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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2925/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2925 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Sant'Anastasia (NA), alla Via Romani n. 174, presso lo studio dell'avv. Antonietta Panico, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 04.12.2025, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM, apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17.07.2025, i ricorrenti epigrafati, premesso di aver contratto matrimonio in data 20.10.1988 in Napoli, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione nascevano due figli: in Napoli il 19.02.1997- ed in Napoli il Per_1 Per_2 pagina 1 di 3 19.02.2005- e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 04.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, previo deposito di note congiunte sostitutive di udienza in data 01.12.2025, le parti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
indi, il Presidente relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, occorre precisare che, benché le parti concludevano in atti richiedendo che la separazione consensuale fosse pronunciata con decreto di omologa, nel caso di specie, considerate le norme processuali ratione temporis applicabili, la pronuncia va resa con sentenza, che recepisce le condizioni accessorie dalle parti concordate ove non contrarie a norme imperative o all'ordine pubblico.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2.Il signor corrisponderà alla moglie, , un contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili da versare entro e non oltre il giorno
05 di ciascun mese, rivalutabile anno per anno secondo l'indice Istat, da accreditare a mezzo bonifico sul seguente IBAN [...], inoltre, provvederà al pagamento del canone di locazione della casa familiare pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00);
3.Per quanto previsto in premessa i coniugi dichiarano espressamente di accettare in modo incondizionato quanto statuito rendendolo parte integrante dei mentovati patti e condizioni e pagina 2 di 3 ritenendoli qui per integralmente ripetuti e trascritti;
4. le parti rese edotte della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 6 del DL 12/09/2014, n. 132 convertito in Legge 162/2014, dichiarano espressamente di volervi rinunciare”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) nata a [...] il [...] e (c.f. C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa C.F._2 le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione
(Atto n. 30, Parte I- Anno 1988);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 04.12.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2925 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Sant'Anastasia (NA), alla Via Romani n. 174, presso lo studio dell'avv. Antonietta Panico, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 04.12.2025, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM, apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17.07.2025, i ricorrenti epigrafati, premesso di aver contratto matrimonio in data 20.10.1988 in Napoli, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione nascevano due figli: in Napoli il 19.02.1997- ed in Napoli il Per_1 Per_2 pagina 1 di 3 19.02.2005- e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 04.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, previo deposito di note congiunte sostitutive di udienza in data 01.12.2025, le parti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
indi, il Presidente relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, occorre precisare che, benché le parti concludevano in atti richiedendo che la separazione consensuale fosse pronunciata con decreto di omologa, nel caso di specie, considerate le norme processuali ratione temporis applicabili, la pronuncia va resa con sentenza, che recepisce le condizioni accessorie dalle parti concordate ove non contrarie a norme imperative o all'ordine pubblico.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2.Il signor corrisponderà alla moglie, , un contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili da versare entro e non oltre il giorno
05 di ciascun mese, rivalutabile anno per anno secondo l'indice Istat, da accreditare a mezzo bonifico sul seguente IBAN [...], inoltre, provvederà al pagamento del canone di locazione della casa familiare pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00);
3.Per quanto previsto in premessa i coniugi dichiarano espressamente di accettare in modo incondizionato quanto statuito rendendolo parte integrante dei mentovati patti e condizioni e pagina 2 di 3 ritenendoli qui per integralmente ripetuti e trascritti;
4. le parti rese edotte della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 6 del DL 12/09/2014, n. 132 convertito in Legge 162/2014, dichiarano espressamente di volervi rinunciare”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) nata a [...] il [...] e (c.f. C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa C.F._2 le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione
(Atto n. 30, Parte I- Anno 1988);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 04.12.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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