Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 602/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al N. 602/2022 R.G., vertente tra:
P.IVA/CF. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede legale in PE (NA) alla Via Messigno n. 256, con il patrocinio dell'Avv. Tione Piervittorio ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore sito a Napoli alla Piazza G. Garibaldi n. 3 giusta delega in atti;
OPPONENTE contro
, c.f. e p.iva nelle Controparte_1 P.IVA_2 persone dei curatori giudiziali Dott.ri e CP_2 CP_3 CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Magnani (C.F.
[...]
indirizzo PEC: , C.F._1 Email_1
n. di fax 0545/210109) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 48022 Lugo (RA), alla Via Baracca n.19, giusta delega in atti;
OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del giudizio è l'opposizione avanzata dalla avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 50/2022, emesso il 24.1.2022 in favore della società
[...] per l'importo di €. 12.057,10 oltre interessi e spese di Parte_2 procedura.
La società opponente ha eccepito, tra le altre cose, la incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale per essere competente il Tribunale di Torre Annunziata,
Aggiungeva che, diversamente da quanto indicato dalla controparte nel ricorso monitorio, non esisteva alcun contratto scritto tra le parti con previsione del foro di Ravenna quale foro esclusivo, ma solo una richiesta di fornitura a seguito di voltura di un precedente rapporto contrattuale con altra società.
Con riferimento alla suddetta eccezione, la parte opposta, costituitasi in giudizio, ha dedotto che la obbligazione oggetto del giudizio riguarda il pagamento di una somma di denaro, da adempiersi al domicilio del creditore ex artt. 20 c.p.c. e
1182, co. 3, c.c..
Tanto premesso ha chiesto il rigetto della eccezione.
Con ordinanza del 13.6.2023, il precedente istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione in relazione alla eccezione di incompetenza per territorio e fissato udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., disattendendo implicitamente la istanza ex art. 648 c.p.c.
Dichiarata l'interruzione del processo ex art. 143 C.C.I.I. a seguito della apertura della liquidazione giudiziale della opposta, il processo veniva regolarmente riassunto nei confronti della curatela della . Controparte_1
Dopo alcuni rinvii per trattative e per il deposito ex art. 128 CCII e 182 c.p.c. della autorizzazione del giudice delegato, alla udienza del 15.5.2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi alle conclusioni di cui agli atti introduttivi.
***
L'eccezione di incompetenza è fondata e meritevole di accoglimento.
A fronte della eccezione relativa alla inesistenza di una clausola contrattuale che indichi espressamente il Tribunale di Ravenna quale foro esclusivo, la convenuta non ha depositato le condizioni generali di fornitura che tale clausola conterrebbero. Deve escludersi, quindi, la operatività esclusiva del foro convenzionale
(asseritamente l'intestato Tribunale) - non essendo possibile, allo stato degli atti, apprezzare il contenuto della relativa clausola – e la competenza deve essere individuata sulla base dei criteri ordinari.
Orbene, con riferimento al foro generale delle persone giuridiche (art. 19 c.p.c.), la sede legale della è a PE (si veda la visura allegata Parte_1 all'atto di citazione).
Con riferimento al c.d. forum contractus (art. 20 c.p.c.), è pacifico, in quanto non contestato dalla opposta, che il contratto di fornitura è stato stipulato a PE.
Ciò risulta altresì documentato: la richiesta di fornitura (doc. 2 opposta) è stata sottoscritta a PE, con la conseguenza che deve ritenersi che lì il proponente abbia avuto notizia della accettazione della controparte ex art. 1326 c.c. o, comunque, che lì sia iniziata la esecuzione del contratto ex art. 1327 c.c..
Con riferimento al c.d. forum destinatae solutionis (art. 20 c.p.c.), va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce obbligazione pecuniaria, da adempiere, ai sensi dell'art. 1182, co. 3, c.c., al domicilio del creditore al tempo della scadenza, l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale in cui questo ne abbia stabilito la misura e la scadenza, mentre, qualora tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo,
l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore ai sensi dell'ultimo comma della norma sopra indicata, non trattandosi di credito liquido ed esigibile. Invero, il fondamento della norma (art. 1182, comma
3°, c.c.) che fissa al domicilio del creditore l'adempimento delle obbligazioni che hanno per oggetto somme liquide ed esigibili sta nel fatto che il debitore è in grado di sapere con certezza, fin dal momento in cui l'obbligazione è venuta in essere, non solo se la prestazione è dovuta ma anche il termine del pagamento ed il suo ammontare, con la conseguenza che, negli altri casi, riprende la regola generale che stabilisce il principio che l'obbligazione deve considerarsi querable
(Cass. Ordinanza n. 34944 del 17/11/2021). Calando le coordinate giuridiche sopra delineate al caso in esame, può osservarsi come l'ammontare e la scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica non risulti determinato dal contratto (doc. 2), ma venga stabilito solo successivamente, con l'emissione di fattura in relazione ai consumi misurati e registrati. La relativa obbligazione di pagamento non costituisce quindi obbligazione pecuniaria liquida, ai sensi dell'art. 1182, co. 3, c.c., e non deve essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del debitore.
In definitiva, il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20
c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'art. 1182 c. c., u. c., nel domicilio del debitore, non rilevando ai fini della competenza per territorio la circostanza che il credito sia fondato su fatture risultanti dall'estratto autentico delle scritture contabili regolarmente tenute e, quindi, la sussistenza dei presupposti per la emissione del decreto ingiuntivo (questione relativa al merito della controversia e alla prova del credito in sede di opposizione, nel quale in caso di contestazione del credito nell'an o nel quantum trovano applicazione gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova).
Per quanto esposto, deve essere dichiarata la incompetenza del Tribunale adito essendo competente per territorio il Tribunale di Torre Annunziata, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Alla dichiarazione di incompetenza dell'autorità giudiziaria adita consegue la condanna della opposta a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore del credito azionato con la procedura monitoria, tenuto conto dell'attività processuale svolta relativamente al profilo giuridico della competenza e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede: - dichiara l'incompetenza del Tribunale di Ravenna essendo competente il
Tribunale di Torre Annunziata e, per l'effetto dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 50/2022 dell'intestato Tribunale;
termine di legge per la riassunzione;
- condanna la parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite liquidate in €. 264,00 per esborsi ed €. 1.700,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA se e come dovuti per legge.
Così deciso in Ravenna, il 14.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere