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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/11/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3585/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 12/11/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 3585/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3585 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe PODDA Parte_1 C.F._1
(C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Palomba n. 22, presso C.F._2
lo studio del difensore;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), elettivamente domiciliata a Controparte_2 C.F._3
Cagliari, via XXIX Novembre n. 57, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note conclusive depositate il 12.9.2025 e nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 5.11.2025):
“In via pregiudiziale: vista la richiesta della parte opposta di applicazione dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, l'opponente, ritenendo incostituzionale l'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, per la violazione dell'art. 3, comma 1 e 2, dell'art.5 e 117, 1^2^ co. della Costituzione, chiede che l'adito Tribunale voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale, ordinare la sospensione della presente causa e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. In via preliminare: 1) Dichiarare il difetto di valida procura alle liti per la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto e per la costituzione nel giudizio di opposizione perché rilasciata dal Direttore generale per omessa produzione della delibera del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 L.R. 8 agosto 2006 n.12 L'art. 18, 6°co. lettera d), della legge regionale n.12 dell'8 agosto 2006, prevede che “il Direttore generale, su mandato del Consiglio di Amministrazione dell' promuove e CP_1 resiste nelle liti,…..” L' ha allegato al decreto ingiuntivo la determina dell'Amministratore Unico ad CP_1 avviare ogni possibile azione legale…..ma non allegato neppure nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo la delibera n.299/4 del 18.12.2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Direttore Generale di avviare l'azione legale e di costituirsi in giudizio. Nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Rigettare ogni avversa domanda della parte opposta;
Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. all' Parte_1 [...]
, per i titoli e per le causali richiamate nel decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, nonché nella comparsa di costituzione e di risposta, e comunque revocarlo;
In via subordinata Dichiarare, dovuti i canoni di locazione per periodo dall'agosto 2013 al giugno 2016, nella misura che risulterà equa e di giustizia;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 Dichiarare comunque prescritti i canoni di locazione precedenti il giugno 2006; IN VIA ISTRUTTORIA, sospeso il giudizio il sig. fa istanza affinché il Giudice voglia ordinare all'A R E A la produzione Parte_1 dell'atto di trasferimento degli immobili costruiti con i fondi della legge n. 52 del 1976 dal Demanio dello Stato alla Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di cui all'art.39 del D P R 19 maggio 1949 n.250, a seguito del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del demanio e la Regione del 22 luglio 2013. Tale documento è necessario al fine di accertare se l'immobile occupato dal sig. Parte_1 sia presente nell'elenco e nel protocollo d'intesa. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Nell'interesse dell'opposta (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate l'11.11.2025):
“- rigettare per i motivi dedotti nei capi che precedono, l'Avversa eccezione proposta in via preliminare nonché nel merito, salvo gravame, rigettare le Avverse istanze siccome del tutto infondate e inammissibili;
- In ogni caso, con vittoria dei compensi e delle spese anche del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 19.11.2016, la
[...]
ha chiesto che questo Controparte_3
Tribunale emettesse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di
29.885,64 euro – oltre agli “interessi dalle singole scadenze al saldo per le causali di cui
in premessa, nonché le spese, competenze ed onorari del presente giudizio monitorio e
quelle successivamente occorrende” – a carico di – esponendo quanto Parte_1
segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria originava dal contratto, regolarmente registrato, in virtù del quale il 10.12.1988 lo I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case
Popolari, a cui essa ricorrente era succeduta in virtù della L.R. n. 12/2006 – aveva
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 concesso in locazione al , appartenente alle Forze dell'Ordine, l'immobile Pt_1
sito a Cagliari, via Schiavazzi (divenuta Piazza Pigafetta n. 15), scala C/1, piano settimo, interno 14, della superficie di 95 mq. (censito nel N.C.E.U. di detto
Comune al foglio 23/27, mappale 10);
b. nonostante l'aggiornamento del canone di locazione a partire dall'1.3.2003 (ai sensi delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003), il conduttore non aveva mai versato le differenze dovute, maturando al mese di novembre 2016 l'esposizione debitoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene diffidato al pagamento di detti maggiori importi.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 258/2017, emesso il 6.2.2017 nel procedimento n. R.G.
11268/2016, dell'importo di 29.885,64 euro, gli interessi come da domanda e le spese del procedimento d'ingiunzione liquidate in “€ 1305,00 per onorari, € 259,00 per contributo
unificato, € 27,00 per spese di iscrizione, € 195,75 per spese generali, oltre accessori di
legge”.
3. Con atto di citazione, notificato il 5.4.2017 e depositato in cancelleria il 13.4.2017, Pt_1
ha contestato la fondatezza della domanda monitoria, sostenendo quanto segue:
[...]
a. il decreto ingiuntivo era stato emesso nonostante l'assenza di idonea prova scritta,
siccome fondato su un “elenco per bollette del rapporto”, dal contenuto non verificabile e contenente conteggi effettuati dalla parte asseritamente creditrice;
b. la misura del canone oggetto del contratto stipulato il 10.8.1988 era regolata dall'art. 22 della Legge n. 513/1977 e avrebbe potuto essere disposta in seguito
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 all'emissione del decreto interministeriale menzionato dalla Legge n. 52/1976,
non già in virtù delle L.R. Sardegna n. 13/1989 e n. 7/2003 – relative al canone di locazione degli alloggi di edilizia popolare – con conseguente insussistenza del credito vantato dalla convenuta nel ricorso monitorio
c. come previsto dalla L. 560/1993 e riconosciutogli formalmente dal Ministero
delle Finanze nel 1995, esso attore era peraltro titolare del diritto di acquistare la proprietà dell'alloggio inizialmente concessogli in locazione – quale appartenente all'Arma dei Carabinieri – acquisto in ordine al quale aveva proposto domanda;
d. il credito eventualmente maturato si era comunque estinto per intervenuta prescrizione quinquennale in relazione al periodo precedente il 28.2.2012
(compreso);
e. ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
L'opponente ha quindi concluso domandando la declaratoria di inammissibilità del decreto ingiuntivo, l'accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta nei suoi confronti o, in subordine, dell'intervenuta prescrizione della porzione relativa al periodo precedente il 28.2.2012 (compreso).
4. Con comparsa di risposta, depositata il 9.9.2017, la si è così difesa: CP_1
a. ha sostenuto che, a corredo del ricorso monitorio, era stata prodotta tutta la documentazione idonea a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, ossia il contratto di locazione del 10.12.1988 e l'estratto conto relativo alla morosità
progressivamente maturata dal conduttore;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 b. ha contestato la fondatezza dell'opposizione, laddove nel caso in esame trovava applicazione l'art. 4 della L.R. 7/2003, stante la mancata adozione dei decreti interministeriali attuativi menzionati dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976,
disciplina che aveva previsto espressamente la rideterminazione del canone di locazione relativo agli alloggi di edilizia popolare in base ai criteri individuati dalla L.R. n. 13/1989;
c. l'eccezione di prescrizione era infondata, sul rilievo che la diffida del 12.10.2011,
ricevuta dall'opponente il 18.10.2011 aveva interrotto il corso del termine quinquennale;
d. quanto al vantato diritto all'acquisto dell'immobile, trattavasi di procedura sottoposta ad un preciso iter, pretesa peraltro infondata, attesa la morosità
maturata dall'opponente già all'epoca della presentazione della domanda di acquisto, operando quindi l'esclusione prevista in tale ipotesi dalla Legge n.
560/1993.
La convenuta ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
5. All'esito dell'udienza del 15.9.2017 il giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta.
6. In seguito all'assegnazione dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. (udienza del
28.2.2018), nell'udienza del 5.12.2018 il giudice ha rinviato al 24.3.2021 (poi differita al
13.10.2021) per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive.
7. Nell'udienza del 13.4.2021 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa, ai
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “pagamento in favore di nella misura dalla Controparte_4
stessa pretesa limitatamente ai canoni maturati dal mese di agosto 2013 compreso, con
spese del giudizio compensate”.
8. In seguito a diversi rinvii ed al fallimento delle trattative tra le parti, nell'udienza del
3.7.2024 il giudice ha disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio ex art. 426
c.p.c.
9. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
10. Attesa la sostituzione dell'udienza odierna del 12.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
11. L'eccezione con cui, nella sua prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'opponente ha contestato la validità della procura alle liti per l'emissione del decreto ingiuntivo –
siccome “rilasciata dal Direttore generale dell' su mandato dell'Amministratore CP_1
unico e non dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 della L.R. 8
agosto 2006 n.12” – non è fondata, sul rilievo che, a corredo della sua seconda memoria
ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'opposta ha versato in atti la deliberazione n. 299/04, con cui il 18.12.2012 il Consiglio di Amministrazione dell' ha conferito mandato al CP_1
Direttore Generale di “avviare ogni possibile azione legale tesa al recupero della
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 morosità da canoni e da oneri condominiali insoluti” nei confronti di diversi conduttori,
ivi compreso l'odierno opponente , delibera peraltro precedente il deposito Parte_1
del ricorso monitorio (non si tratta, pertanto, di una regolarizzazione ex post).
12. Nel merito, l'opposizione deve essere respinta.
12.1 Riguardo alla lamentata assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo,
è sufficiente osservare come, a corredo del ricorso monitorio, la parte ricorrente abbia versato il contratto di locazione e l'estratto conto del 13.10.2016, allegando l'inadempimento del conduttore nel pagamento delle maggiorazioni del canone determinate ai sensi delle L.R. n. 13/1989 e 7/2003, elementi idonei a giustificare l'accoglimento della domanda nella fase sommaria.
12.2 Occorre anzitutto osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina introdotta con le L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003, per le ragioni che seguono.
a. Con la Legge n. 52/1976 – avente ad oggetto interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei
Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di
Custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio – era stata autorizzata la spesa per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di “alloggi da assegnare in locazione semplice”.
In proposito, l'art. 1, comma 1, stabilisce che “tali alloggi rimangono di
proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai Comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 pubblica (come disposto dal comma 2), mentre, ai sensi del successivo comma 3,
“i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle
case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri
interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”.
In base al suddetto quadro normativo, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sopra menzionata destinati a dipendenti di amministrazioni statali per esigenze di servizio non si applicava la disciplina prevista in generale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la revisione del relativo canone di locazione (art. 1 del D.P.R. n. 1035/1972), né tantomeno la successiva Legge n.
513/1977 (sebbene intervenuta, tra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici) menzionava detti rapporti.
Tale situazione è parzialmente mutata con l'entrata in vigore della Legge n.
560/1993, il cui art. 1, comma 1, avente ad oggetto la futura alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiamava espressamente anche quelli disciplinati dalla Legge n. 52/1976, nulla innovando, tuttavia, in ordine all'adeguamento della misura del canone.
Nonostante la mancata adozione del Decreto Interministeriale previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, volto a fissare i canoni locativi degli alloggi
de quibus, per lungo tempo la non è intervenuta in Controparte_5
tale materia, in ragione della riserva assoluta in capo al legislatore statale, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616/1977, contesto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 normativo rimasto immutato fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/1998, in virtù del cui art. 60, lett. e) è stata conferita agli enti regionali la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
disposizione che tuttavia non conteneva alcun riferimento in ordine agli alloggi della categoria in questione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli alloggi di servizio, intesi in senso ampio, ossia tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali, si differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica,
avente essenzialmente ed esclusivamente finalità sociali, in quanto qualificabile come servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti.
Gli alloggi di servizio, invece, avevano primariamente finalità organizzative,
riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione, facilitando ai dipendenti il reperimento, nella sede del loro ufficio, di appartamenti decorosi con canone proporzionato allo stipendio, e solo indirettamente e non necessariamente contribuivano alla finalità sociale, generale, di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti.
La suddetta finalità organizzativa, quindi, esigeva che l'assegnazione degli alloggi, in affitto o in proprietà, fosse regolata da condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in guisa di evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale nella materia de qua (Corte Cost. n. 417/1994).
Nella coeva giurisprudenza di merito fu accolta la tesi della specialità della
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla
Legge n. 52/1976, con conseguente indifferenza della medesima allo ius
superveniens in materia di determinazione del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in generale, al di là del vuoto normativo causato dalla mancata emanazione del decreto interministeriale (Tribunale di Cagliari n.
949 del 1997).
Era stata posta in rilievo, altresì, l'applicabilità della sola legge statale a causa della sua specialità (Corte d'Appello di Cagliari n. 85/1997) ovvero, in altri termini, la peculiarità della categoria degli alloggi assegnati per esigenze di servizio e, di conseguenza, l'eccezionalità delle relative norme, rispetto a quelle dettate per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Corte d'Appello di
Cagliari n. 189/1999).
Siffatta lettura ermeneutica, fatta eccezione per un solo precedente contrario
(Cass. n. 8253/1996) aveva trovato conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui agli alloggi costruiti dallo Stato e destinati ai propri dipendenti in forza della Legge n. 52/1976, nonostante l'inoperatività del congegno normativo per la fissazione del canone, era inapplicabile la diversa disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché solo con la Legge n. 560/1993, per la prima volta,
erano stati considerati, agli effetti della dismissione, anche gli alloggi in questione
(Cass. n. 9521/1995) e anche questi ultimi continuavano a essere assoggettati a una disciplina speciale, anche per la determinazione del canone, perché la L.R. n.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 13 del 1989, restando nei limiti della sfera di competenza legislativa sarda, non estendeva ai medesimi il proprio ambito applicativo (Cass. n. 1731/1999); nel risolvere il pur limitato contrasto giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità aveva quindi ribadito l'eccezionalità della disciplina di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, di cui venne esclusa l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della Legge n. 513/1977, quanto ai criteri di determinazione del canone degli alloggi di servizio, almeno sino all'entrata in vigore della Legge n. 560/1993, sul rilievo che tali immobili si differenziavano per destinazione da quelli propri dell'edilizia residenziale pubblica, per le ragioni già espresse dalla giurisprudenza costituzionale (SS.UU.
n. 19548/2003).
b. Con la Legge costituzionale n. 3/2001 – e la conseguente sostituzione dell'art. 117
- Cost. – è stato capovolto il criterio di attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alle quali è devoluta la potestà residuale in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Nel nuovo assetto non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Per quanto concerne la Regione Sardegna, con l'art. 4 della Legge Regionale n.
7 del 2003, è stata introdotta la disposizione secondo cui “per gli alloggi costruiti
e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati
da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono
determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e
successive modifiche ed integrazioni”.
A dispetto della rubrica, riferita in maniera imprecisa alla “determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare”, la portata della norma regionale richiamante corrisponde a quella della norma statale richiamata, chiaramente applicabile anche al personale civile, e non solo a quello militare, addetto a funzioni di sicurezza pubblica, in altri termini a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ove concessionari di alloggi nelle rispettive sedi di servizio.
È verosimile, peraltro, che la norma sopravvenuta non abbia abrogato nemmeno implicitamente l'art. 1, comma 4, lett. c), della Legge Regionale n.
13/1989, in virtù del quale sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione previsto per la generalità dei conduttori gli “alloggi di servizio, assentiti mediante
semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione”, cioè gli alloggi di servizio in senso stretto, in quanto essi formano oggetto di rapporti pubblicistici di tipo concessorio, e non di rapporti contrattualizzati.
Nella più recente giurisprudenza di merito, valutando l'evoluzione legislativa determinata dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7 del 2003, per l'arco di tempo successivo, condivisibilmente si è riconosciuta la legittimità della quantificazione del canone di locazione operata secondo i criteri previsti dalla
Legge Regionale n. 13 del 1989 anche per gli alloggi di servizio di cui alla Legge
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 n. 52 del 1976 (Corte d'Appello di Cagliari n. 339 del 2009).
Con ordinanza del 2.8.2019, dubitando in analoga controversia della legittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, questo
Tribunale ha sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia; con sentenza n. 228/2020 la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato,
ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra Regione del 23 maggio 2013, di Controparte_6
qui l'inadeguatezza della motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso in esame, con riguardo a un alloggio non più di proprietà
statale.
Non v'è motivo, quindi, di dubitare della costituzionalità della norma in esame.
Fermo restando il rapporto di specialità tra le disposizioni relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà
del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché
la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a partire dall'epoca
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo,
alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente, l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione giustificatrice.
Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni '70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è
che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare.
Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall'
[...]
, dal rispetto dei criteri del recupero tendenziale, almeno Controparte_1
parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè
dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, comma 1, e 97, comma 1, Cost.).
A riprova dell'applicabilità della norma regionale di coordinamento e della conseguente equiparazione, ai soli fini della determinazione del canone locatizio,
tra le due tipologie di alloggi, vale la disposizione di favore introdotta nelle more,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16 per un cospicuo abbattimento del canone altrimenti applicabile, dalla Legge
Regionale n. 18 del 2023 (c.d. legge di stabilità 2024), relativamente al periodo successivo alla sua entrata in vigore, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, al centro della controversia, nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e
gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la
regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di
locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
12.3 Ciò chiarito, nel contratto oggetto di causa, stipulato il 10.12.1988 – con cui lo I.A.C.P.
della Provincia di Cagliari aveva concesso in locazione a (ai sensi della Parte_1
Legge n. 52 del 1976), quale appartenente all'Arma dei Carabinieri, l'immobile sito a
Cagliari, via Schiavazzi, scala C/1, piano settimo, interno 14, della superficie di 95 mq.
(censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 23/27, mappale 10) – per la determinazione del canone mensile conteneva il rinvio mobile alle “vigenti leggi in
materia di E.R.P.”, sarebbe potuto variare in qualsiasi momento per effetto di norme sopravvenute, con espresso rinvio, in quanto compatibili, alle “disposizioni legislative e
regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica”.
Alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. n. 7/2003, per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, non può che ritenersi legittima la pretesa della locatrice di riscuotere dal conduttore le maggiori somme maturate per ciascuna mensilità fino alla proposizione della domanda monitoria.
12.4 In relazione alle ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente, si osserva che:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 17 a. si appalesa anzitutto ininfluente, ai fini della presente decisione, la questione attinente alla procedura di alienazione dell'alloggio, siccome mai perfezionatasi,
con conseguente irrilevanza dell'ordine di esibizione chiesto dal ricorrente;
b. nell'atto di citazione in opposizione, si è limitato a lamentare Parte_1
l'illegittima applicazione della normativa regionale sopra menzionata, non sollevando tempestivamente alcuna contestazione sulla corretta applicazione da parte dell'opposta dei criteri di rideterminazione del canone in virtù della disciplina
de qua – doglianza mossa per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c., ossia quando il termine di maturazione delle preclusioni assertive
(prima memoria istruttoria) era già spirato;
c. l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente in via subordinata, non è
fondata, poiché:
i. ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c., “Si prescrivono in cinque anni: (…) le pigioni
delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”,
quinquennio per l'interruzione del cui corso, ai sensi dell'art. 2943, comma 4,
c.c., può essere interrotto con una richiesta o intimazione che giunga a conoscenza del destinatario (Cass. n. 27412/2021), nonché con “una
dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di
esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. n. 24913/2022);
è altresì noto come “Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto
ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione,
potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 18 del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante,
manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce
all'estinzione del diritto” (Cass. n. 27944/2022);
ii. l'unico atto interruttivo stragiudiziale versato in atti è la diffida del
12.10.2011, ricevuta dal conduttore il 18.10.2011;
iii. il decreto ingiuntivo è stato emesso il 2.2.2017 (e chiaramente notificato in data successiva), ossia oltre un quinquennio dopo la ricezione della suddetta diffida del 18.10.2011, ciò comportando, in linea generale, l'integrale estinzione del credito oggetto della domanda monitoria;
iv. tale accertamento non è tuttavia consentito al Tribunale, siccome esorbitante rispetto al contenuto dell'eccezione sollevata dall'opponente, in particolare;
o nell'atto di citazione era stata eccepita la prescrizione in relazione al periodo precedente il 28.2.2012;
o nel precisare le conclusioni, la parte opponente ha tuttavia limitato ulteriormente il periodo oggetto di detta eccezione, in quanto:
• in via principale, ha contestato di essere debitrice di qualsivoglia somma in favore dell' attesa CP_1
l'inapplicabilità della normativa regionale sopra trattata;
• in via subordinata, ha invece chiesto “Dichiarare, dovuti i canoni di locazione per periodo dall'agosto 2013 al giugno
2016, nella misura che risulterà equa e di giustizia” (in base alla tardiva contestazione sui criteri impiegati per la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 19 determinazione del quantum), nonché, soprattutto,
“Dichiarare comunque prescritti i canoni di locazione
precedenti il giugno 2006”,
o il limite temporale dell'eccezione corrisponde quindi al periodo precedente il mese di giugno 2006;
v. la domanda monitoria aveva invero ad oggetto le maggiorazioni pretese per i canoni maturati dal mese di ottobre 2006 e, pertanto, sulla sua accoglibilità
l'eccezione de qua non incide minimamente.
13. In ragione del rigetto dell'opposizione, deve essere dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, poiché:
a. ai sensi dell'art. 653, comma 1, prima parte, c.p.c., “Se l'opposizione è rigettata
con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è
dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già
munito, acquista efficacia esecutiva”, mentre nel successivo art. 654, primo comma, c.p.c. si legge che “L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con
l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che
ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto di
ingiunzione nel caso in esame non si rende necessaria”;
b. nel caso in esame, all'esito dell'udienza del 15.9.2017, il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, pertanto,
quest'ultimo non è munito di efficacia esecutiva.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 20 14. Le spese di lite del presente procedimento di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico dell'opponente, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 (quanto alle spese della fase monitoria, in relazione alle tabelle ratione temporis applicabili, ossia quelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022), secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia in base all'importo di 29.885,64 euro oggetto della domanda monitoria, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del predetto D.M.), in particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale l'opposta ha prodotto tre documenti e non ha formulato istanze istruttorie;
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che nelle note conclusive depositate il 23.6.2024 l'opposta si è limitata a richiamare le conclusioni rassegnate e i suoi precedenti scritti difensivi.
PER QUESTI MOTIVI
15. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2801/2016, emesso da questo Tribunale il 29.12.2016 nel procedimento n. R.G.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 21 11268/2016;
b. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede;
c. condanna a rimborsare all le spese di lite della presente Parte_1 CP_1
fase di opposizione, così liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 5.260,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 12.11.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 22
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 12/11/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 3585/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3585 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe PODDA Parte_1 C.F._1
(C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Palomba n. 22, presso C.F._2
lo studio del difensore;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), elettivamente domiciliata a Controparte_2 C.F._3
Cagliari, via XXIX Novembre n. 57, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note conclusive depositate il 12.9.2025 e nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 5.11.2025):
“In via pregiudiziale: vista la richiesta della parte opposta di applicazione dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, l'opponente, ritenendo incostituzionale l'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, per la violazione dell'art. 3, comma 1 e 2, dell'art.5 e 117, 1^2^ co. della Costituzione, chiede che l'adito Tribunale voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale, ordinare la sospensione della presente causa e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. In via preliminare: 1) Dichiarare il difetto di valida procura alle liti per la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto e per la costituzione nel giudizio di opposizione perché rilasciata dal Direttore generale per omessa produzione della delibera del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 L.R. 8 agosto 2006 n.12 L'art. 18, 6°co. lettera d), della legge regionale n.12 dell'8 agosto 2006, prevede che “il Direttore generale, su mandato del Consiglio di Amministrazione dell' promuove e CP_1 resiste nelle liti,…..” L' ha allegato al decreto ingiuntivo la determina dell'Amministratore Unico ad CP_1 avviare ogni possibile azione legale…..ma non allegato neppure nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo la delibera n.299/4 del 18.12.2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Direttore Generale di avviare l'azione legale e di costituirsi in giudizio. Nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Rigettare ogni avversa domanda della parte opposta;
Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. all' Parte_1 [...]
, per i titoli e per le causali richiamate nel decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, nonché nella comparsa di costituzione e di risposta, e comunque revocarlo;
In via subordinata Dichiarare, dovuti i canoni di locazione per periodo dall'agosto 2013 al giugno 2016, nella misura che risulterà equa e di giustizia;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 Dichiarare comunque prescritti i canoni di locazione precedenti il giugno 2006; IN VIA ISTRUTTORIA, sospeso il giudizio il sig. fa istanza affinché il Giudice voglia ordinare all'A R E A la produzione Parte_1 dell'atto di trasferimento degli immobili costruiti con i fondi della legge n. 52 del 1976 dal Demanio dello Stato alla Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di cui all'art.39 del D P R 19 maggio 1949 n.250, a seguito del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del demanio e la Regione del 22 luglio 2013. Tale documento è necessario al fine di accertare se l'immobile occupato dal sig. Parte_1 sia presente nell'elenco e nel protocollo d'intesa. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Nell'interesse dell'opposta (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate l'11.11.2025):
“- rigettare per i motivi dedotti nei capi che precedono, l'Avversa eccezione proposta in via preliminare nonché nel merito, salvo gravame, rigettare le Avverse istanze siccome del tutto infondate e inammissibili;
- In ogni caso, con vittoria dei compensi e delle spese anche del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 19.11.2016, la
[...]
ha chiesto che questo Controparte_3
Tribunale emettesse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di
29.885,64 euro – oltre agli “interessi dalle singole scadenze al saldo per le causali di cui
in premessa, nonché le spese, competenze ed onorari del presente giudizio monitorio e
quelle successivamente occorrende” – a carico di – esponendo quanto Parte_1
segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria originava dal contratto, regolarmente registrato, in virtù del quale il 10.12.1988 lo I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case
Popolari, a cui essa ricorrente era succeduta in virtù della L.R. n. 12/2006 – aveva
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 concesso in locazione al , appartenente alle Forze dell'Ordine, l'immobile Pt_1
sito a Cagliari, via Schiavazzi (divenuta Piazza Pigafetta n. 15), scala C/1, piano settimo, interno 14, della superficie di 95 mq. (censito nel N.C.E.U. di detto
Comune al foglio 23/27, mappale 10);
b. nonostante l'aggiornamento del canone di locazione a partire dall'1.3.2003 (ai sensi delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003), il conduttore non aveva mai versato le differenze dovute, maturando al mese di novembre 2016 l'esposizione debitoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene diffidato al pagamento di detti maggiori importi.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 258/2017, emesso il 6.2.2017 nel procedimento n. R.G.
11268/2016, dell'importo di 29.885,64 euro, gli interessi come da domanda e le spese del procedimento d'ingiunzione liquidate in “€ 1305,00 per onorari, € 259,00 per contributo
unificato, € 27,00 per spese di iscrizione, € 195,75 per spese generali, oltre accessori di
legge”.
3. Con atto di citazione, notificato il 5.4.2017 e depositato in cancelleria il 13.4.2017, Pt_1
ha contestato la fondatezza della domanda monitoria, sostenendo quanto segue:
[...]
a. il decreto ingiuntivo era stato emesso nonostante l'assenza di idonea prova scritta,
siccome fondato su un “elenco per bollette del rapporto”, dal contenuto non verificabile e contenente conteggi effettuati dalla parte asseritamente creditrice;
b. la misura del canone oggetto del contratto stipulato il 10.8.1988 era regolata dall'art. 22 della Legge n. 513/1977 e avrebbe potuto essere disposta in seguito
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 all'emissione del decreto interministeriale menzionato dalla Legge n. 52/1976,
non già in virtù delle L.R. Sardegna n. 13/1989 e n. 7/2003 – relative al canone di locazione degli alloggi di edilizia popolare – con conseguente insussistenza del credito vantato dalla convenuta nel ricorso monitorio
c. come previsto dalla L. 560/1993 e riconosciutogli formalmente dal Ministero
delle Finanze nel 1995, esso attore era peraltro titolare del diritto di acquistare la proprietà dell'alloggio inizialmente concessogli in locazione – quale appartenente all'Arma dei Carabinieri – acquisto in ordine al quale aveva proposto domanda;
d. il credito eventualmente maturato si era comunque estinto per intervenuta prescrizione quinquennale in relazione al periodo precedente il 28.2.2012
(compreso);
e. ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
L'opponente ha quindi concluso domandando la declaratoria di inammissibilità del decreto ingiuntivo, l'accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta nei suoi confronti o, in subordine, dell'intervenuta prescrizione della porzione relativa al periodo precedente il 28.2.2012 (compreso).
4. Con comparsa di risposta, depositata il 9.9.2017, la si è così difesa: CP_1
a. ha sostenuto che, a corredo del ricorso monitorio, era stata prodotta tutta la documentazione idonea a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, ossia il contratto di locazione del 10.12.1988 e l'estratto conto relativo alla morosità
progressivamente maturata dal conduttore;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 b. ha contestato la fondatezza dell'opposizione, laddove nel caso in esame trovava applicazione l'art. 4 della L.R. 7/2003, stante la mancata adozione dei decreti interministeriali attuativi menzionati dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976,
disciplina che aveva previsto espressamente la rideterminazione del canone di locazione relativo agli alloggi di edilizia popolare in base ai criteri individuati dalla L.R. n. 13/1989;
c. l'eccezione di prescrizione era infondata, sul rilievo che la diffida del 12.10.2011,
ricevuta dall'opponente il 18.10.2011 aveva interrotto il corso del termine quinquennale;
d. quanto al vantato diritto all'acquisto dell'immobile, trattavasi di procedura sottoposta ad un preciso iter, pretesa peraltro infondata, attesa la morosità
maturata dall'opponente già all'epoca della presentazione della domanda di acquisto, operando quindi l'esclusione prevista in tale ipotesi dalla Legge n.
560/1993.
La convenuta ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
5. All'esito dell'udienza del 15.9.2017 il giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta.
6. In seguito all'assegnazione dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. (udienza del
28.2.2018), nell'udienza del 5.12.2018 il giudice ha rinviato al 24.3.2021 (poi differita al
13.10.2021) per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive.
7. Nell'udienza del 13.4.2021 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa, ai
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “pagamento in favore di nella misura dalla Controparte_4
stessa pretesa limitatamente ai canoni maturati dal mese di agosto 2013 compreso, con
spese del giudizio compensate”.
8. In seguito a diversi rinvii ed al fallimento delle trattative tra le parti, nell'udienza del
3.7.2024 il giudice ha disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio ex art. 426
c.p.c.
9. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
10. Attesa la sostituzione dell'udienza odierna del 12.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
11. L'eccezione con cui, nella sua prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'opponente ha contestato la validità della procura alle liti per l'emissione del decreto ingiuntivo –
siccome “rilasciata dal Direttore generale dell' su mandato dell'Amministratore CP_1
unico e non dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 della L.R. 8
agosto 2006 n.12” – non è fondata, sul rilievo che, a corredo della sua seconda memoria
ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'opposta ha versato in atti la deliberazione n. 299/04, con cui il 18.12.2012 il Consiglio di Amministrazione dell' ha conferito mandato al CP_1
Direttore Generale di “avviare ogni possibile azione legale tesa al recupero della
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 morosità da canoni e da oneri condominiali insoluti” nei confronti di diversi conduttori,
ivi compreso l'odierno opponente , delibera peraltro precedente il deposito Parte_1
del ricorso monitorio (non si tratta, pertanto, di una regolarizzazione ex post).
12. Nel merito, l'opposizione deve essere respinta.
12.1 Riguardo alla lamentata assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo,
è sufficiente osservare come, a corredo del ricorso monitorio, la parte ricorrente abbia versato il contratto di locazione e l'estratto conto del 13.10.2016, allegando l'inadempimento del conduttore nel pagamento delle maggiorazioni del canone determinate ai sensi delle L.R. n. 13/1989 e 7/2003, elementi idonei a giustificare l'accoglimento della domanda nella fase sommaria.
12.2 Occorre anzitutto osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina introdotta con le L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003, per le ragioni che seguono.
a. Con la Legge n. 52/1976 – avente ad oggetto interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei
Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di
Custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio – era stata autorizzata la spesa per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di “alloggi da assegnare in locazione semplice”.
In proposito, l'art. 1, comma 1, stabilisce che “tali alloggi rimangono di
proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai Comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 pubblica (come disposto dal comma 2), mentre, ai sensi del successivo comma 3,
“i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle
case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri
interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”.
In base al suddetto quadro normativo, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sopra menzionata destinati a dipendenti di amministrazioni statali per esigenze di servizio non si applicava la disciplina prevista in generale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la revisione del relativo canone di locazione (art. 1 del D.P.R. n. 1035/1972), né tantomeno la successiva Legge n.
513/1977 (sebbene intervenuta, tra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici) menzionava detti rapporti.
Tale situazione è parzialmente mutata con l'entrata in vigore della Legge n.
560/1993, il cui art. 1, comma 1, avente ad oggetto la futura alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiamava espressamente anche quelli disciplinati dalla Legge n. 52/1976, nulla innovando, tuttavia, in ordine all'adeguamento della misura del canone.
Nonostante la mancata adozione del Decreto Interministeriale previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, volto a fissare i canoni locativi degli alloggi
de quibus, per lungo tempo la non è intervenuta in Controparte_5
tale materia, in ragione della riserva assoluta in capo al legislatore statale, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616/1977, contesto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 normativo rimasto immutato fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/1998, in virtù del cui art. 60, lett. e) è stata conferita agli enti regionali la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
disposizione che tuttavia non conteneva alcun riferimento in ordine agli alloggi della categoria in questione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli alloggi di servizio, intesi in senso ampio, ossia tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali, si differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica,
avente essenzialmente ed esclusivamente finalità sociali, in quanto qualificabile come servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti.
Gli alloggi di servizio, invece, avevano primariamente finalità organizzative,
riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione, facilitando ai dipendenti il reperimento, nella sede del loro ufficio, di appartamenti decorosi con canone proporzionato allo stipendio, e solo indirettamente e non necessariamente contribuivano alla finalità sociale, generale, di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti.
La suddetta finalità organizzativa, quindi, esigeva che l'assegnazione degli alloggi, in affitto o in proprietà, fosse regolata da condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in guisa di evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale nella materia de qua (Corte Cost. n. 417/1994).
Nella coeva giurisprudenza di merito fu accolta la tesi della specialità della
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla
Legge n. 52/1976, con conseguente indifferenza della medesima allo ius
superveniens in materia di determinazione del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in generale, al di là del vuoto normativo causato dalla mancata emanazione del decreto interministeriale (Tribunale di Cagliari n.
949 del 1997).
Era stata posta in rilievo, altresì, l'applicabilità della sola legge statale a causa della sua specialità (Corte d'Appello di Cagliari n. 85/1997) ovvero, in altri termini, la peculiarità della categoria degli alloggi assegnati per esigenze di servizio e, di conseguenza, l'eccezionalità delle relative norme, rispetto a quelle dettate per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Corte d'Appello di
Cagliari n. 189/1999).
Siffatta lettura ermeneutica, fatta eccezione per un solo precedente contrario
(Cass. n. 8253/1996) aveva trovato conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui agli alloggi costruiti dallo Stato e destinati ai propri dipendenti in forza della Legge n. 52/1976, nonostante l'inoperatività del congegno normativo per la fissazione del canone, era inapplicabile la diversa disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché solo con la Legge n. 560/1993, per la prima volta,
erano stati considerati, agli effetti della dismissione, anche gli alloggi in questione
(Cass. n. 9521/1995) e anche questi ultimi continuavano a essere assoggettati a una disciplina speciale, anche per la determinazione del canone, perché la L.R. n.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 13 del 1989, restando nei limiti della sfera di competenza legislativa sarda, non estendeva ai medesimi il proprio ambito applicativo (Cass. n. 1731/1999); nel risolvere il pur limitato contrasto giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità aveva quindi ribadito l'eccezionalità della disciplina di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, di cui venne esclusa l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della Legge n. 513/1977, quanto ai criteri di determinazione del canone degli alloggi di servizio, almeno sino all'entrata in vigore della Legge n. 560/1993, sul rilievo che tali immobili si differenziavano per destinazione da quelli propri dell'edilizia residenziale pubblica, per le ragioni già espresse dalla giurisprudenza costituzionale (SS.UU.
n. 19548/2003).
b. Con la Legge costituzionale n. 3/2001 – e la conseguente sostituzione dell'art. 117
- Cost. – è stato capovolto il criterio di attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alle quali è devoluta la potestà residuale in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Nel nuovo assetto non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Per quanto concerne la Regione Sardegna, con l'art. 4 della Legge Regionale n.
7 del 2003, è stata introdotta la disposizione secondo cui “per gli alloggi costruiti
e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati
da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono
determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e
successive modifiche ed integrazioni”.
A dispetto della rubrica, riferita in maniera imprecisa alla “determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare”, la portata della norma regionale richiamante corrisponde a quella della norma statale richiamata, chiaramente applicabile anche al personale civile, e non solo a quello militare, addetto a funzioni di sicurezza pubblica, in altri termini a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ove concessionari di alloggi nelle rispettive sedi di servizio.
È verosimile, peraltro, che la norma sopravvenuta non abbia abrogato nemmeno implicitamente l'art. 1, comma 4, lett. c), della Legge Regionale n.
13/1989, in virtù del quale sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione previsto per la generalità dei conduttori gli “alloggi di servizio, assentiti mediante
semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione”, cioè gli alloggi di servizio in senso stretto, in quanto essi formano oggetto di rapporti pubblicistici di tipo concessorio, e non di rapporti contrattualizzati.
Nella più recente giurisprudenza di merito, valutando l'evoluzione legislativa determinata dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7 del 2003, per l'arco di tempo successivo, condivisibilmente si è riconosciuta la legittimità della quantificazione del canone di locazione operata secondo i criteri previsti dalla
Legge Regionale n. 13 del 1989 anche per gli alloggi di servizio di cui alla Legge
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 n. 52 del 1976 (Corte d'Appello di Cagliari n. 339 del 2009).
Con ordinanza del 2.8.2019, dubitando in analoga controversia della legittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, questo
Tribunale ha sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia; con sentenza n. 228/2020 la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato,
ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra Regione del 23 maggio 2013, di Controparte_6
qui l'inadeguatezza della motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso in esame, con riguardo a un alloggio non più di proprietà
statale.
Non v'è motivo, quindi, di dubitare della costituzionalità della norma in esame.
Fermo restando il rapporto di specialità tra le disposizioni relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà
del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché
la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a partire dall'epoca
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo,
alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente, l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione giustificatrice.
Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni '70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è
che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare.
Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall'
[...]
, dal rispetto dei criteri del recupero tendenziale, almeno Controparte_1
parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè
dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, comma 1, e 97, comma 1, Cost.).
A riprova dell'applicabilità della norma regionale di coordinamento e della conseguente equiparazione, ai soli fini della determinazione del canone locatizio,
tra le due tipologie di alloggi, vale la disposizione di favore introdotta nelle more,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16 per un cospicuo abbattimento del canone altrimenti applicabile, dalla Legge
Regionale n. 18 del 2023 (c.d. legge di stabilità 2024), relativamente al periodo successivo alla sua entrata in vigore, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, al centro della controversia, nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e
gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la
regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di
locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
12.3 Ciò chiarito, nel contratto oggetto di causa, stipulato il 10.12.1988 – con cui lo I.A.C.P.
della Provincia di Cagliari aveva concesso in locazione a (ai sensi della Parte_1
Legge n. 52 del 1976), quale appartenente all'Arma dei Carabinieri, l'immobile sito a
Cagliari, via Schiavazzi, scala C/1, piano settimo, interno 14, della superficie di 95 mq.
(censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 23/27, mappale 10) – per la determinazione del canone mensile conteneva il rinvio mobile alle “vigenti leggi in
materia di E.R.P.”, sarebbe potuto variare in qualsiasi momento per effetto di norme sopravvenute, con espresso rinvio, in quanto compatibili, alle “disposizioni legislative e
regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica”.
Alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. n. 7/2003, per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, non può che ritenersi legittima la pretesa della locatrice di riscuotere dal conduttore le maggiori somme maturate per ciascuna mensilità fino alla proposizione della domanda monitoria.
12.4 In relazione alle ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente, si osserva che:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 17 a. si appalesa anzitutto ininfluente, ai fini della presente decisione, la questione attinente alla procedura di alienazione dell'alloggio, siccome mai perfezionatasi,
con conseguente irrilevanza dell'ordine di esibizione chiesto dal ricorrente;
b. nell'atto di citazione in opposizione, si è limitato a lamentare Parte_1
l'illegittima applicazione della normativa regionale sopra menzionata, non sollevando tempestivamente alcuna contestazione sulla corretta applicazione da parte dell'opposta dei criteri di rideterminazione del canone in virtù della disciplina
de qua – doglianza mossa per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c., ossia quando il termine di maturazione delle preclusioni assertive
(prima memoria istruttoria) era già spirato;
c. l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente in via subordinata, non è
fondata, poiché:
i. ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c., “Si prescrivono in cinque anni: (…) le pigioni
delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”,
quinquennio per l'interruzione del cui corso, ai sensi dell'art. 2943, comma 4,
c.c., può essere interrotto con una richiesta o intimazione che giunga a conoscenza del destinatario (Cass. n. 27412/2021), nonché con “una
dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di
esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. n. 24913/2022);
è altresì noto come “Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto
ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione,
potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 18 del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante,
manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce
all'estinzione del diritto” (Cass. n. 27944/2022);
ii. l'unico atto interruttivo stragiudiziale versato in atti è la diffida del
12.10.2011, ricevuta dal conduttore il 18.10.2011;
iii. il decreto ingiuntivo è stato emesso il 2.2.2017 (e chiaramente notificato in data successiva), ossia oltre un quinquennio dopo la ricezione della suddetta diffida del 18.10.2011, ciò comportando, in linea generale, l'integrale estinzione del credito oggetto della domanda monitoria;
iv. tale accertamento non è tuttavia consentito al Tribunale, siccome esorbitante rispetto al contenuto dell'eccezione sollevata dall'opponente, in particolare;
o nell'atto di citazione era stata eccepita la prescrizione in relazione al periodo precedente il 28.2.2012;
o nel precisare le conclusioni, la parte opponente ha tuttavia limitato ulteriormente il periodo oggetto di detta eccezione, in quanto:
• in via principale, ha contestato di essere debitrice di qualsivoglia somma in favore dell' attesa CP_1
l'inapplicabilità della normativa regionale sopra trattata;
• in via subordinata, ha invece chiesto “Dichiarare, dovuti i canoni di locazione per periodo dall'agosto 2013 al giugno
2016, nella misura che risulterà equa e di giustizia” (in base alla tardiva contestazione sui criteri impiegati per la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 19 determinazione del quantum), nonché, soprattutto,
“Dichiarare comunque prescritti i canoni di locazione
precedenti il giugno 2006”,
o il limite temporale dell'eccezione corrisponde quindi al periodo precedente il mese di giugno 2006;
v. la domanda monitoria aveva invero ad oggetto le maggiorazioni pretese per i canoni maturati dal mese di ottobre 2006 e, pertanto, sulla sua accoglibilità
l'eccezione de qua non incide minimamente.
13. In ragione del rigetto dell'opposizione, deve essere dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, poiché:
a. ai sensi dell'art. 653, comma 1, prima parte, c.p.c., “Se l'opposizione è rigettata
con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è
dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già
munito, acquista efficacia esecutiva”, mentre nel successivo art. 654, primo comma, c.p.c. si legge che “L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con
l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che
ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto di
ingiunzione nel caso in esame non si rende necessaria”;
b. nel caso in esame, all'esito dell'udienza del 15.9.2017, il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, pertanto,
quest'ultimo non è munito di efficacia esecutiva.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 20 14. Le spese di lite del presente procedimento di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico dell'opponente, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 (quanto alle spese della fase monitoria, in relazione alle tabelle ratione temporis applicabili, ossia quelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022), secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia in base all'importo di 29.885,64 euro oggetto della domanda monitoria, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del predetto D.M.), in particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale l'opposta ha prodotto tre documenti e non ha formulato istanze istruttorie;
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che nelle note conclusive depositate il 23.6.2024 l'opposta si è limitata a richiamare le conclusioni rassegnate e i suoi precedenti scritti difensivi.
PER QUESTI MOTIVI
15. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2801/2016, emesso da questo Tribunale il 29.12.2016 nel procedimento n. R.G.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 21 11268/2016;
b. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede;
c. condanna a rimborsare all le spese di lite della presente Parte_1 CP_1
fase di opposizione, così liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 5.260,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 12.11.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3585/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 22