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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/04/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10707/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10707/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 1 aprile 2025 innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per l'avv. SGUERSO FILIPPO, oggi sostituito dall'avv. Manuela Roggero. Parte_1
Per l'avv. ZANNI VALENTINA, oggi sostituita dall'avv. Daniela Controparte_1
Marziano.
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli telematici depositati.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
Il Giudice
dott. Chiara Russo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. R.G. 10707/2023 promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FILIPPO SGUERSO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
P.I. ) con il patrocinio degli avv.ti e Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
VALENTINA ZANNI
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo (in breve, chiedeva al Tribunale di Controparte_1 CP_1 Genova di ingiungere a il pagamento della somma di € 38.610,74, oltre interessi, Parte_1 della quale diveniva cessionaria in seguito a cessione in blocco ex art. 58 TUB. In parziale accoglimento del ricorso veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 2336/2023, eliminata la quota pretesa a titolo di penale, per un importo di € 36.786,29 a titolo di residuo dovuto derivante dal contratto di prestito personale concluso da ES CA e . Pt_1 Proponeva opposizione il , il quale eccepiva: l'improcedibilità della domanda per mancato Pt_1 esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione e il difetto di legittimazione attiva di in quanto né ES né ne davano comunicazione all'attore: la missiva relativa, CP_1 CP_1
a differenza di quanto affermato dalla controparte, non era ricevuta dal;
lamentava l'assenza di Pt_1 documentazione comprovante l'esistenza del credito, visto che la sola produzione dell'estratto conto nel rito monitorio non era ritenuta sufficiente ad integrare i requisiti di cui all'art. 633 comma 1 c.p.c.; contestava l'informalità della firma apposta sul contratto di finanziamento di cui al doc. 3 di controparte, dal quale sarebbe originato il preteso credito di perché non inquadrabile nei CP_1 riconosciuti modelli PadES, CAdES e XadES;
eccepiva l'applicazione di interessi superiori ai limiti legali di riferimento, nonché la presenza di clausole vessatorie agli artt. 11, 18 e 19; eccepiva di aver già estinto il proprio debito con ES sulla base di un diverso titolo da quello di cui in oggetto della presente causa;
si opponeva all'eventuale concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per mancata integrazione dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. L'opponente chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e che in ogni caso venisse accertato che nulla il doveva versare alla parte convenuta per i titoli per cui è causa. Pt_1
Si costituiva in giudizio la quale rilevava, in fatto, l'inadempimento del agli obblighi CP_1 Pt_1 di cui al doc. 3 del rito monitorio, asserendo la validità del contratto perché correttamente firmato da pagina 2 di 9 controparte, e la regolarità dell'avviso della cessione contenuto nella Gazzetta Ufficiale e della comunicazione mediante raccomandata del 10/01/2023. In diritto, ribadiva la validità del contratto, confermata dalle dichiarazioni dello stesso opponente contenute nell'atto di citazione;
rilevava che il mancato immediato esperimento della mediazione era riconducibile all'insolvenza del debitore, che aveva dilatato i tempi di riscossione del credito e chiedeva in ogni caso termine per procedere a mediazione prima dell'udienza di comparizione delle parti;
contestava i rilievi di controparte sulla propria carenza di legittimazione ad agire, ritenendo, anche sulla base di quanto statuito dalla Suprema Corte, che la notificazione della cessione non doveva rispettare particolari formalità, oltre a non avere costitutivo nei confronti del debitore;
evidenziava che il contratto di finanziamento si perfezionava con il consenso delle parti, per cui l'esistenza del credito era provata dalla semplice produzione in giudizio del documento contrattuale;
la provenienza della firma apposta al contratto dalla controparte era provata dall'uso dell'applicativo “GN” e riconosciuta dal provider Infocert S.p.A.; in punto usura, rilevava che i tassi di interesse erano stati legittimamente pattuiti, anche sulla base di un piano di ammortamento, concordato, della durata di tredici anni, mentre per quanto riguarda la vessatorietà delle clausole contrattuali, anche quelle venivano consapevolmente firmate da controparte, con tutte le conseguenze giuridiche che ne scaturivano;
riteneva, infine, infondata l'eccezione di pagamento, perché il finanziamento concordato con ES aveva come finalità la ristrutturazione del debito generato da precedenti contratti stipulati;
rilevava la sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, stante la mancata allegazione da parte di controparte di documenti a sostegno delle proprie argomentazioni.
La convenuta opposta, in definitiva, chiedeva: il rigetto delle domande di controparte, la conferma del decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecutorietà. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. sul presupposto che la causa appariva di pronta soluzione, il presente Giudice respingeva le istanze istruttorie e fissava l'udienza per le precisazioni delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso in fatto, osserva:
Sull'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. L'attore opponente in citazione ha sollevato eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. L'eccezione non è stata reiterata e deve ritenersi rinunciata. Se ne ravvisa in ogni caso l'infondatezza. L'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010 contiene un elenco tassativo di materie soggette alla procedura di mediazione obbligatoria, il cui mancato esperimento determina l'improcedibilità della domanda. Tale norma prevede infatti che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto…”. Il contratto di prestito personale va considerato contratto di natura bancaria e rientra quindi tra le materie di cui all'art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010 soggette alla mediazione obbligatoria.
Tuttavia, il comma 4 della norma in esame sottrae all'applicazione del comma 1 bis, e quindi all'obbligo della mediazione, i procedimenti per ingiunzione. La ratio di tale scelta legislativa è da ravvisarsi, come affermano le Sezioni Unite n. 19596/2020, nella finalità del procedimento monitorio, che è quella di consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo;
finalità che verrebbe frustrata dall'imposizione del previo esperimento della procedura di mediazione, che comporterebbe l'allungamento dei tempi processuali. Si legge infatti nella parte motiva della citata sentenza: “ (…)
pagina 3 di 9 Dalla lettura della relazione illustrativa che figura tra i lavori preparatori del D.Lgs. n. 28 del 2010 risulta evidente come il legislatore fosse ben consapevole della difficoltà di andare ad inserire un istituto con finalità tipicamente deflattive, come la mediazione, nel contesto di un procedimento, quello monitorio, caratterizzato dal contraddittorio differito. Si legge in quel documento, infatti, che l'art. 5, comma 4 decreto in esame elenca una serie di procedimenti "posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, a fronte di una tutela giurisdizionale che è invece in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi". L'esclusione del procedimento per ingiunzione e di quello per convalida di licenza o di sfratto dall'obbligo di preventivo esperimento della mediazione "si giustifica per il fatto che in essi ci troviamo di fronte a forme di accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva. Il procedimento è caratterizzato da un contraddittorio differito o rudimentale e mira a consentire al creditore di conseguire rapidamente un titolo esecutivo. Appare pertanto illogico frustrare tale esigenza imponendo la mediazione o comunque il differimento del processo".
La convenuta aveva quindi l'obbligo di avviare il procedimento di mediazione non in fase monitoria, ma nel presente giudizio di merito e in effetti lo stesso risulta essere stato avviato prima della prima udienza e regolarmente svolto (v. verbale negativo depositato il 25.2.2025).
La condizione di procedibilità può dunque dirsi assolta.
Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Controparte_1 Parte attrice ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione attiva di “in quanto né lei né CP_1 tantomeno ES banca hanno mai comunicato al sig. la pretesa cessione del Parte_1 credito che ha posto alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 2336/2023” (v. pag. 2 CP_1 parte attrice). L'eccezione va respinta. Innanzitutto, essa è mal posta, in quanto la notificazione del contratto di cessione non incide sulla legittimazione del cessionario, non avendo alcun effetto costitutivo: il contratto di cessione si perfeziona con il mero consenso delle parti. E' per effetto della stipula del contratto di cessione, dunque, che il cessionario diviene titolare del credito ceduto e si legittima all'esercizio dell'azione di recupero. Si legga sul punto quanto statuito da Cass., ordinanza n. 4713/2019: “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell'avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante l'avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto).
In secondo luogo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce la forma ordinaria di comunicazione dell'avvenuta cessione in caso di cessione in blocco di crediti.
pagina 4 di 9 L'art. 58 TUB prevede al comma 2 che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La CA d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”. Nella presente fattispecie parte opposta ha dato prova dell'avvenuta comunicazione della cessione del credito del 21.12.2022 mediante l'avviso di cui al doc. 2 fase monitoria, esonerando in questo modo lo stesso cessionario dalla notificazione dell'avvenuta cessione al debitore ceduto. Inoltre, dalla lettura dell'art. 4 legge 130/1999, in combinato disposto con lo stesso art. 58 TUB, emerge come risulti
“sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione, come accade nel caso di specie nel quale l'avviso include i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, stante la presenza del nome del cedente
(ES CA S.p.A.), del cessionario ( e della data di cessione Controparte_1
(21.12.2022).
Inoltre, anche laddove si dovesse ritenere che la notifica effettuata dalla cessionaria in data 10.1.2023 non si mai pervenuta all'indirizzo del destinatario, la circostanza sarebbe irrilevante, in quanto essa può dirsi avvenuta con la notificazione del decreto ingiuntivo, poichè la notificazione della cessione è un atto a forma libera. Si legga sul punto quanto statuito da Cass, sentenza 12734/2021 : « La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
(Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 02/04/2019) ».
Si rileva infine che parte attrice non ha messo in dubbio né la stipula del contratto di cessione, né la ricomprensione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione avvenuta tra e CP_1
ES, fatti che possono dunque dirsi pacifici.
In ogni caso, la convenuta opposta ha depositato il contratto notarile di cessione (doc. n. 3), al quale è allegato l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali è possibile individuare quello oggetto di causa. Infine, è agli atti (doc. n. 8 bis fase monitoria) la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente, la quale ulteriormente dimostra l'intervenuto trasferimento del diritto, provenendo da soggetto controinteressato.
Nel merito. Sulla prova del credito.
Parte attrice ha eccepito che la convenuta opposta non ha provato il versamento dell'importo finanziato e che quindi non ha assolto all'onere di provare gli elementi costitutivi della propria domanda. L'eccezione va respinta. Sul punto occorre evidenziare che il contratto di finanziamento, a differenza di quello di mutuo, non ha natura reale, ma consensuale, cioè si perfeziona con il semplice consenso delle parti, senza necessità della materiale consegna del denaro. La Cassazione ha infatti avuto modo di chiarire come “[…] il contratto di finanziamento risulta caratterizzato dall'obbligo di un soggetto di fornire capitali a ripetizione, in base ad un rapporto fondamentale di carattere consensuale ed obbligatorio (Cass. 27 novembre 1967, n. 2845): in conseguenza, […] il contratto di finanziamento, o mutuo di scopo, è, per converso, fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica, che assolve essenzialmente una funzione creditizia, con la conseguenza che la consegna della somma da corrispondere, normalmente per stati di avanzamento, e con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo, rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione principale, anziché (come nel mutuo) l'elemento costitutivo del contratto (Cass. 21 luglio 1998, n. 7116)” (Cassazione civile sez. I, 06/09/2019, n. 22380).
pagina 5 di 9 La convenuta opposta ha dato dunque adeguata prova del suo diritto di credito attraverso la produzione del contratto (allegato n. 3 fascicolo monitorio), e non era onerata anche della prova del materiale versamento della somma.
Peraltro, la convenuta ha spiegato il mancato versamento nelle mani del con la circostanza che Pt_1 il finanziamento è stato chiesto ed ottenuto al fine di estinguere una precedente posizione debitoria.
In particolare, la convenuta ha affermato che l'attore risultava essere debitore nei confronti della stessa
ES in virtù di due rapporti di finanziamento (il prestito personale 20220260246420 e il rapporto di credito 10071473360966, doc. 4), che il ha chiesto e ottenuto la riunione dei due Pt_1 debiti e la loro estinzione con un unico nuovo finanziamento, che la somma non è stata accreditata materialmente in favore del , bensì utilizzata per l'estinzione dei due pregressi debiti. Pt_1
Tali deduzioni non possono ritenersi tardive, come invece eccepito dal , nonostante la sua Pt_1 costituzione ben oltre i termini di costituzione, sostanziandosi in mere difese. La tardiva costituzione comporta infatti l'inammissibilità delle eccezioni in senso stretto e delle riconvenzionali proposte dal convenuto con comparsa depositata a termine di costituzione scaduto. Né risulta violato il contraddittorio, poiché l'opponente ha potuto controdedurre sul punto nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Peraltro, risulta dal contratto (pag. 11) che il ha chiesto ed ottenuto il finanziamento al fine Pt_1 di estinguere una precedente esposizione debitoria. In esso si legge infatti: “Finalità della richiesta: ristrutturazione credito CRC”.
Sul disconoscimento della sottoscrizione del contratto.
L'opponente ha dichiarato di disconoscere integralmente il contratto e ha affermato che il documento non risulta validamente sottoscritto, rilevando che la firma digitale ivi apparentemente apposta “non è corredata da alcun collegamento ipertestuale che ne attesti la correttezza, la riconducibilità e l'autenticità”. La convenuta opposta, che ha rilevato di aver prodotto in sede monitoria solo un documento in PDF, privo di sottoscrizione digitale, ha integrato detta produzione documentale in comparsa di costituzione, unitamente alla quale ha depositato il documento sottoscritto in digitale e la certificazione del verificatore GN (doc. nn. 1 e 2), il quale attesta l'integrità, l'attendibilità e la validità delle firme ivi apposte.
Parte opponente si è limitata a contestare l'efficacia probatoria di tali dichiarazioni “in quanto provenienti da terzi estranei al giudizio” e ha ribadito il disconoscimento della sottoscrizione. Ora, si consideri sul punto che il disconoscimento della sottoscrizione apposta su una scrittura privata è inammissibile se generico. E' consolidato infatti il principio secondo cui, pur non essendo richiesto ai fini del disconoscimento della scrittura privata l'uso di formule sacramentali, è tuttavia sempre necessario che la parte contro la quale la scrittura privata viene prodotta in giudizio proponga contro l'autenticità della medesima o della sottoscrizione ivi apposta un'apposita impugnazione di specifico ed inequivoco contenuto, da cui possano desumersi con certezza le ragioni della negazione dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione, con la conseguenza che, se non contestata in tali modalità, la scrittura acquista la stessa efficacia probatoria dell'originale (Cass. n. 13425/2014, Cass. n. 6968/2006, Cass. n. 11419/2004). Ciò vale a fortiori per il contratto posto alla base del monitorio : il contratto impugnato è stato sottoscritto con firma digitale e al riguardo l'art. 21 del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 stabilisce che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria”. Dunque, compete a chi opera il disconoscimento della sottoscrizione provare di non aver apposto la firma digitale e quindi fornire la prova che altri, a sua insaputa e contro la sua volontà, abbiano abusivamente utilizzato il dispositivo per l'apposizione della sua firma digitale. Ma il non ha Pt_1
pagina 6 di 9 offerto alcun elemento a supporto delle sue generiche contestazioni, limitandosi alla mera negazione dell'autenticità della sottoscrizione. Il disconoscimento operato è pertanto inefficace e l'eccezione sollevata va respinta.
Sull'ammontare degli interessi e sulla natura usuraria del tasso L'opponente ha sollevato contestazioni in ordine all'eccessivo ammontare degli interessi previsti in contratto e ne ha eccepito l'usurarietà. Ora, va innanzitutto evidenziato che il primo dato valorizzato dall'opponente, secondo il quale il contratto prevedeva un ammontare complessivo di interessi per euro 28.349,03 su un capitale mutuato di euro 36.047,77 appare del tutto neutro, in quanto l'ammontare complessivo degli interessi è direttamente proporzionale al numero delle rate di ammortamento (nel caso di specie, 12 rate annue per 35 anni). E' solo la natura usuraria del tasso pattuito, ovvero la sua misura al momento della pattuizione, se superiore alla soglia di legge, ad avere rilevanza. Se il tasso è inferiore alla soglia e dunque non è usurario, gli interessi pattuiti sono validi e possono essere legittimamente pretesi dalla banca. Nel caso di specie, peraltro, la questione sollevata dall'opponente è meramente teorica: in concreto, infatti, il ha pagato solo le prime tre rate previste nel piano di ammortamento, con la Pt_1 conseguenza che gli interessi richiesti dalla banca sono solo quelli relativi a dette tre rate, mentre la parte più consistente del debito ingiunto ammonta al capitale scaduto e impagato. Su un totale ingiunto di euro 36.786,29, il capitale residuo ammonta ad euro 35.623,53.
Quanto alla contestazione di usurarietà, essa è formulata in termini talmente generici da non consentirne neppure la delibazione. L'opponente avrebbe dovuto allegare la misura del tasso pattuito, la misura della soglia di legge al momento della stipula, il superamento di quest'ultima, verificato peraltro con l'utilizzo della formula della CA d'Italia. E' stato infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che il calcolo dell'usurarietà del tasso concretamente applicato al rapporto (TEG) deve essere effettuato utilizzando tale formula, raffrontandosi altrimenti valori tra loro disomogenei. Le voci prese in considerazione per il calcolo del TEG devono essere le stesse che la CA d'Italia utilizza per il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevante ai fini della determinazione del tasso soglia. Il principio si può ritenere definitivamente acquisito a seguito della pronuncia della Suprema Corte n.16303/2018, la quale, pur avendo ben più ampio oggetto, statuisce comunque il principio della necessaria omogeneità dei parametri di riferimento per il TEG e per il TEGM. In un primo passaggio, la sentenza si occupa del discusso carattere interpretativo dell'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, che ha disciplinato la commissione di massimo scoperto: escludendolo, ma al tempo stesso ritenendo tale esclusione non decisiva per la rilevanza o meno della CMS ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Nella trattazione di questo aspetto, la sentenza coglie l'occasione per rilevare che la medesima definizione impiegata per individuare l'usura – commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse – che si riscontra sia all'art. 644, 4° comma, c.p., sia all'art. 2, 1° comma, l. n. 108/96, indica
“con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi”. In un secondo passaggio, la pronuncia evidenzia che la CMS “non può non rientrare tra le “commissioni” o
“remunerazioni” del credito menzionate sia dall'art. 644 c.p., comma quarto, c.p. che dall'art. 2, comma 1 legge 108 del 1996, attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca”. Acquisito tale passaggio, la decisione delle SS.UU. - assumendo come indefettibile l'esigenza di omogeneità, o simmetria, fra rilevazione del tasso soglia e verifica dell'eventuale ricorrenza dell'usura a livello di fattispecie concreta - stima possibile «superare» ogni ipotetica illegittimità dei decreti ministeriali (con conseguente, e rilevata, disapplicazione dei medesimi da parte del giudice), a mezzo di adeguata valorizzazione del dato separato della CMS media, pure pagina 7 di 9 pubblicato nei decreti stessi (secondo quanto già indicato, del resto, dall'ordinanza di Cass., n. 15188/2017, che ha rimesso la questione al vaglio delle SS. UU.). Dal momento che la valutazione di usurarietà deve essere effettuata secondo la formula della CA d'Italia, non appare dunque attendibile la valutazione di usurarietà compiuta secondo altri parametri. Si è già detto, peraltro, che l'attore neppure ha precisato il parametro utilizzato. L'usurarietà del tasso di interesse applicato, inoltre, va accertata con riferimento al momento di stipula del contratto, poiché è a questo momento che fanno riferimento l'art. 644 c.p. che disciplina il reato di usura e l'art. 1815 c.c., come modificati dall'art. 1 comma 1 d. l. n. 394/2000 (norma che ha superato il vaglio di legittimità della Corte Costituzionale). Tale norma statuisce che: “si intendono usurari gli interessi che superano, al momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Indicazione recepita dalla Suprema Corte, la quale, esprimendosi in relazione ad un contratto di mutuo, ha ritenuto che l'usurarietà sopravvenuta del tasso di interesse non incida sulla validità della pattuizione. Si legga sul punto quanto statuito da Cass. SSUU, sentenza n. 24675/2017: “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. E' solo al tasso pattuito dalle parti al momento della stipula del contratto che occorre dunque far riferimento per l'accertamento dell'usurarietà del patto relativo agli interessi applicabili al rapporto, e appare dunque del tutto irrilevante il superamento della soglia di legge nel corso del rapporto. Nulla sul punto, ancora una volta, ha allegato l'attore. Infine, la doglianza relativa all'usurarietà del tasso risulta smentita dalle allegazioni (non contestate) e dalla documentazione prodotta dalla banca, dalle quali risulta che alla data di stipula del contratto il tasso soglia era pari al 15,96% e che il tasso pattuito dalle parti (Teg del rapporto) era pari al 9,95%, e quindi inferiore alla soglia di legge. L'eccezione va dunque respinta.
Sull'eccezione di abusività delle clausole. L'opponente lamenta altresì che il contratto contenga “una lunga serie di clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. e di clausole abusive ai danni del consumatore, e precisamente: clausola 10, clausola 11, clausola 13, clausola 18, clausola 19 e clausola 20” (pag. 5 atto di citazione in opposizione) e chiede dichiararsene la nullità. Ora, va considerato sul punto innanzitutto che ancora una volta l'eccezione appare talmente generica da non consentirne la delibazione, non essendo espresse le ragioni a sostegno della medesima. L'unica doglianza per la quale l'opponente ha espresso una qualche considerazione è quella relativa alla penale, che ha giudicato manifestamente eccessiva, pur non allegandone la misura.
La nullità, per come affermata dall'opponente, appare costituire solo oggetto di eccezione, volta a paralizzare la pretesa avversaria e in quest'ottica ne va accertata l'assoluta irrilevanza, posto che nessuna somma è stata ingiunta a titolo di penale – l'importo relativo era stato richiesto dalla CP_1 in sede monitoria, eliminato dal giudice della fase e non più richiesto dalla convenuta nel presente giudizio, nel quale la creditrice chiede solo la conferma del decreto- e che a titolo di interessi di mora è stato ingiunto l'esiguo importo di 128,96, calcolato sul capitale a scadere e ad un tasso inferiore a quello previsto per gli interessi corrispettivi. L'eccezione va dunque respinta.
pagina 8 di 9 Sull'eccezione di pagamento. Parte opponente afferma in citazione di aver effettivamente concluso con ES un contratto di finanziamento, ma che questo è stato integralmente adempiuto.
L'eccezione di intervenuto pagamento, oltre che generica, appare del tutto sfornita di prova e va dunque respinta.
In conclusione di tutto quanto sopra, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione, dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo e condanna parte attrice opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10707/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 1 aprile 2025 innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per l'avv. SGUERSO FILIPPO, oggi sostituito dall'avv. Manuela Roggero. Parte_1
Per l'avv. ZANNI VALENTINA, oggi sostituita dall'avv. Daniela Controparte_1
Marziano.
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli telematici depositati.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
Il Giudice
dott. Chiara Russo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. R.G. 10707/2023 promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FILIPPO SGUERSO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
P.I. ) con il patrocinio degli avv.ti e Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
VALENTINA ZANNI
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo (in breve, chiedeva al Tribunale di Controparte_1 CP_1 Genova di ingiungere a il pagamento della somma di € 38.610,74, oltre interessi, Parte_1 della quale diveniva cessionaria in seguito a cessione in blocco ex art. 58 TUB. In parziale accoglimento del ricorso veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 2336/2023, eliminata la quota pretesa a titolo di penale, per un importo di € 36.786,29 a titolo di residuo dovuto derivante dal contratto di prestito personale concluso da ES CA e . Pt_1 Proponeva opposizione il , il quale eccepiva: l'improcedibilità della domanda per mancato Pt_1 esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione e il difetto di legittimazione attiva di in quanto né ES né ne davano comunicazione all'attore: la missiva relativa, CP_1 CP_1
a differenza di quanto affermato dalla controparte, non era ricevuta dal;
lamentava l'assenza di Pt_1 documentazione comprovante l'esistenza del credito, visto che la sola produzione dell'estratto conto nel rito monitorio non era ritenuta sufficiente ad integrare i requisiti di cui all'art. 633 comma 1 c.p.c.; contestava l'informalità della firma apposta sul contratto di finanziamento di cui al doc. 3 di controparte, dal quale sarebbe originato il preteso credito di perché non inquadrabile nei CP_1 riconosciuti modelli PadES, CAdES e XadES;
eccepiva l'applicazione di interessi superiori ai limiti legali di riferimento, nonché la presenza di clausole vessatorie agli artt. 11, 18 e 19; eccepiva di aver già estinto il proprio debito con ES sulla base di un diverso titolo da quello di cui in oggetto della presente causa;
si opponeva all'eventuale concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per mancata integrazione dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. L'opponente chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e che in ogni caso venisse accertato che nulla il doveva versare alla parte convenuta per i titoli per cui è causa. Pt_1
Si costituiva in giudizio la quale rilevava, in fatto, l'inadempimento del agli obblighi CP_1 Pt_1 di cui al doc. 3 del rito monitorio, asserendo la validità del contratto perché correttamente firmato da pagina 2 di 9 controparte, e la regolarità dell'avviso della cessione contenuto nella Gazzetta Ufficiale e della comunicazione mediante raccomandata del 10/01/2023. In diritto, ribadiva la validità del contratto, confermata dalle dichiarazioni dello stesso opponente contenute nell'atto di citazione;
rilevava che il mancato immediato esperimento della mediazione era riconducibile all'insolvenza del debitore, che aveva dilatato i tempi di riscossione del credito e chiedeva in ogni caso termine per procedere a mediazione prima dell'udienza di comparizione delle parti;
contestava i rilievi di controparte sulla propria carenza di legittimazione ad agire, ritenendo, anche sulla base di quanto statuito dalla Suprema Corte, che la notificazione della cessione non doveva rispettare particolari formalità, oltre a non avere costitutivo nei confronti del debitore;
evidenziava che il contratto di finanziamento si perfezionava con il consenso delle parti, per cui l'esistenza del credito era provata dalla semplice produzione in giudizio del documento contrattuale;
la provenienza della firma apposta al contratto dalla controparte era provata dall'uso dell'applicativo “GN” e riconosciuta dal provider Infocert S.p.A.; in punto usura, rilevava che i tassi di interesse erano stati legittimamente pattuiti, anche sulla base di un piano di ammortamento, concordato, della durata di tredici anni, mentre per quanto riguarda la vessatorietà delle clausole contrattuali, anche quelle venivano consapevolmente firmate da controparte, con tutte le conseguenze giuridiche che ne scaturivano;
riteneva, infine, infondata l'eccezione di pagamento, perché il finanziamento concordato con ES aveva come finalità la ristrutturazione del debito generato da precedenti contratti stipulati;
rilevava la sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, stante la mancata allegazione da parte di controparte di documenti a sostegno delle proprie argomentazioni.
La convenuta opposta, in definitiva, chiedeva: il rigetto delle domande di controparte, la conferma del decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecutorietà. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. sul presupposto che la causa appariva di pronta soluzione, il presente Giudice respingeva le istanze istruttorie e fissava l'udienza per le precisazioni delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso in fatto, osserva:
Sull'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. L'attore opponente in citazione ha sollevato eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. L'eccezione non è stata reiterata e deve ritenersi rinunciata. Se ne ravvisa in ogni caso l'infondatezza. L'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010 contiene un elenco tassativo di materie soggette alla procedura di mediazione obbligatoria, il cui mancato esperimento determina l'improcedibilità della domanda. Tale norma prevede infatti che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto…”. Il contratto di prestito personale va considerato contratto di natura bancaria e rientra quindi tra le materie di cui all'art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010 soggette alla mediazione obbligatoria.
Tuttavia, il comma 4 della norma in esame sottrae all'applicazione del comma 1 bis, e quindi all'obbligo della mediazione, i procedimenti per ingiunzione. La ratio di tale scelta legislativa è da ravvisarsi, come affermano le Sezioni Unite n. 19596/2020, nella finalità del procedimento monitorio, che è quella di consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo;
finalità che verrebbe frustrata dall'imposizione del previo esperimento della procedura di mediazione, che comporterebbe l'allungamento dei tempi processuali. Si legge infatti nella parte motiva della citata sentenza: “ (…)
pagina 3 di 9 Dalla lettura della relazione illustrativa che figura tra i lavori preparatori del D.Lgs. n. 28 del 2010 risulta evidente come il legislatore fosse ben consapevole della difficoltà di andare ad inserire un istituto con finalità tipicamente deflattive, come la mediazione, nel contesto di un procedimento, quello monitorio, caratterizzato dal contraddittorio differito. Si legge in quel documento, infatti, che l'art. 5, comma 4 decreto in esame elenca una serie di procedimenti "posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, a fronte di una tutela giurisdizionale che è invece in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi". L'esclusione del procedimento per ingiunzione e di quello per convalida di licenza o di sfratto dall'obbligo di preventivo esperimento della mediazione "si giustifica per il fatto che in essi ci troviamo di fronte a forme di accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva. Il procedimento è caratterizzato da un contraddittorio differito o rudimentale e mira a consentire al creditore di conseguire rapidamente un titolo esecutivo. Appare pertanto illogico frustrare tale esigenza imponendo la mediazione o comunque il differimento del processo".
La convenuta aveva quindi l'obbligo di avviare il procedimento di mediazione non in fase monitoria, ma nel presente giudizio di merito e in effetti lo stesso risulta essere stato avviato prima della prima udienza e regolarmente svolto (v. verbale negativo depositato il 25.2.2025).
La condizione di procedibilità può dunque dirsi assolta.
Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Controparte_1 Parte attrice ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione attiva di “in quanto né lei né CP_1 tantomeno ES banca hanno mai comunicato al sig. la pretesa cessione del Parte_1 credito che ha posto alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 2336/2023” (v. pag. 2 CP_1 parte attrice). L'eccezione va respinta. Innanzitutto, essa è mal posta, in quanto la notificazione del contratto di cessione non incide sulla legittimazione del cessionario, non avendo alcun effetto costitutivo: il contratto di cessione si perfeziona con il mero consenso delle parti. E' per effetto della stipula del contratto di cessione, dunque, che il cessionario diviene titolare del credito ceduto e si legittima all'esercizio dell'azione di recupero. Si legga sul punto quanto statuito da Cass., ordinanza n. 4713/2019: “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell'avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante l'avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto).
In secondo luogo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce la forma ordinaria di comunicazione dell'avvenuta cessione in caso di cessione in blocco di crediti.
pagina 4 di 9 L'art. 58 TUB prevede al comma 2 che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La CA d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”. Nella presente fattispecie parte opposta ha dato prova dell'avvenuta comunicazione della cessione del credito del 21.12.2022 mediante l'avviso di cui al doc. 2 fase monitoria, esonerando in questo modo lo stesso cessionario dalla notificazione dell'avvenuta cessione al debitore ceduto. Inoltre, dalla lettura dell'art. 4 legge 130/1999, in combinato disposto con lo stesso art. 58 TUB, emerge come risulti
“sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione, come accade nel caso di specie nel quale l'avviso include i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, stante la presenza del nome del cedente
(ES CA S.p.A.), del cessionario ( e della data di cessione Controparte_1
(21.12.2022).
Inoltre, anche laddove si dovesse ritenere che la notifica effettuata dalla cessionaria in data 10.1.2023 non si mai pervenuta all'indirizzo del destinatario, la circostanza sarebbe irrilevante, in quanto essa può dirsi avvenuta con la notificazione del decreto ingiuntivo, poichè la notificazione della cessione è un atto a forma libera. Si legga sul punto quanto statuito da Cass, sentenza 12734/2021 : « La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
(Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 02/04/2019) ».
Si rileva infine che parte attrice non ha messo in dubbio né la stipula del contratto di cessione, né la ricomprensione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione avvenuta tra e CP_1
ES, fatti che possono dunque dirsi pacifici.
In ogni caso, la convenuta opposta ha depositato il contratto notarile di cessione (doc. n. 3), al quale è allegato l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali è possibile individuare quello oggetto di causa. Infine, è agli atti (doc. n. 8 bis fase monitoria) la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente, la quale ulteriormente dimostra l'intervenuto trasferimento del diritto, provenendo da soggetto controinteressato.
Nel merito. Sulla prova del credito.
Parte attrice ha eccepito che la convenuta opposta non ha provato il versamento dell'importo finanziato e che quindi non ha assolto all'onere di provare gli elementi costitutivi della propria domanda. L'eccezione va respinta. Sul punto occorre evidenziare che il contratto di finanziamento, a differenza di quello di mutuo, non ha natura reale, ma consensuale, cioè si perfeziona con il semplice consenso delle parti, senza necessità della materiale consegna del denaro. La Cassazione ha infatti avuto modo di chiarire come “[…] il contratto di finanziamento risulta caratterizzato dall'obbligo di un soggetto di fornire capitali a ripetizione, in base ad un rapporto fondamentale di carattere consensuale ed obbligatorio (Cass. 27 novembre 1967, n. 2845): in conseguenza, […] il contratto di finanziamento, o mutuo di scopo, è, per converso, fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica, che assolve essenzialmente una funzione creditizia, con la conseguenza che la consegna della somma da corrispondere, normalmente per stati di avanzamento, e con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo, rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione principale, anziché (come nel mutuo) l'elemento costitutivo del contratto (Cass. 21 luglio 1998, n. 7116)” (Cassazione civile sez. I, 06/09/2019, n. 22380).
pagina 5 di 9 La convenuta opposta ha dato dunque adeguata prova del suo diritto di credito attraverso la produzione del contratto (allegato n. 3 fascicolo monitorio), e non era onerata anche della prova del materiale versamento della somma.
Peraltro, la convenuta ha spiegato il mancato versamento nelle mani del con la circostanza che Pt_1 il finanziamento è stato chiesto ed ottenuto al fine di estinguere una precedente posizione debitoria.
In particolare, la convenuta ha affermato che l'attore risultava essere debitore nei confronti della stessa
ES in virtù di due rapporti di finanziamento (il prestito personale 20220260246420 e il rapporto di credito 10071473360966, doc. 4), che il ha chiesto e ottenuto la riunione dei due Pt_1 debiti e la loro estinzione con un unico nuovo finanziamento, che la somma non è stata accreditata materialmente in favore del , bensì utilizzata per l'estinzione dei due pregressi debiti. Pt_1
Tali deduzioni non possono ritenersi tardive, come invece eccepito dal , nonostante la sua Pt_1 costituzione ben oltre i termini di costituzione, sostanziandosi in mere difese. La tardiva costituzione comporta infatti l'inammissibilità delle eccezioni in senso stretto e delle riconvenzionali proposte dal convenuto con comparsa depositata a termine di costituzione scaduto. Né risulta violato il contraddittorio, poiché l'opponente ha potuto controdedurre sul punto nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Peraltro, risulta dal contratto (pag. 11) che il ha chiesto ed ottenuto il finanziamento al fine Pt_1 di estinguere una precedente esposizione debitoria. In esso si legge infatti: “Finalità della richiesta: ristrutturazione credito CRC”.
Sul disconoscimento della sottoscrizione del contratto.
L'opponente ha dichiarato di disconoscere integralmente il contratto e ha affermato che il documento non risulta validamente sottoscritto, rilevando che la firma digitale ivi apparentemente apposta “non è corredata da alcun collegamento ipertestuale che ne attesti la correttezza, la riconducibilità e l'autenticità”. La convenuta opposta, che ha rilevato di aver prodotto in sede monitoria solo un documento in PDF, privo di sottoscrizione digitale, ha integrato detta produzione documentale in comparsa di costituzione, unitamente alla quale ha depositato il documento sottoscritto in digitale e la certificazione del verificatore GN (doc. nn. 1 e 2), il quale attesta l'integrità, l'attendibilità e la validità delle firme ivi apposte.
Parte opponente si è limitata a contestare l'efficacia probatoria di tali dichiarazioni “in quanto provenienti da terzi estranei al giudizio” e ha ribadito il disconoscimento della sottoscrizione. Ora, si consideri sul punto che il disconoscimento della sottoscrizione apposta su una scrittura privata è inammissibile se generico. E' consolidato infatti il principio secondo cui, pur non essendo richiesto ai fini del disconoscimento della scrittura privata l'uso di formule sacramentali, è tuttavia sempre necessario che la parte contro la quale la scrittura privata viene prodotta in giudizio proponga contro l'autenticità della medesima o della sottoscrizione ivi apposta un'apposita impugnazione di specifico ed inequivoco contenuto, da cui possano desumersi con certezza le ragioni della negazione dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione, con la conseguenza che, se non contestata in tali modalità, la scrittura acquista la stessa efficacia probatoria dell'originale (Cass. n. 13425/2014, Cass. n. 6968/2006, Cass. n. 11419/2004). Ciò vale a fortiori per il contratto posto alla base del monitorio : il contratto impugnato è stato sottoscritto con firma digitale e al riguardo l'art. 21 del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 stabilisce che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria”. Dunque, compete a chi opera il disconoscimento della sottoscrizione provare di non aver apposto la firma digitale e quindi fornire la prova che altri, a sua insaputa e contro la sua volontà, abbiano abusivamente utilizzato il dispositivo per l'apposizione della sua firma digitale. Ma il non ha Pt_1
pagina 6 di 9 offerto alcun elemento a supporto delle sue generiche contestazioni, limitandosi alla mera negazione dell'autenticità della sottoscrizione. Il disconoscimento operato è pertanto inefficace e l'eccezione sollevata va respinta.
Sull'ammontare degli interessi e sulla natura usuraria del tasso L'opponente ha sollevato contestazioni in ordine all'eccessivo ammontare degli interessi previsti in contratto e ne ha eccepito l'usurarietà. Ora, va innanzitutto evidenziato che il primo dato valorizzato dall'opponente, secondo il quale il contratto prevedeva un ammontare complessivo di interessi per euro 28.349,03 su un capitale mutuato di euro 36.047,77 appare del tutto neutro, in quanto l'ammontare complessivo degli interessi è direttamente proporzionale al numero delle rate di ammortamento (nel caso di specie, 12 rate annue per 35 anni). E' solo la natura usuraria del tasso pattuito, ovvero la sua misura al momento della pattuizione, se superiore alla soglia di legge, ad avere rilevanza. Se il tasso è inferiore alla soglia e dunque non è usurario, gli interessi pattuiti sono validi e possono essere legittimamente pretesi dalla banca. Nel caso di specie, peraltro, la questione sollevata dall'opponente è meramente teorica: in concreto, infatti, il ha pagato solo le prime tre rate previste nel piano di ammortamento, con la Pt_1 conseguenza che gli interessi richiesti dalla banca sono solo quelli relativi a dette tre rate, mentre la parte più consistente del debito ingiunto ammonta al capitale scaduto e impagato. Su un totale ingiunto di euro 36.786,29, il capitale residuo ammonta ad euro 35.623,53.
Quanto alla contestazione di usurarietà, essa è formulata in termini talmente generici da non consentirne neppure la delibazione. L'opponente avrebbe dovuto allegare la misura del tasso pattuito, la misura della soglia di legge al momento della stipula, il superamento di quest'ultima, verificato peraltro con l'utilizzo della formula della CA d'Italia. E' stato infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che il calcolo dell'usurarietà del tasso concretamente applicato al rapporto (TEG) deve essere effettuato utilizzando tale formula, raffrontandosi altrimenti valori tra loro disomogenei. Le voci prese in considerazione per il calcolo del TEG devono essere le stesse che la CA d'Italia utilizza per il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevante ai fini della determinazione del tasso soglia. Il principio si può ritenere definitivamente acquisito a seguito della pronuncia della Suprema Corte n.16303/2018, la quale, pur avendo ben più ampio oggetto, statuisce comunque il principio della necessaria omogeneità dei parametri di riferimento per il TEG e per il TEGM. In un primo passaggio, la sentenza si occupa del discusso carattere interpretativo dell'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, che ha disciplinato la commissione di massimo scoperto: escludendolo, ma al tempo stesso ritenendo tale esclusione non decisiva per la rilevanza o meno della CMS ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Nella trattazione di questo aspetto, la sentenza coglie l'occasione per rilevare che la medesima definizione impiegata per individuare l'usura – commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse – che si riscontra sia all'art. 644, 4° comma, c.p., sia all'art. 2, 1° comma, l. n. 108/96, indica
“con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi”. In un secondo passaggio, la pronuncia evidenzia che la CMS “non può non rientrare tra le “commissioni” o
“remunerazioni” del credito menzionate sia dall'art. 644 c.p., comma quarto, c.p. che dall'art. 2, comma 1 legge 108 del 1996, attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca”. Acquisito tale passaggio, la decisione delle SS.UU. - assumendo come indefettibile l'esigenza di omogeneità, o simmetria, fra rilevazione del tasso soglia e verifica dell'eventuale ricorrenza dell'usura a livello di fattispecie concreta - stima possibile «superare» ogni ipotetica illegittimità dei decreti ministeriali (con conseguente, e rilevata, disapplicazione dei medesimi da parte del giudice), a mezzo di adeguata valorizzazione del dato separato della CMS media, pure pagina 7 di 9 pubblicato nei decreti stessi (secondo quanto già indicato, del resto, dall'ordinanza di Cass., n. 15188/2017, che ha rimesso la questione al vaglio delle SS. UU.). Dal momento che la valutazione di usurarietà deve essere effettuata secondo la formula della CA d'Italia, non appare dunque attendibile la valutazione di usurarietà compiuta secondo altri parametri. Si è già detto, peraltro, che l'attore neppure ha precisato il parametro utilizzato. L'usurarietà del tasso di interesse applicato, inoltre, va accertata con riferimento al momento di stipula del contratto, poiché è a questo momento che fanno riferimento l'art. 644 c.p. che disciplina il reato di usura e l'art. 1815 c.c., come modificati dall'art. 1 comma 1 d. l. n. 394/2000 (norma che ha superato il vaglio di legittimità della Corte Costituzionale). Tale norma statuisce che: “si intendono usurari gli interessi che superano, al momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Indicazione recepita dalla Suprema Corte, la quale, esprimendosi in relazione ad un contratto di mutuo, ha ritenuto che l'usurarietà sopravvenuta del tasso di interesse non incida sulla validità della pattuizione. Si legga sul punto quanto statuito da Cass. SSUU, sentenza n. 24675/2017: “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. E' solo al tasso pattuito dalle parti al momento della stipula del contratto che occorre dunque far riferimento per l'accertamento dell'usurarietà del patto relativo agli interessi applicabili al rapporto, e appare dunque del tutto irrilevante il superamento della soglia di legge nel corso del rapporto. Nulla sul punto, ancora una volta, ha allegato l'attore. Infine, la doglianza relativa all'usurarietà del tasso risulta smentita dalle allegazioni (non contestate) e dalla documentazione prodotta dalla banca, dalle quali risulta che alla data di stipula del contratto il tasso soglia era pari al 15,96% e che il tasso pattuito dalle parti (Teg del rapporto) era pari al 9,95%, e quindi inferiore alla soglia di legge. L'eccezione va dunque respinta.
Sull'eccezione di abusività delle clausole. L'opponente lamenta altresì che il contratto contenga “una lunga serie di clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. e di clausole abusive ai danni del consumatore, e precisamente: clausola 10, clausola 11, clausola 13, clausola 18, clausola 19 e clausola 20” (pag. 5 atto di citazione in opposizione) e chiede dichiararsene la nullità. Ora, va considerato sul punto innanzitutto che ancora una volta l'eccezione appare talmente generica da non consentirne la delibazione, non essendo espresse le ragioni a sostegno della medesima. L'unica doglianza per la quale l'opponente ha espresso una qualche considerazione è quella relativa alla penale, che ha giudicato manifestamente eccessiva, pur non allegandone la misura.
La nullità, per come affermata dall'opponente, appare costituire solo oggetto di eccezione, volta a paralizzare la pretesa avversaria e in quest'ottica ne va accertata l'assoluta irrilevanza, posto che nessuna somma è stata ingiunta a titolo di penale – l'importo relativo era stato richiesto dalla CP_1 in sede monitoria, eliminato dal giudice della fase e non più richiesto dalla convenuta nel presente giudizio, nel quale la creditrice chiede solo la conferma del decreto- e che a titolo di interessi di mora è stato ingiunto l'esiguo importo di 128,96, calcolato sul capitale a scadere e ad un tasso inferiore a quello previsto per gli interessi corrispettivi. L'eccezione va dunque respinta.
pagina 8 di 9 Sull'eccezione di pagamento. Parte opponente afferma in citazione di aver effettivamente concluso con ES un contratto di finanziamento, ma che questo è stato integralmente adempiuto.
L'eccezione di intervenuto pagamento, oltre che generica, appare del tutto sfornita di prova e va dunque respinta.
In conclusione di tutto quanto sopra, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione, dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo e condanna parte attrice opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
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