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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 5053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5053 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza del 15.12.2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa n. 8436/2025 R.G.
TRA
c.f. rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
ZO LI, AN BA ed AN BA con i quali é elett.te dom.ta come in atti
E
- in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.6.2025 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice
l' esponendo: CP_1
- che aveva lavorato alle dipendenze della s.r.l. CAPITAL dal 01.08.2018 e fino al 06.05.2022 data in cui veniva dichiarato il fallimento della società;
- che aveva reso la prestazione lavorativa presso le scuole del Comune di
Arzano quale addetta alla refezione scolastica con inquadramento part-time misto al 31,25 % nel VI livello del CCNL Turismo Pubblici esercizi con sospensione della prestazione nei mesi da giungo a settembre di ciascun anno;
- che a seguito della dichiarazione di fallimento non rendeva la prestazione lavorativa fino a quando, a seguito della sospensione estiva del rapporto di lavoro, veniva licenziata dalla curatela in data 2.10.2022 per consentirne l'assunzione con il sistema del cambio appalto dalla società nuova affidataria dei servizi di refezione;
- che alla cessazione del rapporto di lavoro non aveva percepito le ultime tre mensilità di retribuzione;
- che veniva ammessa allo stato passivo, dichiarato esecutivo in data
19.12.2024;
- che in data 26.2.2025 inoltrava all' l'istanza ex art. 1 e 2 D. Lgs 80\92 CP_1 per l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità pari ad € 1.163,76 a titolo di ultime tre mensilità ed in particolare €
450,49 per retribuzione di marzo, € 450,49 per retribuzione aprile € 112,62 per retribuzione di maggio ed 150,16 per 3\12 di tredicesima su mensilità aggiuntive;
- che l'ente previdenziale aveva respinto la richiesta.
Tanto premesso, nella presente sede l'istante ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento di € 1.163,76 a titolo di ultime tre mensilità non corrisposte, con accessori di legge e vittoria spese, con distrazione.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è costituito chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto nelle more il pagamento di quanto richiesto.
In sede di note scritte per la trattazione cartolare del procedimento, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ma insisteva per la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale.
La causa veniva decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
CP_
Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l' ha provveduto al pagamento delle provvidenze richieste in questa sede con provvedimento di liquidazione del 25.9.2025, e dunque in epoca successiva rispetto alla proposizione del ricorso.
Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale e rilevato che pacificamente detto riconoscimento veniva posto in essere dopo l'instaurazione del giudizio, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere e va quindi delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Esse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.312
per competenze, oltre IVA e CPA come per legge e spese al 15%, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Aversa, 16.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Ida Ponticelli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza del 15.12.2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa n. 8436/2025 R.G.
TRA
c.f. rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
ZO LI, AN BA ed AN BA con i quali é elett.te dom.ta come in atti
E
- in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.6.2025 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice
l' esponendo: CP_1
- che aveva lavorato alle dipendenze della s.r.l. CAPITAL dal 01.08.2018 e fino al 06.05.2022 data in cui veniva dichiarato il fallimento della società;
- che aveva reso la prestazione lavorativa presso le scuole del Comune di
Arzano quale addetta alla refezione scolastica con inquadramento part-time misto al 31,25 % nel VI livello del CCNL Turismo Pubblici esercizi con sospensione della prestazione nei mesi da giungo a settembre di ciascun anno;
- che a seguito della dichiarazione di fallimento non rendeva la prestazione lavorativa fino a quando, a seguito della sospensione estiva del rapporto di lavoro, veniva licenziata dalla curatela in data 2.10.2022 per consentirne l'assunzione con il sistema del cambio appalto dalla società nuova affidataria dei servizi di refezione;
- che alla cessazione del rapporto di lavoro non aveva percepito le ultime tre mensilità di retribuzione;
- che veniva ammessa allo stato passivo, dichiarato esecutivo in data
19.12.2024;
- che in data 26.2.2025 inoltrava all' l'istanza ex art. 1 e 2 D. Lgs 80\92 CP_1 per l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità pari ad € 1.163,76 a titolo di ultime tre mensilità ed in particolare €
450,49 per retribuzione di marzo, € 450,49 per retribuzione aprile € 112,62 per retribuzione di maggio ed 150,16 per 3\12 di tredicesima su mensilità aggiuntive;
- che l'ente previdenziale aveva respinto la richiesta.
Tanto premesso, nella presente sede l'istante ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento di € 1.163,76 a titolo di ultime tre mensilità non corrisposte, con accessori di legge e vittoria spese, con distrazione.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è costituito chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto nelle more il pagamento di quanto richiesto.
In sede di note scritte per la trattazione cartolare del procedimento, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ma insisteva per la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale.
La causa veniva decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
CP_
Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l' ha provveduto al pagamento delle provvidenze richieste in questa sede con provvedimento di liquidazione del 25.9.2025, e dunque in epoca successiva rispetto alla proposizione del ricorso.
Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale e rilevato che pacificamente detto riconoscimento veniva posto in essere dopo l'instaurazione del giudizio, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere e va quindi delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Esse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.312
per competenze, oltre IVA e CPA come per legge e spese al 15%, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Aversa, 16.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Ida Ponticelli)