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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 05/06/2025 alle ore 09:47, innanzi al Giudice dott. Francesco Giardina, chiamata la causa R.G. n. 1705 dell'anno 2024, sono presenti:
- l'avv. GROSSO NT MA per parte ricorrente;
- l'avv. GUCCIARDI FRANCESCO per parte convenuta;
L'avv. GROSSO insiste nelle domande spiegate e nelle note difensive depositate;
l'avv. GUCCIARDI si riporta alla memoria difensiva, evidenziando che il decreto di fissazione udienza era già visibile a far data dal giorno 11.09.2024; evidenzia altresì che la notifica è stata eseguita in data 21.09.2024 alle ore
23:39 e, pertanto, deve ritenersi eseguita in data 23.09.2024.
I procuratori delle parti dunque discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
Verbale chiuso alle ore 09:50
Alle ore 11:27 riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesco Giardina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1705/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nato il [...] a [...] ed ivi residente nella via Parte_1
Marsala n. 104, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. GROSSO C.F._1
NT MA
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_1
mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2
e difesa dall'avv. GUCCIARDI FRANCESCO
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante, sede Legale in Roma nella via Ciro del Grande CP_3
n. 21, P.I. P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione ex art. Parte_1
615 c.p.c. - proposta in seno al procedimento esecutivo recante n. 355/2024 del ruolo esecuzioni immobiliari - eccependo la carenza di legittimazione ad agire del creditore procedente, l'illegittimità del contratto di finanziamento per la presenza di clausole vessatorie nonché la violazione degli articoli 1283 c.c. e 1815 c.c. per mancanza del requisito della certezza del credito in relazione all'illegittima applicazione degli interessi passivi;
ha quindi
2 formulato le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare illegittima, invalida ed inefficace l'esecuzione dei beni mobili incoata da parte della soc. e per essa quale mandataria la soc. Controparte_1 CP_2 ai danni di con il pignoramento nelle premesse evidenziato e per l'effetto dichiarare Parte_1
l'inefficacia, la nullità e/o illegittimità dell'atto di pignoramento mobiliare e, conseguentemente, ogni eventuale ulteriore atto esecutivo per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria,
[...] contestando variamente in fatto ed in diritto l'opposizione. CP_2
3. benché regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio ed è stato CP_3 dichiarato contumace all'udienza del 24.4.2025.
4. L'opposizione è improcedibile.
Risulta pacifico ed incontestato che la parte debitrice non abbia notificato il ricorso in opposizione ed il decreto di fissazione udienza nel termine perentorio assegnato dal GE ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 comma 2: quest'ultimo, del resto, dopo aver rilevato che il ricorso in opposizione era stato notificato solo il 21.09.2024 e, dunque, oltre il termine perentorio di giorni 7 assegnato, ha disposto, richiamando i principi espressi dalla Corte di
Cassazione con la pronuncia n. 11291/2020, il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione.
A tal proposito, si osserva che la Corte di Cassazione, nella predetta sentenza, ha rilevato che la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 615 comma 2 cpc, dell'art. 671 comma 2 cpc, dell'art. 618 cpc e dell'art. 619 cpc) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-01).
3 I giudici di legittimità hanno precisato che “il presupposto perchè il giudice del merito possa dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione è costituito dalla mancanza di prova della tempestiva notificazione del ricorso introduttivo della fase sommaria oltre che, ovviamente, l'osservanza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 615 comma 2 cpc e dell'art. 618 comma 1 cpc” e, per l'effetto, hanno ritenuta corretta la decisione di inammissibilità pronunciata dal Tribunale in fase di merito per violazione del termine perentorio assegnato dal GE.
Né pare che possa assumere rilevanza la tardiva notifica del decreto di fissazione udienza avvenuta in data 16.9.2024 atteso che “In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto
a comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicché ove quest'ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 12/06/2020 , n. 11291). Nella specie, invero, come da attestazione redatta dal Funzionario giudiziario, “il decreto di fissazione udienza al 17.10.2024, emesso a seguito della proposta opposizione, è stato depositato dal G.E., Dott.ssa Cosentino, il 10.09.2024, ed acquisito dalla cancelleria in data 11.09.2024, nonché successivamente notificato agli Avv.ti Gucciardi e
Grosso il 16.09.2024” di talché la parte opponente era nelle condizioni, prima della scadenza del termine assegnato, di provvedere tempestivamente alla notifica degli atti.
In conclusione, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile ancorché parte convenuta non abbia riproposto l'eccezione.
5. Stante il rilievo d'ufficio della questione nel presente segmento processuale sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile l'opposizione;
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Marsala il 05.06.2025
Il Giudice
Francesco Giardina Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.Francesco Giardina , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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