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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 99/2024 promossa da:
, con l'Avv. ORIOLI MARIO RINO, OPPONENTE Parte_1 contro
, con l'Avv. VEZZOLI MASSIMO, OPPOSTO Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note depositate per l'udienza dell'8.1.2025. Fatto e Diritto A seguito del deposito di ricorso per decreto ingiuntivo avanti a questo Tribunale, ove , dopo Controparte_1 aver riferito:
- che il 29.01.2014, unitamente al fratello , avevano stipulato con Parte_1 Controparte_2
(ora Banco un contratto di mutuo per ottenere l'erogazione dell'importo di €
[...] CP_3
400.000,00, per fare fronte ad urgenti esigenze economiche familiari relative all'attività del padre Per_1
, deceduto il 02.10.2019;
[...]
- che nel contratto era stato stabilito il rimborso della somma mutuata in 240 rate mensili e che, in attesa dell'apertura di un conto comune intestato ad entrambi i mutuatari, sul quale addebitare le rate di mutuo, in data 29.01.2014 l'importo era stato erogato sul conto n. 1266, intestato a , e Controparte_1 prontamente trasferito sul conto corrente paterno;
- che i costi di preammortamento e le prime due rate del mutuo venivano addebitate sul conto corrente n. 1266 del ricorrente, mentre tutte le successive rate venivano addebitate sul conto corrente n. 236, appositamente aperto da e;
Controparte_1 Parte_1
- che in data 07.06.2018 il mutuo veniva dapprima ridotto dell'importo di €.30.000,00 (per somma conferita dal padre) e successivamente, il 06.04.2021, estinto con il versamento di €.289.980,61 (provenienti dalla vendita di beni immobili di proprietà di entrambi i fratelli in quote paritarie a seguito dell'apertura della successione paterna), mentre tutta la restante provvista per il pagamento delle rate del mutuo (pari ad €.180.253,54) era stata fornita per €.180.070,39 da , e per soli €.183,15 Controparte_1 da (con versamento del 23.04.2015); Parte_1
- che, nonostante i solleciti, non aveva restituito la somma di cui era debitore nei confronti Parte_1 del fratello, pari ad €. 89.833,14, cioè al 50% delle rate del mutuo pagate dal ricorrente, dedotto l'importo €. 183,15 versato da;
Parte_1 aveva chiesto che venisse ingiunto ad il pagamento di detta somma in proprio favore, oltre Parte_1 interessi, veniva emesso il decreto ingiuntivo come richiesto, oltre spese di procedura. pagina 1 di 5 Depositato e notificato il decreto ingiuntivo come richiesto, con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo e ne chiedeva la revoca nonché il Parte_1 rigetto di ogni avversa pretesa in quanto infondata, e, in via subordinata, avanzava domanda riconvenzionale chiedendo, in caso di accoglimento della domanda monitoria, la condanna di CP_1
al versamento in proprio favore della somma di €. 200.000,00, pari alla metà del mutuo erogato.
[...]
Riferiva l'opponente di non aver ricevuto alcuna somma da tale mutuo, che invece era stato stipulato nell'esclusivo interesse del fratello e del padre, mentre egli aveva partecipato al contratto in quanto il fratello e il padre non avevano un reddito congruo e con l'intesa che egli non avrebbe dovuto restituire nulla, sicché le rate del mutuo erano state pagate anche a mezzo di provvista fornita dal padre al fratello senza mai avanzare alcuna richiesta nei suoi confronti (anche a seguito dell'estinzione del mutuo), richiesta avanzata solo a seguito delle contestazioni svolte nei confronti delle disposizioni testamentarie della madre , deceduta il 19.09.2022. Persona_2
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio, stante la totale infondatezza degli avversi assunti e l'irrilevanza delle questioni successorie, contestando la ricostruzione dei fatti e le domande svolte nell'atto di opposizione. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa. L'opposizione è infondata e va respinta;
conseguentemente va confermato il decreto ingiuntivo opposto e va altresì rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
, ricorrente in via monitoria e odierno opposto ma attore in senso sostanziale, con la propria Controparte_1 domanda, come risulta dall'esposizione dei fatti narrati nel ricorso per decreto ingiuntivo e negli atti di causa, ha lamentato la mancata restituzione da parte del fratello , odierno opponente e Controparte_1 convenuto in senso sostanziale, dell'importo di €.89.833,14, pari al 50% delle residue rate del mutuo stipulato da entrambi i fratelli in data 29.01.2014 con il per finanziare l'attività CP_2 Controparte_2 del padre, , deceduto in data 02.10.2019. Persona_1
, dal canto suo, ha sostanzialmente impostato la propria difesa, deducendo la destinazione Parte_1 delle somme mutuate ad esclusivo vantaggio del fratello (e del padre) e il suo intervento nel contratto in quanto unico familiare a godere di un reddito congruo ma con l'intesa che non avrebbe onorato le rate di mutuo e alcuna richiesta gli sarebbe all'uopo stata avanzata, richiesta, invece, intervenuta da parte del fratello a seguito di contestazioni svolte nei confronti delle disposizioni testamentarie della madre, deceduta il 19.09.2022. Solo in via subordinata ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda monitoria, il versamento della metà dell'importo mutuato, pari ad €.200.000,00. Ciò posto, all'esito dell'istruttoria processuale emerge in modo incontestato e documentale
- che il 29.01.2014 entrambi i fratelli e hanno stipulato con Controparte_1 Parte_1 [...]
(oggi Banco BPM s.p.a.) un contratto di mutuo per ottenere l'erogazione dell'importo Controparte_2 di € 400.000,00, per fare fronte ad urgenti esigenze economiche relative all'attività del padre Per_1
(v. docc.1 e ss. del fascicolo monitorio e di parte opposta);
[...]
- che in detto contratto era stato stabilito il rimborso della somma mutuata in 240 rate mensili (cfr. pag. 5 del doc. 1 del fascicolo monitorio e di parte opposta) e che, in attesa dell'apertura di un conto comune intestato ad entrambi i mutuatari su cui addebitare le rate del mutuo, in data 29.01.2014 l'importo è stato erogato sul conto n. 1266, intestato a (cfr. pag. 8 del doc. 1 del fascicolo monitorio e di Controparte_1 parte opposta), e prontamente, sempre il 29.01.2014, trasferito sul conto corrente paterno (doc.6 di parte opposta ricorrente in via monitoria); pagina 2 di 5 - che i costi di preammortamento e le prime due rate del mutuo sono state addebitate sul conto corrente n. 1266 intestato all'opposto (v. docc.15 e ss. di parte opposta ricorrente in via monitoria), mentre tutte le successive rate sono state addebitate sul conto corrente n. 236, intestato a e Controparte_1 Pt_1
(v. docc.18 e ss. di parte opposta e ricorrente in via monitoria);
[...]
- che il mutuo è stato dapprima ridotto dell'importo di € 30.000,00 (per somma conferita dal padre) (cfr. docc.7 e ss. di parte opposta e ricorrente in via monitoria) e successivamente estinto con il versamento di
€.289.980,61 (cfr. docc.10 e ss. di parte opposta e ricorrente in via monitoria) (provenienti dalla vendita di beni immobili di proprietà di entrambi i fratelli a seguito dell'apertura della successione paterna), mentre tutta la restante provvista per il pagamento delle rate del mutuo (pari a complessivi €.180.253,54) è stata fornita per €.180.070,39 da ((cfr. docc.15 e ss. di parte opposta e ricorrente in via Controparte_1 monitoria)), e per soli €.183,15 da (con versamento del 23.04.2015: v. doc.22 di parte Parte_1 opposta e ricorrente in via monitoria);
- che ha invano sollecitato la restituzione delle somme versate e di competenza del fratello Controparte_1 pari al 50% delle rate del mutuo (v. docc.42 e ss. di parte opposta e ricorrente in via monitoria); mentre risulta oggetto di contestazione la destinazione della somma mutuata ad esclusivo vantaggio di parte opposta (e/o del padre delle parti). Ebbene, parte opposta ha offerto precisi riscontri documentali alla propria ricostruzione dei fatti posti alla base del ricorso monitorio, fatti che in parte risultano pacifici all'esito del processo. Ed invero, risulta documentalmente provato che l'opponente ha sottoscritto il “contratto di mutuo ipotecario” (doc.1 di parte opposta) quale “parte mutuataria”, figura che non lascia adito a dubbi circa la posizione di effettiva parte contrattuale assunta dall'opponente e che, per quanto qui di interesse, comporta un'ipotesi della solidarietà passiva di cui all'art.1294 c.c., trattandosi di un condebitore tenuto ad adempiere all'obbligo restitutorio insieme all'altro mutuatario. Diversamente opinando e accedendo alla ricostruzione dei fatti proposta da parte opponente, una parte contrattuale potrebbe liberarsi comodamente dal vincolo contrattuale invocando l'irrilevanza giuridica della relativa qualificazione contrattualmente assunta, in spregio a principi di buona fede oggettiva (incentivandosi così la stipulazione di contratti di finanziamento con la riserva mentale di poterli in seguito non onorare), di autoresponsabilità e di conservazione degli atti giuridici. La qualificazione della parte opponente quale parte contrattuale e, dunque, quale coobbligato in solido in forza della regola generale della solidarietà passiva di cui all'art.1294 c.c. in caso di pluralità di debitori, impone di verificare se, ed in quale misura, l'opposto possa ottenere la restituzione delle somme corrisposte all'Istituto di credito mutuante per il pagamento delle rate del finanziamento concluso anche dall'opponente. Sul punto soccorre il disposto dell'art.1298, co. 1, c.c., a mente del quale “Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi”, di tal che nei rapporti interni tra coobbligati l'obbligazione solidale si fraziona tra la pluralità di debitori, sicché il condebitore solidale che ha pagato l'intero ha diritto di regresso per la quota di competenza dell'altro (art.1299 c.c.), salvo che non risulti che la sua assunzione sia avvenuta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi e, comunque, in mancanza di diversa previsione, le quote si presumono uguali (art. 1298 c.c.).
pagina 3 di 5 Nella vicenda in esame parte opponente ha sostenuto che il finanziamento da essa sottoscritto insieme al fratello – e di cui quest'ultimo ha formalmente provveduto al pagamento delle rate per il cui rimborso agisce in questa sede - sarebbe stato stipulato nell'interesse esclusivo dell'opposto (e del proprio padre), come risulterebbe dalla circostanza che l'intera somma mutuata è stata erogata subito sul conto corrente dell'opposto e restando nella sua esclusiva disponibilità, e comunque la richiesta di restituzione sarebbe frutto di una ritorsione a fronte delle pretese avanzate a seguito dell'apertura della successione materna. Tale obiezione dell'opponente non appare condivisibile: invero, all'esito dell'istruttoria non è emerso alcun elemento idoneo a far ritenere provata (e/o presunta) la circostanza che il finanziamento concluso dagli odierni contendenti sia stato concluso nell'interesse esclusivo dell'opposto, non avendo parte opponente fornito dimostrazione dell'esistenza di elementi tali da vincere la presunzione “iuris tantum” di parità delle quote interne ai sensi del secondo comma dell'articolo 1298 c.c.. Costituendo, difatti, detta presunzione di cui all'art.1298, co. 2, c.c. una presunzione relativa (iuris tantum), e come tale implicante solo l'inversione dell'onere probatorio, è superabile attraverso presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti (cfr. ex multis Cass.1087/2000), Nella fattispecie esaminata l'opponente non ha fornito prova o elementi gravi precisi e concordanti da cui presumere validamente che tra le parti fosse intervenuto (originariamente o successivamente) alcun titolo o convenzione tale da modificare la situazione come risulta dalla ricostruzione di parte opposta e comprovata dalla documentazione acquisita al fascicolo d'ufficio. Inoltre, non solo risulta documentata la destinazione dell'importo mutuato esclusivamente a favore del padre delle parti (v. doc.6 di parte opposta, v. anche docc.46 e ss. di parte opposta relativi alla situazione finanziaria paterna), ma anche il trasferimento della somma mutuata dal conto corrente n. 1266, intestato a , al conto Controparte_1 corrente paterno, così come l'addebito sul conto dell'opposto esclusivamente delle prime due rate di mutuo, mentre tutte le successive rate sono state addebitate sul conto corrente n. 236, intestato ad entrambi i fratelli (v. docc.18 e ss. di parte opposta ricorrente in via monitoria). A maggior conforto delle deduzioni di parte opposta emerge che il mutuo di cui si discute è stato estinto con il versamento dell'importo di €. 289.980,61 proveniente dalla vendita di beni immobili di proprietà di entrambe le parti. Sostengono poi la ricostruzione svolta da parte opposta sull'ausilio all'attività paterna fornita da obbligazioni contratte dalle odierne parti le emergenze documentali relative alle diverse fideiussioni bancarie stipulate dai fratelli anche per rilevanti importi (v. docc.50 e ss. di parte CP_1 opposta). L'opposizione spiegata e la domanda riconvenzionale dell'opponente non possono, dunque, trovare accoglimento, essendo mancata la prova che l'obbligazione de qua fosse stata contratta nell'interesse esclusivo dell'opposto. Ne deriva, in applicazione del disposto dell'art. 1299, co. 1, c.c., che l'opposto potrà “ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”. Pertanto, atteso che le parti hanno contratto un'obbligazione solidale nei confronti della banca che ha erogato il mutuo senza determinazione delle rispettive quote, sicché la ripartizione interna delle quote è in parti uguali (50%, essendo due i coobbligati), ne consegue che l'opposto ha diritto a ripetere dall'opponente la quota di competenza di quest'ultimo, ingiunta in via monitoria. Infine, per completezza di trattazione, deve evidenziarsi il valore confessorio stragiudiziale della comunicazione del 27/07/2023, con la quale l'avvocato di parte opponente comunicava “… la sua [di
] disponibilità a saldare il credito vantato dal fratello, a mezzo dodici rate mensili costanti a Parte_1 decorrere dal prossimo mese di settembre” (v. docc.62 e s. di parte opposta).
pagina 4 di 5 Logico corollario di quanto sopra è che va rigettata l'opposizione spiegata e, conseguentemente, va confermato il decreto monitorio opposto. Al contempo va rigettata anche la domanda riconvenzionale di parte opponente. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori domande, eccezioni, argomentazioni delle parti devono ritenersi assorbite o devono essere rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, computati sul complessivo importo della controversia e dell'attività giudiziaria effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
2. conferma il decreto ingiuntivo n.1820/23 emesso da questo Tribunale il 27.11.2023 e notificato il 6.12.2023, e conseguentemente,
3. condanna parte opponente a pagare a parte opposta le somme portate dal decreto ingiuntivo n.1820/23 del Tribunale di Busto Arsizio;
4. rigetta ogni altra domanda avanzata;
5. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €7.052, oltre oneri di legge. Così deciso in Busto Arsizio l'8.1.2025
Il Giudice
A. D'Elia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 99/2024 promossa da:
, con l'Avv. ORIOLI MARIO RINO, OPPONENTE Parte_1 contro
, con l'Avv. VEZZOLI MASSIMO, OPPOSTO Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note depositate per l'udienza dell'8.1.2025. Fatto e Diritto A seguito del deposito di ricorso per decreto ingiuntivo avanti a questo Tribunale, ove , dopo Controparte_1 aver riferito:
- che il 29.01.2014, unitamente al fratello , avevano stipulato con Parte_1 Controparte_2
(ora Banco un contratto di mutuo per ottenere l'erogazione dell'importo di €
[...] CP_3
400.000,00, per fare fronte ad urgenti esigenze economiche familiari relative all'attività del padre Per_1
, deceduto il 02.10.2019;
[...]
- che nel contratto era stato stabilito il rimborso della somma mutuata in 240 rate mensili e che, in attesa dell'apertura di un conto comune intestato ad entrambi i mutuatari, sul quale addebitare le rate di mutuo, in data 29.01.2014 l'importo era stato erogato sul conto n. 1266, intestato a , e Controparte_1 prontamente trasferito sul conto corrente paterno;
- che i costi di preammortamento e le prime due rate del mutuo venivano addebitate sul conto corrente n. 1266 del ricorrente, mentre tutte le successive rate venivano addebitate sul conto corrente n. 236, appositamente aperto da e;
Controparte_1 Parte_1
- che in data 07.06.2018 il mutuo veniva dapprima ridotto dell'importo di €.30.000,00 (per somma conferita dal padre) e successivamente, il 06.04.2021, estinto con il versamento di €.289.980,61 (provenienti dalla vendita di beni immobili di proprietà di entrambi i fratelli in quote paritarie a seguito dell'apertura della successione paterna), mentre tutta la restante provvista per il pagamento delle rate del mutuo (pari ad €.180.253,54) era stata fornita per €.180.070,39 da , e per soli €.183,15 Controparte_1 da (con versamento del 23.04.2015); Parte_1
- che, nonostante i solleciti, non aveva restituito la somma di cui era debitore nei confronti Parte_1 del fratello, pari ad €. 89.833,14, cioè al 50% delle rate del mutuo pagate dal ricorrente, dedotto l'importo €. 183,15 versato da;
Parte_1 aveva chiesto che venisse ingiunto ad il pagamento di detta somma in proprio favore, oltre Parte_1 interessi, veniva emesso il decreto ingiuntivo come richiesto, oltre spese di procedura. pagina 1 di 5 Depositato e notificato il decreto ingiuntivo come richiesto, con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo e ne chiedeva la revoca nonché il Parte_1 rigetto di ogni avversa pretesa in quanto infondata, e, in via subordinata, avanzava domanda riconvenzionale chiedendo, in caso di accoglimento della domanda monitoria, la condanna di CP_1
al versamento in proprio favore della somma di €. 200.000,00, pari alla metà del mutuo erogato.
[...]
Riferiva l'opponente di non aver ricevuto alcuna somma da tale mutuo, che invece era stato stipulato nell'esclusivo interesse del fratello e del padre, mentre egli aveva partecipato al contratto in quanto il fratello e il padre non avevano un reddito congruo e con l'intesa che egli non avrebbe dovuto restituire nulla, sicché le rate del mutuo erano state pagate anche a mezzo di provvista fornita dal padre al fratello senza mai avanzare alcuna richiesta nei suoi confronti (anche a seguito dell'estinzione del mutuo), richiesta avanzata solo a seguito delle contestazioni svolte nei confronti delle disposizioni testamentarie della madre , deceduta il 19.09.2022. Persona_2
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio, stante la totale infondatezza degli avversi assunti e l'irrilevanza delle questioni successorie, contestando la ricostruzione dei fatti e le domande svolte nell'atto di opposizione. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa. L'opposizione è infondata e va respinta;
conseguentemente va confermato il decreto ingiuntivo opposto e va altresì rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
, ricorrente in via monitoria e odierno opposto ma attore in senso sostanziale, con la propria Controparte_1 domanda, come risulta dall'esposizione dei fatti narrati nel ricorso per decreto ingiuntivo e negli atti di causa, ha lamentato la mancata restituzione da parte del fratello , odierno opponente e Controparte_1 convenuto in senso sostanziale, dell'importo di €.89.833,14, pari al 50% delle residue rate del mutuo stipulato da entrambi i fratelli in data 29.01.2014 con il per finanziare l'attività CP_2 Controparte_2 del padre, , deceduto in data 02.10.2019. Persona_1
, dal canto suo, ha sostanzialmente impostato la propria difesa, deducendo la destinazione Parte_1 delle somme mutuate ad esclusivo vantaggio del fratello (e del padre) e il suo intervento nel contratto in quanto unico familiare a godere di un reddito congruo ma con l'intesa che non avrebbe onorato le rate di mutuo e alcuna richiesta gli sarebbe all'uopo stata avanzata, richiesta, invece, intervenuta da parte del fratello a seguito di contestazioni svolte nei confronti delle disposizioni testamentarie della madre, deceduta il 19.09.2022. Solo in via subordinata ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda monitoria, il versamento della metà dell'importo mutuato, pari ad €.200.000,00. Ciò posto, all'esito dell'istruttoria processuale emerge in modo incontestato e documentale
- che il 29.01.2014 entrambi i fratelli e hanno stipulato con Controparte_1 Parte_1 [...]
(oggi Banco BPM s.p.a.) un contratto di mutuo per ottenere l'erogazione dell'importo Controparte_2 di € 400.000,00, per fare fronte ad urgenti esigenze economiche relative all'attività del padre Per_1
(v. docc.1 e ss. del fascicolo monitorio e di parte opposta);
[...]
- che in detto contratto era stato stabilito il rimborso della somma mutuata in 240 rate mensili (cfr. pag. 5 del doc. 1 del fascicolo monitorio e di parte opposta) e che, in attesa dell'apertura di un conto comune intestato ad entrambi i mutuatari su cui addebitare le rate del mutuo, in data 29.01.2014 l'importo è stato erogato sul conto n. 1266, intestato a (cfr. pag. 8 del doc. 1 del fascicolo monitorio e di Controparte_1 parte opposta), e prontamente, sempre il 29.01.2014, trasferito sul conto corrente paterno (doc.6 di parte opposta ricorrente in via monitoria); pagina 2 di 5 - che i costi di preammortamento e le prime due rate del mutuo sono state addebitate sul conto corrente n. 1266 intestato all'opposto (v. docc.15 e ss. di parte opposta ricorrente in via monitoria), mentre tutte le successive rate sono state addebitate sul conto corrente n. 236, intestato a e Controparte_1 Pt_1
(v. docc.18 e ss. di parte opposta e ricorrente in via monitoria);
[...]
- che il mutuo è stato dapprima ridotto dell'importo di € 30.000,00 (per somma conferita dal padre) (cfr. docc.7 e ss. di parte opposta e ricorrente in via monitoria) e successivamente estinto con il versamento di
€.289.980,61 (cfr. docc.10 e ss. di parte opposta e ricorrente in via monitoria) (provenienti dalla vendita di beni immobili di proprietà di entrambi i fratelli a seguito dell'apertura della successione paterna), mentre tutta la restante provvista per il pagamento delle rate del mutuo (pari a complessivi €.180.253,54) è stata fornita per €.180.070,39 da ((cfr. docc.15 e ss. di parte opposta e ricorrente in via Controparte_1 monitoria)), e per soli €.183,15 da (con versamento del 23.04.2015: v. doc.22 di parte Parte_1 opposta e ricorrente in via monitoria);
- che ha invano sollecitato la restituzione delle somme versate e di competenza del fratello Controparte_1 pari al 50% delle rate del mutuo (v. docc.42 e ss. di parte opposta e ricorrente in via monitoria); mentre risulta oggetto di contestazione la destinazione della somma mutuata ad esclusivo vantaggio di parte opposta (e/o del padre delle parti). Ebbene, parte opposta ha offerto precisi riscontri documentali alla propria ricostruzione dei fatti posti alla base del ricorso monitorio, fatti che in parte risultano pacifici all'esito del processo. Ed invero, risulta documentalmente provato che l'opponente ha sottoscritto il “contratto di mutuo ipotecario” (doc.1 di parte opposta) quale “parte mutuataria”, figura che non lascia adito a dubbi circa la posizione di effettiva parte contrattuale assunta dall'opponente e che, per quanto qui di interesse, comporta un'ipotesi della solidarietà passiva di cui all'art.1294 c.c., trattandosi di un condebitore tenuto ad adempiere all'obbligo restitutorio insieme all'altro mutuatario. Diversamente opinando e accedendo alla ricostruzione dei fatti proposta da parte opponente, una parte contrattuale potrebbe liberarsi comodamente dal vincolo contrattuale invocando l'irrilevanza giuridica della relativa qualificazione contrattualmente assunta, in spregio a principi di buona fede oggettiva (incentivandosi così la stipulazione di contratti di finanziamento con la riserva mentale di poterli in seguito non onorare), di autoresponsabilità e di conservazione degli atti giuridici. La qualificazione della parte opponente quale parte contrattuale e, dunque, quale coobbligato in solido in forza della regola generale della solidarietà passiva di cui all'art.1294 c.c. in caso di pluralità di debitori, impone di verificare se, ed in quale misura, l'opposto possa ottenere la restituzione delle somme corrisposte all'Istituto di credito mutuante per il pagamento delle rate del finanziamento concluso anche dall'opponente. Sul punto soccorre il disposto dell'art.1298, co. 1, c.c., a mente del quale “Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi”, di tal che nei rapporti interni tra coobbligati l'obbligazione solidale si fraziona tra la pluralità di debitori, sicché il condebitore solidale che ha pagato l'intero ha diritto di regresso per la quota di competenza dell'altro (art.1299 c.c.), salvo che non risulti che la sua assunzione sia avvenuta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi e, comunque, in mancanza di diversa previsione, le quote si presumono uguali (art. 1298 c.c.).
pagina 3 di 5 Nella vicenda in esame parte opponente ha sostenuto che il finanziamento da essa sottoscritto insieme al fratello – e di cui quest'ultimo ha formalmente provveduto al pagamento delle rate per il cui rimborso agisce in questa sede - sarebbe stato stipulato nell'interesse esclusivo dell'opposto (e del proprio padre), come risulterebbe dalla circostanza che l'intera somma mutuata è stata erogata subito sul conto corrente dell'opposto e restando nella sua esclusiva disponibilità, e comunque la richiesta di restituzione sarebbe frutto di una ritorsione a fronte delle pretese avanzate a seguito dell'apertura della successione materna. Tale obiezione dell'opponente non appare condivisibile: invero, all'esito dell'istruttoria non è emerso alcun elemento idoneo a far ritenere provata (e/o presunta) la circostanza che il finanziamento concluso dagli odierni contendenti sia stato concluso nell'interesse esclusivo dell'opposto, non avendo parte opponente fornito dimostrazione dell'esistenza di elementi tali da vincere la presunzione “iuris tantum” di parità delle quote interne ai sensi del secondo comma dell'articolo 1298 c.c.. Costituendo, difatti, detta presunzione di cui all'art.1298, co. 2, c.c. una presunzione relativa (iuris tantum), e come tale implicante solo l'inversione dell'onere probatorio, è superabile attraverso presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti (cfr. ex multis Cass.1087/2000), Nella fattispecie esaminata l'opponente non ha fornito prova o elementi gravi precisi e concordanti da cui presumere validamente che tra le parti fosse intervenuto (originariamente o successivamente) alcun titolo o convenzione tale da modificare la situazione come risulta dalla ricostruzione di parte opposta e comprovata dalla documentazione acquisita al fascicolo d'ufficio. Inoltre, non solo risulta documentata la destinazione dell'importo mutuato esclusivamente a favore del padre delle parti (v. doc.6 di parte opposta, v. anche docc.46 e ss. di parte opposta relativi alla situazione finanziaria paterna), ma anche il trasferimento della somma mutuata dal conto corrente n. 1266, intestato a , al conto Controparte_1 corrente paterno, così come l'addebito sul conto dell'opposto esclusivamente delle prime due rate di mutuo, mentre tutte le successive rate sono state addebitate sul conto corrente n. 236, intestato ad entrambi i fratelli (v. docc.18 e ss. di parte opposta ricorrente in via monitoria). A maggior conforto delle deduzioni di parte opposta emerge che il mutuo di cui si discute è stato estinto con il versamento dell'importo di €. 289.980,61 proveniente dalla vendita di beni immobili di proprietà di entrambe le parti. Sostengono poi la ricostruzione svolta da parte opposta sull'ausilio all'attività paterna fornita da obbligazioni contratte dalle odierne parti le emergenze documentali relative alle diverse fideiussioni bancarie stipulate dai fratelli anche per rilevanti importi (v. docc.50 e ss. di parte CP_1 opposta). L'opposizione spiegata e la domanda riconvenzionale dell'opponente non possono, dunque, trovare accoglimento, essendo mancata la prova che l'obbligazione de qua fosse stata contratta nell'interesse esclusivo dell'opposto. Ne deriva, in applicazione del disposto dell'art. 1299, co. 1, c.c., che l'opposto potrà “ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”. Pertanto, atteso che le parti hanno contratto un'obbligazione solidale nei confronti della banca che ha erogato il mutuo senza determinazione delle rispettive quote, sicché la ripartizione interna delle quote è in parti uguali (50%, essendo due i coobbligati), ne consegue che l'opposto ha diritto a ripetere dall'opponente la quota di competenza di quest'ultimo, ingiunta in via monitoria. Infine, per completezza di trattazione, deve evidenziarsi il valore confessorio stragiudiziale della comunicazione del 27/07/2023, con la quale l'avvocato di parte opponente comunicava “… la sua [di
] disponibilità a saldare il credito vantato dal fratello, a mezzo dodici rate mensili costanti a Parte_1 decorrere dal prossimo mese di settembre” (v. docc.62 e s. di parte opposta).
pagina 4 di 5 Logico corollario di quanto sopra è che va rigettata l'opposizione spiegata e, conseguentemente, va confermato il decreto monitorio opposto. Al contempo va rigettata anche la domanda riconvenzionale di parte opponente. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori domande, eccezioni, argomentazioni delle parti devono ritenersi assorbite o devono essere rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, computati sul complessivo importo della controversia e dell'attività giudiziaria effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
2. conferma il decreto ingiuntivo n.1820/23 emesso da questo Tribunale il 27.11.2023 e notificato il 6.12.2023, e conseguentemente,
3. condanna parte opponente a pagare a parte opposta le somme portate dal decreto ingiuntivo n.1820/23 del Tribunale di Busto Arsizio;
4. rigetta ogni altra domanda avanzata;
5. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €7.052, oltre oneri di legge. Così deciso in Busto Arsizio l'8.1.2025
Il Giudice
A. D'Elia
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