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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/11/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 1727/2025
Verbale udienza del 11 novembre 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Michele Pricoco che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per L' parte resistente, l'Avv. Marco Gagliostro, per delega CP_1
dell'Avv. Patrizia Sanguineti, il quale si riporta alla memoria e a tutti gli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE RI EO, all'udienza dell'11 novembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1727/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michele PRICOCO C.F.: ( ), giusta procura in CodiceFiscale_2
atti.
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_2
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Patrizia Sanguineti
(C.F.: ), giusta procura generale alle liti rilasciata per atto CodiceFiscale_3
a ministero del notaio di Roma repertorio 37875 raccolta 7313 del Persona_1
22 marzo 2024, depositata in atti resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90168702 00/000, emessa da , notificata in data 25.02.2025 , Controparte_3
limitata mente al seguente avviso di addebito: Avviso di addebito n.
39420180003971308000,per omesso versamento dei contributi previdenziali, per l'anno 2017 e 2018. Eccepiva, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e concludeva, chiedendo di” Dichiarare l'inesigibilità delle somme riportate nell'Avviso di addebito n. 39420180003971308000 che si per notificato il Pt_2
11/02/2019 relativi a Contributi I.V.S. anno 2017 - 18 fissi/percentuale entro il minimale € 2.763,40 sotteso all'intimazione di pagamento;
B) Ordinare all' la CP_1
cancellazione delle somme dal ruolo senza aggravio di spese per il ricorrente. C)
Condannare il resistente, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, CP_1
preliminarmente, la violazione dell'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n.
46/1999, nel merito l'infondatezza del ricorso, in quanto gli avvisi erano stati regolarmente notificati. Pertanto, concludeva chiedendo “- in via principale, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità del ri1corso e di tutte le avverse domande ed eccezioni stante la tardività con le quali sono state proposte in violazione dei termini perentori di cui all'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n.
46/1999; - in via di subordine, respingere l'opposizione avanzata dal sig.
[...]
in quanto manifestamente infondata, pretestuosa e temeraria, oltre che Parte_1
erronea in diritto, per le ragioni tutte sopra dedotte, - con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze professionali, se del caso anche ai sensi dell'art.
96, terzo e quarto comma, c.p.c”
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, pertanto, và rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte. "... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica dell'avviso di addebito , oggetto di contestazione. ..."
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento opposta.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto gli avvisi di addebito, oggetto di opposizione risultano regolarmente notificate, nei termini prescrizionali, sia dall che CP_1
da tramite che hanno dato prova di atti interruttivi.. CP_4 CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto del valore della causa, calcolate al minimo, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1727/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente, alla refusione delle spese nei confronti dei resistenti, in solido, che liquida in € 1190,00, oltre IVA e CPA, ove previste.
Palmi 11 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa GE RI EO
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 1727/2025
Verbale udienza del 11 novembre 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Michele Pricoco che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per L' parte resistente, l'Avv. Marco Gagliostro, per delega CP_1
dell'Avv. Patrizia Sanguineti, il quale si riporta alla memoria e a tutti gli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE RI EO, all'udienza dell'11 novembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1727/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michele PRICOCO C.F.: ( ), giusta procura in CodiceFiscale_2
atti.
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_2
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Patrizia Sanguineti
(C.F.: ), giusta procura generale alle liti rilasciata per atto CodiceFiscale_3
a ministero del notaio di Roma repertorio 37875 raccolta 7313 del Persona_1
22 marzo 2024, depositata in atti resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90168702 00/000, emessa da , notificata in data 25.02.2025 , Controparte_3
limitata mente al seguente avviso di addebito: Avviso di addebito n.
39420180003971308000,per omesso versamento dei contributi previdenziali, per l'anno 2017 e 2018. Eccepiva, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e concludeva, chiedendo di” Dichiarare l'inesigibilità delle somme riportate nell'Avviso di addebito n. 39420180003971308000 che si per notificato il Pt_2
11/02/2019 relativi a Contributi I.V.S. anno 2017 - 18 fissi/percentuale entro il minimale € 2.763,40 sotteso all'intimazione di pagamento;
B) Ordinare all' la CP_1
cancellazione delle somme dal ruolo senza aggravio di spese per il ricorrente. C)
Condannare il resistente, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, CP_1
preliminarmente, la violazione dell'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n.
46/1999, nel merito l'infondatezza del ricorso, in quanto gli avvisi erano stati regolarmente notificati. Pertanto, concludeva chiedendo “- in via principale, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità del ri1corso e di tutte le avverse domande ed eccezioni stante la tardività con le quali sono state proposte in violazione dei termini perentori di cui all'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n.
46/1999; - in via di subordine, respingere l'opposizione avanzata dal sig.
[...]
in quanto manifestamente infondata, pretestuosa e temeraria, oltre che Parte_1
erronea in diritto, per le ragioni tutte sopra dedotte, - con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze professionali, se del caso anche ai sensi dell'art.
96, terzo e quarto comma, c.p.c”
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, pertanto, và rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte. "... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica dell'avviso di addebito , oggetto di contestazione. ..."
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento opposta.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto gli avvisi di addebito, oggetto di opposizione risultano regolarmente notificate, nei termini prescrizionali, sia dall che CP_1
da tramite che hanno dato prova di atti interruttivi.. CP_4 CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto del valore della causa, calcolate al minimo, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1727/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente, alla refusione delle spese nei confronti dei resistenti, in solido, che liquida in € 1190,00, oltre IVA e CPA, ove previste.
Palmi 11 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa GE RI EO