Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 14.5.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3108/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ) e, per essa, Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), in persona del suo procuratore Parte_2 P.IVA_2 speciale Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_3
Carteni,
- ricorrente -
contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_3 tempore, (C.F.: ) e Controparte_2 C.F._1 CP_3
(C.F. ),
[...] C.F._2
- resistenti contumaci -
Conclusioni
Per la ricorrente:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare il trasferimento del diritto di proprietà in regime di comunione indivisa in favore del Sig. (C.F. Controparte_2
) nato il [...] a [...] e residente in [...]C.F._1
Boscone (MI) alla Via Bramante n. 10, della Sig.ra Controparte_3
(C.F. ) nata il [...] a [...] e residente in C.F._2
Cesano Boscone (MI) alla Via Bramante n. 10 e della (C.F. e P. Controparte_1
IVA ) con sede legale in 20144 – Milano, in Via Savona 7, in persona P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, del compendio immobiliare precedentemente di titolarità della Immobiliare Cisliano S.r.l. con sede legale in 20155 – Milano (MI), in Via Aosta, 10 composto come di seguito: piena proprietà delle unità immobiliari in Comune di Cisliano, via Roma n. 21 e precisamente: 1) intero fabbricato per civili abitazioni sviluppatesi tra piano terreno e primo, composto da complessivi otto
1
Foglio 6, particella 77 sub. 1 e particella 78 tra loro graffate, via Roma n. 21, piano T, categoria A/4, classe 2, vani 2,5, rendita catastale euro 99,42; Foglio 6, particella 77 sub. 2, via Roma n. 21, piano T, categoria A/4, classe 2, vani 2,5, rendita catastale euro 99,42; Foglio 6, particella 77 sub. 3, via Roma n. 21, piano T, categoria A/4, classe 1, vani 2, rendita catastale euro 68,17; Foglio 6, particella 77 sub. 4, via Roma n. 21, piano T, categoria A/4, classe 1, vani 4, rendita catastale euro 136,34; Foglio 6, particella 77 sub. 5, via Roma n. 21, piano T, categoria A/4, classe 1, vani 2, rendita catastale euro 68,17; Foglio 6, particella 77 sub. 6, via Roma n. 21, piano T, categoria A/4, classe 1, vani 2, rendita catastale euro 68,17; Foglio 6, particella 77 sub. 7, via Roma n. 21, piano T, categoria A/4, classe 1, vani 1, rendita catastale euro 34,09; Foglio 6, particella 77 sub. 8, via Roma n. 21, piano T, categoria A/4, classe 1, vani 2, rendita catastale euro 68,17; confinante a corpo: con via Roma per due lati, particelle 85 e 79; il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune come segue: ed al catasto Terreni al foglio 6, particella 373, ente urbano, are 1,00; 2) porzioni di fabbricato per civili abitazioni sviluppatesi tra piano terreno e primo, composta da quindici appartamenti ed un piccolo vano ad uso ripostiglio;
Foglio 6, particella 80, sub. 3, via Roma n. 14, piano T, categoria A/4, classe 1, vani 4, rendita catastale euro 136,34; confinante a corpo: con via Roma, particella 79, restante proprietà alla particella 80, particelle 81, 82 e via Diaz;
il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune come segue: Foglio 6, particella 80, sub. 4, via Roma n. 16, piano T, categoria A/4, classe 2, vani 2, rendita catastale euro 79,53; Foglio 6, particella 80, sub. 5, via Roma n. 18, piano T, categoria A/4, classe 2, vani 2, rendita catastale euro 79,53; Foglio 6, particella 80, sub. 6, via Roma n. 23, piano T, categoria A/4, classe 2, vani 2, rendita catastale euro 79,53; Foglio 6, particella 80, sub. 10, via Roma n. 21, piano T, categoria A/4, classe 2, vani 1,5, rendita catastale euro 59,65; Foglio 6, particella 80, sub. 11, via Roma n. 21, piano T, categoria A/4, classe 1, vani 1, rendita catastale euro 34,09; Foglio 6, particella 80, sub. 12, via Roma n. 21, piano T, categoria C/2, classe U, mq. 12, rendita catastale euro 14,87; Foglio 6, particella 80, sub. 14, via Roma n. 21, piano 1, categoria A/4, classe 2, vani 1,5, rendita catastale euro 59,65; Foglio 6, particella 80, sub. 15, via Roma n. 21, piano 1, categoria A/4, classe 1, vani 1, rendita catastale euro 34,09; Foglio 6, particella 80, sub. 16, via Roma n. 21, piano 1, categoria A/4, classe 1, vani 1, rendita catastale euro 34,09; Foglio 6, particella 80, sub. 17, via Roma n. 21, piano 1, categoria A/4, classe 2, vani 1, rendita catastale euro 39,77; Foglio 6, particella 80, sub. 18, via Roma n. 21, piano 1, categoria A/4, classe 2, vani 1, rendita catastale euro 39,77; Foglio 6, particella 80, sub. 19, via Roma n. 21, piano 1, categoria A/4, classe 2, vani 2, rendita catastale euro 79,53; Foglio 6, particella 80, sub. 20, via Roma n. 21, piano 1, categoria A/4, classe 3, vani 2, rendita catastale euro 92,96; Foglio 6, particella 80, sub. 21, via Roma n. 21, piano 1, categoria A/4, classe 1, vani 1, rendita catastale euro 34,09; Foglio 6, particella 80, sub. 22, via Roma n. 22, piano T -1, categoria A/6, classe 1, vani 2, rendita catastale euro 64,04; Foglio 6 mapp. 79 sub.
2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 per la quota di proprietà di 74463/100.000 Foglio 6 mapp. 80 sub. 705 – 706 -707. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei registri di Pubblicità Immobiliare di Pavia di trascrivere l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà in comunione pro indiviso di tutti i beni facenti parte del compendio immobiliare, come sopra meglio dettagliati, a favore del Sig. Controparte_2
(C.F. ) nato il [...] a [...] e residente in C.F._1
Cesano Boscone (MI) alla Via Bramante n. 10, della Sig.ra Controparte_3
(C.F. ) nata il [...] a [...] e residente
[...] C.F._2 in Cesano Boscone (MI) alla Via Bramante n. 10 e della (C.F. e P. Controparte_1
IVA ) con sede legale in 20144 – Milano, in Via Savona 7, in persona P.IVA_3 del legale rappresentante "pro tempore". Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - nella dedotta qualità di società “veicolo” per Parte_1 la cartolarizzazione dei crediti ex L. n. 130/1999, ha agito in questa sede ex art. 281 decies e ss. c.p.c. - tramite la propria mandataria
[...]
- per la declaratoria dell'avvenuto trasferimento in capo Parte_2 ai resistenti della proprietà del compendio immobiliare meglio descritto in ricorso.
In punto di fatto: i) ha precisato che, in data 28.2.2007,
[...] aveva concesso un finanziamento ipotecario fondiario di Controparte_4
€ 2.400.000,00 a Immobiliare Cisliano S.r.l. per l'acquisto di un'area da ristrutturare in Cisliano (MI); ii) ha quindi rilevato che, dopo l'erogazione di diverse “tranches” del finanziamento (per un totale di € 1.335.000,00), la suddetta società si rendeva inadempiente al pagamento degli interessi di preammortamento e veniva poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 23.12.2014; iii) ha ulteriormente sostenuto che, a fronte della rinuncia ex art. 104 ter comma 7 L.F. alla liquidazione del compendio immobiliare di cui trattasi cui aveva fatto seguito la chiusura del fallimento e la cancellazione dal R.I. della società debitrice e la sua estinzione, la Banca aveva tentato di recuperare il credito, avviando dinanzi all'intestato Tribunale una procedura esecutiva immobiliare nel corso della quale si rilevava l'errata notifica degli atti all'ultimo amministratore della società estinta, in luogo degli ex soci, nonché un problema di continuità delle trascrizioni, poiché i beni di cui trattasi risultavano ancora intestati alla società estinta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
iv) ha infine evidenziato che, in ragione di tali problematiche, la procedura esecutiva veniva dichiarata estinta il 24.5.2023.
In punto di diritto, ha evocato l'articolo 2495 c.c. e l'orientamento di cui alla sentenza delle S.U. della Cassazione n. 6072/2013, riguardo alle conseguenze dell'estinzione di una società a seguito della sua cancellazione dal Registro delle Imprese, sostenendo che, a seguito di detto evento, si verifica un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i diritti e i beni non compresi
3 nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Pertanto, deducendo che i soci della società estinta sono gli odierni resistenti e , ha chiesto Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 che fosse dichiarato il trasferimento del diritto di proprietà “in regime di comunione indivisa” del compendio immobiliare in argomento.
2. – I resistenti non si sono costituiti e, con ordinanza del 27.3.2025, il G.U. ne dichiarava la contumacia e fissava per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 14.5.2025, alla quale riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
3. – La domanda deve essere rigettata sulla base dell'assorbente rilievo dell'assenza di prova della qualità in capo ai resistenti di soci della società Immobiliare Cisliano S.r.l. al momento della sua cancellazione dal Registro delle Imprese.
Infatti, non risulta prodotto in giudizio alcun documento (in particolare, perlomeno, un certificato camerale della suddetta società) dal quale possa desumersi la suddetta qualità, oltre che – elemento, all'evidenza, altrettanto indefettibile ai fini della pronuncia - le quote specificamente ascrivibili a ciascuno dei soci.
Tale radicale carenza, vale ulteriormente precisare, non poteva in alcun modo essere colmata da questo giudice d'ufficio, posto che, ai sensi dell'art. 281 duodecies comma 4° c.p.c., la possibilità di concedere un termine per la produzione di ulteriori documenti è subordinata al duplice presupposto dell'istanza di parte e (secondo il testo applicabile “ratione temporis”) della sussistenza di un “giustificato motivo”, entrambi mancanti nel caso di specie.
Quanto sopra, come rilevato, assorbe ogni altra questione.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, respinge la domanda.
Così deciso il 29 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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