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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/06/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1443/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1443 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
Avv. , in proprio ex art. 86 c.p.c., (C.F.: – pec: Parte_1 C.F._1
, domiciliato presso il suo studio in Latina alla Via Montesanto n.5; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], (C.F.: , residente a [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Gilberto Cerutti (c.f.: – pec: C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Email_2
alla via Boezio n. 19, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/06/2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L'avv. , in proprio, ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli Parte_1
pagina1 di 4 in data 18.3.2024, con il quale gli ha ingiunto il pagamento della somma di euro CP_1
332.125,32 per ratei pregressi di assegno di mantenimento in virtù del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 86/04, emessa in sede di separazione e del
Tribunale di Latina n. 719/13, in sede di divorzio;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto, previa istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, la nullità dell'atto di precetto per intervenuta prescrizione relativamente ai ratei antecedenti al quinquennio ex art.2948 c.c., nonché
l'erroneità del credito intimato per aver interamente sostenuto le spese ordinarie e straordinarie per i figli.
Con comparsa del 08.07.2024 si è costituita in giudizio l'opposta contestando tutto quanto ex adverso argomentato e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Accolta, con ordinanza riservata 1.10.2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (limitatamente all'importo di € 244.159,31, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione), la causa, rigettate le istanze istruttorie formulate dall'opponente, è pervenuta all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In punto di qualificazione, la domanda va ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 615, I comma,
c.p.c., risultando contestata non già la regolarità formale degli atti preesecutivi ma l'an della minacciata espropriazione, ovvero il diritto di parte opposta di agire in executiviis.
In via preliminare, circa la competenza territoriale del Tribunale adito, va osservato che l'opponente ha incardinato la presente azione presso il Tribunale di Latina, nonostante l'elezione di domicilio in Roma contenuta nell'atto di precetto.
Sul punto va evidenziato non vi è astratta identità fra “luogo di elezione del domicilio ai sensi dell'art. 480 c.p.c., luogo di trattazione dell'opposizione a precetto e luogo di futuro svolgimento dell'esecuzione minacciata”(cfr. Cass. n. 8024/21) e che l'indicazione da parte del creditore del precetto di residenza o elezione di domicilio può essere effettuata in un ventaglio ampio di possibilità poiché i giudici competenti per l'esecuzione al momento dell'intimazione sono molteplici non essendo ancora indicata quale sarà l'esecuzione da intraprendere: ne consegue che una eventuale opposizione a precetto potrà essere legittimamente proposta e proseguita davanti a un
Ufficio Giudiziario diverso da quello presso il quale venga successivamente avviato il processo esecutivo non assumendo, pertanto, alcuna rilevanza l'elezione di domicilio in altro foro fatta dal creditore procedente nell'atto di precetto.
Ne consegue che deve ritenersi sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Latina, luogo di residenza dell'opposta.
In merito all'eccepita prescrizione, consolidata giurisprudenza (ex multis: Cass. Civ. n.
pagina2 di 4 13414/2010) ha statuito che gli assegni di mantenimento hanno natura di prestazioni periodiche e, come tali, sono soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma I n. 4 c.c.. La prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. invocata dall'opposta si applica, infatti, solo se viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato.
Il pagamento delle singole rate di mantenimento, dunque, si prescrive in cinque anni, a meno che, ovviamente, non intervengano atti idonei interruttivi della prescrizione medesima.
Ne consegue che, in assenza di prova di atti interruttivi, il credito precettato deve ritenersi estinto, per intervenuta prescrizione, per gli arretrati anteriori al mese di marzo 2019, ovvero nel quinquennio precedente l'intimazione di pagamento di cui all'opposto precetto (notificato il
18.3.2024).
Quanto alle ulteriori mensilità non coperte da prescrizione, l'opponente ha eccepito di aver interamente sostenuto tutte le spese ordinarie e straordinarie per i figli, a suo dire non scomputate dalle somme richieste nell'atto di precetto;
non ha però fornito alcun elemento probatorio al riguardo ritenendo tali esborsi, peraltro, non quantificabili.
Ne consegue che l'eccezione, per come formulata, non può trovare accoglimento.
Ciò premesso, com'è noto, dall'erroneità dell'importo precettato non deriva la nullità dell'atto di precetto, bensì la sua inefficacia relativamente alle somme non dovute: come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice che
è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (cfr. Cass. 27032/14).
Alla luce di quanto premesso, l'opposizione va parzialmente accolta, risultando accertato il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata limitatamente alla somma di euro
87.246,60, oltre spese e accessori, risultando non contestato l'ammontare del mantenimento come indicato in precetto pari ad euro 1.454,11, anche in difetto dell'allegazione del titolo esecutivo.
Vista la reciproca soccombenza, le spese meritano di essere compensate.
pagina3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione proposta e per l'effetto dichiara il diritto dell'opposta di agire esecutivamente limitatamente alla somma di cui in parte motiva;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Latina, 6 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1443 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
Avv. , in proprio ex art. 86 c.p.c., (C.F.: – pec: Parte_1 C.F._1
, domiciliato presso il suo studio in Latina alla Via Montesanto n.5; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], (C.F.: , residente a [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Gilberto Cerutti (c.f.: – pec: C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Email_2
alla via Boezio n. 19, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/06/2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L'avv. , in proprio, ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli Parte_1
pagina1 di 4 in data 18.3.2024, con il quale gli ha ingiunto il pagamento della somma di euro CP_1
332.125,32 per ratei pregressi di assegno di mantenimento in virtù del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 86/04, emessa in sede di separazione e del
Tribunale di Latina n. 719/13, in sede di divorzio;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto, previa istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, la nullità dell'atto di precetto per intervenuta prescrizione relativamente ai ratei antecedenti al quinquennio ex art.2948 c.c., nonché
l'erroneità del credito intimato per aver interamente sostenuto le spese ordinarie e straordinarie per i figli.
Con comparsa del 08.07.2024 si è costituita in giudizio l'opposta contestando tutto quanto ex adverso argomentato e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Accolta, con ordinanza riservata 1.10.2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (limitatamente all'importo di € 244.159,31, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione), la causa, rigettate le istanze istruttorie formulate dall'opponente, è pervenuta all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In punto di qualificazione, la domanda va ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 615, I comma,
c.p.c., risultando contestata non già la regolarità formale degli atti preesecutivi ma l'an della minacciata espropriazione, ovvero il diritto di parte opposta di agire in executiviis.
In via preliminare, circa la competenza territoriale del Tribunale adito, va osservato che l'opponente ha incardinato la presente azione presso il Tribunale di Latina, nonostante l'elezione di domicilio in Roma contenuta nell'atto di precetto.
Sul punto va evidenziato non vi è astratta identità fra “luogo di elezione del domicilio ai sensi dell'art. 480 c.p.c., luogo di trattazione dell'opposizione a precetto e luogo di futuro svolgimento dell'esecuzione minacciata”(cfr. Cass. n. 8024/21) e che l'indicazione da parte del creditore del precetto di residenza o elezione di domicilio può essere effettuata in un ventaglio ampio di possibilità poiché i giudici competenti per l'esecuzione al momento dell'intimazione sono molteplici non essendo ancora indicata quale sarà l'esecuzione da intraprendere: ne consegue che una eventuale opposizione a precetto potrà essere legittimamente proposta e proseguita davanti a un
Ufficio Giudiziario diverso da quello presso il quale venga successivamente avviato il processo esecutivo non assumendo, pertanto, alcuna rilevanza l'elezione di domicilio in altro foro fatta dal creditore procedente nell'atto di precetto.
Ne consegue che deve ritenersi sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Latina, luogo di residenza dell'opposta.
In merito all'eccepita prescrizione, consolidata giurisprudenza (ex multis: Cass. Civ. n.
pagina2 di 4 13414/2010) ha statuito che gli assegni di mantenimento hanno natura di prestazioni periodiche e, come tali, sono soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma I n. 4 c.c.. La prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. invocata dall'opposta si applica, infatti, solo se viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato.
Il pagamento delle singole rate di mantenimento, dunque, si prescrive in cinque anni, a meno che, ovviamente, non intervengano atti idonei interruttivi della prescrizione medesima.
Ne consegue che, in assenza di prova di atti interruttivi, il credito precettato deve ritenersi estinto, per intervenuta prescrizione, per gli arretrati anteriori al mese di marzo 2019, ovvero nel quinquennio precedente l'intimazione di pagamento di cui all'opposto precetto (notificato il
18.3.2024).
Quanto alle ulteriori mensilità non coperte da prescrizione, l'opponente ha eccepito di aver interamente sostenuto tutte le spese ordinarie e straordinarie per i figli, a suo dire non scomputate dalle somme richieste nell'atto di precetto;
non ha però fornito alcun elemento probatorio al riguardo ritenendo tali esborsi, peraltro, non quantificabili.
Ne consegue che l'eccezione, per come formulata, non può trovare accoglimento.
Ciò premesso, com'è noto, dall'erroneità dell'importo precettato non deriva la nullità dell'atto di precetto, bensì la sua inefficacia relativamente alle somme non dovute: come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice che
è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (cfr. Cass. 27032/14).
Alla luce di quanto premesso, l'opposizione va parzialmente accolta, risultando accertato il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata limitatamente alla somma di euro
87.246,60, oltre spese e accessori, risultando non contestato l'ammontare del mantenimento come indicato in precetto pari ad euro 1.454,11, anche in difetto dell'allegazione del titolo esecutivo.
Vista la reciproca soccombenza, le spese meritano di essere compensate.
pagina3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione proposta e per l'effetto dichiara il diritto dell'opposta di agire esecutivamente limitatamente alla somma di cui in parte motiva;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Latina, 6 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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