaggistico circostante, la relazione istruttoria regionale si sofferma infatti funditus sull’innesto del progetto sull’ambiente circostante, ripetesi rinomata località sciistica.
3.1.6.1. Quanto alla descrizione del contesto nella relazione si dà atto che “ l’area oggetto d’intervento risulta così delimitata: a sud confina con un nucleo edificato residenziale, a ovest con un’ampia zona prativa sulla quale è installata la partenza di una cabinovia, a nord, lungo la strada che sale a monte, sono presenti alcune vecchie abitazioni ristrutturate e qualche fabbricato di nuova edificazione e, infine, a est è localizzata la partenza dell’impianto di risalita “Il maneggio”. Nella località interessata dalla nuova edificazione, gli edifici esistenti, sia quelli costruiti negli anni ‘50/’60, sia quelli più recenti, seppur con diverse tipologie, e salvo alcune rare eccezioni, presentano i caratteri peculiari delle abitazioni montane, nel rispetto della tradizione costruttiva locale che prevede l’utilizzo di manti di copertura in pietra (lose) posati su strutture lignee, e rivestimenti in pietra e legno con parti d’intonaco per le facciate dei fabbricati”.
3.1.6.2. Quanto alla descrizione dell’intervento e al suo innesto sull’ambito paesaggistico, la relazione evidenzia che è prevista la realizzazione di un percorso pedonale pubblico attraversante l’area interessata dal PEC da est a ovest, che collega due diversi impianti di risalita, collocati sui lati opposti della superficie interessata, confermando che si tratta di un progetto ben integrato col preesistente tessuto urbanistico.
La medesima relazione si preoccupa anche di verificare i materiali che sarebbero stati utilizzati per la costruzione del suddetto passaggio pedonale, evidenziando come fosse previsto l’utilizzo di pietra locale per i cordoli e di una struttura lignea di protezione e che, per la pavimentazione, era richiesto l’uso di terra stabilizzata, in modo da garantire la permeabilità del terreno, preoccupandosi altresì di ammonire la parte proponente che, nel caso si avessero future varianti, sarebbe stata obbligata a presentare i relativi progetti esecutivi al settore regionale prima di procedere a qualsivoglia intervento.
3.1.6.3. Sempre sulla stessa linea argomentativa la relazione, dopo aver dato atto che l’intervento sarebbe andato a collocarsi su di una porzione di versante montano con peculiarità di pregio paesaggistico da salvaguardare, stimava che lo stesso, “sia per la disposizione planimetrica, che per la tipologia architettonica pre-scelta, si sarebbe inserito in modo idoneo nel contesto montano, senza introdurre una compromissione del paesaggio, in considerazione, e della congruenza delle caratteristiche edilizie degli erigendi fabbricati con quelle del nucleo abitato circostante, e della qualità architettonica dei prospetti dei fabbricati, perfettamente integrati, quanto a modalità costruttive, alle tradizionali abitazioni montane. “
3.1.7. In conclusione, quella versata nel provvedimento impugnato – che, come detto, si richiama per relationem alla relazione istruttoria appena ricostruita – può ritenersi una motivazione analitica ed esauriente, senz’altro adeguata a fornire le ragioni che sorreggono l’autorizzazione, così come rivelantesi altrettanto immune dai vizi di illegittimità dedotti coi motivi d’appello.
E poiché il parere della competente Soprintendenza si è parimenti uniformato al contenuto della relazione, che, ripetesi giunge a conclusioni ragionevoli, non palesemente disfunzionali, congrue e coerenti con l’esito dell’istruttoria, anche quest’ultimo va egualmente ritenuto immune dai vizi di legittimità sollevati al riguardo.
4. Conclusivamente questi motivi inducono al rigetto del gravame. In considerazione del complessivo svolgersi della vicenda processuale, che ha comunque visto, in primo grado, l’accoglimento parziale del ricorso introduttivo, possono essere compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio celebrata da remoto del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
SS Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO