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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA EN Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
ST CI IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14572/2024 , introdotta da
(MONTEFALCIONE (AV), 06/07/1958) e Parte_1
(ROMA, 14/08/1964), entrambi con il patrocinio Parte_2
dell'avv. TIZIANA BONGO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 1998, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 29 gennaio 1984 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Roma al n.00066, Serie A04, P. 2, anno 1984; ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
CONDIZIONI:
1) La già casa coniugale, sita a Roma in via dei Battaglioni d'Assalto n. 18 è
stata rilasciata da entrambi e, pertanto, non vi è luogo per l'assegnazione della stessa.
2) Considerati che entrambi i figli sono autonomi (avuto riguardo al fatto che lavorano con contratti a tempo indeterminato e hanno costituito un proprio nucleo familiare), non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per i figli.
3) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
4) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) Le rate del mutuo gravante sull'abitazione -sita a Roma (RM), in via Giovanni
Re n. 103-, acquistata dal signor come investimento nell'interesse Parte_1
dei figli e della moglie, continueranno ad essere corrisposte integralmente dal signor anche dopo la cessione dell'immobile alla signora Parte_1
e, pertanto, in relazione al pagamento di dette rate nulla avrà a Parte_2
pretendere il signor dalla signora Parte_1 Pt_2
B) Con riferimento all'abitazione di proprietà del signor Parte_1
costituita da appartamento e magazzino pertinenziale, rappresentati al NCEU
del comune di Roma, rispettivamente al Foglio 889, numero 1492, sub 501 e 503
graffati tra loro, zona cens. 6, categoria A/7, classe 4, consistenza vani 4,5,
superficie catastale tot. m2 82, rendita catastale € 673,98, indirizzo: Roma via
Giovanni Re n. 103 (appartamento) e al Foglio 889, numero 1492, sub 502 e 504 graffati tra loro, zona cens. 6, categoria C/2, classe 4, consistenza m2 121,
superficie catastale tot. m2 147, rendita catastale € 224,97 (magazzino), quale condizione indispensabile e funzionale per la risoluzione della crisi coniugale, il signor si impegna a cedere senza corrispettivo alla signora Parte_1
che accetta, la di lui quota di proprietà -pari al 100%- dei Parte_2
suddetti immobili con ogni sua accessione, dipendenza e pertinenza ed i proporzionali diritti condominiali sulle parti comuni del fabbricato di appartenenza come spettanti per legge ed in base al regolamento di condominio,
unitamente alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni.
Tale predetto trasferimento da parte del signor della propria Parte_1
quota di comproprietà dei suddetti immobili a favore della signora Pt_2
avrà luogo entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza del
[...]
loro o e, non costituendo donazione essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio ai sensi dell'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987-
regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 ed in conformità alle circolare della
Sezione Regionale delle Entrate per il Lazio, servizio per gli Affari Giuridici e del Contenzioso Tributario, n. 65.859 del 20 luglio 1999 e della Risoluzione della
Agenzia Entrate, Direzione Centrale Normativa n. 65/2015- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù,
ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso per il divorzio congiunto , nello stato di fatto e diritto in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione,
annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese notarili del signor
[...]
. Parte_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 29/01/1984, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14572/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 29/01/1984 tra (MONTEFALCIONE Parte_1
(AV), 06/07/1958) e (ROMA, 14/08/1964) trascritto Parte_2
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Romaal n. 00066, Parte
2, Serie A04, Anno 1984 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 24/09/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente TA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA EN Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
ST CI IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14572/2024 , introdotta da
(MONTEFALCIONE (AV), 06/07/1958) e Parte_1
(ROMA, 14/08/1964), entrambi con il patrocinio Parte_2
dell'avv. TIZIANA BONGO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 1998, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 29 gennaio 1984 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Roma al n.00066, Serie A04, P. 2, anno 1984; ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
CONDIZIONI:
1) La già casa coniugale, sita a Roma in via dei Battaglioni d'Assalto n. 18 è
stata rilasciata da entrambi e, pertanto, non vi è luogo per l'assegnazione della stessa.
2) Considerati che entrambi i figli sono autonomi (avuto riguardo al fatto che lavorano con contratti a tempo indeterminato e hanno costituito un proprio nucleo familiare), non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per i figli.
3) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
4) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) Le rate del mutuo gravante sull'abitazione -sita a Roma (RM), in via Giovanni
Re n. 103-, acquistata dal signor come investimento nell'interesse Parte_1
dei figli e della moglie, continueranno ad essere corrisposte integralmente dal signor anche dopo la cessione dell'immobile alla signora Parte_1
e, pertanto, in relazione al pagamento di dette rate nulla avrà a Parte_2
pretendere il signor dalla signora Parte_1 Pt_2
B) Con riferimento all'abitazione di proprietà del signor Parte_1
costituita da appartamento e magazzino pertinenziale, rappresentati al NCEU
del comune di Roma, rispettivamente al Foglio 889, numero 1492, sub 501 e 503
graffati tra loro, zona cens. 6, categoria A/7, classe 4, consistenza vani 4,5,
superficie catastale tot. m2 82, rendita catastale € 673,98, indirizzo: Roma via
Giovanni Re n. 103 (appartamento) e al Foglio 889, numero 1492, sub 502 e 504 graffati tra loro, zona cens. 6, categoria C/2, classe 4, consistenza m2 121,
superficie catastale tot. m2 147, rendita catastale € 224,97 (magazzino), quale condizione indispensabile e funzionale per la risoluzione della crisi coniugale, il signor si impegna a cedere senza corrispettivo alla signora Parte_1
che accetta, la di lui quota di proprietà -pari al 100%- dei Parte_2
suddetti immobili con ogni sua accessione, dipendenza e pertinenza ed i proporzionali diritti condominiali sulle parti comuni del fabbricato di appartenenza come spettanti per legge ed in base al regolamento di condominio,
unitamente alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni.
Tale predetto trasferimento da parte del signor della propria Parte_1
quota di comproprietà dei suddetti immobili a favore della signora Pt_2
avrà luogo entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza del
[...]
loro o e, non costituendo donazione essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio ai sensi dell'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987-
regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 ed in conformità alle circolare della
Sezione Regionale delle Entrate per il Lazio, servizio per gli Affari Giuridici e del Contenzioso Tributario, n. 65.859 del 20 luglio 1999 e della Risoluzione della
Agenzia Entrate, Direzione Centrale Normativa n. 65/2015- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù,
ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso per il divorzio congiunto , nello stato di fatto e diritto in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione,
annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese notarili del signor
[...]
. Parte_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 29/01/1984, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14572/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 29/01/1984 tra (MONTEFALCIONE Parte_1
(AV), 06/07/1958) e (ROMA, 14/08/1964) trascritto Parte_2
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Romaal n. 00066, Parte
2, Serie A04, Anno 1984 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 24/09/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente TA EN