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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/11/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NT IA, all'esito dell'udienza del
14/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1990/2018 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]in c.da Parte_1
Marù n° 123, cf: , elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/05/2018, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
- Che quale lavoratrice agricola la stessa negli anni 2012 e 2013 ha espletato la propria attività alle dipendenze della ditta CONSORZIO P.A.C. PROD. lavorando per 51 Parte_2 giornate lavorative nell'anno 2012, come si evince dalla documentazione allegata e per 51 giornate lavorative nell'anno 2013, come si evince dall'estratto contributivo rilascito dall' in data CP_1
4/7/2017;
- Che sussistendo i presupposti di legge e possedendo i requisiti, ha provveduto a presentare all' regolare domanda ai fini dell'ottenimento del trattamento di disoccupazione per l'anno CP_1
2013;
- Che l' provvedeva alla regolare liquidazione;
CP_1
Che con comunicazione del 30.06.2014, informava la parte oggi ricorrente che “la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013, presentata il 10.03.2014, liquidata il 09.06.2014 è stata RESPINTA per i seguenti motivi: REIEZIONE DOM: NON PUO' FAR VALERE IL
REQUISITO CONTRIBUTIVO RICHIESTO”.
- Che alcun esito ha sortito il ricorso amministrativo, proposto nei termini di legge, che si allega. Contestava le pretese avverse e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi e matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Non sussistono problemi di decadenza.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito specificato.
Presupposti fondamentali, ai fini del chiesto riconoscimento, sono dunque i due anni di contribuzione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
due anni di contribuzione, dovendo il lavoratore essere iscritto negli elenchi per l'anno per il quale è richiesta l'indennità e per l'anno precedente;
un minimo di 102 contributi giornalieri. CP_ La ricorrente rilevava che l' nonostante la richiesta, non le aveva riconosciuto quanto spettante.
Ciò premesso, la domanda è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
La ricorrente, infatti, ha provato mediante prova testimoniale di aver lavorato nell'anno di riferimento 2012, per n.51 giornate, e con l'estratto contributivo per l'anno 2013, di avere n.51 giornate.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno riferito che la ricorrente ha lavorato nell'anno 2012, alle dipendenze della ditta Consorzio Pac con l'orario indicato in ricorso, con una pausa pranzo, che il datore di lavoro impartiva direttive, che la ricorrente veniva pagata regolarmente.
Pertanto ha assolto l'onere probatorio richiesto ai fini della concessione del beneficio richiesto, tenuto anche conto che vi è in atti estratto contributivo per le giornate del 2013.
La domanda va dunque accolta, con la condanna dell' alla corresponsione alla ricorrente CP_1 dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2013, oltre interessi legali dalla maturazione sino al saldo, ed il conseguente diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria delle somme, a ciò ostando la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 16, co. 6, l. n. 412/91 e 22, co. 36, l. n. 724/94, nell'interpretazione pacificamente fornita dalla giurisprudenza, a mente della quale “il cumulo di interessi e di rivalutazione è possibile solo fino al 31 dicembre 1991, mentre dall'1 gennaio 1992 la rivalutazione monetaria va accordata solo nella misura in cui l'inflazione non risulti già assorbita dagli interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti previdenziali, divisato dall'art. 16 comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412, a decorrere dall'1 gennaio
1992” (Cons. Stato, n. 1715/09): nella fattispecie in esame tale presupposto non è stato nemmeno allegato dalla parte che ne ha invocato l'applicazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Bonina Carmela che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato il 31/05/2018, Parte_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Condanna l' a riconoscere il rapporto di lavoro prestato dalla parte ricorrente CP_1 [...]
, alle dipendenze della ditta Consorzio Pace nel 2012, per n. 51 giornate;
Parte_1
2)Condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'indennità di disoccupazione non riconosciuta CP_1 per l'anno 2013, salvo quanto già eventualmente corrisposto, oltre interessi legali dalla maturazione sino al saldo;
3) Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.500,00, CP_1 oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Carmela
Bonina;
Così deciso in Patti 14/11/2025
Il G.O.P.
NT IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NT IA, all'esito dell'udienza del
14/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1990/2018 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]in c.da Parte_1
Marù n° 123, cf: , elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/05/2018, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
- Che quale lavoratrice agricola la stessa negli anni 2012 e 2013 ha espletato la propria attività alle dipendenze della ditta CONSORZIO P.A.C. PROD. lavorando per 51 Parte_2 giornate lavorative nell'anno 2012, come si evince dalla documentazione allegata e per 51 giornate lavorative nell'anno 2013, come si evince dall'estratto contributivo rilascito dall' in data CP_1
4/7/2017;
- Che sussistendo i presupposti di legge e possedendo i requisiti, ha provveduto a presentare all' regolare domanda ai fini dell'ottenimento del trattamento di disoccupazione per l'anno CP_1
2013;
- Che l' provvedeva alla regolare liquidazione;
CP_1
Che con comunicazione del 30.06.2014, informava la parte oggi ricorrente che “la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013, presentata il 10.03.2014, liquidata il 09.06.2014 è stata RESPINTA per i seguenti motivi: REIEZIONE DOM: NON PUO' FAR VALERE IL
REQUISITO CONTRIBUTIVO RICHIESTO”.
- Che alcun esito ha sortito il ricorso amministrativo, proposto nei termini di legge, che si allega. Contestava le pretese avverse e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi e matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Non sussistono problemi di decadenza.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito specificato.
Presupposti fondamentali, ai fini del chiesto riconoscimento, sono dunque i due anni di contribuzione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
due anni di contribuzione, dovendo il lavoratore essere iscritto negli elenchi per l'anno per il quale è richiesta l'indennità e per l'anno precedente;
un minimo di 102 contributi giornalieri. CP_ La ricorrente rilevava che l' nonostante la richiesta, non le aveva riconosciuto quanto spettante.
Ciò premesso, la domanda è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
La ricorrente, infatti, ha provato mediante prova testimoniale di aver lavorato nell'anno di riferimento 2012, per n.51 giornate, e con l'estratto contributivo per l'anno 2013, di avere n.51 giornate.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno riferito che la ricorrente ha lavorato nell'anno 2012, alle dipendenze della ditta Consorzio Pac con l'orario indicato in ricorso, con una pausa pranzo, che il datore di lavoro impartiva direttive, che la ricorrente veniva pagata regolarmente.
Pertanto ha assolto l'onere probatorio richiesto ai fini della concessione del beneficio richiesto, tenuto anche conto che vi è in atti estratto contributivo per le giornate del 2013.
La domanda va dunque accolta, con la condanna dell' alla corresponsione alla ricorrente CP_1 dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2013, oltre interessi legali dalla maturazione sino al saldo, ed il conseguente diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria delle somme, a ciò ostando la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 16, co. 6, l. n. 412/91 e 22, co. 36, l. n. 724/94, nell'interpretazione pacificamente fornita dalla giurisprudenza, a mente della quale “il cumulo di interessi e di rivalutazione è possibile solo fino al 31 dicembre 1991, mentre dall'1 gennaio 1992 la rivalutazione monetaria va accordata solo nella misura in cui l'inflazione non risulti già assorbita dagli interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti previdenziali, divisato dall'art. 16 comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412, a decorrere dall'1 gennaio
1992” (Cons. Stato, n. 1715/09): nella fattispecie in esame tale presupposto non è stato nemmeno allegato dalla parte che ne ha invocato l'applicazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Bonina Carmela che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato il 31/05/2018, Parte_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Condanna l' a riconoscere il rapporto di lavoro prestato dalla parte ricorrente CP_1 [...]
, alle dipendenze della ditta Consorzio Pace nel 2012, per n. 51 giornate;
Parte_1
2)Condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'indennità di disoccupazione non riconosciuta CP_1 per l'anno 2013, salvo quanto già eventualmente corrisposto, oltre interessi legali dalla maturazione sino al saldo;
3) Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.500,00, CP_1 oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Carmela
Bonina;
Così deciso in Patti 14/11/2025
Il G.O.P.
NT IA