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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/09/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 344/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 344/2024 con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLA Parte_1 C.F._1 FAZIA GIULIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DELLA FAZIA GIULIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERVEL- CP_1 C.F._2 LI SILVIA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CERVELLI SILVIA
CONVENUTO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE
Trattasi di un giudizio di divorzio contenzioso in cui la domanda di stato è già stata decisa con sentenza n. 929 del 2024 e, all'esito, la causa è stata rimessa sul ruolo per decidere in ordine ai provvedimenti accessori. Alla udienza del 25.9.25 le parti hanno dato atto del fat- to che figlia maggiorenne della coppia, è stata assunta per tre anni con un contratto Per_1 di apprendistato ed una busta paga di € 900,00 circa al mese. In ragione di ciò la resistente
1 si è dichiarata disponibile a rinunciare al contributo al mantenimento ordinario per la figlia, tuttavia le parti hanno anche concordato che, non potendosi ritenere l'attuale reddito di tale da renderla in modo stabile pienamente autosufficiente, le stesse sono ancora te- Per_1 nute a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Le parti hanno quindi concluso in modo congiunto sulla base delle suddette condizioni.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) revoca a carico del ricorrente il contributo al mantenimento della figlia con Per_1 decorrenza dalla data di assunzione della stessa;
2) dispone che il ricorrente continui a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, concordate e documentate, della figlia, ancora convivente con la ma- dre;
3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in data 25.9.25 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 344/2024 con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLA Parte_1 C.F._1 FAZIA GIULIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DELLA FAZIA GIULIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERVEL- CP_1 C.F._2 LI SILVIA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CERVELLI SILVIA
CONVENUTO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE
Trattasi di un giudizio di divorzio contenzioso in cui la domanda di stato è già stata decisa con sentenza n. 929 del 2024 e, all'esito, la causa è stata rimessa sul ruolo per decidere in ordine ai provvedimenti accessori. Alla udienza del 25.9.25 le parti hanno dato atto del fat- to che figlia maggiorenne della coppia, è stata assunta per tre anni con un contratto Per_1 di apprendistato ed una busta paga di € 900,00 circa al mese. In ragione di ciò la resistente
1 si è dichiarata disponibile a rinunciare al contributo al mantenimento ordinario per la figlia, tuttavia le parti hanno anche concordato che, non potendosi ritenere l'attuale reddito di tale da renderla in modo stabile pienamente autosufficiente, le stesse sono ancora te- Per_1 nute a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Le parti hanno quindi concluso in modo congiunto sulla base delle suddette condizioni.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) revoca a carico del ricorrente il contributo al mantenimento della figlia con Per_1 decorrenza dalla data di assunzione della stessa;
2) dispone che il ricorrente continui a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, concordate e documentate, della figlia, ancora convivente con la ma- dre;
3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in data 25.9.25 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
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