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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/12/2024, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°6756 /2022 R.G. da con l'avv. SCIERI EMANUELE Parte_1
ricorrente contro con l'avv. PRISCO MADDALENA Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente:
“Dichiararsi tenuto il sig. a corrispondere mensilmente l'importo di Controparte_1
euro 400 per ciascun figlio, a titolo di mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Padova, da versarsi sul seguente Iban intestato alla signora Parte_1
IT91YO103062990000001345657
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, anche ex articolo 96 cpc stante il comportamento processuale, e sostanziale, tenuto dal sig. ” CP_1
Conclusioni per parte convenuta:
“ 1) dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione dell'importo di Euro
50.000,00 avanzata dalla Signora e di ogni rivendicazione sulla proprietà Parte_1 2
dell'immobile sito in Villanova di Camposampiero (PD) Via Caltana n. 254/C nella misura del 50%;
- nella denegata e non ritenuta ipotesi di ammissione dell'anzidetta domanda, operate le dovute compensazioni, riconoscere a favore del sig. l'importo di Euro CP_1
68.000,00 come indicato nella narrativa della memoria difensiva cui si rimanda.
2) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
ed in data 18/11/2001 e trascritto nei registri di stato civile del CP_1 Parte_1
Comune di Padova al n. 560, parte II, serie A, anno 2001.
3) Disporre il mantenimento diretto dei figli a carico di ciascun genitore.
4) Nella denegata e non ritenuta ipotesi per cui non venisse disposto il mantenimento diretto dei figli a carico di ciascun genitore, disporre il contributo al mantenimento ordinario a carico del sig. per l'importo di Euro 350,00 per ciascun Controparte_1
figlio
5) Circa le spese straordinarie mediche, scolastiche, extrascolastiche, disporre che siano ripartite al 50% tra i genitori, secondo quanto previsto dal Protocollo in materia di famiglia datato 17/01/2017 del Tribunale di Padova, da intendersi qui integralmente richiamato.
6) Quanto alle spese sanitarie dei figli, considerata l'esistenza di una polizza assicurativa stipulata dal Sig. ed il cui premio assicurativo viene da questi CP_1
corrisposto, dare atto che qualora le spese rientrino fra quelle rimborsabili, esse verranno anticipate dal Sig. e saranno poi rimborsate dalla compagnia CP_1
assicurativa. Per quelle non rimborsabili, resta fermo il pagamento al 50% a carico di ciascun genitore.
7) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.11.2022 , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Padova il 18.11.2001, premesso che Controparte_1 che dalla loro unione sono nati i figli (il 18.3.2004) e (l'11.3.2006) e Per_1 Per_2
che il Tribunale di Padova aveva dichiarato la separazione tra i coniugi con sent. 51/2022, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'adozione dei conseguenti provvedimenti inerenti i figli e le questioni economiche nonché la condanna
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del alla restituzione della somma pari a euro 50.000 a fronte di quanto da lei CP_1
corrisposto durante la vita coniugale.
Parte resistente si costituiva in giudizio in data 02.03.2023, aderendo alla domanda di divorzio, eccependo l'inammissibilità della domanda di restituzione delle somme e concludendo per il resto come da memoria difensiva.
All'esito dell'udienza presidenziale del 30.9.2020 il Presidente delegato, sentiti i coniugi ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1) affido condiviso della figlia minore con collocamento presso l'abitazione Per_2
materna; 2) diritto di visita secondo liberi accordi 3) onere per il padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di una somma mensile pari a euro 400 per ciascun figlio oltre il 50% delle spese straordinarie.
Transitata la causa avanti al giudice istruttore, all'udienza del 08/06/2023 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione in punto status. Con sentenza non definitiva depositata il 28/06/2023 il Tribunale di Padova dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza di pari data concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c.
Con ordinanza 11/01/2024 il giudice istruttore rigettava le richieste di prove formulate dalle parti e fissava udienza di precisazione conclusioni al 25/06/2024.
Le parti concludevano come in atti e la causa veniva rimessa in decisione al collegio con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c pc
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1. Determinazione del thema decidendum.
Va dato atto che nelle more del giudizio è stata pronunciata sentenza parziale in punto status e che entrambi i figli hanno raggiunto la maggiore età sicchè alcuna pronuncia si rende necessaria in punto status, affido, collocamento e diritto di visita.
Deve inoltre intendersi rinunciata la domanda di restituzione somme inizialmente formulata da parte ricorrente, ma non riproposta in sede di conclusioni né in sede di memorie conclusive.
Il procedimento, dunque, prosegue solo per la decisione inerente il contributo di mantenimento dei figli, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
2. Il contributo di mantenimento in favore dei figli.
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In applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E', inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Preliminarmente occorre quindi ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
La parte ricorrente svolge attività di lavoro dipendente, con qualifica di Parte_1
operaia, presso la Safilo s.p.a.
Dalle ultime dichiarazioni dei redditi (doc. 6-7-8 della ricorrente) risultano i seguenti dati:
CUD 2020 per l'anno 2019 reddito da lavoro dipendente netto €. 17.724,88
CUD 2021 per l'anno 2020 reddito da lavoro dipendente netto €. 16.145,87
CUD 2022 per l'anno 2021 reddito da lavoro dipendente netto €. 17.492,91
Vive in locazione con canone mensile di euro 500 (doc. 1 ricorrente)
La parte resistente è consulente assicurativo per AXA e dalle Controparte_1
dichiarazioni fiscali depositate risultano i seguenti dati:
CUD 2022 per l'anno 2021 reddito lordo €. 48.727,63.
Va dato atto che la parte resistente non ha depositato la documentazione richiesta dalla norma (le ultime 3 dichiarazioni), ma unicamente la certificazione sopra indicata.
Tuttavia, dai documenti depositati sub 2 risultano per l'anno 2017 entrate per provvigioni pari a euro 46.085,92 e per l'anno 2018 (per il periodo gennaio -settembre 2018) entrate per provvigioni pari a euro 32.641,69
Da tali dati si ricavano ingressi mensili (lordi) che oscillano tra 3600 e 4000 euro.
Vive in una casa di proprietà con rata di 1.155.
A fronte di tali risultanze deve poi precisarsi che è pacifico che entrambi i figli vivono presso la madre e non hanno rapporti, se non saltuari, con il padre, presso il quale non hanno mai pernottato sicchè l'onere di accudimento grava in toto sulla parte ricorrente.
Alla luce di tale circostanza di fatto non può essere accolta la domanda di mantenimento diretto formulata da parte resistente, essendo incontestato che i figli non trascorrono del tempo presso il padre.
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Devono inoltre essere valorizzate le aumentate esigenze di vita dei figli in ragione dell'età raggiunta.
Alla luce di tali risultanze, considerata la consistente differenza di reddito tra i genitori, il fatto che entrambi i figli vivono presso la madre e non frequentano il padre, considerate le incrementate esigenze di vita della prole in ragione dell'età, ritiene il Collegio che debbano essere confermati gli importi del contributo di mantenimento nella misura già stabilita (€. 400 per ciascun figlio oltre il 50% delle spese straordinarie).
2.Spese del giudizio.
Tenuto conto della neutralità della pronuncia sullo status ai fini della statuizione sulle spese di lite e della reciproca soccombenza sulle ulteriori domande, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
Deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte ricorrente formulata in maniera del tutto generica.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1
figli, maggiorenni non economicamente autosufficienti, la somma di euro 800 mensili
(€. 400 per ciascun figlio) da corrispondersi a entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, oltre il 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19/11/2024
Il Presidente rel.
Barbara De Munari
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