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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 31/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 1079/2022
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, Giudice Unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1079 dell'anno 2022 del Ruolo degli Affari Contenziosi, vertente tra on sede in Milano, in persona del procuratore speciale, rappresentato Parte_1
e difeso giusta procura in atti dall'avv. Francesco Trapani (PEC: Email_1
ATTORE - opponente
e
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Luigi Giacomo CP_1
Messina (PEC: Email_2
CONVENUTO - opposto
Oggetto: opposizione a D.I. n. 256/2022 emesso dal Tribunale di Marsala in data 28.04.2022.
Conclusioni: come all'udienza dell'11.11.2024
* * * * *
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio verte sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 256/2022 del 28.04.2022 del Tribunale di Marsala con cui gli è stato imposto di consegnare a , entro giorni quaranta dalla notifica, “in riferimento al CP_1
contratto di mutuo n. rep. 67.081 e n. raccolta 19.371 in Notaio i seguenti Persona_1
documenti in copia: Attestazione della somma complessivamente pagata fino alla data del 12/5/2021 per il mutuo ipotecario con la specificazione di quanto è stato pagato a titolo di rimborso del capitale e di quanto è stato pagato a titolo di interessi, specificando per questi ultimi l'importo pagato
a titolo di interessi corrispettivi e l'importo pagato a titolo di interessi moratori nonché le spese della presente procedura di ingiunzione”, liquidate come nel dispositivo del detto decreto.
L'opponente ha dedotto che, con istanza del 12.05.2021, ha richiesto - in CP_1 relazione al contatto di mutuo ipotecario stipulato con l'allora Banca Popolare di Lodi S.p.A.
(oggi il 18.03.2009, con atto in Not. Giovanni Barracco di Mazara del Parte_1
Vallo - di aver consegnato copia della documentazione ivi elencata in quattro punti, inerente a detto rapporto;
che l'istante, avendo il rovveduto al rilascio di una parte Parte_1
della documentazione richiesta, aveva richiesto con ricorso al Tribunale di ingiungere ad essa opponente la consegna del documento mancante;
che il Tribunale con il decreto opposto ha ingiunto di consegnare l'attestazione della somma complessivamente pagata fino alla data del
12.05.2021 per il mutuo ipotecario con la specificazione di quanto è stato pagato a titolo di rimborso del capitale e di quanto è stato pagato a titolo di interessi corrispettivi e l'importo pagato a titolo di interessi moratori.
Tuttavia, il documento non consegnato ed oggetto del provvedimento monitorio era inesistente;
pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con condanna di controparte al rimborso delle spese ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
L'opponente ha concluso chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, revocare
l'opposto D.I., condannando l'odierno opposto al pagamento di spese e compensi del presente giudizio”.
2. Si è costituito con comparsa , resistendo all'opposizione, di cui ha chiesto il CP_1
rigetto poiché infondata, contestando quanto dedotto ed eccepito da controparte e, in particolare, illustrando i presupposti del diritto del cliente a ricevere dalla banca la documentazione relativa al rapporto;
ha depositato un precedente della Corte di Appello di
Palermo con cui è stata data applicazione al principio per cui il termine di dieci anni non si applica ai contratti costitutivi de rapporto, ma solo ai documenti relativi a singole operazioni.
Ha chiesto pertanto il rigetto dell'opposizione, vinte le spese, così concludendo: “Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 256/2022, reso dal Tribunale di Marsala, in data 28.04.2022, nel procedimento recante il n. R.G.
832/22, confermandolo in toto;
concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarre”.
3. Ciò posto, l'opposizione deve essere accolta in quanto fondata.
Occorre risolvere la questione relativa all'accertamento dell'estensione del diritto del cliente e della corrispondente obbligazione di consegna della documentazione a carico della banca.
In materia di esecuzione del contratto la giurisprudenza ha ormai chiarito che la buona fede, discendente dal canone di dovere di solidarietà sociale ex art. 2 della Costituzione, eterointegra il contratto determinando il sorgere di obbligazioni, diverse ed ulteriori, da quelle espressamente previste dal regolamento contrattuale che, però, al pari di quelle, devono essere correttamente adempiute, pena l'inadempimento e il relativo risarcimento del danno.
Tra i doveri scaturenti dall'obbligo di buona fede e correttezza è senz'altro possibile ricondurre quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto contrattuale.
Tale obbligo in materia di contratti bancari, oltre a discendere dagli artt. 1374 e 1375 c.c., trova il suo espresso fondamento nell'art. 119 T.U.B., che pone a carico della banca obblighi di comunicazione periodica (commi 1 e 2) ed inoltre riconosce al cliente il diritto di ottenere,
a sue spese e limitatamente agli ultimi dieci anni, la documentazione inerente a singole operazioni poste in essere (comma 4).
Nello specifico l'art. 119 comma 4 T.U.B. prevede espressamente che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.” La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che tale obbligo e, quindi, il corrispondente diritto del cliente, devono essere sempre letti alla luce del canone di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, sicché il cliente ha diritto di ricevere la documentazione – e la banca l'obbligo di rilasciarla – nel rispetto del limite decennale previsto dalla norma, ogni volta che ne faccia istanza ed a condizione che abbia fornito alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione dei documenti richiesti, non essendo invece necessaria la specificazione degli estremi del rapporto.
Da ciò quindi si desume che l'adempimento dell'obbligazione di cui al comma 4 del menzionato articolo è subordinato all'esercizio da parte del cliente della facoltà riconosciuta dalla legge.
Invero, l'art. 119 comma 4 T.U.B. così riconosce al cliente un diritto potestativo che, se non esercitato, rimane nel possibile giuridico.
L'obbligazione, quindi, non può essere eseguita se non in virtù di una espressa e, nei limiti di cui sopra, specifica richiesta da parte del cliente, la sola in grado di attivare la prestazione dovuta dalla banca, non potendosi considerare espressione del canone di buona fede un generico obbligo di consegna di tutta la documentazione inerente ai rapporti contrattuali.
Ciò in primo luogo perché, laddove il legislatore ha voluto che il cliente fosse a conoscenza di determinati documenti, ha imposto specifici obblighi di informazione e di comunicazione a carico della banca come previsto dallo stesso articolo 119 T.U.B. nei primi due commi. In secondo luogo, un siffatto onere di informazione generalizzato e incontrollato costituirebbe un eccessivo aggravio dei doveri informazione, peraltro con possibilità di rilevarsi anche dannoso per il cliente, giacché è stato dimostrato come il possesso di un eccessivo quantitativo di informazioni non filtrate sia idoneo a generare più opacità di quanto possa farlo un'informazione specifica e limitata a quanto dovuto o richiesto. Anche per questa ragione il legislatore, quindi, ha inteso subordinare tale adempimento all'esercizio del diritto legislativamente previsto attraverso la specificazione dei documenti richiesti.
Ora, si deve sotto altro aspetto osservare che, secondo ormai la tesi più accreditata, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad una inversione solo processuale delle parti, rimanendo invariata invece la posizione sostanziale, sicché si apre un procedimento di cognizione in cui ciascuna delle parti assume la propria ed effettiva naturale posizione, gravando sul creditore opposto, che quindi agisce in veste di attore che ha chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del diritto, e sul debitore opponente, che quindi
è colui che resiste al provvedimento monitorio, eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Tali premesse in diritto risultano utili per la risoluzione della controversia de qua.
Invero, va osservato che, come risulta dai documenti agli atti e comunque come è pacifico tra le parti, nel caso di specie con l'istanza del 12.05.2021 ha avanzato richiesta di CP_1 numero quattro documenti, compiutamente descrivendoli;
che ha Parte_1
consegnato i primi tre dell'elenco.
Ciò posto, nessuna ulteriore obbligazione, al di fuori di quella già adempiuta dalla banca a seguito dell'istanza, può dirsi essere stata generata da questa, dal momento che la destinataria non avrebbe potuto ottemperarvi per via dell'inesistenza del documento richiesto sub 4, dovendo peraltro ritenersi che il decreto ingiuntivo n. 256/2022 sia stato inutiliter dato, trattandosi di provvedimento che mai potrebbe essere portato in esecuzione.
Infatti, non rientra nella ordinaria contabilizzazione del rapporto di mutuo con rimborso rateale la formazione di un documento che, come preteso da parte opposta, indichi le rate pagate, per di più con distinzione tra capitale ed interessi (e, ancora più analiticamente, tra interessi corrispettivi ed interessi moratori).
Era onere dell'opposta provare l'effettiva esistenza del documento richiesto con l'istanza prima e con il ricorso monitorio poi;
onere – che avrebbe riguardato sia la sua avvenuta formazione nel corso del rapporto di mutuo, sia che la banca mutuante lo detenesse – e ciò ancor prima della proposizione dell'istanza di consegna, non potendo tale istanza avere ad oggetto un obbligo di facere, cioè di formare documentazione contabile nuova, cioè non preesistente alla richiesta;
peraltro, non solo la banca opponente ha dimostrato di avere, con la consegna dei rendiconti annuali (di cui al n. 3 dell'istanza di esibizione), fornito elementi sufficienti per ricavare le informazioni a cui anelava, ma per di più tali CP_1
informazioni possono essere il frutto di un'elaborazione ulteriore, richiedente attività concettuale (e non di meccanica estrazione di dati), attinente ad alcuni aspetti dello svolgimento del rapporto che il cliente ha certamente il diritto di valutare ed eventualmente in alta sede contestare, ma del tutto estranei al suo diritto di richiedere i documenti (limitato, appunto, ai soli documenti preesistenti rispetto all'istanza che non richiedono un facere ulteriore della banca oltre alla mera attività di consegna).
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta da con Parte_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 256/2022 e condanna dell'opposta al pagamento delle spese del giudizio che vengono liquidate per come in dispositivo in ragione del valore indeterminabile della causa.
4. Nella liquidazione si applicano i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, non avendo parte opponente depositato memorie istruttorie. Non sussistono i presupposti per la liquidazione delle spese in misura pari o prossima ai parametri massimi dovendo tenersi conto della non particolare complessità delle questioni trattate e della natura documentale dell'istruttoria.
In assenza di precedenti di legittimità non si ravvisano i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 256/2022 emesso dal Tribunale di Marsala il
28.04.2022;
- condanna l'opposto a rimborsare le spese del giudizio in favore della parte CP_1
attrice opponente che liquida in € 5.810,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Marsala il 31 marzo 2025
Il giudice
Francescamaria Piruzza