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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/08/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3028/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3028/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. SCRIVA DOMENICA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 06.08.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'istante, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, L.
104/1992.
1.1.- Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta.
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1.2.- Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della c.t.u. e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
1.3.- Nel corso del procedimento veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.
2-. La domanda attorea è infondata per i motivi dappresso indicati.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap in situazione di gravità. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che ha confermato gli esiti cui era pervenuto il precedente Consulente.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
Nella specie, il CTU ha rilevato che “Dall'attento esame dei dati emersi dall'anamnesi, dall'esame obiettivo, dalla documentazione sanitaria agli atti, risulta che la SI.ra (08-06- Parte_1
1954) è affetta dalle seguenti infermità:
Spondilodiscoartrosi lombare con ernie L4-L5 e L5-S1, in soggetto con osteopenia femorale, sottoposta a laminectomia decompressiva L3-
L4 per stenosi degenerativa del canale vertebrale a livello L3-L4
Ipertensione arteriosa in compenso emodinamico
Esiti di craniectomia frontale destra per granuloma eosinofilo
Sporadici diverticoli del sigma e ipotonia del cardias
Distrofia maculare bilaterale e cataratta sinistra, in soggetto operato per cataratta a destra
Tiroidite di Hashimoto
L'artrosi che interessa in particolar modo il rachide lombare, le anche e le ginocchia, non determina una severa compromissione funzionale,
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per come obiettivato nel corso della visita peritale. Appaiono coinvolte le articolazioni, con livelli pressoché non elevati di gravità, sostanzialmente attestata intorno ai gradi medio-estremi dell'escursione articolare, che non determina una vera e propria insufficienza statico-dinamica, nonostante le algie diffuse e il processo degenerativo;
il mantenimento della stazione eretta è possibile così come la deambulazione, che viene espletata senza alcun sostegno. I passaggi posturali appaiono autonomi e vengono sufficientemente espletati. Risulta quindi evidente il mancato severo coinvolgimento diffuso delle strutture portanti dell'apparato osteo- articolare. Non risultano quindi significativamente inficiate le possibilità di mantenere sufficientemente la stazione eretta, per un periodo adeguato, e di compiere i movimenti necessari allo svolgimento degli atti quotidiani. Nel caso in esame, gli elementi documentali e obiettivi indirizzano verso un quadro disfunzionale ancora sufficientemente contenuto nei suoi effetti invalidanti;
la degenerazione dei distretti articolari non ha ancora determinato una severa e permanente riduzione dei movimenti corporei sovrapponibile all'annullamento, per come definito anche in sede di visita peritale, grazie alle capacità di compenso dell'organismo. La diverticolosi, pur determinando alterazioni dell'alvo, non risulta aver determinato episodi infiammatori (diverticolite) gravi e ripetuti, con permanenti e severe ripercussioni sistemiche. Priva di gravi e permanenti ripercussioni invalidanti l'ipertensione arteriosa, non caratterizzata da un rilevante impegno emodinamico.
Non risultano apprezzabili gravi compromissioni dell'acuità visiva, con buon esito dell'intervento di cataratta a destra, né alterazioni cognitive e/o neurologiche di rilievo, in senso lato, viste le pressoché irrilevanti conseguenze dell'intervento di asportazione craniale del granuloma eosinofilo.
In conclusione, non sussiste un quadro patologico così rilevante da determinare una condizione di perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza, in quanto la perizianda, in presenza dello status pagina3 di 4
sopra descritto, è ancora in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, in presenza di una sufficiente e globale capacità realizzativa, così come non necessita dell'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare.”
Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che “Per l'insieme delle suddette patologie, la SI.ra (08-06-1954) risulta Parte_1 invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – medio-grave 67%-99% fin dall'epoca della domanda amministrativa;
dalla stessa data, è da considerarsi “portatore di handicap” ai sensi dell'art. 3 comma 1 della
Legge 104/92”.
La domanda va quindi respinta
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_1 le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
P Q M
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese del presente giudizio;
PONE in capo a parte resistente le spese delle CTU, liquidate con separati provvedimenti.
Palmi, 12/08/2025
Il giudice
Luca Coppola
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