CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. R.G.182/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 182/25
promosso da
(C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
RA (AN) il 11.03.1964, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rino Bartera
APPELLANTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(AN) il 31.01.1958, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Bigi
APPELLATO
Pagina 1 Con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Ancona
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1433/2024 del Tribunale di Ancona, pubblicata il 25.7.2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “…riformare la sentenza del Tribunale Civile di
Ancona n. 1433/2024, pubblicata il 25 luglio 2024 nel procedimento
RG n. 1750/2020 relativamente al capo della decisione inerente la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge,
e specificamente:
- disporre che il sig. versi alla sig.ra Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro Parte_1
800,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia in misura comunque superiore all'importo statuito nell'appellata sentenza, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge.”
Dell'appellato: “…. confermare integralmente la sentenza n.
1433/2024 del Tribunale di Ancona, pubblicata in data 25.07.2024 all'esito del giudizio R.G. n. 1750/2020….”
Del Procuratore Generale:” considerato che le doglianze esposte appaiono infondate atteso che la statuizione assunta dal Tribunale e censurata, supportata da motivazione completa è del tutto condivisibile aderenti alle emergenze probatorie acquisite e in ossequio agli orientamenti giurisprudenziali in materia, conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza”
FATTI DI CAUSA
Pagina 2 Con la sentenza in epigrafe indicata, emessa all'esito del giudizio di separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 il Tribunale di Ancona, pronunciando sulle domande proposte dalle parti, ha stabilito quanto segue: ha dichiarato la separazione dei coniugi addebitabile al sig. CP_1
[...] ha assegnato la casa familiare alla sig.ra Parte_1 ha posto a carico di un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore del figlio di €. 400,00 mensili, oltre il Persona_1 pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%; ha posto a carico di un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore della moglie di euro 200.00 mensili;
ha, infine, condannato l' a rifondere alla controparte le spese CP_1 di lite, liquidate in complessivi €. 7616,00, oltre accessori.
Ha proposto appello avverso la citata sentenza Parte_1 lamentando, con unico ed articolato motivo di gravame,
l'inadeguatezza dell'assegno di mantenimento riconosciuto a proprio favore, chiedendo, quindi, in riforma della gravata sentenza, di porre a carico dell'appellato, a tale titolo, la somma di € 800,00
L'appellato , costituendosi in giudizio, ha contestato Controparte_1 integralmente il motivo di gravame, chiedendo la reiezione dell'appello, perché infondato e la conferma della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale ha concluso come da atto di intervento del
13.3.2025, insistendo per il rigetto dell'appello.
Quindi, preso atto dello scambio di note difensive con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione in data 26.3.2025, assegnando termine di giorni cinque all'appellante per replicare alla costituzione della controparte e, ad entrambe le parti, un termine di ulteriori giorni cinque per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 3 L'appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia considerato le risultanze istruttorie/patrimoniali che indicano una evidente sproporzione tra i redditi del marito rispetto a quelle della moglie, dal momento che è irrilevante l'assegnazione ad essa appellante della casa coniugale, disponendo l' di altri immobili CP_1 in proprietà; che essa appellante è casalinga ed ha sempre contribuito con il suo lavoro domestico e con le elargizioni economiche dei di lei genitori al menage familiare;
che, pur se iscritta alle liste di collocamento, non è mai riuscita a trovare un lavoro e, considerata l'età della stessa (61 anni), appare oltremodo difficile reperire un'occupazione.
Allagava che, di contro, il marito, come emerso dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, percepisce un reddito annuo complessivo di € 28.099,00 (di cui € 20.254,00 per pensionamento
INPS, €3.552,00 per redditi da fabbricati, € 4.293,00 per redditi esenti da , è intestatario di autovetture e di immobili, di conti correnti CP_2
e fondi.
L'appellato contesta le argomentazioni avversarie, rilevando che: ancor prima di incardinare l'azione giudiziale per l'ottenimento della separazione, la Sig.ra prelevava dal conto corrente comune, Parte_1 in data 22.01.2020, l'importo di € 445.700,00, da ridurre ad €
425.700,00, in quanto subito ha restituito sul conto comune l'importo di € 20.000,00 e che, in forza di sentenza resa dal Tribunale di Ancona
n. 1668/2024 pubblicata il 4.10.2024, deve restituire ad esso appellato l'importo di € 108.652,75 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese di lite, restituzione a cui non ha provveduto spontaneamente, con la conseguenza che ha a sua disposizione la somma di euro
317.047,25, costringendo esso appellato ad agire in via esecutiva con precetto e pignoramento, con conseguenti spese che incidono sul proprio reddito;
che ad essa è stata assegnata la casa coniugale;
Pagina 4 che esso appellato, sostiene le spese per il mantenimento del figlio ed è costretto a vivere in un appartamento messo a Per_1 disposizione da un ente religioso, atteso che l'immobile di sua proprietà necessità di costosi lavori di ristrutturazione per essere abitabile.
Va premesso che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento è fondato sulla persistenza di uno dei doveri matrimoniali e non ha - a differenza dell'assegno di divorzio - componenti compensative.
Tuttavia, deve rilevarsi che l'accertamento del diritto ad esser mantenuti dall'altro coniuge a seguito di separazione non è scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato;
a ciò deve aggiungersi che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'assegno per il coniuge va commisurato, ex art. 156, commi primo e secondo, c.c. a "quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, (...) in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato", dovendosi all'uopo tenere conto del tenore di vita goduto o normalmente godibile dalla coppia durante il matrimonio (Cass. n.
12196/2017; 32349/2024) e dell'attitudine al lavoro proficuo di ciascuno dei coniugi, intesa quale potenziale capacità di guadagno da stimare avuto riguardo alla concreta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (Cass. n. 3502/2013; Cass. n.
5817/2018); è stato, altresì, precisato che indice del tenore di vita, in mancanza di ulteriori prove, può essere l'attuale divario reddituale tra i coniugi (Cass. civ. n. 21979/2012).
Alla luce di tali principi le doglianze articolate dall'appellante sono fondate nei limiti di seguito indicati.
La è disoccupata e, nel corso della vita matrimoniale, Parte_1 seppure iscritta alle liste di collocamento, si è occupata della gestione
Pagina 5 delle incombenze casalinghe e dei numerosi figli, ragion per cui appare assolutamente improbabile, tenuto conto della sua età, dell'assenza di recenti pregresse esperienze lavorative e della contingenza ben nota del mercato del lavoro, che la stessa possa trovare un impiego.
È comproprietaria, insieme al marito, dell'abitazione familiare ad essa assegnata, nonché, nella misura di ¼ (i restanti di ¾ sono del marito), di un immobile sito a Rosora, concesso in locazione ad un laboratorio odontotecnico da cui percepisce un reddito complessivo di circa 1386,00 annui, per quanto emerge dalla relazione della Guardia di Finanza del 8.9.2022, ed era contitolare, unitamente al sig. CP_1 di un conto corrente acceso presso la Controparte_3
ove, nel mese di agosto 2019, sono confluiti € 615.543,87
[...] derivanti dalla vendita di titoli BTP e dal quale, in data 22.01.2020, la stessa ha effettuato una disposizione di giroconto a proprio favore per un importo di € 445.700,00 e, in data 24.01.2020, un successivo accredito per € 20.000,00, somme che deve in parte restituire in forza della sentenza del Tribunale di Ancona sopra richiamata.
L'appellato è pensionato e, nel corso del 2022, ha percepito un reddito complessivo lordo di euro 24.318,00 e nell'anno 2023 di euro
25.863,00, come si evince dai modelli 730 versati in atti;
è proprietario, oltre che dei beni in comunione con l'appellante, anche di un terreno in Rosora e di un immobile, in misura di un mezzo, in comproprietà con il fratello, oltre che di veicoli di non recente immatricolazione.
Risulta, altresì, contraente di un investimento assicurativo denominato
“ ” (€ 14.966,73 al Controparte_4
28.02.2022) e sottoscrittore di fondi comuni d'investimento (€
9.848,76 al 28.02.2022).
Gli elementi delineati evidenziano una significativa differenza reddituale tra i coniugi, di talché, valutate complessivamente le condizioni economiche delle parti sopra illustrate, tenuto presente
Pagina 6 l'effettivo squilibrio reddituale e considerata l'entità del reddito percepito dall' con cui il medesimo deve far fronte alle proprie CP_1 necessità anche abitative, in considerazione dell'assegnazione all'appellante della casa coniugale, all'obbligo di mantenimento del figlio nella misura stabilita dal primo giudice, stimasi equo riconoscere all'appellante un assegno di mantenimento mensile di €. 250,00, compatibile con le disponibilità economiche dell'appellato.
Pertanto, in accoglimento dell'appello principale, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei limiti indicati.
L'accoglimento del gravame impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio: quanto al primo grado, le stesse seguono la regola della soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile - complessità bassa) e dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022 con riduzione dei valori medi, stante la non complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate quanto al presente grado di giudizio, le spese parimenti seguono la soccombenza sono liquidate tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile - complessità bassa) e dei parametri medi di cui al
D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022, con riduzione dei valori medi, stante la non complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, con compensazione nella misura di un mezzo stante la notevole riduzione del quantum richiesto.
P.Q.M.
La Corte di appello di Ancona, accoglie, per quanto di ragione,
l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Ancona n.1433/2024 pubblicata il 25.7.2024 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, determina in €. 250,00
Pagina 7 mensili l'assegno di mantenimento dovuto da in favore Controparte_1 di Parte_1 conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna il sig. a rifondere alla sig.ra Controparte_1 [...] le spese di lite che si liquidano, per il primo grado di giudizio, Parte_1 in complessivi € 4.616,00 a titolo di compensi, oltre accessori come per legge e, per il presente grado di giudizio, in euro 2500.00 a titolo di compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 9.4.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 182/25
promosso da
(C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
RA (AN) il 11.03.1964, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rino Bartera
APPELLANTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(AN) il 31.01.1958, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Bigi
APPELLATO
Pagina 1 Con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Ancona
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1433/2024 del Tribunale di Ancona, pubblicata il 25.7.2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “…riformare la sentenza del Tribunale Civile di
Ancona n. 1433/2024, pubblicata il 25 luglio 2024 nel procedimento
RG n. 1750/2020 relativamente al capo della decisione inerente la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge,
e specificamente:
- disporre che il sig. versi alla sig.ra Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro Parte_1
800,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia in misura comunque superiore all'importo statuito nell'appellata sentenza, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge.”
Dell'appellato: “…. confermare integralmente la sentenza n.
1433/2024 del Tribunale di Ancona, pubblicata in data 25.07.2024 all'esito del giudizio R.G. n. 1750/2020….”
Del Procuratore Generale:” considerato che le doglianze esposte appaiono infondate atteso che la statuizione assunta dal Tribunale e censurata, supportata da motivazione completa è del tutto condivisibile aderenti alle emergenze probatorie acquisite e in ossequio agli orientamenti giurisprudenziali in materia, conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza”
FATTI DI CAUSA
Pagina 2 Con la sentenza in epigrafe indicata, emessa all'esito del giudizio di separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 il Tribunale di Ancona, pronunciando sulle domande proposte dalle parti, ha stabilito quanto segue: ha dichiarato la separazione dei coniugi addebitabile al sig. CP_1
[...] ha assegnato la casa familiare alla sig.ra Parte_1 ha posto a carico di un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore del figlio di €. 400,00 mensili, oltre il Persona_1 pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%; ha posto a carico di un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore della moglie di euro 200.00 mensili;
ha, infine, condannato l' a rifondere alla controparte le spese CP_1 di lite, liquidate in complessivi €. 7616,00, oltre accessori.
Ha proposto appello avverso la citata sentenza Parte_1 lamentando, con unico ed articolato motivo di gravame,
l'inadeguatezza dell'assegno di mantenimento riconosciuto a proprio favore, chiedendo, quindi, in riforma della gravata sentenza, di porre a carico dell'appellato, a tale titolo, la somma di € 800,00
L'appellato , costituendosi in giudizio, ha contestato Controparte_1 integralmente il motivo di gravame, chiedendo la reiezione dell'appello, perché infondato e la conferma della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale ha concluso come da atto di intervento del
13.3.2025, insistendo per il rigetto dell'appello.
Quindi, preso atto dello scambio di note difensive con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione in data 26.3.2025, assegnando termine di giorni cinque all'appellante per replicare alla costituzione della controparte e, ad entrambe le parti, un termine di ulteriori giorni cinque per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 3 L'appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia considerato le risultanze istruttorie/patrimoniali che indicano una evidente sproporzione tra i redditi del marito rispetto a quelle della moglie, dal momento che è irrilevante l'assegnazione ad essa appellante della casa coniugale, disponendo l' di altri immobili CP_1 in proprietà; che essa appellante è casalinga ed ha sempre contribuito con il suo lavoro domestico e con le elargizioni economiche dei di lei genitori al menage familiare;
che, pur se iscritta alle liste di collocamento, non è mai riuscita a trovare un lavoro e, considerata l'età della stessa (61 anni), appare oltremodo difficile reperire un'occupazione.
Allagava che, di contro, il marito, come emerso dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, percepisce un reddito annuo complessivo di € 28.099,00 (di cui € 20.254,00 per pensionamento
INPS, €3.552,00 per redditi da fabbricati, € 4.293,00 per redditi esenti da , è intestatario di autovetture e di immobili, di conti correnti CP_2
e fondi.
L'appellato contesta le argomentazioni avversarie, rilevando che: ancor prima di incardinare l'azione giudiziale per l'ottenimento della separazione, la Sig.ra prelevava dal conto corrente comune, Parte_1 in data 22.01.2020, l'importo di € 445.700,00, da ridurre ad €
425.700,00, in quanto subito ha restituito sul conto comune l'importo di € 20.000,00 e che, in forza di sentenza resa dal Tribunale di Ancona
n. 1668/2024 pubblicata il 4.10.2024, deve restituire ad esso appellato l'importo di € 108.652,75 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese di lite, restituzione a cui non ha provveduto spontaneamente, con la conseguenza che ha a sua disposizione la somma di euro
317.047,25, costringendo esso appellato ad agire in via esecutiva con precetto e pignoramento, con conseguenti spese che incidono sul proprio reddito;
che ad essa è stata assegnata la casa coniugale;
Pagina 4 che esso appellato, sostiene le spese per il mantenimento del figlio ed è costretto a vivere in un appartamento messo a Per_1 disposizione da un ente religioso, atteso che l'immobile di sua proprietà necessità di costosi lavori di ristrutturazione per essere abitabile.
Va premesso che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento è fondato sulla persistenza di uno dei doveri matrimoniali e non ha - a differenza dell'assegno di divorzio - componenti compensative.
Tuttavia, deve rilevarsi che l'accertamento del diritto ad esser mantenuti dall'altro coniuge a seguito di separazione non è scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato;
a ciò deve aggiungersi che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'assegno per il coniuge va commisurato, ex art. 156, commi primo e secondo, c.c. a "quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, (...) in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato", dovendosi all'uopo tenere conto del tenore di vita goduto o normalmente godibile dalla coppia durante il matrimonio (Cass. n.
12196/2017; 32349/2024) e dell'attitudine al lavoro proficuo di ciascuno dei coniugi, intesa quale potenziale capacità di guadagno da stimare avuto riguardo alla concreta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (Cass. n. 3502/2013; Cass. n.
5817/2018); è stato, altresì, precisato che indice del tenore di vita, in mancanza di ulteriori prove, può essere l'attuale divario reddituale tra i coniugi (Cass. civ. n. 21979/2012).
Alla luce di tali principi le doglianze articolate dall'appellante sono fondate nei limiti di seguito indicati.
La è disoccupata e, nel corso della vita matrimoniale, Parte_1 seppure iscritta alle liste di collocamento, si è occupata della gestione
Pagina 5 delle incombenze casalinghe e dei numerosi figli, ragion per cui appare assolutamente improbabile, tenuto conto della sua età, dell'assenza di recenti pregresse esperienze lavorative e della contingenza ben nota del mercato del lavoro, che la stessa possa trovare un impiego.
È comproprietaria, insieme al marito, dell'abitazione familiare ad essa assegnata, nonché, nella misura di ¼ (i restanti di ¾ sono del marito), di un immobile sito a Rosora, concesso in locazione ad un laboratorio odontotecnico da cui percepisce un reddito complessivo di circa 1386,00 annui, per quanto emerge dalla relazione della Guardia di Finanza del 8.9.2022, ed era contitolare, unitamente al sig. CP_1 di un conto corrente acceso presso la Controparte_3
ove, nel mese di agosto 2019, sono confluiti € 615.543,87
[...] derivanti dalla vendita di titoli BTP e dal quale, in data 22.01.2020, la stessa ha effettuato una disposizione di giroconto a proprio favore per un importo di € 445.700,00 e, in data 24.01.2020, un successivo accredito per € 20.000,00, somme che deve in parte restituire in forza della sentenza del Tribunale di Ancona sopra richiamata.
L'appellato è pensionato e, nel corso del 2022, ha percepito un reddito complessivo lordo di euro 24.318,00 e nell'anno 2023 di euro
25.863,00, come si evince dai modelli 730 versati in atti;
è proprietario, oltre che dei beni in comunione con l'appellante, anche di un terreno in Rosora e di un immobile, in misura di un mezzo, in comproprietà con il fratello, oltre che di veicoli di non recente immatricolazione.
Risulta, altresì, contraente di un investimento assicurativo denominato
“ ” (€ 14.966,73 al Controparte_4
28.02.2022) e sottoscrittore di fondi comuni d'investimento (€
9.848,76 al 28.02.2022).
Gli elementi delineati evidenziano una significativa differenza reddituale tra i coniugi, di talché, valutate complessivamente le condizioni economiche delle parti sopra illustrate, tenuto presente
Pagina 6 l'effettivo squilibrio reddituale e considerata l'entità del reddito percepito dall' con cui il medesimo deve far fronte alle proprie CP_1 necessità anche abitative, in considerazione dell'assegnazione all'appellante della casa coniugale, all'obbligo di mantenimento del figlio nella misura stabilita dal primo giudice, stimasi equo riconoscere all'appellante un assegno di mantenimento mensile di €. 250,00, compatibile con le disponibilità economiche dell'appellato.
Pertanto, in accoglimento dell'appello principale, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei limiti indicati.
L'accoglimento del gravame impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio: quanto al primo grado, le stesse seguono la regola della soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile - complessità bassa) e dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022 con riduzione dei valori medi, stante la non complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate quanto al presente grado di giudizio, le spese parimenti seguono la soccombenza sono liquidate tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile - complessità bassa) e dei parametri medi di cui al
D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022, con riduzione dei valori medi, stante la non complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, con compensazione nella misura di un mezzo stante la notevole riduzione del quantum richiesto.
P.Q.M.
La Corte di appello di Ancona, accoglie, per quanto di ragione,
l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Ancona n.1433/2024 pubblicata il 25.7.2024 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, determina in €. 250,00
Pagina 7 mensili l'assegno di mantenimento dovuto da in favore Controparte_1 di Parte_1 conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna il sig. a rifondere alla sig.ra Controparte_1 [...] le spese di lite che si liquidano, per il primo grado di giudizio, Parte_1 in complessivi € 4.616,00 a titolo di compensi, oltre accessori come per legge e, per il presente grado di giudizio, in euro 2500.00 a titolo di compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 9.4.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico
Pagina 8