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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2041/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
In persona del giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 ma elettivamente domiciliata in Portici (NA) – Viale Melina n. 11, presso lo studio dell'avv. Nunzio
Costa (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti posta in C.F._2 calce all' atto di citazione, rilasciata su separato foglio ad esso materialmente congiunto;
OPPONENTE CONTRO
iscritta presso l'elenco delle società veicolo di cartilorozzazione tenuto presso la Controparte_1
Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento del 7 giugno 2017 al n. 35867.1 in persona del legale rappresentante pro tempore, società con unico socio, con sede legale in Via San Prospero n. 4 – 20121
LA, codice fiscale, partita ??? e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di LA
, e per essa la procuratrice speciale con sede legale in MA, Via Barberini P.IVA_2 CP_2
n. 47, iscritta al Registro delle Imprese di MA (C.F. e P.IVA ; giusta procura speciale P.IVA_3 del 21.11.2021 autenticata dall'avv. Eugenia Caricato Notaio in LA n. 7962 rep. e registrata all'Agenzia delle Entrate di LA il 22.12.2021 al n. 110242 (doc. 1), in persona del legale rappresentante nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_3 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del 13.04.2021 autenticata dal Notaio
[...]
rep. 23092 – racc. 11366, registrata all'Agenzia delle Entrate di MA 2 il 14.04.2021 al n. Per_1
12109 serie IT, dagli Avv.ti Federica Apollanio (C.F. ) e Pier Luigi Bascia (C.F. C.F._4
) (doc. 2), presso lo studio dei quali in MA, Via Barberini n. 47 e legge C.F._5 domicilio;
OPPOSTA
pagina 1 di 6 IN PUNTO: opposizione ad atto di precetto. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE In via principale.
1)dichiarare la nullità per mancanza dell'oggetto (ex art. 1418 2° comma c.c.), per causa illecita e per contrarietà a norme imperative, ovvero accertare la presenza di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace il precetto intimato, nei confronti dell'opponente, per tutti i motivi indicati in atto di citazione sub Cap. 5 e II;
2) con accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata secondo equità al fine di ristorare i danni subiti dal soggetto tutelato dalla norma sulla privacy, per tutti i motivi indicati nel presente atto sub
Cap. 5, lett. C);
In ogni caso 3)condannare il creditore precedente al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese e delle competenze di lite afferenti al presente giudizio, oltre alle spese generali ex art. 2 del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, C.P.A. ed I.V.A., come per legge e per esso in favore del sottoscritto procuratore distratta rio. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA
-in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non sussistendo i presupposti in fatto ed in diritto;
-in via principale e nel merito rigettare tutte le domande formulate dalle opponenti attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto. Rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalle parti opponenti. Condannare gli opponenti ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vale premettere: 1) che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione,
[...]
stipulava in data 10.11.2022 un contratto Controparte_4 di cessione di crediti pro-soluto in favore di 2) che della predetta cessione veniva Controparte_1 data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda Foglio delle inserzioni n.
137 dd. 24.11.2022; 3) che unitamente ai crediti erano stati trasferiti a ex art. 1263 Controparte_1
c.c. i diritti accessori agli stessi e tutte le garanzie ed i privilegi che assistevano e garantivano detti crediti, senza necessità di ulteriori formalità, come previsto dall'art.
7.1 co. 6 della legge sulla Cartolorizzazione;
4) che tra i detti crediti era ricompreso anche quello vantato nei confronti di in persona del socio accomandatario;
5) che Parte_1 Parte_1
; in qualità di cessionaria del credito, provvedeva a notificare in data 22.07.2023 atto di CP_1 precetto alle società anzidetta e al socio accomandatario illimitatamente responsabile , con Parte_1 cui si intimava il pagamento, nel termine di gg. 10 dalla notifica, dell'importo complessivo di
€303.676,52 in forzza di contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 17.11.2010 per originari € 350.000,00. Avverso detto atto di precetto proponevano opposizione con atto di citazione dd. 15.07.2023, ritualmente notificato, , rassegnando le Parte_2 conclusioni riportate in epigrafe. Evidenziavano in particolare gli opponenti: A) che l'indirizzo web indicato in Gazzetta Ufficiale conduceva ad una pagina della società centotrenta servicing S.p.A. P. IVA , che P.IVA_4 pubblicizzava la sua attività di “consulenza per la strutturazione dell'operazione e di costituzione e Cont gestione ”, ma non vi era alcuna indicazione “degli elementi distruttivi che consentono pagina 2 di 6 l'individuazione dell'oggetto della cessione” (v. Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, circ. n. 229 dd. 21.04.1999 e s.m.i.); B) che dalle Istruzioni si ricavava che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” dovevano intendersi “i crediti, i debiti, e i contratti che presentano un comune elemento distintivo;
esso può rinvenirsi in qualunque “elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”; C) che sempre dalle Istruzioni si ricavava ancora che “La pubblicazione nella G.U…. deve indicare gli elementi distintivi che consentono l'individuazione dell'oggetto della cessione, … le modalità attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione”. Inoltre, rilevarono gli opponenti che la società cessionaria aveva conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. per la riscossione dei crediti;
tuttavia “il precetto viene inviato da CP_2 qualificato special servicer che, nella catena delle deleghe, dovrebbe, a sua volta, essere munita di sub delega del centotrenta s.p.a., ma nel precetto né si menziona la centotrenta servicing s.p.a., né si accenna all'esistenza di una sub delega. In punto di diritto deducevano gli opponenti: 1)”la nullità per mancanza dell'oggetto (ex art. 1418 2° comma c.c.) ed inesistenza del contratto di cessione in forza del quale si esegue e la conseguente inesistenza della legittimazione ad avanzare la pretesa creditoria azionata con il precetto”; 2) “La nullità per causa illecita per violazione degli artt. 2 e 3 L. n. 130/1999 e degli artt. 106 e 132 T.U.B. stante l'inesistenza del contratto di cessione in forza del quale si esegue e la conseguente inesistenza o la semplice inesistenza del potere di agire in sub-delega del cessionario precettante”; 3) “La nullità per causa illecita per violazione di norme imperative a tutela dei soggetti protetti dalla normativa ex Reg. UE 679/2016 e D. Lgs. 193/2003 stante l'inesistenza del contratto sub-delega e la conseguente inesistenza e la semplice inesistenza del potere di agire in sub-delega del cessionario precettante”. Inoltre, gli opponenti contestavano tutti gli atti depositati in copia, anche informatica, di cui chiedevano l'esibizione e la consegna degli originali o delle copie conformi, negando altresì di aver sottoscritto alcuna fideiussione per garantire il mutuo e disconoscendo tutti i documenti eventualmente versati in copia ex artt. 2719 c.c. e 196 novies cpc Costituitasi con comparsa dd. 20.12.2023 l'opposta e per essa la procuratrice Controparte_1 speciale nel contestare quanto dedotto da controparte con l'atto di citazione in CP_5 opposizione, chiedeva, in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non sussistendo in presupposti in fatto ed in diritto;
in via principale e nel merito, rigettare tutte le avverse domande, nonché la domanda riconvenzionale;
condannare gli opponenti ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria;
spese di giudizio rifuse. Con ordinanza in data 21.03.2024 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissava udienza di rimessione nella causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd. 26.02.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata. Invero, quanto alla legittimazione attiva in capo a vale richiamare il doc.5) in cui Controparte_1
l'istituto di credito cedente dà atto di aver ceduto il credito vantato, derivante dal mutuo oggetto di causa, all'attuale opposta, nonché il doc. 6), ovvero la comunicazione ai sensi dell'art.
7.1 L. n.
130/1999, dalla quale emerge il CAG 312653 relativo alla posizione ceduta. Sul punto si rammenta che la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale risulta sufficiente a rendere opponibile la cessione “in blocco” di rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti, esonerando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica (v. Cass. nn. 10200/2021, 20495/2020 e 5997/2006).
pagina 3 di 6 Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che “la cessione del credito è ??? consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr. di recente, Cass. 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti i tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quello prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente della notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (v. Cass. ord. n. 10200/2021; conf. Cass. nn. 20495/2020 e 5997/2006). Con detta pronuncia la Suprema Corte ha espressamente statuito che “la dichiarazione del cedente infine notiziata del cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass. Ser. U. 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)”
Ed ancora, con riferimento ad un caso analogo a quello in esame, si veda Trib. Napoli ord. dd. 03.04.2023, secondo cui “…deve osservarsi come la cessionaria abbia prodotto in giudizio la dichiarazione della cedente nonché il contratto di mutuo azionato in via esecutiva;
pertanto, secondo l'apprezzamento di questo giudicante, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo, non emergendo alcun dato probatorio disegno contrario a quelli esaminati”. Dunque, in definitiva, risulta documentalmente provato che la debitrice ceduta è stata notiziata in ordine alla cessione del credito in favore dell'opposta, sia mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale (v. doc. 3) sia mediante la produzione in giudizio della dichiarazione dell'istituto di credito di avvenuta cessione del credito in favore di Controparte_1
Quanto alla legittimazione di , quale procuratrice speciale, vale richiamare il doc. 5) cit. CP_2 facendo presente che tale società riveste il ruolo di special servicer, ovvero di operatore incaricato delle attività di recupero, considerato che nelle operazioni di cartolarizzazione l'incarico di gestire i crediti viene prima affidato ad un master servicer (intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B.) e, quindi, allo special servicer, incaricato dell'attività di recupero. Si noti che la Circolare della Banca d'Italia n. 288 dd. 03.04.2015, emessa in attrazione della L. n. 130/1999, prevede espressamente che “per le attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento … i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione “. E' del tutto legittimo, pertanto, la prassi secondo cui il c.d. master servicer – soggetto vigilato responsabile dei compiti di garanzia previsti dalla L. n. 130/1990 – si serva di un c.d. “special servicer” incaricato delle attività di recupero (v. Trib. Perugia sent. n. 1616/2023).
pagina 4 di 6 Preme evidenziare, a tal riguardo, che in forza della procura speciale dd. 21.12.2021 Controparte_1
e registrata il 22.12.2021 (v. doc. 1), ha nominato e costituito procuratore speciale la società
[...]
, affinché la stessa, in qualità di “special servicer”, in persona dei suoi legali Controparte_6 rappresentanti pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati, con facoltà di sub- delega, possa, in nome e per conto della soc. Controparte_1 riscuotere, gestire, liquidare e disporre dei crediti e diritti collegati, di cui quest'ultima è divenuta titolare in data 15.12.2021, nonché gestire le procedure di cognizione, monitorie, esecutive e concorsuali, già instaurate e instaurande. D'altro canto, nella Gazzetta Ufficiale n. 137/2022 (v. doc. 3) cit.) ha indicato la Controparte_1 mandataria quale , affinché proceda all'incasso ed al recupero delle CP_2 Parte_3 somme dovute in relazione ai crediti e delle garanzie e privilegi che li assistono. Ad ogni buon conto giova rammentare che “In materia di recupero di crediti cartolarizzato, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità civilistica dei contratti (cessione dei crediti, mandati, ecc) o degli atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.)…” di talché “tale mancata iscrizione non inciderà, dunque, sulla legittimità dell'eventuale azione esecutiva intrapresa alla stregua dell'incarico ricevuto dal titolare del credito” (v. Cass. ord. n. 7243/2024). Sotto diverso profilo preme evidenziare che gli opponenti non hanno contestato alcunché in ordine sia al mutuo ipotecario che all'ammontare del credito. Quanto alle ulteriori doglianze elencate a pag. 8 dell'atto di citazione preme evidenziare che se in relazione al punto d) vale richiamare quanto sopra esposto, in ordine al punto a) (“conferimento del potere di rappresentare la ai soggetti che risultano firmatari della procura Controparte_1 opposta”) da procura risulta firmata da , nato a [...] il [...], domiciliato per Testimone_1 la carica in LA, via San Prospero n. 4, nella sua qualità di persona fisica designata a svolgere la funzione di amministratore nome di con sede legale in LA, Controparte_7
Via Dante n. 4, capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v. iscrizione al Registro Imprese di LA, Monza-
Brianza, Lodi e codice fiscale , in qualità di Amministratore Unico della società P.IVA_5
unipersonale, con sede in legale in LA, via San Prospero n. 4, codice Controparte_1 fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di LA – Monza – Brianza – Lodi n. , P.IVA_2 munito degli occorenti poteri in forza del vigente statuto sociale, “della cui identità personale il Notaio autentica la firma ed accerta l'identità”. Quanto ai punti b) (“potere di nominare procuratori alle liti”) e c) (“autorizzazione e/o deliberazione alla nomina di procuratori speciali secondo legge e norme societarie”), si legge al punto 14) della procura: “conferire mandati alle liti e/o le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia ed opportuna facoltà di legge in proposito, ivi compresa quella di rappresentare e difendere la Società, in ogni stato e grado del giudizio e/o del procedimento giurisdizionale, davanti ad ogni competente sede giudiziaria, chiamare terzi in causa, di rinunciare agli atti ed alla azione, prestare assenso alla cancellazione totale o parziale di pignoramenti e/o sequestri, conciliare e transigere, eleggere domicilio e/o conferire ai legali i poteri di svolgere le singole attività oggetto della presente procura, e/o revocare l'incarico a legali già nominati in ogni stato e grado del giudizio”.
pagina 5 di 6 In relazione all'asserzione, secondo cui “l'opponente, in particolare contesta di non avere mai sottoscritto alcuna fidejussione per garantire il mutuo” (v. pag. 7 atto di citazione), preme evidenziare che, pur prescindendo dal fatto che tale doglianza risulta estranea all'atto di precetto, oggetto di opposizione, ove non vi è menzione della fidejussione specifica concessa da in data Parte_1
17.11.2010 sino alla concorrenza di € 350.000,00, tale atto risulta depositato dall'opposta sub doc. 9) allegato alla comparsa di costituzione e risposta. Infine, quanto alla contestazione avente ad oggetto “tutti gli atti depositati in copia, anche informatica, di cui si chiede l'esibizione e la consegna degli originali o delle copie conformi, al fine di poterli formalmente contestare ed impugnare nei modi consentiti dal codice di rito;
“ (v. pag. 7 atto di citazione), si osserva che trattasi di doglianza, oltre che palesemente inconferente al presente giudizio, totalmente generica in quanto non vengono indicati nello specifico i documenti oggetto di contestazione.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'atto di precetto opposto;
-condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 13.7000,00 per compensi professionali (€ 2.500,00 per fase di studio, €1.700,00 per fase introduttiva, €6.000,00 per fase di trattazione ed
€3.500,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 13.03.2025
Dott. M. Morandini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
In persona del giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 ma elettivamente domiciliata in Portici (NA) – Viale Melina n. 11, presso lo studio dell'avv. Nunzio
Costa (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti posta in C.F._2 calce all' atto di citazione, rilasciata su separato foglio ad esso materialmente congiunto;
OPPONENTE CONTRO
iscritta presso l'elenco delle società veicolo di cartilorozzazione tenuto presso la Controparte_1
Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento del 7 giugno 2017 al n. 35867.1 in persona del legale rappresentante pro tempore, società con unico socio, con sede legale in Via San Prospero n. 4 – 20121
LA, codice fiscale, partita ??? e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di LA
, e per essa la procuratrice speciale con sede legale in MA, Via Barberini P.IVA_2 CP_2
n. 47, iscritta al Registro delle Imprese di MA (C.F. e P.IVA ; giusta procura speciale P.IVA_3 del 21.11.2021 autenticata dall'avv. Eugenia Caricato Notaio in LA n. 7962 rep. e registrata all'Agenzia delle Entrate di LA il 22.12.2021 al n. 110242 (doc. 1), in persona del legale rappresentante nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_3 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del 13.04.2021 autenticata dal Notaio
[...]
rep. 23092 – racc. 11366, registrata all'Agenzia delle Entrate di MA 2 il 14.04.2021 al n. Per_1
12109 serie IT, dagli Avv.ti Federica Apollanio (C.F. ) e Pier Luigi Bascia (C.F. C.F._4
) (doc. 2), presso lo studio dei quali in MA, Via Barberini n. 47 e legge C.F._5 domicilio;
OPPOSTA
pagina 1 di 6 IN PUNTO: opposizione ad atto di precetto. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE In via principale.
1)dichiarare la nullità per mancanza dell'oggetto (ex art. 1418 2° comma c.c.), per causa illecita e per contrarietà a norme imperative, ovvero accertare la presenza di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace il precetto intimato, nei confronti dell'opponente, per tutti i motivi indicati in atto di citazione sub Cap. 5 e II;
2) con accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata secondo equità al fine di ristorare i danni subiti dal soggetto tutelato dalla norma sulla privacy, per tutti i motivi indicati nel presente atto sub
Cap. 5, lett. C);
In ogni caso 3)condannare il creditore precedente al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese e delle competenze di lite afferenti al presente giudizio, oltre alle spese generali ex art. 2 del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, C.P.A. ed I.V.A., come per legge e per esso in favore del sottoscritto procuratore distratta rio. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA
-in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non sussistendo i presupposti in fatto ed in diritto;
-in via principale e nel merito rigettare tutte le domande formulate dalle opponenti attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto. Rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalle parti opponenti. Condannare gli opponenti ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vale premettere: 1) che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione,
[...]
stipulava in data 10.11.2022 un contratto Controparte_4 di cessione di crediti pro-soluto in favore di 2) che della predetta cessione veniva Controparte_1 data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda Foglio delle inserzioni n.
137 dd. 24.11.2022; 3) che unitamente ai crediti erano stati trasferiti a ex art. 1263 Controparte_1
c.c. i diritti accessori agli stessi e tutte le garanzie ed i privilegi che assistevano e garantivano detti crediti, senza necessità di ulteriori formalità, come previsto dall'art.
7.1 co. 6 della legge sulla Cartolorizzazione;
4) che tra i detti crediti era ricompreso anche quello vantato nei confronti di in persona del socio accomandatario;
5) che Parte_1 Parte_1
; in qualità di cessionaria del credito, provvedeva a notificare in data 22.07.2023 atto di CP_1 precetto alle società anzidetta e al socio accomandatario illimitatamente responsabile , con Parte_1 cui si intimava il pagamento, nel termine di gg. 10 dalla notifica, dell'importo complessivo di
€303.676,52 in forzza di contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 17.11.2010 per originari € 350.000,00. Avverso detto atto di precetto proponevano opposizione con atto di citazione dd. 15.07.2023, ritualmente notificato, , rassegnando le Parte_2 conclusioni riportate in epigrafe. Evidenziavano in particolare gli opponenti: A) che l'indirizzo web indicato in Gazzetta Ufficiale conduceva ad una pagina della società centotrenta servicing S.p.A. P. IVA , che P.IVA_4 pubblicizzava la sua attività di “consulenza per la strutturazione dell'operazione e di costituzione e Cont gestione ”, ma non vi era alcuna indicazione “degli elementi distruttivi che consentono pagina 2 di 6 l'individuazione dell'oggetto della cessione” (v. Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, circ. n. 229 dd. 21.04.1999 e s.m.i.); B) che dalle Istruzioni si ricavava che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” dovevano intendersi “i crediti, i debiti, e i contratti che presentano un comune elemento distintivo;
esso può rinvenirsi in qualunque “elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”; C) che sempre dalle Istruzioni si ricavava ancora che “La pubblicazione nella G.U…. deve indicare gli elementi distintivi che consentono l'individuazione dell'oggetto della cessione, … le modalità attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione”. Inoltre, rilevarono gli opponenti che la società cessionaria aveva conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. per la riscossione dei crediti;
tuttavia “il precetto viene inviato da CP_2 qualificato special servicer che, nella catena delle deleghe, dovrebbe, a sua volta, essere munita di sub delega del centotrenta s.p.a., ma nel precetto né si menziona la centotrenta servicing s.p.a., né si accenna all'esistenza di una sub delega. In punto di diritto deducevano gli opponenti: 1)”la nullità per mancanza dell'oggetto (ex art. 1418 2° comma c.c.) ed inesistenza del contratto di cessione in forza del quale si esegue e la conseguente inesistenza della legittimazione ad avanzare la pretesa creditoria azionata con il precetto”; 2) “La nullità per causa illecita per violazione degli artt. 2 e 3 L. n. 130/1999 e degli artt. 106 e 132 T.U.B. stante l'inesistenza del contratto di cessione in forza del quale si esegue e la conseguente inesistenza o la semplice inesistenza del potere di agire in sub-delega del cessionario precettante”; 3) “La nullità per causa illecita per violazione di norme imperative a tutela dei soggetti protetti dalla normativa ex Reg. UE 679/2016 e D. Lgs. 193/2003 stante l'inesistenza del contratto sub-delega e la conseguente inesistenza e la semplice inesistenza del potere di agire in sub-delega del cessionario precettante”. Inoltre, gli opponenti contestavano tutti gli atti depositati in copia, anche informatica, di cui chiedevano l'esibizione e la consegna degli originali o delle copie conformi, negando altresì di aver sottoscritto alcuna fideiussione per garantire il mutuo e disconoscendo tutti i documenti eventualmente versati in copia ex artt. 2719 c.c. e 196 novies cpc Costituitasi con comparsa dd. 20.12.2023 l'opposta e per essa la procuratrice Controparte_1 speciale nel contestare quanto dedotto da controparte con l'atto di citazione in CP_5 opposizione, chiedeva, in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non sussistendo in presupposti in fatto ed in diritto;
in via principale e nel merito, rigettare tutte le avverse domande, nonché la domanda riconvenzionale;
condannare gli opponenti ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria;
spese di giudizio rifuse. Con ordinanza in data 21.03.2024 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissava udienza di rimessione nella causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd. 26.02.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata. Invero, quanto alla legittimazione attiva in capo a vale richiamare il doc.5) in cui Controparte_1
l'istituto di credito cedente dà atto di aver ceduto il credito vantato, derivante dal mutuo oggetto di causa, all'attuale opposta, nonché il doc. 6), ovvero la comunicazione ai sensi dell'art.
7.1 L. n.
130/1999, dalla quale emerge il CAG 312653 relativo alla posizione ceduta. Sul punto si rammenta che la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale risulta sufficiente a rendere opponibile la cessione “in blocco” di rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti, esonerando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica (v. Cass. nn. 10200/2021, 20495/2020 e 5997/2006).
pagina 3 di 6 Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che “la cessione del credito è ??? consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr. di recente, Cass. 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti i tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quello prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente della notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (v. Cass. ord. n. 10200/2021; conf. Cass. nn. 20495/2020 e 5997/2006). Con detta pronuncia la Suprema Corte ha espressamente statuito che “la dichiarazione del cedente infine notiziata del cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass. Ser. U. 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)”
Ed ancora, con riferimento ad un caso analogo a quello in esame, si veda Trib. Napoli ord. dd. 03.04.2023, secondo cui “…deve osservarsi come la cessionaria abbia prodotto in giudizio la dichiarazione della cedente nonché il contratto di mutuo azionato in via esecutiva;
pertanto, secondo l'apprezzamento di questo giudicante, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo, non emergendo alcun dato probatorio disegno contrario a quelli esaminati”. Dunque, in definitiva, risulta documentalmente provato che la debitrice ceduta è stata notiziata in ordine alla cessione del credito in favore dell'opposta, sia mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale (v. doc. 3) sia mediante la produzione in giudizio della dichiarazione dell'istituto di credito di avvenuta cessione del credito in favore di Controparte_1
Quanto alla legittimazione di , quale procuratrice speciale, vale richiamare il doc. 5) cit. CP_2 facendo presente che tale società riveste il ruolo di special servicer, ovvero di operatore incaricato delle attività di recupero, considerato che nelle operazioni di cartolarizzazione l'incarico di gestire i crediti viene prima affidato ad un master servicer (intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B.) e, quindi, allo special servicer, incaricato dell'attività di recupero. Si noti che la Circolare della Banca d'Italia n. 288 dd. 03.04.2015, emessa in attrazione della L. n. 130/1999, prevede espressamente che “per le attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento … i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione “. E' del tutto legittimo, pertanto, la prassi secondo cui il c.d. master servicer – soggetto vigilato responsabile dei compiti di garanzia previsti dalla L. n. 130/1990 – si serva di un c.d. “special servicer” incaricato delle attività di recupero (v. Trib. Perugia sent. n. 1616/2023).
pagina 4 di 6 Preme evidenziare, a tal riguardo, che in forza della procura speciale dd. 21.12.2021 Controparte_1
e registrata il 22.12.2021 (v. doc. 1), ha nominato e costituito procuratore speciale la società
[...]
, affinché la stessa, in qualità di “special servicer”, in persona dei suoi legali Controparte_6 rappresentanti pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati, con facoltà di sub- delega, possa, in nome e per conto della soc. Controparte_1 riscuotere, gestire, liquidare e disporre dei crediti e diritti collegati, di cui quest'ultima è divenuta titolare in data 15.12.2021, nonché gestire le procedure di cognizione, monitorie, esecutive e concorsuali, già instaurate e instaurande. D'altro canto, nella Gazzetta Ufficiale n. 137/2022 (v. doc. 3) cit.) ha indicato la Controparte_1 mandataria quale , affinché proceda all'incasso ed al recupero delle CP_2 Parte_3 somme dovute in relazione ai crediti e delle garanzie e privilegi che li assistono. Ad ogni buon conto giova rammentare che “In materia di recupero di crediti cartolarizzato, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità civilistica dei contratti (cessione dei crediti, mandati, ecc) o degli atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.)…” di talché “tale mancata iscrizione non inciderà, dunque, sulla legittimità dell'eventuale azione esecutiva intrapresa alla stregua dell'incarico ricevuto dal titolare del credito” (v. Cass. ord. n. 7243/2024). Sotto diverso profilo preme evidenziare che gli opponenti non hanno contestato alcunché in ordine sia al mutuo ipotecario che all'ammontare del credito. Quanto alle ulteriori doglianze elencate a pag. 8 dell'atto di citazione preme evidenziare che se in relazione al punto d) vale richiamare quanto sopra esposto, in ordine al punto a) (“conferimento del potere di rappresentare la ai soggetti che risultano firmatari della procura Controparte_1 opposta”) da procura risulta firmata da , nato a [...] il [...], domiciliato per Testimone_1 la carica in LA, via San Prospero n. 4, nella sua qualità di persona fisica designata a svolgere la funzione di amministratore nome di con sede legale in LA, Controparte_7
Via Dante n. 4, capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v. iscrizione al Registro Imprese di LA, Monza-
Brianza, Lodi e codice fiscale , in qualità di Amministratore Unico della società P.IVA_5
unipersonale, con sede in legale in LA, via San Prospero n. 4, codice Controparte_1 fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di LA – Monza – Brianza – Lodi n. , P.IVA_2 munito degli occorenti poteri in forza del vigente statuto sociale, “della cui identità personale il Notaio autentica la firma ed accerta l'identità”. Quanto ai punti b) (“potere di nominare procuratori alle liti”) e c) (“autorizzazione e/o deliberazione alla nomina di procuratori speciali secondo legge e norme societarie”), si legge al punto 14) della procura: “conferire mandati alle liti e/o le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia ed opportuna facoltà di legge in proposito, ivi compresa quella di rappresentare e difendere la Società, in ogni stato e grado del giudizio e/o del procedimento giurisdizionale, davanti ad ogni competente sede giudiziaria, chiamare terzi in causa, di rinunciare agli atti ed alla azione, prestare assenso alla cancellazione totale o parziale di pignoramenti e/o sequestri, conciliare e transigere, eleggere domicilio e/o conferire ai legali i poteri di svolgere le singole attività oggetto della presente procura, e/o revocare l'incarico a legali già nominati in ogni stato e grado del giudizio”.
pagina 5 di 6 In relazione all'asserzione, secondo cui “l'opponente, in particolare contesta di non avere mai sottoscritto alcuna fidejussione per garantire il mutuo” (v. pag. 7 atto di citazione), preme evidenziare che, pur prescindendo dal fatto che tale doglianza risulta estranea all'atto di precetto, oggetto di opposizione, ove non vi è menzione della fidejussione specifica concessa da in data Parte_1
17.11.2010 sino alla concorrenza di € 350.000,00, tale atto risulta depositato dall'opposta sub doc. 9) allegato alla comparsa di costituzione e risposta. Infine, quanto alla contestazione avente ad oggetto “tutti gli atti depositati in copia, anche informatica, di cui si chiede l'esibizione e la consegna degli originali o delle copie conformi, al fine di poterli formalmente contestare ed impugnare nei modi consentiti dal codice di rito;
“ (v. pag. 7 atto di citazione), si osserva che trattasi di doglianza, oltre che palesemente inconferente al presente giudizio, totalmente generica in quanto non vengono indicati nello specifico i documenti oggetto di contestazione.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'atto di precetto opposto;
-condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 13.7000,00 per compensi professionali (€ 2.500,00 per fase di studio, €1.700,00 per fase introduttiva, €6.000,00 per fase di trattazione ed
€3.500,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 13.03.2025
Dott. M. Morandini
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