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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.813 /2024 AL
RA
, rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
CALFA TERESA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte opponente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202400000202000 notificata in data 31.1.2024 relativamente alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito meglio indicati nell'atto introduttivo.
Lamentava la non dovutezza delle somme portate dal preavviso per intervenuta prescrizione. Si costituiva eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e/l'infondatezza del ricorso per essere l'unico contradddittore sulle doglianze inerenti la sussistenza del credito l'ente impositore non citato in giudizio.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa veniva decisa.
Il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione;
va osservato come detta censura è proposta esclusivamente nei confronti di un soggetto (il concessionario) che è privo di legittimazione passiva, posto che tale censura, in quanto afferente il merito della pretesa, può essere fatta valere nei confronti dell'Ente impositore (quale titolare del credito), non evocato in giudizio nel caso di specie.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte con la sentenza
7514 del 2022”Deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007, n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito
(positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame,…. ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito: Cass. 19 giugno 2019, n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102
c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è
l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004, n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex [art.] 1188, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006, n. 21222; 15 luglio 2007, n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.il difetto di legitimatio ad causam, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito
[in tal senso Cass., Sez. un., 9 febbraio 2012, n. 1912:
«l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; n. 6160 del 2000; n.
11284 del 2010)... “.
Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 800,00 oltre accessori .
Cosenza,13.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino