Sentenza 6 aprile 2006
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è attività riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e del controllo della coerenza e logicità della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito secondo la quale nel contratto collettivo 26 novembre 1994 dei dipendenti postali, gli inidonei a svolgere tutte le mansioni previste per l'area operativa devono essere inquadrati nell'area di base, essendo la flessibilità, ossia la possibilità di utilizzare il dipendenti in tutte le mansioni della qualifica, un oggettivo valore professionale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2006, n. 8011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8011 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALLEVA PIERGIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 498/02 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 04/12/02 - R.G.N. 504/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/05 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato PANICI;
udito l'Avvocato ORSINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4.12.2002 la Corte di Appello di Ancona accoglieva l'appello proposto da Poste Italiane s.p.a. nei confronti di ON IN avverso sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno rigettando le sue domande di inquadramento nell'area operativa.
Osservava in motivazione che il ricorrente, già appartenente alla quarta categoria, all'atto del reinquadramento dei dipendenti per effetto del contratto collettivo 26.11.1994, non era stato inquadrato nell'area operativa mancando il requisito di idoneità fisica a tutte le mansioni dell'area. Aggiungeva che le malattie artritiche, accertate come dipendenti da causa di servizio, non lo facevano rientrare nelle eccezioni, previste nell'accordo integrativo 23.5.1995, in quanto le malattie professionali riscontrate non erano quelle che avevano dato causa alla inidoneità, essendo per solo queste prevista l'eccezione.
Ih ordine alla subordinata domanda di inquadramento in relazione alle mansioni svolte quale addetto alla cassa, esaminate le declaratorie contrattuali dell'area operativa e di quella di base, ed accertate le mansioni svolte quali erano risultate dalla prova testimoniale, riteneva che le stesse erano meramente esecutive, se non manuali, e che non implicavano conoscenza specifiche ne' responsabilità personale ne' preparazione professionale di parziale o media specializzazione, richieste dalla declaratoria dell'area operativa. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il ON;
resiste con contoricorso la Poste Italiane s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 2087 c.c. e la violazione del principio di parità di trattamento, il ON afferma che la clausola contrattuale che introduce una eccezione alla esclusione dall'area operativa degli inidonei a tutte le mansioni deve essere interpretata nel senso che sono eccettuati, non solo gli inidonei la cui inidoneità fu causata da una malattia professionale ma anche quelli che, come il ricorrente, dichiarati inidonei per malattia comune, siano successivamente diventati inidonei anche per malattia professionale. Assume che le malattie insorte ed accertate per causa di servizio determinerebbero anche esse inidoneità alle mansioni di portalettere essendo ciò verisimile e di comune esperienza. La censura è infondata e comunque inammissibile perché introduce nel giudizio di cassazione una questione di fatto nuova. L'eccezione per gli inidonei da malattia professionale si fonda evidentemente su una comune volontà delle parti di evitare che chi, a causa del lavoro, abbia subito una infermità, debba da questa essere pregiudicato nella sua carriera professionale. Ma se l'inidoneità è già sussistente e deriva da una malattia comune è evidente che la sopraggiunta infermità professionale non incide sulla situazione del lavoratore e quindi viene meno la ratto di una eccettuazione.
Inoltre la tesi, che non appare nelle analitiche conclusioni di appello trascritte in sentenza, è nuova e la decisione su di essa comporterebbe un accertamento medico-legale sulla incidenza della malattia professionale sulla inidoneità alle mansioni di portalettere, assunta come evidente dal ricorrente, ma esclusa dalla Corte territoriale, questione di fatto che non può essere evidentemente introdotta in sede di legittimità.
Con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 2103 c.c. e vizio di motivazione, il ON assume che, prima e dopo la nuova classificazione del personale, ha svolto mansioni di addetto alla cassa corrispondenti alla qualifica di operatore di esercizio, già quarto livello ed ora area operativa, che inoltre la sentenza non spiega perché a parità di mansioni siano riconosciute diverse qualifiche.
La censura trova smentita nello specifico accertamento contenuto nella sentenza impugnata della rispondenza delle mansioni svolte dal ricorrente alla declaratoria dell'area di base e non a quella operativa, che non viene contestato direttamente. La critica implicita alla pattuizione collettiva di esclusione degli inidonei a tutte le mansioni dall'area operativa non tiene conto che la flessibilità, cioè la possibilità di utilizzare il dipendente in tutte le mansioni della qualifica, è un oggettivo valore professionale, che le parti collettive hanno ritenuto nella loro autonomia di tutelare inserendolo di fatto nella declaratoria dell'area. La valutazione collettiva di "dequalificare" gli inidonei, poi, appare una non censurabile scelta tra tutela di professionalità e conservazione del posto di lavoro degli inidonei, va ricordato analogo problema per gli autoferrotranviari ha trovato soluzione legislativa con l'esodo degli inidonei.
Sussistono giusti motivi per compensare tea le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2006