Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 528 /2024
All'udienza del 17/06/2025 innanzi al GOT dott. Marcello Bellomo sono presenti alle ore 10.53 per parte ricorrente l'Avv. SAMMARTANO VINCENZO e per parte resistente l'Avv. GIACALONE GIUSEPPINA e la signora personalmente e per il terzo chiamato l'avv Parte_1
Montanti e le dottoresse Roberta Camicia e Caterina Eterno ai fini della pratica professionale
L'avv. Sammartano si riporta alla memoria conclusiva depositata nonché all'atto introduttivo ed agli ulteriori atti;
insiste nella liquidazione dei compensi a carico dell'erario
L'avv. Giacalone rappresenta che è intervenuta sentenza di condanna del tribunale di Marsala per la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione per la violazione dell'art 570 cpc insiste pertanto in memoria di costituzione e nell'eccezione di decadenza dall'assegnazione e chiede un rinvio per il deposito della motivazione.
L'avv. Sammartano rileva che la sentenza non è definitiva e pertanto non rileva ai fini della decisione.
L'avv. Montanti si riporta alle conclusioni della memoria di costituzione con eccezione di estraneità alla vicenda sostanziale tra le parti e compresa la richiesta di pagamento dei canoni scaduti.
Il Giudice sentita la discussione delle parti si ritira in camera di consiglio. Riaperto il verbale alle ore 17.12 il Giudice decide la causa dando lettura del dispositivo della sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 528 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Occupazione senza titolo di immobile vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SAMMARTANO VINCENZO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._2
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIACALONE GIUSEPPINA con procura in atti, resistente
[...]
e di
, CF Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'Avv. MONTANTI P.IVA_1
LAURA giusta procura in atti, terzo chiamato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'udienza odierna le parti hanno discusso la causa come da verbale che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art.281 decies cpc, , dopo aver Parte_2
premesso di “essere assegnatario dell'immobile sito in Marsala, nella Via Omero n. 6, come da contratto di locazione stipulato tra il predetto e l' della Controparte_1
provincia di in data 15.02.1996” allegava che detto immobile “attualmente, … risulta CP_1
abusivamente occupato sine titulo dalla ex coniuge, la quale già da Parte_1 tempo avrebbe dovuto lasciarlo nella disponibilità dell'assegnatario” specificando al contempo che né in sede di separazione dei coniugi né in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale aveva adottato alcuna statuizione sulla casa familiare “stante la mancanza di prole minore o comunque economicamente non indipendente”.
Ritenendo sussistente il diritto al rilascio dell'immobile chiedeva al Tribunale “ - accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Marsala, nella Via Omero n. 6 da parte di - per l'effetto, condannare a rilasciare Parte_1 Parte_1
immediatamente l'immobile sito in Marsala, nella Via Omero n. 6 e restituirlo a , Parte_2
libero da persone o cose di sua proprietà; - vinte le spese e gli oneri del giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva la resistente la quale eccepiva la decadenza del ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 bis DL 93/2013 oltre che per la esistente morosità nel pagamento dei canoni di locazione ed allegava la sussistenza “di esigenze primarie che impediscono il rilascio immediato dell'immobile”.
Chiedeva quindi: “in via preliminare, autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Trapani (TP), nel Piazzale Falcone e Borsellino, n. 15, C.F. , e di conseguenza fissare P.IVA_1
chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima Udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- in via principale, nel merito, dichiarare la decadenza del Sig. dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale Parte_2
pubblica ex art. 3 bis, D.L. n. 93 del 14.08.2013 nei confronti degli autori di delitti di violenza domestica;
- in via subordinata, dichiarare la infondatezza della richiesta di rilascio dell'immobile per intervenuta decadenza del Sig. dall'assegnazione dell'alloggio popolare per Parte_2
mancato pagamento dei canoni di locazione;
- in via ancora più gradata, dichiarare la sussistenza di esigenze primarie che impediscono il rilascio immediato dell'immobile”.
Disposto il mutamento di rito ed autorizzata detta chiamata di terzo, si costituiva l' CP_1
il quale nel merito chiedeva “di dichiarare l' estraneo alle contrapposte richieste e domande Pt_3 delle altre parti in causa e, in ogni caso, respingersi quelle eventualmente rivolte nei confronti dell' ; - l'accoglimento della domanda riconvenzionale come sopra esposta e spiegata e per Pt_3
l'effetto la condanna dei sigg. e/o in via solidale o Parte_2 Parte_1
ciascuno per la sua parte, al pagamento della somma di € 11.185,26 a titolo di canoni di locazione per la conduzione e/o di indennità di occupazione per l'utilizzo di fatto dell'immobile di proprietà dell' sito a Marsala, sito nella via Omero n. 6, non corrisposti e calcolati sino al 30/6/2024, Pt_3
oltre ai/alle canoni/indennità mensili nella misura di € 52,00 che matureranno in corso di causa”.
Instaurato il contraddittorio il giudizio è stato istruito con il deposito di documenti e l'assunzione della prova orale con i testi richiesti dal terzo chiamato.
La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento
Ed invero ai sensi dell'art 3 bis Dl 93/2013 “In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609- bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione;
in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto”.
Presupposto per l'operatività della decadenza de qua è quindi la sussistenza di una sentenza di condanna anche se non definitiva per uno dei reati in detta norma specificati.
Nel caso di specie la resistente nulla ha dedotto né documentato sul punto essendosi limitata a depositare copia del decreto di citazione a giudizio del ricorrente per la violazione del precetto di cui all'art 572 cp e della comparsa di costituzione quale parte civile nel procedimento penale n. 2280/2023 RGNR.
Né sul punto può trovare accoglimento l'istanza di rinvio formulata all'udienza odierna, al fine di depositare la sentenza nel frattempo intervenuta – secondo la prospettazione della resistente- completa della motivazione, sia perché in precedenza la resistente nulla ha dedotto sullo stato del processo penale, sia per non essere stato depositato nemmeno il dispositivo della decisione, sia per avere all'udienza odierna essa resistente dichiarato l'intervenuta condanna del ricorrente per un reato non ricompreso tra quelli per i quali è prevista la decadenza de qua.
Va da sé che in un simile contesto, tenuto conto degli oneri di domanda allegazione e prova gravanti sulla parte, l'utilizzo dei poteri officiosi per l'acquisizione del documento de quo avrebbe di fatto consentito alla resistente di sottrarsi agli oneri probatori sulla stessa ex lege gravanti.
Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per morosità nel pagamento dei canoni di locazione: oltre ad evidenziare che alcuna domanda ha in tal senso formulato il locatore pure chiamato in causa, non può non rilevarsi la mancanza di interesse della resistente sul punto non potendo essa per tale ipotesi subentrare al ricorrente.
Del tutto priva dei necessari riscontri probatori è rimasta la pure allegata sussistenza di
“esigenze primarie che impediscono il rilascio immediato dell'immobile” nulla potendosi desumere dalla mera certificazione reddituale per di più riferita al solo anno di imposta 2021.
Parte resistente va quindi condannata al rilascio dell'immobile in favore del ricorrente.
Va infine accolta la domanda riconvenzionale formulata dal terzo chiamato atteso che la sussistenza e l'ammontare della morosità indicata in memoria di costituzione non solo non sono stati contestati dal conduttore ma sono stati pure confermati dalle dichiarazioni della teste escussa all'udienza del 28.01.2025 la quale ha dichiarato “-il debito al Testimone_1
31.12.2024 è di 11.185 euro ed il canone mensile è di € 52,00 euro” ed ancora “negli ultimi tre anni i canoni sono stati regolarmente pagati il grosso del debito è pregresso”
Ne deriva che il ricorrente (il quale alcuna domanda sul punto ha formulato nei confronti della resistente) va condannato al pagamento in favore dell' della somma di € 11.185,00 oltre Pt_3
interessi al saggio legale dalla data della domanda fino all'effettivo saldo, a titolo di canoni di locazione non corrisposti.
Quanto alle spese del giudizio esse vanno poste a carico della resistente nei rapporti tra quest'ultima ed il ed a carico di quest'ultimo con riferimento all'accoglimento della Parte_2
domanda riconvenzionale formulata dall' . Pt_3
Dette spese tenuto conto del valore della controversia come indicato in ricorso
(indeterminabile), visto il DM 55/2014 come da ultimo modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dell'attività professionale effettivamente posta in essere nonché della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della semplicità della fase istruttoria, si liquidano in complessivi
Euro 2.538,50 di cui € 459,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva;
€ 840 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali ed Iva nella misura Pt_4
di legge oltre gli esborsi come da foglio di notizie disponibile presso la competente cancelleria;
nei rapporti tra ricorrente e resistente mentre tenuto conto del valore della controversia come indicato in memoria di costituzione con domanda riconvenzionale (€ 11.185,26), visto il DM 55/2014 come da ultimo modificato dal DM 147/2022, dell'attività professionale effettivamente posta in essere nonché della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della semplicità della fase istruttoria, si liquidano nei rapporti tra ricorrente e terzo chiamato in complessivi Euro 2.538,50 di cui € 459,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva;
€ 840 per la fase istruttoria ed €
850,50 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali Cassa ed Iva nella misura di legge ed
€237 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 528/2024 r.g.a.c.:
- condanna a rilasciare in favore di l'immobile Parte_1 Parte_2
sito in Marsala, nella Via Omero n. 6 (edificio 1, scala B, interno 9 piano 4°) libero di persone e cose;
- condanna al pagamento in favore dell in persona del legale Parte_2 Pt_3
rappresentante pro tempore della somma di € 11.185,26 a titolo di canoni di locazioni non corrisposti fino al 31.12.2024 oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda al saldo;
- condanna al pagamento in favore di e per esso Parte_1 Parte_2
dell'Erario delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.538,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed IVA come per legge se dovuti e gli esborsi risultanti dal foglio notizie disponibile presso la competente Cancelleria;
- condanna al pagamento in favore dell in persona del legale Parte_2 Pt_3
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.538,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed IVA come per legge se dovuti ed €237 per esborsi documentati.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 17 giugno 2025
Il Giudice Dott. Marcello Bellomo