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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1608/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di proprietario e nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
), nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore C.F._2 Persona_1
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati a Pachino in via San Martino n. 16
[...] presso lo studio dell'avv. Angela Beninato e dell'avv. Emilio Costa che li rappresentano e difendono come da procura in atti
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: elettivamente CP_2 C.F._3 domiciliato a Siracusa in via Unione Sovietica n. 4 presso lo studio dell'avv. Sergio Fontana che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: divisione immobiliare
All'udienza del 20 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti ai sensi dell'art. 189
c.p.c. la causa veniva posta in decisione e decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e nella qualità di proprietario e Parte_1 nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore CP_1 Persona_1 convenivano in giudizio e, premesso che il figlio minorenne in data 14/11/2019 – CP_2 giusto provvedimento del Giudice tutelare del Tribunale di Siracusa del 01/03/2019 cron. N. 765/2019
– aveva acquistato da , e ciascuno per i propri diritti gli CP_3 Persona_1 CP_4
11/15 dell'immobile sito nel Comune di Pachino censito al Catasto fabbricati del Comune di Pachino al foglio 17 particella 72 z.c. 1 cat. a/7 classe 1, deducevano che i 2/15 della proprietà erano di pertinenza del convenuto che si opponeva alla divisione o in alternativa all'acquisto della quota, comportandosi peraltro come esclusivo proprietario del bene. Premesso che i rimanenti 2/15 erano nella titolarità di e atteso l'interesse a cedere la Parte_1 propria quota al figlio chiedevano di disporre la divisione dell'immobile, Persona_1 ivi compresi accessori e pertinenze, assegnando i 13/15 alla parte istante e i 2/15 alla parte convenuta.
Nel caso in cui i 2/15 di proprietà di non potevano staccarsi dalla proprietà, previa CP_2 valutazione di valore, chiedevano di disporre in favore del minore il trasferimento dei 2/15 della quota di proprietà di . CP_2
Si costituiva in giudizio deducendo, preliminarmente, l'improcedibilità della CP_2 domanda ,non avendo mai ricevuto alcun invito a partecipare alla procedura di mediazione nel luogo di residenza né altrove.
Nel merito, chiarito che la quota del villino per cui è causa, gli era pervenuta per successione ereditaria dal padre , mentre parte attrice in ragione di un atto di compravendita concluso con CP_5 gli altri coeredi, ossia gli altri figli e la coniuge del detto de cuius (rispettivamente fratelli e madre del convenuto) deduceva che l'immobile era stato realizzato in assenza di qualsivoglia autorizzazione urbanistica e che pertanto, non era né trasferibile né tanto meno divisibile.
Faceva rilevare poi che il proprietario dell'epoca aveva presentato domanda di sanatoria senza pagarne per intero l'oblazione, che il procedimento quindi non era stato concluso sicchè la condizione di abusivismo in cui versava l'immobile non era in alcun modo sanabile.
Lamentava poi la nullità dell'atto traslativo con il quale l'attore si era reso acquirente delle quote dell'immobile abusivo, con la conseguenza che questi non era titolare di alcun diritto del quale, senza titolo, chiedeva la divisione.
Tanto premesso, previa declaratoria di improcedibilità della domanda, ne chiedeva il rigetto per incommerciabilità ovvero per carenza di legittimazione ad agire in quanto privo di contitolarità per la nullità degli atti pubblici di trasferimento. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 20 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate ai sensi dell'art. 189 c.p.c. la causa veniva posta in decisione e decisa come da dispositivo che segue
*****
Deve ritenersi fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda.
Invero la questione oggetto del giudizio attiene allo scioglimento della comunione esistente sull'immobile sito nel Comune di Pachino censito al Catasto fabbricati del Comune di Pachino al foglio 17 particella 72 z.c. 1 cat. a/7 classe 1al foglio 17 particella 72 z.c. 1 cat. a/7 classe 1, materia soggetta all'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 D. lgs
28/2010.
Più in dettaglio dispone l'art. 8 d. lgs. 28/2010 che la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Conseguentemente, ove tale comunicazione non risulti idonea a garantire la conoscenza dell'incontro, la condizione di procedibilità non può dirsi avverata e la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Nel caso di specie, dall'esame del verbale di mediazione e del certificato di residenza, prodotto dal convenuto in giudizio, risulta che l'invito di mediazione è stato inoltrato presso un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza effettiva della parte, difformità questa che non può ritenersi irrilevante posto che la convocazione costituisce presupposto indefettibile per il raggiungimento dello scopo.
Né a conclusioni diverse può giungersi invocando la coincidenza del luogo ove risulta perfezionata la notifica della citazione, mediante consegna a persona convivente, non trattandosi di circostanza idonea a sanare l'irregolarità della convocazione, trattandosi di due atti distinti e autonomi.
Difatti la regola del raggiungimento dello scopo non si trasferisce automaticamente alla diversa fase della mediazione che, per legge, richiede una comunicazione idonea a garantire la conoscenza della convocazione (art. 8 D.lgs. n. 28/2010).
Nello stesso senso va rilevato che la verifica sulla regolarità delle comunicazioni operata dall'organismo di mediazione invocata da parte attrice non è sufficiente a superare la citata irregolarità, costituendo l'attestazione dell'organismo valore solo certificativo, e non prova legale, dell'effettiva ricezione da parte del destinatario dalla quale non è esonerato il giudice .
Pertanto, mancando la prova della effettiva conoscenza dell'invito alla mediazione, deve ritenersi non avverata la condizione di procedibilità, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
1608/2023 dichiara improcedibile la domanda proposta da e da nella Parte_1 CP_1 qualità di genitori esercenti la potestà sul minore nei confronti di Persona_1 [...]
e li condanna al rimborso delle spese di lite in favore di che si liquidano CP_2 CP_2 nella complessiva somma di euro 1.701,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Siracusa 11 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1608/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di proprietario e nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
), nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore C.F._2 Persona_1
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati a Pachino in via San Martino n. 16
[...] presso lo studio dell'avv. Angela Beninato e dell'avv. Emilio Costa che li rappresentano e difendono come da procura in atti
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: elettivamente CP_2 C.F._3 domiciliato a Siracusa in via Unione Sovietica n. 4 presso lo studio dell'avv. Sergio Fontana che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: divisione immobiliare
All'udienza del 20 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti ai sensi dell'art. 189
c.p.c. la causa veniva posta in decisione e decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e nella qualità di proprietario e Parte_1 nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore CP_1 Persona_1 convenivano in giudizio e, premesso che il figlio minorenne in data 14/11/2019 – CP_2 giusto provvedimento del Giudice tutelare del Tribunale di Siracusa del 01/03/2019 cron. N. 765/2019
– aveva acquistato da , e ciascuno per i propri diritti gli CP_3 Persona_1 CP_4
11/15 dell'immobile sito nel Comune di Pachino censito al Catasto fabbricati del Comune di Pachino al foglio 17 particella 72 z.c. 1 cat. a/7 classe 1, deducevano che i 2/15 della proprietà erano di pertinenza del convenuto che si opponeva alla divisione o in alternativa all'acquisto della quota, comportandosi peraltro come esclusivo proprietario del bene. Premesso che i rimanenti 2/15 erano nella titolarità di e atteso l'interesse a cedere la Parte_1 propria quota al figlio chiedevano di disporre la divisione dell'immobile, Persona_1 ivi compresi accessori e pertinenze, assegnando i 13/15 alla parte istante e i 2/15 alla parte convenuta.
Nel caso in cui i 2/15 di proprietà di non potevano staccarsi dalla proprietà, previa CP_2 valutazione di valore, chiedevano di disporre in favore del minore il trasferimento dei 2/15 della quota di proprietà di . CP_2
Si costituiva in giudizio deducendo, preliminarmente, l'improcedibilità della CP_2 domanda ,non avendo mai ricevuto alcun invito a partecipare alla procedura di mediazione nel luogo di residenza né altrove.
Nel merito, chiarito che la quota del villino per cui è causa, gli era pervenuta per successione ereditaria dal padre , mentre parte attrice in ragione di un atto di compravendita concluso con CP_5 gli altri coeredi, ossia gli altri figli e la coniuge del detto de cuius (rispettivamente fratelli e madre del convenuto) deduceva che l'immobile era stato realizzato in assenza di qualsivoglia autorizzazione urbanistica e che pertanto, non era né trasferibile né tanto meno divisibile.
Faceva rilevare poi che il proprietario dell'epoca aveva presentato domanda di sanatoria senza pagarne per intero l'oblazione, che il procedimento quindi non era stato concluso sicchè la condizione di abusivismo in cui versava l'immobile non era in alcun modo sanabile.
Lamentava poi la nullità dell'atto traslativo con il quale l'attore si era reso acquirente delle quote dell'immobile abusivo, con la conseguenza che questi non era titolare di alcun diritto del quale, senza titolo, chiedeva la divisione.
Tanto premesso, previa declaratoria di improcedibilità della domanda, ne chiedeva il rigetto per incommerciabilità ovvero per carenza di legittimazione ad agire in quanto privo di contitolarità per la nullità degli atti pubblici di trasferimento. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 20 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate ai sensi dell'art. 189 c.p.c. la causa veniva posta in decisione e decisa come da dispositivo che segue
*****
Deve ritenersi fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda.
Invero la questione oggetto del giudizio attiene allo scioglimento della comunione esistente sull'immobile sito nel Comune di Pachino censito al Catasto fabbricati del Comune di Pachino al foglio 17 particella 72 z.c. 1 cat. a/7 classe 1al foglio 17 particella 72 z.c. 1 cat. a/7 classe 1, materia soggetta all'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 D. lgs
28/2010.
Più in dettaglio dispone l'art. 8 d. lgs. 28/2010 che la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Conseguentemente, ove tale comunicazione non risulti idonea a garantire la conoscenza dell'incontro, la condizione di procedibilità non può dirsi avverata e la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Nel caso di specie, dall'esame del verbale di mediazione e del certificato di residenza, prodotto dal convenuto in giudizio, risulta che l'invito di mediazione è stato inoltrato presso un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza effettiva della parte, difformità questa che non può ritenersi irrilevante posto che la convocazione costituisce presupposto indefettibile per il raggiungimento dello scopo.
Né a conclusioni diverse può giungersi invocando la coincidenza del luogo ove risulta perfezionata la notifica della citazione, mediante consegna a persona convivente, non trattandosi di circostanza idonea a sanare l'irregolarità della convocazione, trattandosi di due atti distinti e autonomi.
Difatti la regola del raggiungimento dello scopo non si trasferisce automaticamente alla diversa fase della mediazione che, per legge, richiede una comunicazione idonea a garantire la conoscenza della convocazione (art. 8 D.lgs. n. 28/2010).
Nello stesso senso va rilevato che la verifica sulla regolarità delle comunicazioni operata dall'organismo di mediazione invocata da parte attrice non è sufficiente a superare la citata irregolarità, costituendo l'attestazione dell'organismo valore solo certificativo, e non prova legale, dell'effettiva ricezione da parte del destinatario dalla quale non è esonerato il giudice .
Pertanto, mancando la prova della effettiva conoscenza dell'invito alla mediazione, deve ritenersi non avverata la condizione di procedibilità, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
1608/2023 dichiara improcedibile la domanda proposta da e da nella Parte_1 CP_1 qualità di genitori esercenti la potestà sul minore nei confronti di Persona_1 [...]
e li condanna al rimborso delle spese di lite in favore di che si liquidano CP_2 CP_2 nella complessiva somma di euro 1.701,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Siracusa 11 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore