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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/08/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott.ssa Magdalena Costa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 51/2023 promossa da rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
MARTIN SYBIL, domiciliatario;
- ricorrente -
contro rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. MUSSNER CHRISTINE, domiciliatario;
- convenuto -
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“
1. Pronunciare il divorzio del matrimonio civile delle parti, contratto nel
Comune di Rapolla (PZ) in data 09.07.2011 trascritto nei registri dello stato civile,
Anno 2011 Parte I - Serie N. 3, del Comune di Rapolla (PZ);
2. A causa della situazione pregiudizievole i figli minorenni e Persona_1 Per_2
vengono affidati alla sola madre, dove avranno la residenza e loro collocazione
[...]
principale;
3. Al padre viene concesso il diritto di visita come da accordo del 01.03.2024 (visite
accompagnate settimanali). Le visite possono essere modificate dopo la valutazione dei
servizi sociali competenti con i quali i genitori dovranno collaborare e dopo che il
padre abbia fatto un percorso al centro di salute mentale di Controparte_1
Bressanone e alla Caritas per l'aggressione (cfr. relazione dei servizi sociali del
12.01.2024).
4. condannare il padre di contribuire al mantenimento dei figli minori con l'importo
mensile complessivo di € 600,00 (id est € 300,00 per figlio) fino alla comprovata
indipendenza economica degli stessi. Il suddetto assegno sarà da versarsi entro il
quinto giorno di ogni mese alla signora e verrà automaticamente rivalutato Pt_1
ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati
pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano – con prima rivalutazione a
febbraio del 2024.
5. condannare il signor al sostenimento del 50% delle spese Controparte_1
straordinarie necessarie per i figli come quelle mediche non mutuabili (p.e. spese
dentistiche, occhiali). Le spese non necessarie come quelle scolastiche e universitarie
(p.e. spese per libri di testo, gite organizzate da parte della scuola, computer, tasse d'iscrizione all'università) e per corsi/attività sportivi/e e ricreativi/e (rispettive
attrezzature e campi estivi compresi) per i figli devono essere preventivamente
concordate tra i genitori e saranno sostenute per metà. Le parti si riportano al
protocollo d'intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Bolzano dd. 06.09.2018.
6. Tutti i contributi da parte di enti pubblici, incluso l'assegno regionale e quello
familiare e/o l'assegno unico per i figli spettano alla signora per intero. Pt_1
Fiscalmente i figli saranno da considerarsi a carico della sola madre.
7. con condanna alle spese ed onorari di lite”;
di parte convenuta:
“
1. Pronunciare il divorzio del matrimonio civile delle parti, contratto nel
Comune di Rapolla (PZ) in data 09.07.2011 trascritto nei registri dello stato civile,
Anno 2011 Parte I - Serie N. 3, del Comune di Rapolla (PZ);
2. In via principale: Disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori
con collocamento alternato di una settimana presso ciascun genitore;
In via subordinata: Disporre l'affidamento condiviso, con conferma delle disposizioni
di cui all'atto di separazione consensuale dd. 26.11.2019 in relazione ai tempi di
collocazione e di visita dei figli;
3. Disporre che i figli abbiano la loro residenza presso la residenza della madre;
4. In via principale: Disporre che a causa del collocamento paritario ed alternato dei
figli presso ciascun genitore che alcun contributo di mantenimento per i figli sia
dovuto dal sig. CP_1
In via subordinata: Disporre, nel caso di mantenimento delle disposizioni quanto al
collocamento e al diritto di visita dei figli di cui all'atto di separazione consensuale dd. 26.11.2019, il pagamento a carico del di un contributo di mantenimento CP_1
per figlio di € 100,00.- e così complessivamente di € 200,00.- da versarsi
anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese con prima rivalutazione aprile 2026;
5. Disporre che il sig. sia tenuto a contribuire alle spese straordinarie CP_1
necessarie per i figli come quelle mediche non mutuabili e scolastiche nella misura del
30%, mentre il 70% rimarrà a carico della sig.ra Le spese non necessarie per Pt_1
i figli devono essere preventivamente concordate tra i genitori e saranno sostenute
altresì nella misura del 30% dal sig. e per il 70 % dalla sig.ra Le CP_1 Pt_1
parti si riportano al protocollo d'intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di
Bolzano novembre 2024.
6. Tutti i contributi da parte di enti pubblici, incluso l'assegno regionale e quello
familiare e/o l'assegno unico per i figli spettano alla signora per intero. Pt_1
Fiscalmente i figli saranno da considerarsi a carico di entrambi i genitori;
In ogni caso con condanna della sig. alle spese ed onorari di lite”; Pt_1
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni
rassegnate da parte ricorrente“.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sulla pronuncia di divorzio
Ricorrono, in quanto documentati, i presupposti per la chiesta pronuncia di divorzio.
Da escludersi ipotesi di riconciliazione.
II. Sull'affidamento dei figli I figli delle parti, di attuali dodici e dieci anni, vano affidati congiuntamente ai genitori.
A tale conclusione è giunto il Collegio in considerazione di quanto esposto nelle ultime relazioni dei Servizi sociali, che forniscono un quadro di progressivo miglioramento del rapporto tra le parti e del padre con i figli, da cui si deduce una situazione sostanzialmente non negativa, tale da non permettere deroga al regime ordinario di affidamento congiunto.
Nella relazione dd.
5.9.2024 e nell'allegata relazione dd. 19.8.2024 circa l'educazione familiare – cui integralmente si rimanda - si riferisce ad es. che le telefonate del padre ai figli “… non avrebbero un impatto positivo sui bambini e
durerebbero solo pochi minuti. In diverse occasioni, durante le conversazioni il signor
si sarebbe espresso in maniera negativa a proposito della madre rivolgendole CP_1
delle accuse … alcune delle visite hanno avuto un impatto negativo sui bambini e/o
dovevano essere interrotte in anticipo. In seguito a episodi del genere le emozioni
profondamente negative della signora nei confronti dell'ex partner si Pt_1
manifestavano con particolare intensità e non sempre è riuscita a tenerle nascoste ai
figli …”; nella relazione dei Servizi si riferisce che “… Il percorso di mediazione é
stato interrotto dopo pochi incontri, perché il mediatore non ha rilevato progressi nel
rapporto tra la coppia genitoriale … Da entrambe le parti emerge un alto livello di
conflittualità. Tra i due non vi è al momento nessun tipo di comunicazione … I
minori risultano essere esposti alle dinamiche tra genitori e stanno vivendo un
conflitto di lealtà”.
Le dinamiche familiari, sia con riferimento al rapporto tra i genitori che nei confronti dei figli risultano migliorate secondo quanto riportato nella relazione dd. 25.2.2025 e, da ultimo, in quella dd. 21.5.2025 – cui integralmente si rimanda - ove si legge che (pag. 2) “… durante gli ultimi mesi,
l'operatrice di riferimento ha potuto osservare un miglioramento del rapporto tra il
padre e i figli e anche nella comunicazione tra padre e madre …”; (pag. 3) “… per
quanto riguarda il progetto di educativa domiciliare a casa della signora Pt_1
l'operatrice di riferimento ha potuto osservare uno sviluppo positivo … anche per
quanto riguarda il progetto di educativa domiciliare con il signor l'operatrice CP_1
ha potuto osservare uno sviluppo positivo nella relazione tra padre e figli. Nonostante
ciò, il signor avrebbe bisogno di essere supportato nella sua capacità di CP_1
rispettare i limiti dei suoi figli e di elaborare la sua frustrazione. Nelle ultime
settimane vi sono stati dei momenti in cui i genitori sono riusciti a confrontarsi tra di
loro, ma nei mesi precedenti si poteva osservare da parte di entrambi una chiusura
verso l'altro, scarsa se non assente comunicazione diretta e alta conflittualità rispetto
ai temi riguardanti i figli e accuse reciproche …”.
Sulla base di quanto ora riportato, i Servizi proponevano (pag. 3) di “…
ridurre gradualmente i momenti di accompagnamento durante le visite fino ad
arrivare ad una gestione autonoma di esse” e consigliavano di “continuare a
sostenere i genitori attraverso i percorsi individuali a attraverso colloqui congiunti al
fine di migliorare la loro comunicazione e di favorire la loro collaborazione negli
aspetti riguardanti i figli”.
Da ultimo, nella relazione dd. 21.5.2025 si conferma la necessità di procedere gradualmente i momenti di accompagnamento delle visite,
riferendo che (pag. 3) rispetto ai vari progetti attivi sul nucleo si riscontra nel complesso un andamento positivo. Si ritiene di rilievo riportare integralmente le conclusioni cui giungono i
Servizi sociali nella relazione dd. 21.5.2025: “Le scriventi ritengono importante,
nell'ottica di promozione dell'autonomia, ridurre gradualmente i momenti di
accompagnamento durante le visite fino ad arrivare ad una gestione autonoma di
esse.
Nel corso dei mesi si è comunque potuta osservare la difficoltà nel definire un
calendario regolare di visite, dovuta anche alla poca chiarezza e poca trasparenza
nella comunicazione con giusto anticipo degli impegni lavorativi da parte signor
CP_1
Si ritiene quindi di fondamentale importanza che i tempi di visita, post percorso di
visite accompagnate, vengano definite dall'Autorità giudiziaria.
Lo scrivente servizio, in più occasioni, ha fatto presente al padre che le periodiche
interruzioni dei contatti con i figli possono avere un effetto negativo sui bambini
stessi e sul rapporto tra di loro che con fatica si sta cercando di ripristinare.
Si è potuto osservare come le emozioni di entrambi i genitori prevarichino in alcuni
casi sui bisogni dei bambini.
Per questo motivo si ritiene importante che i genitori proseguano i loro percorsi
individuali e che vengano organizzati regolari colloqui congiunti tra genitori al fine
di migliorare la loro comunicazione e di favorire la loro collaborazione negli aspetti
riguardanti i figli”.
Sula base di tali presupposti, si ritiene non ricorrano gli elementi per derogare alla disciplina dell'affidamento congiunto.
III. Sul collocamento dei figli e sul diritto di visita Da quanto sopra riportato - per quanto si ricavi un quadro in costante miglioramento – si ritiene che la conflittualità tra i genitori ed il rapporto tra padre e figli comporti la necessità di proseguire con le visite accompagnate,
anche in esecuzione dell'accordo raggiunto tra le parti nel marzo 2024, in atti.
Ciò per consentire di migliorare ulteriormente e consolidare il rapporto tra padre e figli, anche ad esito dei percorsi proposti ai genitori ed iniziato dai figli a marzo di quest'anno (pag. 3 della relazione dd. 21.5.2025).
Va inoltre rilevato che il convenuto sta svolgendo training antiviolenza,
è seguito anche dal Servizio Psichiatrico dell'ospedale di Bressanone e si attendono gli esiti del processo penale che lo vede imputato di minacce gravi in danno della moglie (doc. 3 di parte convenuta), eventi e circostanze che dovranno essere elaborati e possibilmente superati in chiave di ritorno ad un rapporto non più conflittuale con gli altri componenti della famiglia.
Ne deriva che i figli vanno collocati presso la madre.
Le visite in forma accompagnata e il relativo allentamento dell'accompagnamento andranno rimessi alla valutazione dei Servizi sociali.
Si ritiene, comunque, che ove la dinamica dei rapporti prosegua positivamente e salvo diversa indicazione dei Servizi sociali, un periodo di ulteriori tre mesi – sino a fine ottobre 2025 - di visite accompagnate possa essere sufficiente, scaduto il quale potrà eventualmente prevedersi in favore del padre un diritto di visita da esercitarsi secondo modalità ordinarie,
ovvero ogni secondo fine settimana – da sabato mattina dopo colazione sino a domenica sera dopo cena - per la metà delle vacanze scolastiche – secondo periodi da concordarsi tra le parti - e per almeno tre settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, previo accordo e preavviso almeno entro marzo di ciascun anno.
Si ritiene necessario incaricare i Servizi sociali della Comunità
Comprensoriale della Valle Isarco di continuare ad organizzare le visite accompagnate padre-figli, di monitorarne l'andamento anche in funzione del futuro esercizio in autonomia del diritto di visita del padre e di relazionare alla Procura della Repubblica preso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano.
IV. Sul contributo di mantenimento
In ordine alla determinazione del contributo di mantenimento, occorre procedere ad una doppia valutazione, concernente, da un lato, la disponibilità mensile netta di ciascuna parte e, dall'altra, il tempo che il padre
è presumibile passerà con i figli.
Va premesso che la disciplina prevista nella sentenza di separazione –
che prevedeva che il padre passasse tre giorni alla settimana in compagnia dei figli – ed il conseguente ammontare del contributo di mantenimento, non possono essere confermati.
Ciò in considerazione del previsto e disponendo regime di visite accompagnate – in esecuzione del quale i figli non staranno, almeno nel periodo iniziale, per diversi giorni alla settimana con il padre – oltre al fatto che il tempo disponibile del convenuto ed il relativo reddito, in relazione ai periodi in cui in qualità di militare si trova o si troverà in missione,
costituiscono variabili dipendenti di difficile previsione.
Con riferimento al reddito del convenuto, dalla documentazione prodotta è dato ricavare reddito medio mensile di € 2.450,00 nell'anno 2021, di € 2.350,00 nell'anno 2022 e di € 2.600,00 nell'anno 2024.
Dalle buste paga riferite al 2025 è dato invece ricavare redditi fluttuanti da un minimo di € 930,00 per febbraio 2025 circa ad un massimo di € 2.399,00
per marzo 2025, il che non consente di determinare un reddito costante di cui il convenuto beneficia mese per mese, che lo stesso può pertanto aumentare o diminuire in funzione delle missioni cui partecipa.
Tale andamento altalenante del reddito del convenuto si ricava anche con riferimento ad un più lungo periodo di osservazione di circa un anno,
ovvero da marzo 2024 ad aprile 2025, secondo la seguente tabella:
- Marzo 2024 € 3.987,47
- Aprile 2024 € 1.191,60
- Maggio 2024 € 2.108,98
- Giugno 2024 € 3.232,28
- Luglio 2024 € 2.758,86
- Agosto 2024 € 1.225,52
- Settembre 2024 € 2.115,79
- Ottobre 2024 € 1.777,91
- November 2024 € 2.477,25
- Dicembre 2024 € 2.811,02
- Gennaio 2025 € 1.234,34
- Febbraio 2025 € 932,79
- Marzo 2025 € 2.399,41 - Aprile 2025 € 1.761,70.
È pertanto ragionevole ritenere che il reddito del convenuto sia variabile dipendente dagli impegni lavorativi più o meno remunerativi del signor CP_1
Va rilevato che le voci di spesa che gravano sul convenuto, quali spese di alloggio e finanziamenti, risultano già detratte in busta paga.
La ricorrente documenta reddito di circa € 1.200,00 netti mensili nel
2021, € 1.300,00 netti mensili nel 2022, € 1.400,00 netti mensili nel 2023, oltre al percepimento di somme a vario titolo quali € 470,00 per assegno unico, €
143,00 per contributo canone locatizio, € 360,00 per contributo di mantenimento a carico del convenuto ed € 427,00 a titolo di anticipazione su contributo di mantenimento. A tale proposito, non è dato capire se il contemporaneo percepimento del contributo nella misura di € 360,00 e l'anticipazione del contributo vadano ad accavallarsi, con conseguente obbligo di restituzione da parte della ricorrente della somma non dovuta o se invece quanto percepito vada ricondotto in parte ad arretrati maturati a carico del convenuto, riconducibili al subito procedimento esecutivo (doc. 8
della ricorrente).
Da ultimo la ricorrente deduce lavoro a tempo parziale e documenta reddito mensile di € 1.156,36 per gennaio 2025 e di soli € 825,02 per il mese di febbraio 2025.
Va tuttavia rilevato che anche negli anni precedenti il reddito per come documentato si riferiva a lavoro a tempo parziale, come dedotto in ricorso
(cfr. pag. 4 del ricorso). Dalla certificazione unica 2024 si ricava reddito netto mensile di €
1.366,66, dalla certificazione unica 2025 un reddito netto mensile di € 1.408,33.
Tenuto conto del canone di locazione che grava sulla ricorrente – pari ad € 460,00 mensili - se ne ricava una disponibilità mensile di almeno €
1.900,00 circa mensili, al netto dell'importo percepito a titolo di anticipazione,
che è dubbio se debba essere restituito o meno.
In base a tali situazioni reddituali e considerato che, a seconda dei periodi in cui il convenuto sarà impegnato o meno in missioni, il suo tempo da dedicare ai figli sarà rispettivamente minore o maggiore – con conseguente maggiore o minore retribuzione - si ritiene opportuno stabilire un contributo di mantenimento che comporti giusta compensazione tra quello dovuto nei periodi in cui il convenuto potrebbe tenere di più i figli secondo l'accordo iniziale previsto in separazione – ritenuto congruo nella misura di € 220,00, corrispondente all'importo di cui in sentenza di separazione rivalutato ad oggi – e quello invece previsto per i periodi di maggiore assenza, ritenuto congruo nella misura di € 450,00 stante l'innegabile maggior aggravio sulla madre chiamata a gestire da sola entrambi i figli, ovvero € 335,00 per ciascun figlio, da corrispondersi a partire dal mese di agosto 2025.
Le spese straordinarie andranno suddivise a metà tra i genitori. In caso di necessità troverà applicazione il protocollo elaborato da questo Tribunale
di novembre 2024.
I contributi pubblici erogati per i figli (assegno unico et similia) in considerazione del collocamento dei figli presso la madre, andranno ad esclusivo vantaggio di quest'ultima.
In considerazione della prevalente soccombenza del convenuto,
quest'ultimo va condannato al pagamento dell'80% delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Rapolla (PZ) il 09/07/2011 da:
nata a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il [...]; Controparte_1
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rapolla (PZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 9, Parte I, Serie /, dell'anno 2011
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone
che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni:
1. i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, ove avranno la residenza;
2. è obbligato a pagare, a titolo di contributo di Controparte_1
mantenimento di ciascun figlio, a partire dal mese di agosto 2025, la somma di € 335,00 ciascuno, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma è soggetta alla rivalutazione annua secondo gli indici
ASTAT valevoli per il Comune di Bolzano per le famiglie di impiegati ed operai;
la prima rivalutazione andrà effettuata nel mese di agosto
2026;
3. le spese straordinarie che necessitassero per i figli andranno sostenute al 50% da entrambi i genitori;
in caso di necessità andrà applicato il protocollo di novembre 2024 in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli in vigore presso questo Tribunale;
4. i contatti padre-figli proseguiranno in forma di visite accompagnate almeno sino al 31.10.2025; a partire da novembre 2025 – salvo diversa indicazione di Servizi sociali – il padre avrà il diritto di stare con i figli ogni secondo fine settimana – da sabato mattina dopo colazione sino a domenica sera dopo cena - per la metà delle vacanze scolastiche –
secondo periodi da concordarsi tra le parti - e per almeno tre settimane,
anche non consecutive, durante le vacanze estive, previo accordo e con preavviso almeno entro marzo di ciascun anno;
5. i contributi pubblici, incluso l'assegno regionale e quello familiare e/o l'assegno unico per i figli spettano alla signora per intero;
Pt_1
incarica
i Servizi sociali della Comunità Comprensoriale della Valle Isarco di continuare ad organizzare le visite accompagnate padre-figli, di monitorarne l'andamento anche in funzione del futuro esercizio in autonomia del diritto di visita del padre e di relazionare per iscritto alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano con cadenza mensile, a partire dalla fine di agosto 2025; condanna
al rimborso dell'80% delle spese di lite, che liquida in tale Controparte_1
percentuale per spese vive in € 78,40 e per onorari in € 3.000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, 24/07/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott.ssa Magdalena Costa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 51/2023 promossa da rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
MARTIN SYBIL, domiciliatario;
- ricorrente -
contro rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. MUSSNER CHRISTINE, domiciliatario;
- convenuto -
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“
1. Pronunciare il divorzio del matrimonio civile delle parti, contratto nel
Comune di Rapolla (PZ) in data 09.07.2011 trascritto nei registri dello stato civile,
Anno 2011 Parte I - Serie N. 3, del Comune di Rapolla (PZ);
2. A causa della situazione pregiudizievole i figli minorenni e Persona_1 Per_2
vengono affidati alla sola madre, dove avranno la residenza e loro collocazione
[...]
principale;
3. Al padre viene concesso il diritto di visita come da accordo del 01.03.2024 (visite
accompagnate settimanali). Le visite possono essere modificate dopo la valutazione dei
servizi sociali competenti con i quali i genitori dovranno collaborare e dopo che il
padre abbia fatto un percorso al centro di salute mentale di Controparte_1
Bressanone e alla Caritas per l'aggressione (cfr. relazione dei servizi sociali del
12.01.2024).
4. condannare il padre di contribuire al mantenimento dei figli minori con l'importo
mensile complessivo di € 600,00 (id est € 300,00 per figlio) fino alla comprovata
indipendenza economica degli stessi. Il suddetto assegno sarà da versarsi entro il
quinto giorno di ogni mese alla signora e verrà automaticamente rivalutato Pt_1
ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati
pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano – con prima rivalutazione a
febbraio del 2024.
5. condannare il signor al sostenimento del 50% delle spese Controparte_1
straordinarie necessarie per i figli come quelle mediche non mutuabili (p.e. spese
dentistiche, occhiali). Le spese non necessarie come quelle scolastiche e universitarie
(p.e. spese per libri di testo, gite organizzate da parte della scuola, computer, tasse d'iscrizione all'università) e per corsi/attività sportivi/e e ricreativi/e (rispettive
attrezzature e campi estivi compresi) per i figli devono essere preventivamente
concordate tra i genitori e saranno sostenute per metà. Le parti si riportano al
protocollo d'intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Bolzano dd. 06.09.2018.
6. Tutti i contributi da parte di enti pubblici, incluso l'assegno regionale e quello
familiare e/o l'assegno unico per i figli spettano alla signora per intero. Pt_1
Fiscalmente i figli saranno da considerarsi a carico della sola madre.
7. con condanna alle spese ed onorari di lite”;
di parte convenuta:
“
1. Pronunciare il divorzio del matrimonio civile delle parti, contratto nel
Comune di Rapolla (PZ) in data 09.07.2011 trascritto nei registri dello stato civile,
Anno 2011 Parte I - Serie N. 3, del Comune di Rapolla (PZ);
2. In via principale: Disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori
con collocamento alternato di una settimana presso ciascun genitore;
In via subordinata: Disporre l'affidamento condiviso, con conferma delle disposizioni
di cui all'atto di separazione consensuale dd. 26.11.2019 in relazione ai tempi di
collocazione e di visita dei figli;
3. Disporre che i figli abbiano la loro residenza presso la residenza della madre;
4. In via principale: Disporre che a causa del collocamento paritario ed alternato dei
figli presso ciascun genitore che alcun contributo di mantenimento per i figli sia
dovuto dal sig. CP_1
In via subordinata: Disporre, nel caso di mantenimento delle disposizioni quanto al
collocamento e al diritto di visita dei figli di cui all'atto di separazione consensuale dd. 26.11.2019, il pagamento a carico del di un contributo di mantenimento CP_1
per figlio di € 100,00.- e così complessivamente di € 200,00.- da versarsi
anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese con prima rivalutazione aprile 2026;
5. Disporre che il sig. sia tenuto a contribuire alle spese straordinarie CP_1
necessarie per i figli come quelle mediche non mutuabili e scolastiche nella misura del
30%, mentre il 70% rimarrà a carico della sig.ra Le spese non necessarie per Pt_1
i figli devono essere preventivamente concordate tra i genitori e saranno sostenute
altresì nella misura del 30% dal sig. e per il 70 % dalla sig.ra Le CP_1 Pt_1
parti si riportano al protocollo d'intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di
Bolzano novembre 2024.
6. Tutti i contributi da parte di enti pubblici, incluso l'assegno regionale e quello
familiare e/o l'assegno unico per i figli spettano alla signora per intero. Pt_1
Fiscalmente i figli saranno da considerarsi a carico di entrambi i genitori;
In ogni caso con condanna della sig. alle spese ed onorari di lite”; Pt_1
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni
rassegnate da parte ricorrente“.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sulla pronuncia di divorzio
Ricorrono, in quanto documentati, i presupposti per la chiesta pronuncia di divorzio.
Da escludersi ipotesi di riconciliazione.
II. Sull'affidamento dei figli I figli delle parti, di attuali dodici e dieci anni, vano affidati congiuntamente ai genitori.
A tale conclusione è giunto il Collegio in considerazione di quanto esposto nelle ultime relazioni dei Servizi sociali, che forniscono un quadro di progressivo miglioramento del rapporto tra le parti e del padre con i figli, da cui si deduce una situazione sostanzialmente non negativa, tale da non permettere deroga al regime ordinario di affidamento congiunto.
Nella relazione dd.
5.9.2024 e nell'allegata relazione dd. 19.8.2024 circa l'educazione familiare – cui integralmente si rimanda - si riferisce ad es. che le telefonate del padre ai figli “… non avrebbero un impatto positivo sui bambini e
durerebbero solo pochi minuti. In diverse occasioni, durante le conversazioni il signor
si sarebbe espresso in maniera negativa a proposito della madre rivolgendole CP_1
delle accuse … alcune delle visite hanno avuto un impatto negativo sui bambini e/o
dovevano essere interrotte in anticipo. In seguito a episodi del genere le emozioni
profondamente negative della signora nei confronti dell'ex partner si Pt_1
manifestavano con particolare intensità e non sempre è riuscita a tenerle nascoste ai
figli …”; nella relazione dei Servizi si riferisce che “… Il percorso di mediazione é
stato interrotto dopo pochi incontri, perché il mediatore non ha rilevato progressi nel
rapporto tra la coppia genitoriale … Da entrambe le parti emerge un alto livello di
conflittualità. Tra i due non vi è al momento nessun tipo di comunicazione … I
minori risultano essere esposti alle dinamiche tra genitori e stanno vivendo un
conflitto di lealtà”.
Le dinamiche familiari, sia con riferimento al rapporto tra i genitori che nei confronti dei figli risultano migliorate secondo quanto riportato nella relazione dd. 25.2.2025 e, da ultimo, in quella dd. 21.5.2025 – cui integralmente si rimanda - ove si legge che (pag. 2) “… durante gli ultimi mesi,
l'operatrice di riferimento ha potuto osservare un miglioramento del rapporto tra il
padre e i figli e anche nella comunicazione tra padre e madre …”; (pag. 3) “… per
quanto riguarda il progetto di educativa domiciliare a casa della signora Pt_1
l'operatrice di riferimento ha potuto osservare uno sviluppo positivo … anche per
quanto riguarda il progetto di educativa domiciliare con il signor l'operatrice CP_1
ha potuto osservare uno sviluppo positivo nella relazione tra padre e figli. Nonostante
ciò, il signor avrebbe bisogno di essere supportato nella sua capacità di CP_1
rispettare i limiti dei suoi figli e di elaborare la sua frustrazione. Nelle ultime
settimane vi sono stati dei momenti in cui i genitori sono riusciti a confrontarsi tra di
loro, ma nei mesi precedenti si poteva osservare da parte di entrambi una chiusura
verso l'altro, scarsa se non assente comunicazione diretta e alta conflittualità rispetto
ai temi riguardanti i figli e accuse reciproche …”.
Sulla base di quanto ora riportato, i Servizi proponevano (pag. 3) di “…
ridurre gradualmente i momenti di accompagnamento durante le visite fino ad
arrivare ad una gestione autonoma di esse” e consigliavano di “continuare a
sostenere i genitori attraverso i percorsi individuali a attraverso colloqui congiunti al
fine di migliorare la loro comunicazione e di favorire la loro collaborazione negli
aspetti riguardanti i figli”.
Da ultimo, nella relazione dd. 21.5.2025 si conferma la necessità di procedere gradualmente i momenti di accompagnamento delle visite,
riferendo che (pag. 3) rispetto ai vari progetti attivi sul nucleo si riscontra nel complesso un andamento positivo. Si ritiene di rilievo riportare integralmente le conclusioni cui giungono i
Servizi sociali nella relazione dd. 21.5.2025: “Le scriventi ritengono importante,
nell'ottica di promozione dell'autonomia, ridurre gradualmente i momenti di
accompagnamento durante le visite fino ad arrivare ad una gestione autonoma di
esse.
Nel corso dei mesi si è comunque potuta osservare la difficoltà nel definire un
calendario regolare di visite, dovuta anche alla poca chiarezza e poca trasparenza
nella comunicazione con giusto anticipo degli impegni lavorativi da parte signor
CP_1
Si ritiene quindi di fondamentale importanza che i tempi di visita, post percorso di
visite accompagnate, vengano definite dall'Autorità giudiziaria.
Lo scrivente servizio, in più occasioni, ha fatto presente al padre che le periodiche
interruzioni dei contatti con i figli possono avere un effetto negativo sui bambini
stessi e sul rapporto tra di loro che con fatica si sta cercando di ripristinare.
Si è potuto osservare come le emozioni di entrambi i genitori prevarichino in alcuni
casi sui bisogni dei bambini.
Per questo motivo si ritiene importante che i genitori proseguano i loro percorsi
individuali e che vengano organizzati regolari colloqui congiunti tra genitori al fine
di migliorare la loro comunicazione e di favorire la loro collaborazione negli aspetti
riguardanti i figli”.
Sula base di tali presupposti, si ritiene non ricorrano gli elementi per derogare alla disciplina dell'affidamento congiunto.
III. Sul collocamento dei figli e sul diritto di visita Da quanto sopra riportato - per quanto si ricavi un quadro in costante miglioramento – si ritiene che la conflittualità tra i genitori ed il rapporto tra padre e figli comporti la necessità di proseguire con le visite accompagnate,
anche in esecuzione dell'accordo raggiunto tra le parti nel marzo 2024, in atti.
Ciò per consentire di migliorare ulteriormente e consolidare il rapporto tra padre e figli, anche ad esito dei percorsi proposti ai genitori ed iniziato dai figli a marzo di quest'anno (pag. 3 della relazione dd. 21.5.2025).
Va inoltre rilevato che il convenuto sta svolgendo training antiviolenza,
è seguito anche dal Servizio Psichiatrico dell'ospedale di Bressanone e si attendono gli esiti del processo penale che lo vede imputato di minacce gravi in danno della moglie (doc. 3 di parte convenuta), eventi e circostanze che dovranno essere elaborati e possibilmente superati in chiave di ritorno ad un rapporto non più conflittuale con gli altri componenti della famiglia.
Ne deriva che i figli vanno collocati presso la madre.
Le visite in forma accompagnata e il relativo allentamento dell'accompagnamento andranno rimessi alla valutazione dei Servizi sociali.
Si ritiene, comunque, che ove la dinamica dei rapporti prosegua positivamente e salvo diversa indicazione dei Servizi sociali, un periodo di ulteriori tre mesi – sino a fine ottobre 2025 - di visite accompagnate possa essere sufficiente, scaduto il quale potrà eventualmente prevedersi in favore del padre un diritto di visita da esercitarsi secondo modalità ordinarie,
ovvero ogni secondo fine settimana – da sabato mattina dopo colazione sino a domenica sera dopo cena - per la metà delle vacanze scolastiche – secondo periodi da concordarsi tra le parti - e per almeno tre settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, previo accordo e preavviso almeno entro marzo di ciascun anno.
Si ritiene necessario incaricare i Servizi sociali della Comunità
Comprensoriale della Valle Isarco di continuare ad organizzare le visite accompagnate padre-figli, di monitorarne l'andamento anche in funzione del futuro esercizio in autonomia del diritto di visita del padre e di relazionare alla Procura della Repubblica preso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano.
IV. Sul contributo di mantenimento
In ordine alla determinazione del contributo di mantenimento, occorre procedere ad una doppia valutazione, concernente, da un lato, la disponibilità mensile netta di ciascuna parte e, dall'altra, il tempo che il padre
è presumibile passerà con i figli.
Va premesso che la disciplina prevista nella sentenza di separazione –
che prevedeva che il padre passasse tre giorni alla settimana in compagnia dei figli – ed il conseguente ammontare del contributo di mantenimento, non possono essere confermati.
Ciò in considerazione del previsto e disponendo regime di visite accompagnate – in esecuzione del quale i figli non staranno, almeno nel periodo iniziale, per diversi giorni alla settimana con il padre – oltre al fatto che il tempo disponibile del convenuto ed il relativo reddito, in relazione ai periodi in cui in qualità di militare si trova o si troverà in missione,
costituiscono variabili dipendenti di difficile previsione.
Con riferimento al reddito del convenuto, dalla documentazione prodotta è dato ricavare reddito medio mensile di € 2.450,00 nell'anno 2021, di € 2.350,00 nell'anno 2022 e di € 2.600,00 nell'anno 2024.
Dalle buste paga riferite al 2025 è dato invece ricavare redditi fluttuanti da un minimo di € 930,00 per febbraio 2025 circa ad un massimo di € 2.399,00
per marzo 2025, il che non consente di determinare un reddito costante di cui il convenuto beneficia mese per mese, che lo stesso può pertanto aumentare o diminuire in funzione delle missioni cui partecipa.
Tale andamento altalenante del reddito del convenuto si ricava anche con riferimento ad un più lungo periodo di osservazione di circa un anno,
ovvero da marzo 2024 ad aprile 2025, secondo la seguente tabella:
- Marzo 2024 € 3.987,47
- Aprile 2024 € 1.191,60
- Maggio 2024 € 2.108,98
- Giugno 2024 € 3.232,28
- Luglio 2024 € 2.758,86
- Agosto 2024 € 1.225,52
- Settembre 2024 € 2.115,79
- Ottobre 2024 € 1.777,91
- November 2024 € 2.477,25
- Dicembre 2024 € 2.811,02
- Gennaio 2025 € 1.234,34
- Febbraio 2025 € 932,79
- Marzo 2025 € 2.399,41 - Aprile 2025 € 1.761,70.
È pertanto ragionevole ritenere che il reddito del convenuto sia variabile dipendente dagli impegni lavorativi più o meno remunerativi del signor CP_1
Va rilevato che le voci di spesa che gravano sul convenuto, quali spese di alloggio e finanziamenti, risultano già detratte in busta paga.
La ricorrente documenta reddito di circa € 1.200,00 netti mensili nel
2021, € 1.300,00 netti mensili nel 2022, € 1.400,00 netti mensili nel 2023, oltre al percepimento di somme a vario titolo quali € 470,00 per assegno unico, €
143,00 per contributo canone locatizio, € 360,00 per contributo di mantenimento a carico del convenuto ed € 427,00 a titolo di anticipazione su contributo di mantenimento. A tale proposito, non è dato capire se il contemporaneo percepimento del contributo nella misura di € 360,00 e l'anticipazione del contributo vadano ad accavallarsi, con conseguente obbligo di restituzione da parte della ricorrente della somma non dovuta o se invece quanto percepito vada ricondotto in parte ad arretrati maturati a carico del convenuto, riconducibili al subito procedimento esecutivo (doc. 8
della ricorrente).
Da ultimo la ricorrente deduce lavoro a tempo parziale e documenta reddito mensile di € 1.156,36 per gennaio 2025 e di soli € 825,02 per il mese di febbraio 2025.
Va tuttavia rilevato che anche negli anni precedenti il reddito per come documentato si riferiva a lavoro a tempo parziale, come dedotto in ricorso
(cfr. pag. 4 del ricorso). Dalla certificazione unica 2024 si ricava reddito netto mensile di €
1.366,66, dalla certificazione unica 2025 un reddito netto mensile di € 1.408,33.
Tenuto conto del canone di locazione che grava sulla ricorrente – pari ad € 460,00 mensili - se ne ricava una disponibilità mensile di almeno €
1.900,00 circa mensili, al netto dell'importo percepito a titolo di anticipazione,
che è dubbio se debba essere restituito o meno.
In base a tali situazioni reddituali e considerato che, a seconda dei periodi in cui il convenuto sarà impegnato o meno in missioni, il suo tempo da dedicare ai figli sarà rispettivamente minore o maggiore – con conseguente maggiore o minore retribuzione - si ritiene opportuno stabilire un contributo di mantenimento che comporti giusta compensazione tra quello dovuto nei periodi in cui il convenuto potrebbe tenere di più i figli secondo l'accordo iniziale previsto in separazione – ritenuto congruo nella misura di € 220,00, corrispondente all'importo di cui in sentenza di separazione rivalutato ad oggi – e quello invece previsto per i periodi di maggiore assenza, ritenuto congruo nella misura di € 450,00 stante l'innegabile maggior aggravio sulla madre chiamata a gestire da sola entrambi i figli, ovvero € 335,00 per ciascun figlio, da corrispondersi a partire dal mese di agosto 2025.
Le spese straordinarie andranno suddivise a metà tra i genitori. In caso di necessità troverà applicazione il protocollo elaborato da questo Tribunale
di novembre 2024.
I contributi pubblici erogati per i figli (assegno unico et similia) in considerazione del collocamento dei figli presso la madre, andranno ad esclusivo vantaggio di quest'ultima.
In considerazione della prevalente soccombenza del convenuto,
quest'ultimo va condannato al pagamento dell'80% delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Rapolla (PZ) il 09/07/2011 da:
nata a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il [...]; Controparte_1
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rapolla (PZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 9, Parte I, Serie /, dell'anno 2011
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone
che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni:
1. i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, ove avranno la residenza;
2. è obbligato a pagare, a titolo di contributo di Controparte_1
mantenimento di ciascun figlio, a partire dal mese di agosto 2025, la somma di € 335,00 ciascuno, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma è soggetta alla rivalutazione annua secondo gli indici
ASTAT valevoli per il Comune di Bolzano per le famiglie di impiegati ed operai;
la prima rivalutazione andrà effettuata nel mese di agosto
2026;
3. le spese straordinarie che necessitassero per i figli andranno sostenute al 50% da entrambi i genitori;
in caso di necessità andrà applicato il protocollo di novembre 2024 in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli in vigore presso questo Tribunale;
4. i contatti padre-figli proseguiranno in forma di visite accompagnate almeno sino al 31.10.2025; a partire da novembre 2025 – salvo diversa indicazione di Servizi sociali – il padre avrà il diritto di stare con i figli ogni secondo fine settimana – da sabato mattina dopo colazione sino a domenica sera dopo cena - per la metà delle vacanze scolastiche –
secondo periodi da concordarsi tra le parti - e per almeno tre settimane,
anche non consecutive, durante le vacanze estive, previo accordo e con preavviso almeno entro marzo di ciascun anno;
5. i contributi pubblici, incluso l'assegno regionale e quello familiare e/o l'assegno unico per i figli spettano alla signora per intero;
Pt_1
incarica
i Servizi sociali della Comunità Comprensoriale della Valle Isarco di continuare ad organizzare le visite accompagnate padre-figli, di monitorarne l'andamento anche in funzione del futuro esercizio in autonomia del diritto di visita del padre e di relazionare per iscritto alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano con cadenza mensile, a partire dalla fine di agosto 2025; condanna
al rimborso dell'80% delle spese di lite, che liquida in tale Controparte_1
percentuale per spese vive in € 78,40 e per onorari in € 3.000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, 24/07/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo