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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 25996/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 25996/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Corso Umberto Parte_1 C.F._1
I n. 3 a Alvignano (CE) presso lo studio dell'avv. MONGILLO MADDALENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Corso Monte Cucco CP_1 C.F._2
n. 21 OR presso lo studio dell'avv. SANTORO MASSIMO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note d'udienza.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ALVIGNANO il Parte_1 CP_1
16/07/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALVIGNANO (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio è nato un figlio: il 24/04/2018. Per_1
Con ricorso depositato il 04/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALVIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
DISPONE che il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori i quali, Persona_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
DISPONE che il figlio avrà residenza presso la madre, in Via Giovanni Battista Scapacino N. 29 a OR.
DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
DISPONE che il padre salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli trascorrerà con figlio:
- Il martedì dalle ore 16:30 alle ore 21:00, senza pernotto. La OR si impegna a prelevare Pt_1 da scuola alle ore 16.30 e a portarlo a casa della nonna paterna, ove il papà andrà a prenderlo. Per_1 Nell'ipotesi in cui la nonna paterna non possa essere disponibile, usufruirà del servizio Per_1 doposcuola, che sarà pagato dal signor CP_1
- Il venerdì dalle ore 16:30 alle ore 21:00, senza pernotto. Il venerdì la OR si impegna a Pt_1 prelevare da scuola alle ore 16.30 e a portarlo a casa della nonna paterna, ove il papà andrà a Per_1 prenderlo. Nell'ipotesi in cui la nonna paterna non possa essere disponibile, usufruirà del Per_1 servizio doposcuola, che sarà pagato interamente dal signor il servizio di doposcuola in alcun CP_1 modo potrà essere addebitato alla Sig.ra in quanto utilizzato per esigenze lavorative dal Pt_1 [...]
durante i giorni di esercizio del diritto di visita del minore CP_1 Per_1
pagina 2 di 4 - I fine settimana alternati a partire dal venerdì ore 16:30 alla domenica ore 21:00.
- Le attività extrascolastiche di saranno gestite dal compatibilmente con i giorni in Per_1 CP_1 cui il piccolo è con il papà.
- Per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
- Per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno.
- Per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta.
DA' ATTO che la casa familiare sita a OR, Via Vittorio Asinari Di Bernezzo N. 140, di proprietà del signor rimarrà a quest'ultimo con tutti gli arredi. La OR vivrà nella CP_1 Parte_1 casa di sua proprietà sita a OR, Via Giovanni Battista Scapacino N. 29.
DA' ATTO che gli arredi presenti nella casa di proprietà della Sig.ra sita a OR , Via Pt_1
Giovanni Battista Scapacino N. 29, resteranno di sua proprietà e precisamente la camera da letto, la cucina e la cameretta del Piccolo il Sig. pertanto dichiara di non aver nulla a Per_1 CP_1 pretendere sugli arredi presenti nella casa di proprietà della Sig.ra e a qualsiasi cosa collegata Pt_1
e inerente ad essa;
DISPONE che il signor verserà alla OR a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 del figlio, la somma di € 265,00 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Novembre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat sino ad un massimo dell'1%.
DA' ATTO che l'Assegno familiare sarà percepito nella misura del 100% dalla OR . Pt_1
DISPONE che la OR terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al Pt_1 figlio secondo le “Linee Guida” approvate dal Tribunale di OR. Le spese extra assegno che non prevendono l'obbligo di preventiva approvazione dovranno essere documentate. Quindi: individuazione delle singole voci di spesa extra-assegno salvo diverso accordo in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno, si suggeriscono le seguenti linee guida:
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico:
- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
pagina 3 di 4 - - spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento otre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
- - spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti al pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
DA' ATTO che le parti dichiarano compensate le spese legali;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di OR in data 13/06/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 25996/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Corso Umberto Parte_1 C.F._1
I n. 3 a Alvignano (CE) presso lo studio dell'avv. MONGILLO MADDALENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Corso Monte Cucco CP_1 C.F._2
n. 21 OR presso lo studio dell'avv. SANTORO MASSIMO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note d'udienza.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ALVIGNANO il Parte_1 CP_1
16/07/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALVIGNANO (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio è nato un figlio: il 24/04/2018. Per_1
Con ricorso depositato il 04/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALVIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
DISPONE che il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori i quali, Persona_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
DISPONE che il figlio avrà residenza presso la madre, in Via Giovanni Battista Scapacino N. 29 a OR.
DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
DISPONE che il padre salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli trascorrerà con figlio:
- Il martedì dalle ore 16:30 alle ore 21:00, senza pernotto. La OR si impegna a prelevare Pt_1 da scuola alle ore 16.30 e a portarlo a casa della nonna paterna, ove il papà andrà a prenderlo. Per_1 Nell'ipotesi in cui la nonna paterna non possa essere disponibile, usufruirà del servizio Per_1 doposcuola, che sarà pagato dal signor CP_1
- Il venerdì dalle ore 16:30 alle ore 21:00, senza pernotto. Il venerdì la OR si impegna a Pt_1 prelevare da scuola alle ore 16.30 e a portarlo a casa della nonna paterna, ove il papà andrà a Per_1 prenderlo. Nell'ipotesi in cui la nonna paterna non possa essere disponibile, usufruirà del Per_1 servizio doposcuola, che sarà pagato interamente dal signor il servizio di doposcuola in alcun CP_1 modo potrà essere addebitato alla Sig.ra in quanto utilizzato per esigenze lavorative dal Pt_1 [...]
durante i giorni di esercizio del diritto di visita del minore CP_1 Per_1
pagina 2 di 4 - I fine settimana alternati a partire dal venerdì ore 16:30 alla domenica ore 21:00.
- Le attività extrascolastiche di saranno gestite dal compatibilmente con i giorni in Per_1 CP_1 cui il piccolo è con il papà.
- Per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
- Per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno.
- Per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta.
DA' ATTO che la casa familiare sita a OR, Via Vittorio Asinari Di Bernezzo N. 140, di proprietà del signor rimarrà a quest'ultimo con tutti gli arredi. La OR vivrà nella CP_1 Parte_1 casa di sua proprietà sita a OR, Via Giovanni Battista Scapacino N. 29.
DA' ATTO che gli arredi presenti nella casa di proprietà della Sig.ra sita a OR , Via Pt_1
Giovanni Battista Scapacino N. 29, resteranno di sua proprietà e precisamente la camera da letto, la cucina e la cameretta del Piccolo il Sig. pertanto dichiara di non aver nulla a Per_1 CP_1 pretendere sugli arredi presenti nella casa di proprietà della Sig.ra e a qualsiasi cosa collegata Pt_1
e inerente ad essa;
DISPONE che il signor verserà alla OR a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 del figlio, la somma di € 265,00 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Novembre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat sino ad un massimo dell'1%.
DA' ATTO che l'Assegno familiare sarà percepito nella misura del 100% dalla OR . Pt_1
DISPONE che la OR terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al Pt_1 figlio secondo le “Linee Guida” approvate dal Tribunale di OR. Le spese extra assegno che non prevendono l'obbligo di preventiva approvazione dovranno essere documentate. Quindi: individuazione delle singole voci di spesa extra-assegno salvo diverso accordo in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno, si suggeriscono le seguenti linee guida:
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico:
- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
pagina 3 di 4 - - spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento otre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
- - spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti al pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
DA' ATTO che le parti dichiarano compensate le spese legali;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di OR in data 13/06/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4