Articolo 25 della Legge 31 maggio 1964, n. 357
Articolo 24Articolo 26
Versione
21 giugno 1964
Art. 25.
Nei limiti dell'assistenza prevista dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327 , ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35 , concernente la previdenza ed assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sara' riconosciuta la precedenza nella erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani agli orfani dei lavoratori periti nella sciagura del Vajont, aventi i requisiti richiesti dalla legge suddetta.
Gli studenti appartenenti a famiglie abitanti nei Comuni indicati all'articolo 1 e che abbiano subito danni a seguito della catastrofe del 9 ottobre 1963, hanno diritto di precedenza nell'ammissione ai posti gratuiti nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili in deroga alle disposizioni vigenti.
Entrata in vigore il 21 giugno 1964