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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/12/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1013/2023
TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 09 DICEMBRE 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 1013 DELL'ANNO 2023
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che con riferimento alla presente udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note di trattazione scritta della causa, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
Il Giudice dott.ssa Elvira Terranova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Elvira Terranova pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1013 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
con sede in Reggio Emilia, Via Sante Vincenzi n. Parte_1
9/A, B, C, D, C.F. , in persona del legale rappresentante, sig. P.IVA_1 Parte_2
, nato a [...], il [...], C.F.
[...] C.F._1 elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Via Leopoldo Nobili n. 5, nello studio e presso la persona dell'avv. Benedetta Franchella, C.F. , del Foro di Reggio C.F._2
Emilia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
con sede in Controguerra (TE), Contrada Piane Tronto Controparte_1
(C.F. e P.I. ), in persona del Procuratore Generale e legale rappresentante sig. P.IVA_2
, in virtù di procura insti-toria, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Controparte_2
Esposto (C.F. – P.E.C. e presso lo CodiceFiscale_3 Email_1 stesso elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Pag. 2 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione notificato il 31.03.2023 la Parte_1
[... conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Teramo, la in Controparte_1 relazione al decreto ingiuntivo n. 316/2023 del 01-07 marzo 2023, nel quale veniva ordinato il pagamento della somma di Euro 18.000,00 in favore di oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura liquidate in Euro 145,50 per esborsi, Euro 567,00 per competenze professionali, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA.
L'opposta aveva agito in sede monitoria adducendo di essere creditrice della controparte per la mancata corresponsione di 18.000,00 Euro, IVA compresa, dovuta in virtù di contratto di subfornitura, stipulato tra le parti in data 07.10.2021, relativo alla costruzione di una palestra scolastica commissionata dal Parte_3
Riferiva l'opponente, quindi, come il corrispettivo totale pattuito, a fronte delle forniture da ricevere, ammontasse ad Euro 269.620,00, e che ella stessa avesse correttamente effettuato i primi versamenti nei termini contrattualmente stabiliti, ovvero: Euro 21.324,00 alla comunicazione di inizio della produzione dei pilastri;
Euro 85.296,00 entro i cinque giorni successivi all'incasso del SAL n°1 emesso dopo la posa dei pilastri.
Al momento del pagamento del saldo previsto di euro 163.000,00, precisava di aver effettivamente trattenuto la somma di 18.000,00, Euro iva compresa ma, ciò, solo per operare una legittima compensazione con alcune posizioni debitorie frattanto sorte in capo alla opposta, per degli inadempimenti nei quali era occorsa nel corso del rapporto di subfornitura.
Sottolineava come la operazione fosse giustificata, in primis, in base ai documenti di trasporto, allegati dalla ricorrente, dai quali si poteva facilmente ricavare che la fornitura dei pilastri fosse stata, ad esempio, effettuata solo in data 8.11.2021. Quindi, con un ritardo di ben 9 giorni rispetto al termine convenuto tra le parti all'art.
5. In tale disposizione pattizia, difatti, era previsto che la consegna dei citati manufatti fosse fissata al 31.10.2021. Ed al secondo comma, pertanto, era sancito che per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito nel precedente comma, si sarebbe applicata la penale di Euro 500,00.
Poiché, dunque, era documentalmente provato che avesse ottemperato solo in data CP_1
8.11.2021 e non, come contrattualmente previsto, entro il 31.10.2021, ne conseguiva che fosse dovuta la somma di Euro 4.500,00, oltre iva, (500,00 Euro al giorno per i 9 giorni di
Pag. 3 di 10 ritardo). Tale importo, quindi, era stato legittimamente trattenuto da all'atto del Pt_1 pagamento a saldo.
Inoltre, si aggiunga che nel pianificare la seconda rimessa del materiale Controparte_1 di cui all'accordo di subfornitura, aveva garantito a Parte_1
l'adempimento per il giorno 31.1.2022. Vista tale indicazione la Parte_1 si era preparata alla ricezione della merce ed alla prosecuzione dei lavori di
[...] cantiere già dalla mattina del 31.1.2022.
Senonché, la consegna era avvenuta in concreto solo in data 04.02.2022 e, da questo,
l'opponente ne aveva ricevuto un danno patrimoniale da fermo cantiere, quantificabile nel pagamento e nel mancato utilizzo di:
• una autogru Liebherr 200 Ton. il cui noleggio aveva avuto un costo di Euro 200,00 l'ora per 36 ore di ritardo nella consegna (8 ore per 4, 5 giorni) 7.200,00, oltre IVA;
• sette operai con paga di Euro 26,00 all'ora per 8 ore giornaliere, per un totale di 120 ore di fermo cantiere e, così, complessivamente Euro 3.120,00, oltre IVA;
Il tutto per un totale di
Euro 10.320,00 oltre IVA.
Pertanto, traendo le somme, il credito totale vantato da nei confronti di era Pt_1 CP_1 pari ad Euro 14.820,00 oltre IVA, ovvero, complessivamente proprio ad Euro 18.080,40,
(arrotondato poi per difetto ad Euro 18.000,00). Tale importo era stato quindi legittimamente detratto sul maggior corrispettivo versato di Euro 163.000,00.
Sulla base delle suesposte difese, l'opponente chiedeva quindi di sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto o, in via gradata, di subordinarla ad una cauzione. Nel merito, chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale della controparte, con compensazione dei crediti e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la resistendo in fatto e diritto all'avversa difesa, evidenziando CP_1
l'insussistenza dei fatti imputatile e chiedendo il rigetto delle domande proposte.
All'esito della verifica della costituzione delle parti, la rigettava la richiesta di CP_3 sospensione dell'esecuzione e, ritenuto che fosse obbligatorio l'esperimento della procedura di negoziazione assistita, concedeva i relativi termini. Rinviava pertanto al 25 gennaio 2024.
All'udienza disposta il procuratore della rappresentava di aver aderito alla richiesta Pt_1 di negoziazione assistita avanzata dall'opposta ma evidenziava pure che la non avesse CP_1 dato seguito alla procedura attivata, non inviando la prevista convenzione di negoziazione.
Pag. 4 di 10 Pertanto, tale colposa inattività aveva determinato, ipso facto, l'improcedibilità della domanda, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il Gop, lette le richieste delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, rinviando al 27 giugno
2024, riservandosi ogni ulteriore decisione.
Le parti depositavano quindi le memorie e, dopo una serie di rinvii d'ufficio, la Dott.ssa frattanto subentrata nella gestione della causa, ritenuta la questione matura per Pt_4 la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Frattanto, con provvedimento presidenziale n° 60/2025 del 03/10/2025 avente ad oggetto l'“Assegnazione di procedimenti al magistrato applicato ex art. 3, comma 9, secondo e terzo periodo, D.L. 117/2025 ed in conformità alla Circolare del Consiglio Superiore della
Magistratura del 3/9/2025 n. 13834”, il fascicolo de quo risultava assegnato alla scrivente a far data dal 08/10/2025.
All'esito della valutazione della documentazione in atti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, con termini per note conclusionali e, quindi, viene decisa in data odierna con sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
Partendo dalla verifica delle questioni preliminari, va dichiarata infondata l'eccezione di improcedibilità, proposta dalla relativa al mancato esperimento della procedura di Pt_1 negoziazione.
E, difatti, in tema di negoziazione assistita si rileva che tale procedimento sia previsto come condizione di procedibilità esclusivamente nei casi tassativi indicati dal Dl 132/2014 e non, pure, quando sia facoltativo o volontario.
Va precisato poi che la citata procedura sia obbligatoria, (risultando, quindi, condizione di procedibilità), solo nei casi di risarcimento danni da circolazione, ovvero per tutte le cause per risarcimento danni derivanti da incidenti stradali o nautici, indipendentemente dal valore della richiesta. Altresì, per le domande di pagamento di somme di denaro fino a
50.000€, a patto che non rientrino a loro volta nei casi di mediazione obbligatoria. Non è invece obbligatoria, per espressa previsione dell'art. 3 comma 3 del Dl 132/2014, tra l'altro,
“nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, come quello che ci occupa.
Pertanto, pur condividendo la tesi secondo cui l'opposta sarebbe stata onerata, una volta attivato il meccanismo di risoluzione alternativo della controversia ed avendone ricevuto
Pag. 5 di 10 l'adesione, ad inviare la prevista convenzione, da ciò non può discendere, in questo caso ed in base a quanto predetto, alcun rilievo di improcedibilità.
D'altronde, neppure sarebbe stata applicabile ratione temporis, in questo giudizio, la procedura di mediazione, divenuta nel frattempo obbligatoria (art. 5 D lgs 28/2010) per chi intenda esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di subfornitura. Difatti, tale materia è stata aggiunta tra quelle previste dall'art. 5 solo dal D
Lgs 149 2022, con piena operatività dal 30 giugno 2023 e con applicazione ai procedimenti iscritti a far data dal 28 febbraio 2023.
L'art. 35 del D. Lgs. n. 149/22, infatti, nel regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa che disciplina il processo civile, stabilisce al primo comma la regola generale secondo cui: “le nuove disposizioni, salvo che non sia diversamente previsto, hanno effetto a decorrere dal
28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. La disposizione applica quindi il principio “tempus regit actum”, di cui all'art. 11 delle preleggi, ai procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore della riforma, stabilendo invece l'ultrattività della legge abrogata per i processi già pendenti a quella stessa data.
Rimane evidente verificare la data di pendenza del giudizio ai fini della verifica della normativa in concreto applicabile.
Ebbene, è necessario ricordare come l'opposizione a decreto ingiuntivo sia una fase
(eventuale) di un unico giudizio già pendente dal deposito della richiesta di ingiunzione. Ed
a tale momento si dovrà fare riferimento per la individuazione della data di pendenza della lite e della conseguente disciplina applicabile (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20596 del
01/10/2007 (Rv. 599253 - 01) e successive conformi).
Nel caso concreto, ne discende che l'iscrizione a ruolo della fase monitoria, innanzi al
Tribunale di Teramo, risalga al 22/02/2023, determinando con ciò, di fatto, l'applicazione della disciplina anteriormente in vigore in materia di mediazione, che ne sanciva la non obbligatorietà.
Passando al merito della questione, si rileva come, in concreto, le attestazioni relative ad un presunto inadempimento contrattuale dell'opposta siano infondate.
A fronte della contestazione secondo cui la fornitura dei pilastri sarebbe stata effettuata solo in data 08.11.2021, con un ritardo di ben 9 giorni rispetto al termine convenuto tra le
Pag. 6 di 10 parti all'art. 5, la ha depositato documentazione dalla quale si Controparte_1 evince, invece, che la consegna è stata effettuata agli inizi di novembre, in forza di una espressa richiesta della stessa e, quindi, per palese Parte_1 accordo tra le parti.
Pertanto nessun ritardo in tal caso può essere imputato, né potrà essere legittimamente applicata alcuna penale per il ritardo.
Quanto al fatto che la seconda dazione di materiale sia effettivamente avvenuta solo in data
4.2.2022, e non il 31 gennaio 2022, con ciò determinando il predetto danno da fermo cantiere, anche tale eccezione è superata dalla allegazione dell'opposta.
Infatti, a norma dell'art. 5 del contratto di subfornitura, sottoscritto tra le parti il 07 ottobre
2021 (doc.1), il termine per l'ultimazione della prestazione era fissato al 28 febbraio 2022, tempo utile entro cui l'opposta avrebbe potuto adempiere. Lo scarico dei materiali effettivamente avveniva tra il 04 ed il 07 febbraio 2022).
Pertanto, neppure in tal caso, alcuna mora può essere imputata alla società opposta. Né, di conseguenza, potranno essere legittimamente applicate penali per il ritardo, né richiesto alcun ristoro dei danni per fermo cantiere.
D'altronde, come rilevato pure dalla difesa dell'opposta, secondo l'art. 5 del contratto di subfornitura sottoscritto il 07 ottobre 2021 (doc.1 della fase monitoria), è stata espressamente convenuta, per l'eventuale ritardo nella consegna, solo una penale, con ciò escludendo espressamente e di comune intesa il diritto al risarcimento del maggior danno.
Nocumento, in ogni caso insussistente pure di fatto in quanto, come emerge dalla lettura della fattura n° 88 della fornitrice del 28.2.2022, prodotta dalla medesima Pt_5 opponente, il noleggio gru è stato fatturato per date di effettivo utilizzo, come rilevabile dallo stesso documento contabile.
Giova a questo punto in diritto ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle posizioni, mentre resta invariato il loro ruolo sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-
Pag. 7 di 10 opponente, avente la veste di convenuto, quello di dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321;
Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807;
Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993
n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio
2009, n. 347).
Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio fornito al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio
2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo).
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre
2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II,
31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria di parte opposta trova pieno riscontro nella documentazione posta a corredo della domanda monitoria, il cui valore probatorio
Pag. 8 di 10 senz'altro non risulta smentito dal generico tenore delle contestazioni avanzate né dalle irrilevanti e confutate allegazioni proposte dall'opponente.
Mette conto, d'altronde, ribadire che nel giudizio di opposizione il giudice è tenuto a valutare tutte le prove offerte dal creditore ingiungente, che veste la parte sostanziale di attore, a sostegno della propria pretesa e che l'opponente, convenuto in senso sostanziale, è gravato dall'impegno di una specifica contestazione dei fatti dedotti dall'avversario, poiché una contestazione meramente generica o infondata non è idonea ad impedire l'effetto della relevatio ab onere probandi ex art. 115 c.p.c.
Invero, nel caso di specie, il debitore non ha contestato l'esistenza del rapporto negoziale, esonerando controparte da ogni dimostrazione sul punto e rendendo irrilevante, meramente dilatoria e contraddittoria, essendosi difeso ampiamente nel merito, ogni ulteriore eccezione.
Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, che hanno rilievo assorbente rispetto alle altre questioni dedotte ed eccepite, si impone il necessario rigetto della domanda proposta dal ricorrente, sfornita di ogni tipo di prova e di riscontro rispetto ai fatti prospettati nell'atto introduttivo.
Le spese di lite della presente fase di opposizione devono seguire la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è operata in base ai parametri minimi introdotti dal DM
147/22 (in vigore dal 23.10.2022 per le prestazioni esaurite dopo tale data, ex art 6), avuto riguardo al valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), alla mancanza di effettive valutazioni in diritto ed all'effettiva attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta, per quanto di ragione, l'opposizione proposta dai Sigg.ri Pt_6
ed quest'ultimo in proprio e n.q. di legale rappresentante
[...] Pt_7 della e dichiara definitivamente esecutivo il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 316/2023 del 01-07 marzo 2023, emesso dal Tribunale di Teramo;
Pag. 9 di 10 2) Condanna la al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00, oltre Iva e Cpa Controparte_1 come per legge, nonché rimb. spese forf., nella misura del 15% del compenso.
Così deciso, in Teramo, il 09.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Terranova
Pag. 10 di 10
TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 09 DICEMBRE 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 1013 DELL'ANNO 2023
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che con riferimento alla presente udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note di trattazione scritta della causa, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
Il Giudice dott.ssa Elvira Terranova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Elvira Terranova pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1013 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
con sede in Reggio Emilia, Via Sante Vincenzi n. Parte_1
9/A, B, C, D, C.F. , in persona del legale rappresentante, sig. P.IVA_1 Parte_2
, nato a [...], il [...], C.F.
[...] C.F._1 elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Via Leopoldo Nobili n. 5, nello studio e presso la persona dell'avv. Benedetta Franchella, C.F. , del Foro di Reggio C.F._2
Emilia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
con sede in Controguerra (TE), Contrada Piane Tronto Controparte_1
(C.F. e P.I. ), in persona del Procuratore Generale e legale rappresentante sig. P.IVA_2
, in virtù di procura insti-toria, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Controparte_2
Esposto (C.F. – P.E.C. e presso lo CodiceFiscale_3 Email_1 stesso elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Pag. 2 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione notificato il 31.03.2023 la Parte_1
[... conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Teramo, la in Controparte_1 relazione al decreto ingiuntivo n. 316/2023 del 01-07 marzo 2023, nel quale veniva ordinato il pagamento della somma di Euro 18.000,00 in favore di oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura liquidate in Euro 145,50 per esborsi, Euro 567,00 per competenze professionali, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA.
L'opposta aveva agito in sede monitoria adducendo di essere creditrice della controparte per la mancata corresponsione di 18.000,00 Euro, IVA compresa, dovuta in virtù di contratto di subfornitura, stipulato tra le parti in data 07.10.2021, relativo alla costruzione di una palestra scolastica commissionata dal Parte_3
Riferiva l'opponente, quindi, come il corrispettivo totale pattuito, a fronte delle forniture da ricevere, ammontasse ad Euro 269.620,00, e che ella stessa avesse correttamente effettuato i primi versamenti nei termini contrattualmente stabiliti, ovvero: Euro 21.324,00 alla comunicazione di inizio della produzione dei pilastri;
Euro 85.296,00 entro i cinque giorni successivi all'incasso del SAL n°1 emesso dopo la posa dei pilastri.
Al momento del pagamento del saldo previsto di euro 163.000,00, precisava di aver effettivamente trattenuto la somma di 18.000,00, Euro iva compresa ma, ciò, solo per operare una legittima compensazione con alcune posizioni debitorie frattanto sorte in capo alla opposta, per degli inadempimenti nei quali era occorsa nel corso del rapporto di subfornitura.
Sottolineava come la operazione fosse giustificata, in primis, in base ai documenti di trasporto, allegati dalla ricorrente, dai quali si poteva facilmente ricavare che la fornitura dei pilastri fosse stata, ad esempio, effettuata solo in data 8.11.2021. Quindi, con un ritardo di ben 9 giorni rispetto al termine convenuto tra le parti all'art.
5. In tale disposizione pattizia, difatti, era previsto che la consegna dei citati manufatti fosse fissata al 31.10.2021. Ed al secondo comma, pertanto, era sancito che per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito nel precedente comma, si sarebbe applicata la penale di Euro 500,00.
Poiché, dunque, era documentalmente provato che avesse ottemperato solo in data CP_1
8.11.2021 e non, come contrattualmente previsto, entro il 31.10.2021, ne conseguiva che fosse dovuta la somma di Euro 4.500,00, oltre iva, (500,00 Euro al giorno per i 9 giorni di
Pag. 3 di 10 ritardo). Tale importo, quindi, era stato legittimamente trattenuto da all'atto del Pt_1 pagamento a saldo.
Inoltre, si aggiunga che nel pianificare la seconda rimessa del materiale Controparte_1 di cui all'accordo di subfornitura, aveva garantito a Parte_1
l'adempimento per il giorno 31.1.2022. Vista tale indicazione la Parte_1 si era preparata alla ricezione della merce ed alla prosecuzione dei lavori di
[...] cantiere già dalla mattina del 31.1.2022.
Senonché, la consegna era avvenuta in concreto solo in data 04.02.2022 e, da questo,
l'opponente ne aveva ricevuto un danno patrimoniale da fermo cantiere, quantificabile nel pagamento e nel mancato utilizzo di:
• una autogru Liebherr 200 Ton. il cui noleggio aveva avuto un costo di Euro 200,00 l'ora per 36 ore di ritardo nella consegna (8 ore per 4, 5 giorni) 7.200,00, oltre IVA;
• sette operai con paga di Euro 26,00 all'ora per 8 ore giornaliere, per un totale di 120 ore di fermo cantiere e, così, complessivamente Euro 3.120,00, oltre IVA;
Il tutto per un totale di
Euro 10.320,00 oltre IVA.
Pertanto, traendo le somme, il credito totale vantato da nei confronti di era Pt_1 CP_1 pari ad Euro 14.820,00 oltre IVA, ovvero, complessivamente proprio ad Euro 18.080,40,
(arrotondato poi per difetto ad Euro 18.000,00). Tale importo era stato quindi legittimamente detratto sul maggior corrispettivo versato di Euro 163.000,00.
Sulla base delle suesposte difese, l'opponente chiedeva quindi di sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto o, in via gradata, di subordinarla ad una cauzione. Nel merito, chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale della controparte, con compensazione dei crediti e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la resistendo in fatto e diritto all'avversa difesa, evidenziando CP_1
l'insussistenza dei fatti imputatile e chiedendo il rigetto delle domande proposte.
All'esito della verifica della costituzione delle parti, la rigettava la richiesta di CP_3 sospensione dell'esecuzione e, ritenuto che fosse obbligatorio l'esperimento della procedura di negoziazione assistita, concedeva i relativi termini. Rinviava pertanto al 25 gennaio 2024.
All'udienza disposta il procuratore della rappresentava di aver aderito alla richiesta Pt_1 di negoziazione assistita avanzata dall'opposta ma evidenziava pure che la non avesse CP_1 dato seguito alla procedura attivata, non inviando la prevista convenzione di negoziazione.
Pag. 4 di 10 Pertanto, tale colposa inattività aveva determinato, ipso facto, l'improcedibilità della domanda, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il Gop, lette le richieste delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, rinviando al 27 giugno
2024, riservandosi ogni ulteriore decisione.
Le parti depositavano quindi le memorie e, dopo una serie di rinvii d'ufficio, la Dott.ssa frattanto subentrata nella gestione della causa, ritenuta la questione matura per Pt_4 la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Frattanto, con provvedimento presidenziale n° 60/2025 del 03/10/2025 avente ad oggetto l'“Assegnazione di procedimenti al magistrato applicato ex art. 3, comma 9, secondo e terzo periodo, D.L. 117/2025 ed in conformità alla Circolare del Consiglio Superiore della
Magistratura del 3/9/2025 n. 13834”, il fascicolo de quo risultava assegnato alla scrivente a far data dal 08/10/2025.
All'esito della valutazione della documentazione in atti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, con termini per note conclusionali e, quindi, viene decisa in data odierna con sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
Partendo dalla verifica delle questioni preliminari, va dichiarata infondata l'eccezione di improcedibilità, proposta dalla relativa al mancato esperimento della procedura di Pt_1 negoziazione.
E, difatti, in tema di negoziazione assistita si rileva che tale procedimento sia previsto come condizione di procedibilità esclusivamente nei casi tassativi indicati dal Dl 132/2014 e non, pure, quando sia facoltativo o volontario.
Va precisato poi che la citata procedura sia obbligatoria, (risultando, quindi, condizione di procedibilità), solo nei casi di risarcimento danni da circolazione, ovvero per tutte le cause per risarcimento danni derivanti da incidenti stradali o nautici, indipendentemente dal valore della richiesta. Altresì, per le domande di pagamento di somme di denaro fino a
50.000€, a patto che non rientrino a loro volta nei casi di mediazione obbligatoria. Non è invece obbligatoria, per espressa previsione dell'art. 3 comma 3 del Dl 132/2014, tra l'altro,
“nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, come quello che ci occupa.
Pertanto, pur condividendo la tesi secondo cui l'opposta sarebbe stata onerata, una volta attivato il meccanismo di risoluzione alternativo della controversia ed avendone ricevuto
Pag. 5 di 10 l'adesione, ad inviare la prevista convenzione, da ciò non può discendere, in questo caso ed in base a quanto predetto, alcun rilievo di improcedibilità.
D'altronde, neppure sarebbe stata applicabile ratione temporis, in questo giudizio, la procedura di mediazione, divenuta nel frattempo obbligatoria (art. 5 D lgs 28/2010) per chi intenda esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di subfornitura. Difatti, tale materia è stata aggiunta tra quelle previste dall'art. 5 solo dal D
Lgs 149 2022, con piena operatività dal 30 giugno 2023 e con applicazione ai procedimenti iscritti a far data dal 28 febbraio 2023.
L'art. 35 del D. Lgs. n. 149/22, infatti, nel regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa che disciplina il processo civile, stabilisce al primo comma la regola generale secondo cui: “le nuove disposizioni, salvo che non sia diversamente previsto, hanno effetto a decorrere dal
28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. La disposizione applica quindi il principio “tempus regit actum”, di cui all'art. 11 delle preleggi, ai procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore della riforma, stabilendo invece l'ultrattività della legge abrogata per i processi già pendenti a quella stessa data.
Rimane evidente verificare la data di pendenza del giudizio ai fini della verifica della normativa in concreto applicabile.
Ebbene, è necessario ricordare come l'opposizione a decreto ingiuntivo sia una fase
(eventuale) di un unico giudizio già pendente dal deposito della richiesta di ingiunzione. Ed
a tale momento si dovrà fare riferimento per la individuazione della data di pendenza della lite e della conseguente disciplina applicabile (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20596 del
01/10/2007 (Rv. 599253 - 01) e successive conformi).
Nel caso concreto, ne discende che l'iscrizione a ruolo della fase monitoria, innanzi al
Tribunale di Teramo, risalga al 22/02/2023, determinando con ciò, di fatto, l'applicazione della disciplina anteriormente in vigore in materia di mediazione, che ne sanciva la non obbligatorietà.
Passando al merito della questione, si rileva come, in concreto, le attestazioni relative ad un presunto inadempimento contrattuale dell'opposta siano infondate.
A fronte della contestazione secondo cui la fornitura dei pilastri sarebbe stata effettuata solo in data 08.11.2021, con un ritardo di ben 9 giorni rispetto al termine convenuto tra le
Pag. 6 di 10 parti all'art. 5, la ha depositato documentazione dalla quale si Controparte_1 evince, invece, che la consegna è stata effettuata agli inizi di novembre, in forza di una espressa richiesta della stessa e, quindi, per palese Parte_1 accordo tra le parti.
Pertanto nessun ritardo in tal caso può essere imputato, né potrà essere legittimamente applicata alcuna penale per il ritardo.
Quanto al fatto che la seconda dazione di materiale sia effettivamente avvenuta solo in data
4.2.2022, e non il 31 gennaio 2022, con ciò determinando il predetto danno da fermo cantiere, anche tale eccezione è superata dalla allegazione dell'opposta.
Infatti, a norma dell'art. 5 del contratto di subfornitura, sottoscritto tra le parti il 07 ottobre
2021 (doc.1), il termine per l'ultimazione della prestazione era fissato al 28 febbraio 2022, tempo utile entro cui l'opposta avrebbe potuto adempiere. Lo scarico dei materiali effettivamente avveniva tra il 04 ed il 07 febbraio 2022).
Pertanto, neppure in tal caso, alcuna mora può essere imputata alla società opposta. Né, di conseguenza, potranno essere legittimamente applicate penali per il ritardo, né richiesto alcun ristoro dei danni per fermo cantiere.
D'altronde, come rilevato pure dalla difesa dell'opposta, secondo l'art. 5 del contratto di subfornitura sottoscritto il 07 ottobre 2021 (doc.1 della fase monitoria), è stata espressamente convenuta, per l'eventuale ritardo nella consegna, solo una penale, con ciò escludendo espressamente e di comune intesa il diritto al risarcimento del maggior danno.
Nocumento, in ogni caso insussistente pure di fatto in quanto, come emerge dalla lettura della fattura n° 88 della fornitrice del 28.2.2022, prodotta dalla medesima Pt_5 opponente, il noleggio gru è stato fatturato per date di effettivo utilizzo, come rilevabile dallo stesso documento contabile.
Giova a questo punto in diritto ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle posizioni, mentre resta invariato il loro ruolo sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-
Pag. 7 di 10 opponente, avente la veste di convenuto, quello di dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321;
Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807;
Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993
n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio
2009, n. 347).
Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio fornito al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio
2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo).
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre
2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II,
31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria di parte opposta trova pieno riscontro nella documentazione posta a corredo della domanda monitoria, il cui valore probatorio
Pag. 8 di 10 senz'altro non risulta smentito dal generico tenore delle contestazioni avanzate né dalle irrilevanti e confutate allegazioni proposte dall'opponente.
Mette conto, d'altronde, ribadire che nel giudizio di opposizione il giudice è tenuto a valutare tutte le prove offerte dal creditore ingiungente, che veste la parte sostanziale di attore, a sostegno della propria pretesa e che l'opponente, convenuto in senso sostanziale, è gravato dall'impegno di una specifica contestazione dei fatti dedotti dall'avversario, poiché una contestazione meramente generica o infondata non è idonea ad impedire l'effetto della relevatio ab onere probandi ex art. 115 c.p.c.
Invero, nel caso di specie, il debitore non ha contestato l'esistenza del rapporto negoziale, esonerando controparte da ogni dimostrazione sul punto e rendendo irrilevante, meramente dilatoria e contraddittoria, essendosi difeso ampiamente nel merito, ogni ulteriore eccezione.
Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, che hanno rilievo assorbente rispetto alle altre questioni dedotte ed eccepite, si impone il necessario rigetto della domanda proposta dal ricorrente, sfornita di ogni tipo di prova e di riscontro rispetto ai fatti prospettati nell'atto introduttivo.
Le spese di lite della presente fase di opposizione devono seguire la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è operata in base ai parametri minimi introdotti dal DM
147/22 (in vigore dal 23.10.2022 per le prestazioni esaurite dopo tale data, ex art 6), avuto riguardo al valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), alla mancanza di effettive valutazioni in diritto ed all'effettiva attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta, per quanto di ragione, l'opposizione proposta dai Sigg.ri Pt_6
ed quest'ultimo in proprio e n.q. di legale rappresentante
[...] Pt_7 della e dichiara definitivamente esecutivo il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 316/2023 del 01-07 marzo 2023, emesso dal Tribunale di Teramo;
Pag. 9 di 10 2) Condanna la al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00, oltre Iva e Cpa Controparte_1 come per legge, nonché rimb. spese forf., nella misura del 15% del compenso.
Così deciso, in Teramo, il 09.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Terranova
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