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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/02/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 1337/2024 avente ad oggetto: altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti
Alessia De Finis e Sabino Carpagnano, presso il cui studio in
Barletta, alla via Andria n. 52, elettivamente domiciliano
RICORRENTE
E
in Controparte_1 persona del tempore CP_2
, in persona Controparte_3 del direttore pro tempore
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] tutti domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di CP_4
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
In data 17 febbraio 2025 la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 19.02.2024 e notificato il 6.03.2024, la ricorrente, dopo aver premesso di essere docente di scuola media presso la Scuola Media Statale Ettore Fieramosca di Barletta, ha dedotto: che, all'esito di precedente giudizio, iscritto a ruolo con
r.g.n. 4519/2021, con sentenza n. 1814 del 19.10.2022 il
Tribunale di Trani riconosceva il diritto alla ricostruzione integrale di carriera per i periodi svolti con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'1.09.2000 al 31.08.2007 e condannava l'Amministrazione a corrispondere le differenze retributive maturate in virtù del nuovo inquadramento contrattuale per € 4.739,80; che, in particolare, la sentenza riconosceva che l'anzianità maturata utile ai fini giuridici ed economici era pari a 9 anni e 11 mesi;
che la sentenza è divenuta definitiva ma ad essa non vi ha dato esecuzione il che CP_1 non ha emesso nuovo decreto di ricostruzione di carriera, non inserendo, quindi, la ricorrente nella giuste fasce stipendiali;
che in virtù della sentenza definitiva ha maturato il diritto a vedersi riconosciuta la seconda fascia stipendiale (9 -14 anni) dall'1.09.2007 al 30.09.2012 e la terza fascia stipendiale (15-20 anni) dall'1.10.2012 al 30.09.2019, con conseguente diritto al passaggio alla quarta fascia stipendiale (21 -27 anni) dall'1.10.2019 anziché dall'1.10.2021 come riconosciuto dal
; che le differenze salariali liquidate dal Tribunale nella CP_1 detta sentenza si riferiscono al periodo dall'1.10.2019 al
30.09.2021 e sono state determinate sulla base del CCNL del
Comparto Scuola vigente ratione temporis mentre il 6.12.2022 è entrato in vigore nuovo CCNL che ha previsto degli aumenti
2 salariali non corrisposti dal in relazione alla CP_1 ricostruzione di carriera operata dal Tribunale.
Ciò posto, ha dedotto di vantare un credito per differenze retributive relative all'inquadramento scaturente dalla ricostruzione di carriera operata con la sentenza divenuta definitiva per € 1.033,58, per il periodo dall'1.1.2019 al
31.12.2023.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari il diritto a vedersi riconosciute le differenze retributive per effetto della ricostruzione integrale di carriera, con condanna delle parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento di € 1.033,58, a titolo di maggiori differenze salariali, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese con attribuzione.
Le parti resistenti, pur regolarmente citate con ricorso notificato a mezzo pec il 6.03.2024, non si sono costituite in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
LA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Con sentenza n. 1814/2022 del 19.10.2022, passata in giudicato il (cfr. all. 2 produzione di parte ricorrente), il Tribunale di
Trani, così statuiva “(…) - previa disapplicazione del metodo della temporizzazione, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale del servizio di ruolo prestato negli anni scolastici dal 01°/09/2000 al 31/08/2007 ai fini della ricostruzione della carriera con il corrispondente inquadramento ed il relativo trattamento economico;
-condanna, per l'effetto,
l'amministrazione scolastica convenuta a pagare in favore della parte ricorrente la somma complessiva pari ad Euro 4.739,80, oltre accessori come per legge;
(…)”.
Il pieno riconoscimento del servizio pre -ruolo svolto dalla ricorrente, come risulta anche dalla motivazione della citata decisione - che richiama la sentenza n. 9144 del 06.05.2016
3 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite1 - principio ribadito dalla decisione della Corte di Cassazione n. 31150/20192, comporta il diritto della ricorrente a conseguire le differenze retributive scaturenti dall'integrale ricostruzione di carriera e in particolare dal diverso conseguimento nel corso della carriera delle fasce stipendiali rispetto a quanto riconosciuto dal
. CP_1
In particolare va osservato che le differenze salariali liquidate dal Tribunale di Trani con la citata sentenza si riferivano al periodo dall'1.10.2019 al 30.09.2021, alla luce dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal e sono state determinate sulla base del CCNL del CP_1
Comparto Scuola in vigore ratione temporis e, in particolare, da ultimo, il CCNL del 19.4.2018, in vigore dall'1.1.2016; successivamente, il 6.12.2022, è entrato in vigore il nuovo CCNL del Comparto Scuola, che ha riconosciuto ai dipendenti del convenuto degli aumenti salariali, a decorrere CP_1 dall'anno 2019: di questi aumenti non si è potuto tenere conto nel ricorso azionato dal ricorrente e, quindi, nel calcolo delle differenze salariali maturate dalla parte ricorrente dal 2019 in poi, in quanto il ricorso è stato depositato il 19.2.2021, prima dell'entrata in vigore del predetto CCNL. Ne consegue, quindi, che alla luce della ricostruzione di carriera effettuata dal Tribunale di Trani e non più sindacabile perché operata con una statuizione passata in giudicato, la ricorrente ha diritto a vedersi corrisposte le differenze salariali, non richieste con il precedente ricorso, maturate, a decorrere dall'1.1.2019 al 31.12.2023, sulla base del CCNL del 6.12.2022
e del passaggio nelle predette fasce stipendiali, dovendosi rilevare che il convenuto, pur avendole corrisposto, nel CP_1 mese di dicembre 2022, delle differenze retributive sulla base del
CCNL del 6.12.2022, pari ad € 2.149,97 ha errato nel calcolarle, perché non ha tenuto conto dell'anticipazione dei passaggi nelle varie fasce stipendiali conseguenti alla sentenza definitiva, come risulta dagli analitici conteggi allegati al ricorso, condivisibili perché puntuali e in linea con quanto statuito dalla precedente sentenza e dall'aumento salariale scaturito dal nuovo CCNL del
6.12.2022.
Infatti, nel calcolo delle differenze salariali maturate dalla parte ricorrente, la ricorrente ha tenuto degli aumenti salariali e dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dai diversi CCNL che si sono susseguiti nel corso del rapporto di lavoro, ivi compreso quello sottoscritto il 6.12.2022 e quindi, la parte ricorrente ha maturato, a titolo di differenze salariali, dall'1.1.2019 al 31.12.2023, un credito lordo pari ad € 7.923,35, da cui deve essere detratta la somma di € 4.739,80, dovuta in virtù della sentenza più volte citata, e la somma di € 2.149,97, riconosciuta dal convenuto nel mese di dicembre 2022 CP_1
a titolo di insufficienti differenze salariali sulla base del CCNL del 6.12.2022, il che determina un residuo credito lordo di €
1.033,58, relativo al predetto periodo.
In questo senso, peraltro, si è già pronunciata questa Sezione
Lavoro con sentenze n. 1660/2024, n. 1664/2024 e n.
2550/2024 rese in fattispecie analoghe alla presente.
5 Alla luce di ciò, le parti resistenti, in solido tra loro, vanno condannate al pagamento dell'importo di € 1.033,58 in favore del ricorrente a titolo di differenze salaria li dovute per effetto della progressione stipendiale conseguente alla riconosciuta anzianità di servizio come ricostruita dalla decisione del
Tribunale di Trani n. 1814/2022 in combinazione con l'entrata in vigore del nuovo CCNL comparto scuola, oltre rivalutazione monetaria e interessi nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modifiche, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti
Alessia De Finis e Sabino Carpagnano che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1337/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 1.033,58 in favore del ricorrente a titolo di differenze salaria li dovute per le ragioni indicate in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
2. condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 21,50 per spese vive ed
€ 662,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione ai
6 procuratori antistatari avv.ti Alessia De Finis e Sabino
Carpagnano.
Trani, 17.02.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo cui “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effe tto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnan te che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura in tegrale, anziché nei limiti della cd. Temporizzazione”. 2 Secondo cui “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amminis trativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contras to con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Dire ttiv a 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decre to, sia u tile integralmen te ai fini giuridici ed economici solo limitatam ente al primo triennio, men tre per la quo ta residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiam ata clausola 4, è tenu to a disapplicare la norma di diritto interno in con tras to con la dire ttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo pres tato. 4