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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/08/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
RG 2059 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TR, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.2059 /2024 vertente tra (n. 29/2021 R.F.) (cod. fisc. e part. IVA Parte_1
), in persona del suo Curatore Dott. (cod. fisc. P.IVA_1 Parte_2 [...]
, con sede a Torrita di Siena (Siena) in località Confino s.n.c., C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Coppola del Foro di Siena (cod. fisc.
[...]
) –ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di C.F._2 quest'ultimo a Siena, in Via Federigo Tozzi n. 7, con domicilio digitale all'indirizzo PEC dell'Avv. Antonio Coppola, iuxta mandato conferito ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (ed autorizzazione del Giudice Delegato del 30.10.2024 PARTE ATTRICE contro (cod. fisc. e part. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del presi-dente del CdA e legale rappresentante pro tempore CP_2
(cod. fisc. ), con sede a Susegana (Treviso) in
[...] CodiceFiscale_3
Via Fornace Vecchia s.n.c.
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare
Con ordinanza del 9.7.2025 all'esito di udienza disposta in forma cartolare il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni della parte attrice
Pagina 1 “Voglia l'Eccellentissimo TR adito, contrariis reiectis e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per tutte le ragioni di cui in atti: in via istruttoria, in ipotesi di insufficienza probatoria della documentazione già versata in atti, ammettere la richiesta di CTU di cui al § I dell'atto di citazione del 31.10.24; nel merito, (i) accertare e pronunciare l'inefficacia e revocare ex art. 67, c. 2, l.fall. i paga-menti eseguiti dalla alla relativi al Parte_1 Controparte_1 periodo dal 3.5.2021 (momento di decorrenza del periodo sospetto di sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, nonché momento di sussistenza della scientia decoctionis) al 3.11.2021 (giorno antecedente alla iscrizione nel Registro Imprese della sentenza di fallimento), come dettagliati nel § A.2 di questo atto di citazione, e, per l'effetto, (ii) condannare la a restituire al Controparte_1
(n. 29/2021 R.F.) l'importo complessivo di € Parte_1
5.500,00 o quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dal 6.7.2023 (data di ricezione da parte di della richiesta di restituzione) al saldo e alla Controparte_1 rivalutazione monetaria;
in ogni caso, condannare la a pagare al Controparte_1 Parte_1
(n. 29/2021 R.F.), a titolo risarcitorio del maggior danno subìto, una
[...] somma pari alla differenza tra il tasso degli interessi legali determinato ex art. 1284 c.c. e il tasso del rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi pari al 3,112%, da calcolarsi su € 5.500,00, dal 6.7.2023 (data di ricezione da parte di della richiesta di restituzione) al Controparte_1 momento in cui il (n. 29/2021 Parte_1
R.F.) sarà ristorato dei pagamenti oggetto della domanda giudiziale di revocatoria, ovvero su quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche tramite CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dal 6.7.2023 (data di ricezione da parte di della richiesta di restituzione) al saldo e alla rivalutazione Controparte_1 monetaria;
-
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge,
Fascicolo trasmesso al giudice : 10.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_3
ha promosso azione revocatoria ex art. 67 coma 2 l.f nei confronti della
[...] convenuta assumendo : - che la società fallita era stata un Controparte_1 fornitore della convenuta e, nell'ambito del rapporto commerciale, ricevuto pagamenti di fatture nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento per un importo complessivo pari ad € 5.500; che la Curatela aveva intimato al Fornitore la restituzione di tutti i pagamenti occorsi nel periodo immediatamente antecedente alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 67 l.fall. con esito negativo;
che il periodo sospetto, entro cui individuare i pagamenti ai sensi dell'art. 67, c. 2, l.fall., andava dal 3.5.2021 al 3.11.2021 ; che con
Pagina 2 riferimento al periodo sospetto, era da riscontrarsi un drastico cambiamento delle specifiche modalità di soddisfazione del debito, non coerenti con la pregressa esecuzione del medesimo rapporto commerciale. avvenendo i pagamenti entro Semestre solo mediante bonifico bancario con importo a cifra tonda, imputato a parziale estinzione di pregresse fatture (anziché di importo pari ad un'intera fattura), e con causale “piano di rientro” o “acconto” ; che si era trattato di un pagamento a rate costanti di pregressi debiti accumulatisi nel tempo e non dell'estinzione, di volta in volta, di specifiche fatture a valere come pagamento di singole prestazioni;
che al contrario, antecedentemente al periodo sospetto, il rapporto commerciale si era svolto (fin dal 2018) con molteplici acquisti e relativi pagamenti tramite assegni di importi corrispondenti alle singole fatture di acquisto (ed aveva mantenuto questa modalità almeno sino al secondo semestre 2020 ); che la convenuta conosceva lo stato di decozione della e che i pagamento erano lesivi della par condicio creditorum, Parte_1
che gli ultimi due bilanci di esercizio della Società, pubblicati nel Registro Im- prese, ovvero quelli del 2019 e del 2020; erano facilmente consultabili ai fini di verificare lo stato di decozione;
a maggior ragione, da parte di una società di capitali, tenuta a valutare e monitorare costantemente (con la dovuta diligenza) la propria controparte commerciale;
che già dai bilanci emergeva lo stato di decozione fin dalla fine del 2020, che registravano in particolare un elevato debito nei confronti dell'AR ; che dal bilancio chiuso al 31.12.2020 emergeva che l'esercizio non aveva avuto un andamento regolare, in quanto in data 28.9.2020 (con decorrenza dal 1.10.2020), la Società aveva affittato l'unica propria azienda a terzi ed, inoltre, ceduto tutte le scorte di merce.; che era già ricavabile che la Società:- avesse un gap negativo di oltre € 370.000 tra crediti e debiti a breve;
che - aveva accumulato un ingente debito erariale e- previdenziale di oltre € 470.000, poi salito ad oltre € 600.000, senza considerare sanzioni ed interessi;
che - aveva un flusso lordo di incassi limitato al canone di affitto di azienda (60.000 euro/anno), oltre ai crediti verso l'affittuaria per la cessione in blocco delle scorte avvenuta in prossimità della decorrenza dell'affitto di azienda, avendo la procedura fallimentare constatato l'esiguità degli altri crediti astrattamente esigibili (risultanti dalle scritture contabili), che - dall'ottobre 2020, aveva trasferito il controllo della struttura aziendale stipulando con la un contratto di affitto d'azienda per atto pubblico in Controparte_3 data 28.9.2020 ; che la società affittuaria era stata costituita l'anno precedente (24.8.2020) alla sentenza di fallimento della e 34 giorni prima Parte_1 dell'Affitto d'Azienda (28.9.2020; con la medesima sede della fallita e parziale identità della compagine societaria Radicato il contraddittorio non si costituiva la convenuta e ne era dichiarata la contumacia
La causa . ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante che non si presentava a renderlo la causa era rimessa in decisione senza altra ttività istruttoria
La domanda è meritevole di accoglimento .
Secondo il disposto dell'art. 67 l.f comma II Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro
Pagina 3 sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento E come precisato dalla Suprema Corte Alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitoreIn tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare ( cfr Ordinanza n. 27070 del 14/09/2022)
Nel caso di specie ricorrono i presupposti temporali per l'esercizio dell'azione e la Curatela ha fornito nella specie indizi precisi della scientia decotionis in capo alla convenuta , sia in relazione al mutamento delle modalità di pagamento delle fatture, come sopra illustrato, sia con riferimento alla possibilità di conoscere , attraverso la lettura di bilanci , lo stato in cui versava l'odierna società fallita , sia con riferimento alla stipula di un contratto d'affitto d'azienda stumentale allo svuotamento dei valori aziendali . Correttamente la difesa della Curatela ha richiamato Cass . 32280/2022 che ha chiarito “In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle so-cietà che siano inattive per aver concesso in affitto l'azienda a terzi, non determinando di per sé la messa in liquidazione, va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si tra-duce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività” (conformi: Cass. 7087/2022 e Cass. 29913/2018). Infine la mancata comparizione del rappresentante legale della resistente a rendere l'interrogatorio formale , unitamente alla produzione documentale e alle circostanze indiziarie allegate può far ritenere come ammessi i fatti oggetto di capitolazione , ovvero le differenti modalità di pagamento rispetto al passato, la richiesta alla di consegna di effetti a garanzia e l'adempimento del Parte_1 piano di rientro anche quale condizione per inviare nuove forniture alla cessionaria dell'azienda ; la possibilità di accesso alle banche dati commerciali nonché a quella del Registro Imprese
Può quindi accogliersi la domanda di condanna della a Controparte_1 restituire al (n. 29/2021 R.F.) l'importo Parte_1
Pagina 4 complessivo di € 5.500,00 oltre agli interessi legali dal 6.7.2023 (data di ricezione da parte di della richiesta di restituzione) al saldo , Controparte_1 esclusa la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta .
Non può trovare accoglimento la richiesta di maggior danno come richiesto posto che come da Cass Sezioni Unite n. 19499 del 16/07/2008 ( seguita da giurisprudenza conforme) Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. espetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.),
In base alla documentazione allegata , tenuto conto della data della richiesta di restituzione ( 6.7.2023) e della misura del tasso legale ( 5%) superiore al saggio di rendimento documentato , detta domanda non può essere accolta
Quanto alle spese processuali devono seguire la soccombenza e liquidate come in dispositivo per fase di studio, introduttiva , istruttoria e decisoria ( le ultime due ai minimi di tariffa in considerazione dell'attività processuale svolta ) sono poste a carico della convenuta contumace, con aumento del 30% pe utilizzo di tecniche informatiche nella redazione degli atti
P.Q.M.
Il TR , come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento dell'azione revocatoria condanna a Controparte_1 restituire al (n. 29/2021 R.F.) l'importo Parte_1 complessivo di € 5.500,00 oltre agli interessi legali dal 6.7.2023 al saldo;
2) Rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria
3) Pone a carico della convenuta il pagamento delle spese processuali liquidate in € 276,40 spese ed € 4.402,45 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario
. c.p.a. ed Iva come per legge Così deciso in Siena, 13/08/2025 Il giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 5
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TR, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.2059 /2024 vertente tra (n. 29/2021 R.F.) (cod. fisc. e part. IVA Parte_1
), in persona del suo Curatore Dott. (cod. fisc. P.IVA_1 Parte_2 [...]
, con sede a Torrita di Siena (Siena) in località Confino s.n.c., C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Coppola del Foro di Siena (cod. fisc.
[...]
) –ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di C.F._2 quest'ultimo a Siena, in Via Federigo Tozzi n. 7, con domicilio digitale all'indirizzo PEC dell'Avv. Antonio Coppola, iuxta mandato conferito ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (ed autorizzazione del Giudice Delegato del 30.10.2024 PARTE ATTRICE contro (cod. fisc. e part. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del presi-dente del CdA e legale rappresentante pro tempore CP_2
(cod. fisc. ), con sede a Susegana (Treviso) in
[...] CodiceFiscale_3
Via Fornace Vecchia s.n.c.
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare
Con ordinanza del 9.7.2025 all'esito di udienza disposta in forma cartolare il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni della parte attrice
Pagina 1 “Voglia l'Eccellentissimo TR adito, contrariis reiectis e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per tutte le ragioni di cui in atti: in via istruttoria, in ipotesi di insufficienza probatoria della documentazione già versata in atti, ammettere la richiesta di CTU di cui al § I dell'atto di citazione del 31.10.24; nel merito, (i) accertare e pronunciare l'inefficacia e revocare ex art. 67, c. 2, l.fall. i paga-menti eseguiti dalla alla relativi al Parte_1 Controparte_1 periodo dal 3.5.2021 (momento di decorrenza del periodo sospetto di sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, nonché momento di sussistenza della scientia decoctionis) al 3.11.2021 (giorno antecedente alla iscrizione nel Registro Imprese della sentenza di fallimento), come dettagliati nel § A.2 di questo atto di citazione, e, per l'effetto, (ii) condannare la a restituire al Controparte_1
(n. 29/2021 R.F.) l'importo complessivo di € Parte_1
5.500,00 o quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dal 6.7.2023 (data di ricezione da parte di della richiesta di restituzione) al saldo e alla Controparte_1 rivalutazione monetaria;
in ogni caso, condannare la a pagare al Controparte_1 Parte_1
(n. 29/2021 R.F.), a titolo risarcitorio del maggior danno subìto, una
[...] somma pari alla differenza tra il tasso degli interessi legali determinato ex art. 1284 c.c. e il tasso del rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi pari al 3,112%, da calcolarsi su € 5.500,00, dal 6.7.2023 (data di ricezione da parte di della richiesta di restituzione) al Controparte_1 momento in cui il (n. 29/2021 Parte_1
R.F.) sarà ristorato dei pagamenti oggetto della domanda giudiziale di revocatoria, ovvero su quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche tramite CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dal 6.7.2023 (data di ricezione da parte di della richiesta di restituzione) al saldo e alla rivalutazione Controparte_1 monetaria;
-
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge,
Fascicolo trasmesso al giudice : 10.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_3
ha promosso azione revocatoria ex art. 67 coma 2 l.f nei confronti della
[...] convenuta assumendo : - che la società fallita era stata un Controparte_1 fornitore della convenuta e, nell'ambito del rapporto commerciale, ricevuto pagamenti di fatture nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento per un importo complessivo pari ad € 5.500; che la Curatela aveva intimato al Fornitore la restituzione di tutti i pagamenti occorsi nel periodo immediatamente antecedente alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 67 l.fall. con esito negativo;
che il periodo sospetto, entro cui individuare i pagamenti ai sensi dell'art. 67, c. 2, l.fall., andava dal 3.5.2021 al 3.11.2021 ; che con
Pagina 2 riferimento al periodo sospetto, era da riscontrarsi un drastico cambiamento delle specifiche modalità di soddisfazione del debito, non coerenti con la pregressa esecuzione del medesimo rapporto commerciale. avvenendo i pagamenti entro Semestre solo mediante bonifico bancario con importo a cifra tonda, imputato a parziale estinzione di pregresse fatture (anziché di importo pari ad un'intera fattura), e con causale “piano di rientro” o “acconto” ; che si era trattato di un pagamento a rate costanti di pregressi debiti accumulatisi nel tempo e non dell'estinzione, di volta in volta, di specifiche fatture a valere come pagamento di singole prestazioni;
che al contrario, antecedentemente al periodo sospetto, il rapporto commerciale si era svolto (fin dal 2018) con molteplici acquisti e relativi pagamenti tramite assegni di importi corrispondenti alle singole fatture di acquisto (ed aveva mantenuto questa modalità almeno sino al secondo semestre 2020 ); che la convenuta conosceva lo stato di decozione della e che i pagamento erano lesivi della par condicio creditorum, Parte_1
che gli ultimi due bilanci di esercizio della Società, pubblicati nel Registro Im- prese, ovvero quelli del 2019 e del 2020; erano facilmente consultabili ai fini di verificare lo stato di decozione;
a maggior ragione, da parte di una società di capitali, tenuta a valutare e monitorare costantemente (con la dovuta diligenza) la propria controparte commerciale;
che già dai bilanci emergeva lo stato di decozione fin dalla fine del 2020, che registravano in particolare un elevato debito nei confronti dell'AR ; che dal bilancio chiuso al 31.12.2020 emergeva che l'esercizio non aveva avuto un andamento regolare, in quanto in data 28.9.2020 (con decorrenza dal 1.10.2020), la Società aveva affittato l'unica propria azienda a terzi ed, inoltre, ceduto tutte le scorte di merce.; che era già ricavabile che la Società:- avesse un gap negativo di oltre € 370.000 tra crediti e debiti a breve;
che - aveva accumulato un ingente debito erariale e- previdenziale di oltre € 470.000, poi salito ad oltre € 600.000, senza considerare sanzioni ed interessi;
che - aveva un flusso lordo di incassi limitato al canone di affitto di azienda (60.000 euro/anno), oltre ai crediti verso l'affittuaria per la cessione in blocco delle scorte avvenuta in prossimità della decorrenza dell'affitto di azienda, avendo la procedura fallimentare constatato l'esiguità degli altri crediti astrattamente esigibili (risultanti dalle scritture contabili), che - dall'ottobre 2020, aveva trasferito il controllo della struttura aziendale stipulando con la un contratto di affitto d'azienda per atto pubblico in Controparte_3 data 28.9.2020 ; che la società affittuaria era stata costituita l'anno precedente (24.8.2020) alla sentenza di fallimento della e 34 giorni prima Parte_1 dell'Affitto d'Azienda (28.9.2020; con la medesima sede della fallita e parziale identità della compagine societaria Radicato il contraddittorio non si costituiva la convenuta e ne era dichiarata la contumacia
La causa . ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante che non si presentava a renderlo la causa era rimessa in decisione senza altra ttività istruttoria
La domanda è meritevole di accoglimento .
Secondo il disposto dell'art. 67 l.f comma II Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro
Pagina 3 sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento E come precisato dalla Suprema Corte Alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitoreIn tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare ( cfr Ordinanza n. 27070 del 14/09/2022)
Nel caso di specie ricorrono i presupposti temporali per l'esercizio dell'azione e la Curatela ha fornito nella specie indizi precisi della scientia decotionis in capo alla convenuta , sia in relazione al mutamento delle modalità di pagamento delle fatture, come sopra illustrato, sia con riferimento alla possibilità di conoscere , attraverso la lettura di bilanci , lo stato in cui versava l'odierna società fallita , sia con riferimento alla stipula di un contratto d'affitto d'azienda stumentale allo svuotamento dei valori aziendali . Correttamente la difesa della Curatela ha richiamato Cass . 32280/2022 che ha chiarito “In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle so-cietà che siano inattive per aver concesso in affitto l'azienda a terzi, non determinando di per sé la messa in liquidazione, va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si tra-duce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività” (conformi: Cass. 7087/2022 e Cass. 29913/2018). Infine la mancata comparizione del rappresentante legale della resistente a rendere l'interrogatorio formale , unitamente alla produzione documentale e alle circostanze indiziarie allegate può far ritenere come ammessi i fatti oggetto di capitolazione , ovvero le differenti modalità di pagamento rispetto al passato, la richiesta alla di consegna di effetti a garanzia e l'adempimento del Parte_1 piano di rientro anche quale condizione per inviare nuove forniture alla cessionaria dell'azienda ; la possibilità di accesso alle banche dati commerciali nonché a quella del Registro Imprese
Può quindi accogliersi la domanda di condanna della a Controparte_1 restituire al (n. 29/2021 R.F.) l'importo Parte_1
Pagina 4 complessivo di € 5.500,00 oltre agli interessi legali dal 6.7.2023 (data di ricezione da parte di della richiesta di restituzione) al saldo , Controparte_1 esclusa la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta .
Non può trovare accoglimento la richiesta di maggior danno come richiesto posto che come da Cass Sezioni Unite n. 19499 del 16/07/2008 ( seguita da giurisprudenza conforme) Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. espetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.),
In base alla documentazione allegata , tenuto conto della data della richiesta di restituzione ( 6.7.2023) e della misura del tasso legale ( 5%) superiore al saggio di rendimento documentato , detta domanda non può essere accolta
Quanto alle spese processuali devono seguire la soccombenza e liquidate come in dispositivo per fase di studio, introduttiva , istruttoria e decisoria ( le ultime due ai minimi di tariffa in considerazione dell'attività processuale svolta ) sono poste a carico della convenuta contumace, con aumento del 30% pe utilizzo di tecniche informatiche nella redazione degli atti
P.Q.M.
Il TR , come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento dell'azione revocatoria condanna a Controparte_1 restituire al (n. 29/2021 R.F.) l'importo Parte_1 complessivo di € 5.500,00 oltre agli interessi legali dal 6.7.2023 al saldo;
2) Rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria
3) Pone a carico della convenuta il pagamento delle spese processuali liquidate in € 276,40 spese ed € 4.402,45 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario
. c.p.a. ed Iva come per legge Così deciso in Siena, 13/08/2025 Il giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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