Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 150/2025 R.G.
TRIBUNALE di FORLÌ
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Danilo MAFFA Presidente rel. ed est. dott.ssa Valentina VECCHIETTI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
all'esito della camera di consiglio, letti gli atti del procedimento di reclamo iscritto n°
150/2025 R.G., la cui trattazione è stata disposta in modalità cartolare, con sostituzione dell'udienza ex artt. 669-terdecies e 737 c.p.c. originariamente fissata per il 27 marzo 2025 con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; preso atto che in data 28 febbraio 2025 si è costituita nel presente procedimento di reclamo la resistente;
Controparte_1 lette le note di trattazione scritta depositate in atti da entrambe le parti il 25 ed il 26 marzo 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di reclamo ex artt. 624 co 2°, 669-terdecies e 737 c.p.c. iscritto al n°
150/2025 R.G. e promosso nell'interesse della in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
Milano, corso Vittorio Emanuele II nn. 24/28, c.f. e n° di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi R.E.A. MI-2127179, dalla P.IVA_1 mandataria rappresentata e difesa giusta procura alle liti Controparte_3 in atti dagli avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti del foro di Milano, elettivamente domiciliata in Forlì, via A. Fortis n° 7, presso lo studio dell'avv. Morena
Farneti del foro di Forlì-Cesena, - reclamante contro la
, in persona del liquidatore e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Cesena (FC), via Marinelli n° 42, c.f.
rappresentata e difesa giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c. in atti dall'avv. P.IVA_2
Augusto Grandi del foro di Rimini, elettivamente domiciliata in Verucchio (RN), via
Dogana n° 820, presso lo studio del predetto difensore, ovvero all'indirizzo pec
- reclamata Email_1
* * * * * *
1
669-terdecies c.p.c. nell'interesse della creditrice procedente dalla Controparte_2 mandataria avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 615 Controparte_3 co. 2° c.p.c. in data 9-10 gennaio 2025 dal Giudice dell'esecuzione di questo Tribunale nell'ambito della procedura esecutiva n° 133/2020 R.G.Es.Imm. (sub-fascicolo 1); esaminati gli atti del presente procedimento di reclamo nonché quelli della suddetta procedura esecutiva immobiliare e del relativo sub-procedimento di opposizione,
OSSERVA
Con il reclamo in disamina la creditrice procedente, lamentando il contenuto della motivazione dell'ordinanza del G.E. già sopra citata nella misura in cui è stato testualmente osservato che “nella procedura in esame risultano caducati soltanto due dei tre titoli azionati” (pur essendo stata comunque disattesa l'istanza di sospensione della procedura esecutiva proposta ai sensi dell'art. 615 co. 2° c.p.c. dalla debitrice esecutata Controparte_1
), ha domandato a questo Collegio di “revocare e/o annullare e/o riformare
[...] parzialmente l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Forlì in data 09/01/2025, comunicata in data 10/01/2025, nella fase cautelare (R.G.E. 133-1/2020-
Tribunale di Forlì) di opposizione all'esecuzione immobiliare pendente avanti al Tribunale di Forlì (R.G.E. 133/2020), nella parte in cui tale ordinanza, nella parte motiva, restringe il diritto dell'odierna reclamante a procedere ad esecuzione forzata Controparte_2 limitatamente al contratto di mutuo del 26/05/2009 (di cui alla lettera a) del punto n. 1) delle premesse in fatto); - accertare e dichiarare il diritto di ad agire Controparte_2 in via esecutiva in virtù di tutti i titoli esecutivi azionati da parte dell'odierna reclamante, costituiti da tre contratti di mutuo fondiario, (descritti alle lettere a),b),c) del punto n. 1) delle premesse in fatto), e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di CP_2 ad ottenere la prosecuzione del pignoramento immobiliare in corso (R.G.E. 133/2020-
[...]
Tribunale di Forlì), in virtù di tutti i contratti di mutuo fondiario, assistiti da garanzie ipotecarie (…) Con vittoria di spese e competenze di causa”.
La debitrice esecutata , costituitasi nel presente Controparte_1 procedimento con “memoria difensiva” depositata in data 28 febbraio 2025, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità in rito dell'avverso reclamo, deducendo altresì l'improponibilità nella presente sede delle doglianze e delle richieste di cui al ricorso proposto nell'interesse della in data 24 gennaio 2025. CP_2 CP_2
* * * * * *
Rileva in primo luogo il Collegio l'infondatezza dell'eccezione preliminare in rito sollevata in comparsa dalla debitrice reclamata , risultando in Controparte_1 particolare erroneo il richiamo ivi operato al c.d. degli artt. 176 e ss., 186 e 487 c.p.c. e manifestamente non condivisibile la deduzione secondo cui – prevedendo espressamente l'art. 624 c.p.c. “la reclamabilità unicamente dell'ordinanza che decide sulla sospensione della procedura esecutiva” – il rimedio de quo non sarebbe utilizzabile nel caso di specie atteso che “il GE non ha sospeso la procedura esecutiva”. Se è vero infatti che ai sensi del
2 comma 2° dell'art. 624 c.p.c. “Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669 terdecies” c.p.c., non vi è dubbio allora che la testuale formulazione della norma non consenta all'interprete di riservare il rimedio impugnatorio de quo ai soli casi di concessione dell'invocata sospensione della procedura, escludendolo invece nell'opposta ipotesi di rigetto dell'istanza di sospensione [si veda in questo senso Cass. Civ. sez. III, 13 marzo 2012 n° 3954, secondo cui “in tema di esecuzione forzata, i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo adottati, in senso positivo
o negativo, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., e dell'art. 624 c.p.c. (nel testo vigente dopo le sostituzioni intervenute per effetto dell'art. 2, comma 3, d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, e successivamente dell'art. 18 l.
24 febbraio 2006 n. 52), sono impugnabili con il rimedio del reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies, c.p.c., e contro gli stessi provvedimenti non è pertanto ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi”]; non vi è dubbio inoltre che la norma cui fare riferimento nell'ipotesi di reclamo avverso l'ordinanza resa dal G.E. ai sensi dell'art. 615 co. 2° c.p.c. sia l'art. 669- terdecies c.p.c. e non invece gli artt. 176, 177 e 178 c.p.c. né l'art. 487 c.p.c. impropriamente richiamati in comparsa dalla , norme Controparte_1 concernenti gli altri provvedimenti pronunciati dal G.E. nel corso della procedura esecutiva.
Ciò opportunamente premesso, osserva il Collegio che ai sensi dell'art. 624 co. 1° c.p.c.
“Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza”; non vi è dubbio pertanto che l'oggetto della valutazione effettuata nella fase camerale dell'opposizione esecutiva dal G.E. (chiaramente corrispondente a quella demandata al Collegio nella successiva eventuale fase di reclamo ex art. 669-terdecies
c.p.c.) è esclusivamente la perdurante sussistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo in capo a taluno dei creditori della procedura, presupposto in presenza del quale il processo esecutivo può senz'altro proseguire dandosi corso alla vendita del compendio pignorato.
Orbene, nel caso di specie il Giudice dell'esecuzione si è pienamente attenuto al modus procedendi testè descritto, ponendo in evidenza l'incontestata esistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo, rappresentato dal “contratto di mutuo in data 26.05.2009, a rogito
Dott. notaio in Cesena, repertorio n. 162705, raccolta n. 57662, rilasciato Persona_1 in copia munita di formula esecutiva in favore di Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. in data 22.06.2009 di originari €900.000,00, pure azionato in questa sede” dalla
[...]
circostanza correttamente reputata idonea e sufficiente a giustificare la regolare CP_2 prosecuzione delle operazioni di vendita e a determinare il rigetto dell'istanza di sospensione della procedura infondatamente proposta dalla debitrice esecutata
[...]
. Controparte_1
Così correttamente ricostruito l'ambito della valutazione in iure effettuata dal G.E. nell'ambito del sub-procedimento di opposizione n° 133-1/2020 R.G.Es.Imm. e dovendosi pertanto considerare un mero obiter dictum privo di alcun valore di giudicato l'affermazione del Giudice – non condivisa dalla – secondo cui “nella procedura in Controparte_2 esame risultano caducati (…) due dei tre titoli azionati”, risultano allora manifestamente prive di pregio le deduzioni difensive della società reclamante secondo cui, “pur avendo rigettato l'avversaria istanza di sospensione della procedura esecutiva R.G.E. 133/2020, il
3 G.E. negava il diritto di ad agire in executivis in virtù degli altri due Controparte_2 contratti di mutuo fondiario (mutuo del 27/06/2012 e mutuo del 05/10/2012), ai quali sono connesse le ipoteche iscritte in favore della stessa, compromettendo così – ingiustamente - le ragioni creditorie della procedente (…), ad oggi, sussiste concreto e reale pericolo che alla creditrice procedente possa essere negato il privilegio fondiario Controparte_2 in sede di riparto, come già anticipato dal Delegato alla vendita nominato nella procedura esecutiva immobiliare (…) tale ordinanza, nella parte motiva, restringe il diritto dell'odierna reclamante a procedere ad esecuzione forzata Controparte_2 limitatamente al contratto di mutuo del 26/05/2009”; non vi è dubbio infatti che la sommaria valutazione effettuata dal G.E. nella fase camerale dell'opposizione c.d.
“successiva” instaurata dalla , non assumendo alcun valore di Controparte_1 giudicato, non determina alcun effetto preclusivo rispetto alle ragioni creditorie della procedente, non avendo in alcun modo il G.E. “inteso sospendere la procedura esecutiva pendente in relazione agli altri due mutui azionati (mutuo del 27/06/2012 e mutuo del
05/10/2012)” di talché, laddove il professionista delegato dovesse redigere il progetto di distribuzione del ricavato delle vendite in ossequio a quanto incidentalmente rilevato dal
G.E. nell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 615 co. 2° c.p.c. in data 9-10 gennaio 2025 (e quindi escludendo i crediti sottesi ai contratti di mutuo fondiario del 27 giugno 2012 e del 5 ottobre 2012), la ben potrebbe proporre controversia distributiva ai sensi Controparte_2
e per gli effetti di cui agli artt. 512, 596 e 598 c.p.c. senza preclusioni di sorta.
Evidenziato pertanto che esula dai poteri di questo Collegio (senza dubbio corrispondenti a quelli del G.E. che ha emesso il provvedimento reclamato) l'accertamento e la declaratoria del “diritto di ad agire in via esecutiva in virtù di tutti i titoli Controparte_2 esecutivi azionati da parte dell'odierna reclamante, costituiti da tre contratti di mutuo fondiario, (descritti alle lettere a),b),c) del punto n. 1) delle premesse in fatto)” e del
“diritto di ad ottenere la prosecuzione del pignoramento immobiliare Controparte_2 in corso (R.G.E. 133/2020-Tribunale di Forlì), in virtù di tutti i contratti di mutuo fondiario, assistiti da garanzie ipotecarie”, può semplicemente osservarsi in questa sede che siffatte richieste possono se del caso essere formulate dalla anche nell'ambito Controparte_2 del giudizio di merito dell'opposizione da introdurre a cura della parte più diligente nel termine perentorio all'uopo assegnato dal G.E., in modo da ottenere una pronuncia sul punto coperta da autorità di giudicato.
In conclusione, il reclamo proposto nell'interesse della creditrice procedente
[...]
– per quanto ammissibile in rito – non può trovare accoglimento da parte di CP_2 questo Collegio per le ragioni sopra diffusamente esplicitate.
Le spese del presente procedimento di gravame seguono il criterio della soccombenza e, in difetto di notula, vanno quindi liquidate come in dispositivo in favore della Controparte_1
tenuto conto del valore della controversia (come determinato sulla scorta
[...] dell'insegnamento di cui alla recente pronuncia della 6a Sez. Civ. della Cassazione n° 38370 del 3 dicembre 2021) e facendo applicazione di valori prossimi ai minimi di cui al D.M. n°
55/2014 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022; scaglione di riferimento quello da € 2.000.001,00 ad € 4.000.000,00 relativo ai procedimenti cautelari, esclusa la
4 fase istruttoria in quanto non svolta) stante la breve durata del presente procedimento di gravame nonché l'assenza di profili di novità rispetto alle questioni già affrontate dalle parti innanzi al G.E., con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Augusto Grandi, il quale ha reso la dichiarazione di rito.
Devesi inoltre dare atto della sussistenza dei presupposti per procedere al recupero nei confronti della società reclamante – la cui impugnazione è stata integralmente respinta – di una somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.P.R.
n° 115/2002.
Rileva infine il Collegio che secondo i più recenti e condivisibili orientamenti giurisprudenziali in materia “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c. esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” [cfr. in questo senso di recente
Tribunale di Roma sez. IV, 5 ottobre 2020 n° 13553; si vedano altresì Tribunale di
Frosinone, 10 marzo 2020 n° 247, secondo cui «la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, se è vero che non richiede la prova del danno, richiede comunque, sempre, l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)», Tribunale di Benevento, 15 gennaio 2020 n° 58, Tribunale di Roma sez.
XI, 9 gennaio 2020 n° 471, secondo cui i danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
“anche in difetto di specifiche allegazioni, ben possano individuarsi, sulla base della comune esperienza, nel pregiudizio subito dall'essersi dovuti occupare del giudizio, sottraendo tempo ed energie utili alle proprie occupazioni, e potranno essere liquidati in via equitativa o ai sensi della legge n. 89/2001”, e Tribunale di Milano sez. III, 8 gennaio 2020 n° 73, secondo cui “l'art. 96, co. 3, c.p.c. ha una funzione (quanto meno) sanzionatoria di quelle condotte processuali temerarie che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati e, in definitiva, un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più limitata quale il giudizio civile”].
5 Orbene, nel caso di specie risulta evidente la colpa grave con la quale la CP_2
– nonostante il rigetto dell'istanza di sospensione della procedura formulata dalla
[...] società debitrice e la rituale condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali della fase camerale dell'opposizione – ha purtuttavia interposto reclamo al fine di ottenere la semplice modifica di un obiter dictum del G.E. privo di qualsivoglia valore di giudicato e non comportante alcun effetto preclusivo rispetto alle ragioni creditorie della procedente, alimentando in tal modo un ulteriore contenzioso giudiziario che non vi era alcuna ragione giuridica di coltivare, dovendosi se del caso rimandare ogni contestazione alla successiva fase distributiva. Ciò posto, avuto riguardo in particolare all'entità dell'attività processuale inutilmente svolta dalla debitrice opposta oltre che all'importo delle liquidande spese processuali, appare congruo determinare la misura della condanna nel complessivo importo di € 4.200,00.
P.Q.M.
visto l'art. 669-terdecies c.p.c., disattesa ovvero in ogni caso assorbita ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, rigetta il reclamo proposto in 24 gennaio 2025 nell'interesse della creditrice procedente dalla mandataria e, per l'effetto, Controparte_2 Controparte_3 conferma l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 615 co. 2° c.p.c. in data 9-10 gennaio 2025 dal
Giudice dell'esecuzione di questo Tribunale nell'ambito della procedura esecutiva n°
133/2020 R.G.Es.Imm. (sub-fascicolo 1); condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 rifusione delle spese del presente procedimento di reclamo in favore della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, spese che liquida nel
[...] complessivo importo di € 9.440,00 (di cui € 4.380,00 per la fase di studio, € 1.960,00 per la fase introduttiva ed € 3.100,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv.
Augusto Grandi del foro di Rimini;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n°
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228/2012, per il versamento da parte della società reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13 cit.;
visto l'art. 96 co. 3° c.p.c., condanna altresì la reclamante al pagamento in favore della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 4.200,00 a
[...] titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3° c.p.c.; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 27 marzo
2025.
Il Presidente rel. ed est. dott. Danilo Maffa
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