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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 12190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.10.2024 da
1) SI Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con gli Avv.ti Alida Agrimonti e Marco Dinardo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Signor Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano e britannico cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Monica Montani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lecce il 02.05.1992, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lecce, Atto n. 88, parte II, Serie A, Atti di Matrimonio nonché nei registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 760, Serie B, P II, anno 1992. pagina 1 di 5 I medesimo sono separati consensualmente con verbale in data 18/10/2006 omologato con decreto del
Tribunale di Milano in data 23/11/2006
Dal matrimonio sono nati i figli:
- , nato a [...] il [...], cittadino italiano e britannico, Persona_1
- ed nate a Lecce il 13.10.2002, cittadine italiane e Persona_2 Persona_3
britanniche, residenti presso la madre
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in Peschiera OM (MI), in via Europa n. 1, di proprietà della SI
e del Signor rispettivamente nella misura del 61% e del 39% rimarrà assegnata alla Pt_1 Pt_2
moglie che ivi continuerà a vivere con le figlie. Le spese condominiali ordinarie e le utenze saranno a carico della sig.ra mentre le spese condominiali straordinarie saranno proporzionalmente Pt_1 ripartite in base alle quote di proprietà dell'immobile. Le parti a tale fine si impegnano a comunicare all'amministrazione condominiale la suddetta ripartizione anche ai fini della riscossione degli oneri condominiali da parte della stessa;
2) Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento mensile dei figli e sino alla di loro autosufficienza economica un assegno di complessivi € 1.977,00 (ovvero € 659,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2024, annualmente rivalutato in base agli indici Istat (indice base agosto 2024, prima rivalutazione agosto 2025); la somma di denaro destinata al mantenimento mensile del figlio maggiore pari ad € 659,00 sarà versata Per_1
direttamente al medesimo mentre la somma destinata al mantenimento delle figlie gemelle ed Per_2
Per_
, pari ad € 1.318,00 continuerà ad essere versata alla SI Pt_1
3) Il padre terrà altresì proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 5 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
I coniugi concordano che sarà la SI ad anticipare tali spese ed il Signor a fronte Pt_1 Pt_2
della presentazione del relativo giustificativo, provvederà senza indugio al rimborso della quota parte di sua spettanza;
4) Le parti danno atto che, ad oggi, la SI è creditrice nei confronti del Signor Pt_1 Pt_2
della somma di denaro pari a complessivi 16.279,40, di cui € 15.387,40 a titolo di rivalutazione monetaria non versata e maturata sino ad agosto 2024 sull'assegno di mantenimento per i figli stabilito in sede di separazione personale dei genitori, nonché di € 892,00 a titolo di differenza tra quanto ad pagina 3 di 5 oggi versato per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2024 a titolo di assegno di mantenimento per i figli e quanto concordato, a tale titolo, al precedente punto 2) con decorrenza da agosto 2024. Altresì, datosi atto che per i mesi di agosto, settembre ed ottobre, il signor ha continuato a versare Pt_2 direttamente alla signora quale assegno di mantenimento per i tre figli l'importo di euro Pt_1
1.531,00 (ovvero circa € 510,00 per ciascun figlio) comprensivo dell'assegno per il figlio , la Per_1 signora dovrà riversare direttamente al figlio l'importo di € 1.530,00 già versato dal Pt_1 Per_1
padre e da ella incassato, mentre il signor corrisponderà direttamente al figlio il Pt_2 Per_1 residuo importo di € 447,00 pari alla differenza tra quanto ad oggi versato per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2024 e quanto dovuto al figlio a titolo di assegno di mantenimento per Per_1
quanto concordato al precedente punto 2) con decorrenza da agosto 2024.
Il Signor si obbliga, pertanto, a versare l'importo pari ad € 16.279,40 alla moglie in n. 36 rate Pt_2 mensili (le prime n. 35 di € 452,00 e la n. 36 di € 459,40) decorrenti da agosto 2024. Il primo rateo sarà versato contestualmente al rateo relativo al mese di novembre 2024; l'importo di € 1.530,00 nonché di € 447,00 dovuti rispettivamente dalla madre e dal padre al figlio per i mesi di Per_1
agosto, settembre ed ottobre 2024 saranno corrisposti direttamente a quest'ultimo entro dieci giorni dal deposito del presente atto.
5) I coniugi concordano che il Signor provvederà al pagamento degli oneri economici a Pt_2
suo carico (mantenimento prole, rimborso spese straordinarie ad essa afferenti, pagamento quota spese straordinarie condominiali, arretrati ISTAT) mediante distinti bonifici;
quanto al pregresso, le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni questione attinente al pagamento e/o all'avvenuto rimborso, anche mediante compensazione, delle spese straordinarie extra assegno relative ai figli anticipate e/o sostenute da ambo le parti negli ultimi cinque anni, dichiarandosi soddisfatti e tacitati delle rispettive pretese sino alla data del 31/07/2024;
6) L'autovettura modello Opel Meriva, intestata al Signor rimarrà, come sin ora fatto, in Pt_2
uso ai figli ed i relativi costi di bollo, assicurazione e manutenzione saranno anticipati dal padre previo poi rimborso allo stesso del 50% da parte della madre;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2024 hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 4 di 5 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lecce il 02.05.1992 tra e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune Parte_1 Parte_2
di Lecce, Atto n. 88, parte II, Serie A, Atti di Matrimonio nonché nei registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 760, Serie B, P II, anno 1992;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecce perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.10.2024 da
1) SI Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con gli Avv.ti Alida Agrimonti e Marco Dinardo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Signor Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano e britannico cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Monica Montani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lecce il 02.05.1992, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lecce, Atto n. 88, parte II, Serie A, Atti di Matrimonio nonché nei registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 760, Serie B, P II, anno 1992. pagina 1 di 5 I medesimo sono separati consensualmente con verbale in data 18/10/2006 omologato con decreto del
Tribunale di Milano in data 23/11/2006
Dal matrimonio sono nati i figli:
- , nato a [...] il [...], cittadino italiano e britannico, Persona_1
- ed nate a Lecce il 13.10.2002, cittadine italiane e Persona_2 Persona_3
britanniche, residenti presso la madre
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in Peschiera OM (MI), in via Europa n. 1, di proprietà della SI
e del Signor rispettivamente nella misura del 61% e del 39% rimarrà assegnata alla Pt_1 Pt_2
moglie che ivi continuerà a vivere con le figlie. Le spese condominiali ordinarie e le utenze saranno a carico della sig.ra mentre le spese condominiali straordinarie saranno proporzionalmente Pt_1 ripartite in base alle quote di proprietà dell'immobile. Le parti a tale fine si impegnano a comunicare all'amministrazione condominiale la suddetta ripartizione anche ai fini della riscossione degli oneri condominiali da parte della stessa;
2) Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento mensile dei figli e sino alla di loro autosufficienza economica un assegno di complessivi € 1.977,00 (ovvero € 659,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2024, annualmente rivalutato in base agli indici Istat (indice base agosto 2024, prima rivalutazione agosto 2025); la somma di denaro destinata al mantenimento mensile del figlio maggiore pari ad € 659,00 sarà versata Per_1
direttamente al medesimo mentre la somma destinata al mantenimento delle figlie gemelle ed Per_2
Per_
, pari ad € 1.318,00 continuerà ad essere versata alla SI Pt_1
3) Il padre terrà altresì proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 5 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
I coniugi concordano che sarà la SI ad anticipare tali spese ed il Signor a fronte Pt_1 Pt_2
della presentazione del relativo giustificativo, provvederà senza indugio al rimborso della quota parte di sua spettanza;
4) Le parti danno atto che, ad oggi, la SI è creditrice nei confronti del Signor Pt_1 Pt_2
della somma di denaro pari a complessivi 16.279,40, di cui € 15.387,40 a titolo di rivalutazione monetaria non versata e maturata sino ad agosto 2024 sull'assegno di mantenimento per i figli stabilito in sede di separazione personale dei genitori, nonché di € 892,00 a titolo di differenza tra quanto ad pagina 3 di 5 oggi versato per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2024 a titolo di assegno di mantenimento per i figli e quanto concordato, a tale titolo, al precedente punto 2) con decorrenza da agosto 2024. Altresì, datosi atto che per i mesi di agosto, settembre ed ottobre, il signor ha continuato a versare Pt_2 direttamente alla signora quale assegno di mantenimento per i tre figli l'importo di euro Pt_1
1.531,00 (ovvero circa € 510,00 per ciascun figlio) comprensivo dell'assegno per il figlio , la Per_1 signora dovrà riversare direttamente al figlio l'importo di € 1.530,00 già versato dal Pt_1 Per_1
padre e da ella incassato, mentre il signor corrisponderà direttamente al figlio il Pt_2 Per_1 residuo importo di € 447,00 pari alla differenza tra quanto ad oggi versato per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2024 e quanto dovuto al figlio a titolo di assegno di mantenimento per Per_1
quanto concordato al precedente punto 2) con decorrenza da agosto 2024.
Il Signor si obbliga, pertanto, a versare l'importo pari ad € 16.279,40 alla moglie in n. 36 rate Pt_2 mensili (le prime n. 35 di € 452,00 e la n. 36 di € 459,40) decorrenti da agosto 2024. Il primo rateo sarà versato contestualmente al rateo relativo al mese di novembre 2024; l'importo di € 1.530,00 nonché di € 447,00 dovuti rispettivamente dalla madre e dal padre al figlio per i mesi di Per_1
agosto, settembre ed ottobre 2024 saranno corrisposti direttamente a quest'ultimo entro dieci giorni dal deposito del presente atto.
5) I coniugi concordano che il Signor provvederà al pagamento degli oneri economici a Pt_2
suo carico (mantenimento prole, rimborso spese straordinarie ad essa afferenti, pagamento quota spese straordinarie condominiali, arretrati ISTAT) mediante distinti bonifici;
quanto al pregresso, le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni questione attinente al pagamento e/o all'avvenuto rimborso, anche mediante compensazione, delle spese straordinarie extra assegno relative ai figli anticipate e/o sostenute da ambo le parti negli ultimi cinque anni, dichiarandosi soddisfatti e tacitati delle rispettive pretese sino alla data del 31/07/2024;
6) L'autovettura modello Opel Meriva, intestata al Signor rimarrà, come sin ora fatto, in Pt_2
uso ai figli ed i relativi costi di bollo, assicurazione e manutenzione saranno anticipati dal padre previo poi rimborso allo stesso del 50% da parte della madre;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2024 hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 4 di 5 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lecce il 02.05.1992 tra e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune Parte_1 Parte_2
di Lecce, Atto n. 88, parte II, Serie A, Atti di Matrimonio nonché nei registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 760, Serie B, P II, anno 1992;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecce perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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