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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1886 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(P. IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rap feso dagli Avv.ti Marco Artioli e Ilaria Chiliberti con domicilio eletto presso lo studio del primo in Cerea (VR), Via Pascoli n. 16 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Barozzi Sarzina con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Via Tazzoli n.6 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1537/2022 pubblicata in data 20 agosto 2022 del Tribunale Ordinario di Verona.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 25 luglio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- in via principale: previa riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto avverso la sentenza 1537/2022 pubblicata il 20.08.2022 del Tribunale di Verona, Dott. Ernesto d'Amico, emessa a conclusione del giudizio civile R.G. n. 7760/2020, con ogni più idonea ed opportuna statuizione, per tutti i motivi dedotti nel presente atto e, per l'effetto, accogliersi le richieste tutte formulate da parte della attrice nel corso del giudizio di primo grado, in quanto fondate in fatto e in diritto.
- In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e decisive al fine del decidere. Con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio, oltre 15% Rimb. Forf., CPA e IVA di legge se dovuta”.
Per la parte appellata-appellante incidentale:
"In via principale Ferme tutte le domande proposte in primo grado e da ritenere quivi riproposte, si chiede che l'adita Corte d'Appello voglia respingere integralmente l'appello proposto dal per le Parte_1 motivazioni esposte, e voglia, quindi, confermare in toto la senten nale di Verona. In via subordinata (in accoglimento dell'appello incidentale condizionato) condizionatamente al caso in cui l'adita Corte d'Appello ritenesse ammissibili le censure mosse dal all'impugnata Parte_1 sentenza del Tribunale di Verona, accertarsi e dichiararsi, in vi dizionato, che
non ha mai effettuato alcun riconoscimento dei vizi lamentati dal Controparte_1 [...] ai assunto alcuna obbligazione ad eliminarli. Conseguentemente, res Parte_1
domande proposte da parte attrice ed odierna appellante, per intervenuta decadenza e prescrizione, con ciò respingendo l'appello e confermando la sentenza del Tribunale di Verona. In via subordinata Nella denegata e non voluta ipotesi in cui il diritto di parte attrice non dovesse essere ritenuto prescritto e non fosse intervenuta l'eccepita decadenza (come accertato dal Giudice di prime cure) ed altresì, nonostante le contestazioni sollevate, la pretesa di parte attrice dovesse essere accertata come fondata, in parte o del tutto, sia in riferimento alla natura dei vizi lamentati, che alla quantificazione delle somme per la loro eliminazione, sia, ancora, in riferimento alla loro debenza, pur a fronte delle contestazioni sollevate da parte convenuta-appellata , dichiararsi, se del caso, quest'ultima tenuta al Controparte_1
2 pagamento delle sole somme effettivamente ed incontestabilmente accertate come dalla stessa dovute in corso di giudizio. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e contributo forfetario di legge. In via istruttoria Ammettersi i mezzi istruttori tutti formulati nelle memorie ex art. 183 VI comma depositate in atti (quivi richiamate integralmente) e non ammessi né in corso di giudizio di primo grado né nel corso del presente giudizio ed accogliersi le opposizioni formulate in dette memorie rispetto all'ammissibilità delle prove richieste dall'appellante Parte_1
Con esplicita riserva di argomentare dedurre, controdedurre, eccepire, contestare e replicare nei termini di legge e nelle memorie di rito. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. all'indirizzo PEC o, in mancanza, a mezzo Email_1 fax al seguente numero: 0458020141”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il di Cerea (VR) conveniva in giudizio l'impresa Parte_1 ttrice e venditrice del complesso immobiliare Controparte_1
condannare alla emendazione di vizi e difetti come Parte_1
a a detto ente di gestione accertati in via di istruzione preventiva.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società convenuta resisteva alla avversa domanda, preliminarmente eccependo la prescrizione e la decadenza dalla promossa azione di garanzia di cui all'art. 1669 c.c.
La causa veniva quindi istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali e della relazione di consulenza tecnica espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Con sentenza n. 1537/2022 il Tribunale Ordinario di Verona, definitivamente decidendo, così statuiva:
“… respinge le domande attrici e dispone la compensazione integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle di ATP”.
Ha interposto tempestivo appello avverso detta statuizione il soccombente
, affidato ai seguenti motivi: Parte_1
• Erronea e contraddittoria valutazione, ai fini del rigetto della domanda attorea, delle allegazioni e produzioni in atti attestanti l'avvenuto riconoscimento dei vizi da parte del costruttore convenuto (primo motivo);
• Incoerente diniego delle istanze istruttorie (secondo motivo);
3 • Erronea motivazione in punto di insussistente riconoscimento operoso da parte del committente (terzo motivo);
• Erronea motivazione nell'accoglimento delle eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dal costruttore-venditore (quarto motivo);
• Incoerente regolamentazione degli oneri processuali (quinto ed ultimo motivo).
Si è tempestivamente costituita anche nel presente grado di appello
[...] hiedendo la conferma della statuizione impugnata ripro Controparte_1 le argomentazioni già oggetto di dibattito in prime cure, qualificate come appello incidentale condizionato.
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, all'udienza del 2 maggio 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
Declinando congiuntamente i motivi di gravame in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, si ha in primo luogo motivo per affermare come il perimetro dell'impugnazione sia circoscritto, quantunque mediante ricorso a differenziali prospettazioni giuridiche, ad una rinvenuta perplessità motivazionale della quale sarebbe affetta la sentenza impugnata per aver escluso il diritto risarcitorio fatto giudizialmente valere sancendosi la maturata prescrizione e la decadenza dall'azione di garanzia ex art. 1669 c.c.
Appare invero evidente ed è comunque una circostanza incontestata di giudizio la riconducibilità dei vizi, consistenti in problemi di infiltrazione d'acqua dei quali risulterebbe gravato l'immobile condominiale, all'ipotesi di cui all'art. 1669 cod. civ. dovendo al riguardo ricordarsi che, secondo consolidata giurisprudenza, i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.
Ciò posto il decisum di primo grado appare in effetti irrispettoso del consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale il c.d. riconoscimento operoso dell'appaltatore caratterizza la assunzione di una sua autonoma obbligazione di “facere”, non soggetta ai termini di cui all'obbligazione di garanzia, bensì a quelli ordinari di inadempimento contrattuale.
4 Nel caso di specie sussiste prova documentale in atti (cfr. doc. 9 e 10 memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. secondo termine di cui al fascicolo di primo grado di parte appellante) che il legale rappresentante della società convenuta, altresì comproprietaria di una porzione immobiliare facente parte del condominio, ebbe a partecipare alla assise condominiale indetta in data 30 gennaio 2013 assumendo l'impegno alla eliminazione delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo, nonché, pur contestandone le valutazioni, ammettendo con missiva del 20 marzo 2013 - quantunque parzialmente - le problematiche evidenziate dalla relazione tecnica a firma del geom. , relative a infiltrazioni da CP_2 balconi e poggioli ad uso privato e condominiale, no ltrazioni provenienti dalla pavimentazione esterna del piano terra (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellante, doc. 10 cit.).
Nondimeno, in data 12 giugno 2013, la stessa odierna appellata, per il tramite del proprio legale rappresentante pro tempore partecipava alla assemblea condominiale nella quale veniva previsto un sopralluogo, tenutosi il successivo 19 giugno 2013, in cui all'esito assumeva la responsabilità dell'intervento che eseguirà.
Simile volontà riparativa, del resto, interveniva anche nel corso della assemblea condominiale del successivo 3 agosto 2015 laddove lo stesso legale rappresentante pro tempore della persistendo le problematiche, manifestava Controparte_1 la propria lluoghi assumendo l'impegno alla loro eliminazione ove i problemi non avessero trovato risoluzione.
Dalla istruttoria espletata è quindi emerso che, nel 2016, ebbero a seguire ammaloramenti plurimi alle parti comuni del pianterreno, con cedimenti localizzati del piano carrabile, lesioni del lastrico solare di pavimentazione e carente funzionalità degli scarichi pluviali, trafilamenti d'acqua piovana ad alcuni davanzali di unità interne e all'intradosso di certe solette miste legno-cls, vasto attacco igrometrico presso lo scantinato, come meglio cristallizzati nella perizia di parte a firma del geom. (cfr. doc. 3 fascicolo di primo Per_1 grado di parte appellante) poi resa oggetto di integrazione.
Dette problematiche venivano quindi in concreto integralmente recepite, nel dicembre del 2018, dal consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Ciò posto non si ha motivo per escludere che nella fattispecie si sia in presenza di una condotta da parte della società venditrice e costruttrice che, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati, tutti in connessione teleologica tra loro, costituisca tacito riconoscimento di essi, circostanza che, senza novare l'originaria obbligazione, ha comunque l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia dai termini di decadenza e prescrizione specificatamente previsti.
Con ordinanza n. 30786/2023, in continuità con gli orientamenti giurisprudenziali recentemente affermatisi in tema di riconoscimento dei vizi, ai quali questo Collegio 5 intende conformarsi, i Giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore (id est del costruttore) non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente, così svincolando, come detto, il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione. La Corte Suprema di Cassazione, del resto, ha aggiunto che ai fini della validità del riconoscimento operoso non è necessario che esso si accompagni alla confessione stragiudiziale della propria responsabilità, pervenendo addirittura a ritenere la sussistenza del riconoscimento anche in ipotesi di ammissione dell'esistenza del vizio e/o della difformità contestuale alla negazione di doverne rispondere, in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione.
Il compendio probatorio acquisito agli atti, dovendosi altresì dar atto che l'appellante ha in effetti reso giudizialmente intellegibile (cfr. in particolare pagg. da 10 a 18 comparsa conclusionale) mediante un comparativo raffronto, la sovrapponibilità e comunque la riferibilità dei vizi riscontrati all'immobile condominiale nella perizia con quelli CP_2 di cui ai successivi elaborati tecnici e conv una piena Per_1 Per_2 convalidazione dell'azione promossa, nd uazione della denunciata incoerenza motivazionale della sentenza gravata.
A nulla rilevano le inconferenti argomentazioni decisorie, altresì sottoposte a censura dall'appellante, in punto di prescrizione e decadenza non trovando nella fattispecie luogo l'applicazione dei termini di cui all'artt. 1669 c.c. ovvero, il primo di decadenza per effettuare la “denuncia” ed il secondo, che dalla denunzia stessa prende a decorrere, di prescrizione per promuovere l'azione quantunque con riguardo alla “scoperta” del vizio, che si identifica con la conoscenza sia della gravità dei difetti sia del collegamento causale di essi con l'attività costruttiva espletata, posta l'applicabilità del termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., pacificamente, per quanto già detto ed atteso il riconoscimento operoso, non decorso.
Ciò posto, in accoglimento del proposto appello e manifestandosi infondati i contrari rilievi in argomento proposti dalla parte appellata, la domanda deve conseguentemente essere accolta, non necessitando di ulteriori approfondimenti istruttori avuto peraltro riguardo, in merito alla quantificazione dei danni, alla formale e rituale acquisizione della relazione tecnica di ufficio espletata nel pieno contraddittorio delle parti (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado parte appellante) e non resa peraltro oggetto di specifiche censure dalle parti contendenti
L'ausiliare nominato, Ing. ha quindi confermato la sussistenza dei vizi Persona_3 lamentati ed analiticament 5 della relazione dalla lettera “a” alla lettera
“k” (pagg. da 10 a 35), quantificando l'importo per le opere necessarie alla loro eliminazione in € 55.337,73 oltre oneri di legge, dall'ausiliare considerato anche come deprezzamento dell'opera stessa.
6 Detta CTU viene per l'effetto condivisa, poiché condotta in modo accurato ed in continua aderenza con lo stato di fatto analizzato tenendo conto delle osservazioni proposte dai rispettivi consulenti di parte e pertanto rivelandosi del tutto persuasiva.
In riforma della sentenza gravata la va dunque Controparte_1 condannata al pagamento di detto importo di € 55.337,73 oltre iva.
Rappresentando espressione di un debito di valore, la suddetta somma deve essere rivalutata all'attualità con decorrenza dalla domanda secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai alla data della presente sentenza ed oltre interessi nella misura legale sull'importo rivalutato anno per per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento.
Le argomentazioni che precedono costituiscono, conseguentemente, valide ragioni di rigetto delle deduzioni di parte appellata, qualificate come appello incidentale, ed in effetti sussumibili nella riproposizione di domande ex art. 346 c.p.c.
Le spese processuali del doppio grado, avuto riguardo all'esito complessivo della lite ed alla sancita soccombenza della appellata vengono liquidate a carico di quest'ultima ed in favore del sulla scorta del D.M. Ministero della Parte_1
Giustizia n al decisum (scaglione da € 52.001,00 ad
€ 260.000,00).
Le stesse si liquidano, quanto al primo grado, nella misura di € 7.052,00 per compensi professionali (€ 1.276,00 fase di studio, € 814,00 fase introduttiva, € 2.835,00 fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge e, quanto al secondo grado, in € 1.165,50 per esborsi ed € 4.997,00 per compensi professionali (€ 1.489,00 fase di studio, € 956,00 fase introduttiva,
€ 2.552,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, applicati i parametri minimi in ragione delle specifiche e non particolarmente rilevanti questioni giuridiche trattate, della attività in concreto espletata ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo per il presente grado di giudizio.
Nulla per le spese di CTU e di CTP relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo in assenza di una loro specifica.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1886/2022 di Ruolo Generale promossa da Parte_1
contro appell
[...] Controparte_1
n. 1537 2022 del Tribunale Ordinario di Verona, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
7 In ACCOGLIMENTO del proposto appello ed in totale riforma della sentenza appellata:
1. ON EN in persona del suo legale CP_1 CP_1 rappresentante pro pagamento in fav Parte_1
in persona del suo amministratore pro tempore dell'importo di € 55.337,73
[...] ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in parte motiva.
2. ON SE EN in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di che liquida in € 7.052,00 Parte_1 per compensi profe ese generali (15%) come per legge quanto al primo grado ed in € 1.165,50 per esborsi ed € 4.997,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge quanto al presente grado di appello.
Così deciso in Venezia il 25 luglio 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
8
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1886 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(P. IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rap feso dagli Avv.ti Marco Artioli e Ilaria Chiliberti con domicilio eletto presso lo studio del primo in Cerea (VR), Via Pascoli n. 16 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Barozzi Sarzina con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Via Tazzoli n.6 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1537/2022 pubblicata in data 20 agosto 2022 del Tribunale Ordinario di Verona.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 25 luglio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- in via principale: previa riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto avverso la sentenza 1537/2022 pubblicata il 20.08.2022 del Tribunale di Verona, Dott. Ernesto d'Amico, emessa a conclusione del giudizio civile R.G. n. 7760/2020, con ogni più idonea ed opportuna statuizione, per tutti i motivi dedotti nel presente atto e, per l'effetto, accogliersi le richieste tutte formulate da parte della attrice nel corso del giudizio di primo grado, in quanto fondate in fatto e in diritto.
- In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e decisive al fine del decidere. Con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio, oltre 15% Rimb. Forf., CPA e IVA di legge se dovuta”.
Per la parte appellata-appellante incidentale:
"In via principale Ferme tutte le domande proposte in primo grado e da ritenere quivi riproposte, si chiede che l'adita Corte d'Appello voglia respingere integralmente l'appello proposto dal per le Parte_1 motivazioni esposte, e voglia, quindi, confermare in toto la senten nale di Verona. In via subordinata (in accoglimento dell'appello incidentale condizionato) condizionatamente al caso in cui l'adita Corte d'Appello ritenesse ammissibili le censure mosse dal all'impugnata Parte_1 sentenza del Tribunale di Verona, accertarsi e dichiararsi, in vi dizionato, che
non ha mai effettuato alcun riconoscimento dei vizi lamentati dal Controparte_1 [...] ai assunto alcuna obbligazione ad eliminarli. Conseguentemente, res Parte_1
domande proposte da parte attrice ed odierna appellante, per intervenuta decadenza e prescrizione, con ciò respingendo l'appello e confermando la sentenza del Tribunale di Verona. In via subordinata Nella denegata e non voluta ipotesi in cui il diritto di parte attrice non dovesse essere ritenuto prescritto e non fosse intervenuta l'eccepita decadenza (come accertato dal Giudice di prime cure) ed altresì, nonostante le contestazioni sollevate, la pretesa di parte attrice dovesse essere accertata come fondata, in parte o del tutto, sia in riferimento alla natura dei vizi lamentati, che alla quantificazione delle somme per la loro eliminazione, sia, ancora, in riferimento alla loro debenza, pur a fronte delle contestazioni sollevate da parte convenuta-appellata , dichiararsi, se del caso, quest'ultima tenuta al Controparte_1
2 pagamento delle sole somme effettivamente ed incontestabilmente accertate come dalla stessa dovute in corso di giudizio. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e contributo forfetario di legge. In via istruttoria Ammettersi i mezzi istruttori tutti formulati nelle memorie ex art. 183 VI comma depositate in atti (quivi richiamate integralmente) e non ammessi né in corso di giudizio di primo grado né nel corso del presente giudizio ed accogliersi le opposizioni formulate in dette memorie rispetto all'ammissibilità delle prove richieste dall'appellante Parte_1
Con esplicita riserva di argomentare dedurre, controdedurre, eccepire, contestare e replicare nei termini di legge e nelle memorie di rito. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. all'indirizzo PEC o, in mancanza, a mezzo Email_1 fax al seguente numero: 0458020141”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il di Cerea (VR) conveniva in giudizio l'impresa Parte_1 ttrice e venditrice del complesso immobiliare Controparte_1
condannare alla emendazione di vizi e difetti come Parte_1
a a detto ente di gestione accertati in via di istruzione preventiva.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società convenuta resisteva alla avversa domanda, preliminarmente eccependo la prescrizione e la decadenza dalla promossa azione di garanzia di cui all'art. 1669 c.c.
La causa veniva quindi istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali e della relazione di consulenza tecnica espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Con sentenza n. 1537/2022 il Tribunale Ordinario di Verona, definitivamente decidendo, così statuiva:
“… respinge le domande attrici e dispone la compensazione integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle di ATP”.
Ha interposto tempestivo appello avverso detta statuizione il soccombente
, affidato ai seguenti motivi: Parte_1
• Erronea e contraddittoria valutazione, ai fini del rigetto della domanda attorea, delle allegazioni e produzioni in atti attestanti l'avvenuto riconoscimento dei vizi da parte del costruttore convenuto (primo motivo);
• Incoerente diniego delle istanze istruttorie (secondo motivo);
3 • Erronea motivazione in punto di insussistente riconoscimento operoso da parte del committente (terzo motivo);
• Erronea motivazione nell'accoglimento delle eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dal costruttore-venditore (quarto motivo);
• Incoerente regolamentazione degli oneri processuali (quinto ed ultimo motivo).
Si è tempestivamente costituita anche nel presente grado di appello
[...] hiedendo la conferma della statuizione impugnata ripro Controparte_1 le argomentazioni già oggetto di dibattito in prime cure, qualificate come appello incidentale condizionato.
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, all'udienza del 2 maggio 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
Declinando congiuntamente i motivi di gravame in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, si ha in primo luogo motivo per affermare come il perimetro dell'impugnazione sia circoscritto, quantunque mediante ricorso a differenziali prospettazioni giuridiche, ad una rinvenuta perplessità motivazionale della quale sarebbe affetta la sentenza impugnata per aver escluso il diritto risarcitorio fatto giudizialmente valere sancendosi la maturata prescrizione e la decadenza dall'azione di garanzia ex art. 1669 c.c.
Appare invero evidente ed è comunque una circostanza incontestata di giudizio la riconducibilità dei vizi, consistenti in problemi di infiltrazione d'acqua dei quali risulterebbe gravato l'immobile condominiale, all'ipotesi di cui all'art. 1669 cod. civ. dovendo al riguardo ricordarsi che, secondo consolidata giurisprudenza, i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.
Ciò posto il decisum di primo grado appare in effetti irrispettoso del consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale il c.d. riconoscimento operoso dell'appaltatore caratterizza la assunzione di una sua autonoma obbligazione di “facere”, non soggetta ai termini di cui all'obbligazione di garanzia, bensì a quelli ordinari di inadempimento contrattuale.
4 Nel caso di specie sussiste prova documentale in atti (cfr. doc. 9 e 10 memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. secondo termine di cui al fascicolo di primo grado di parte appellante) che il legale rappresentante della società convenuta, altresì comproprietaria di una porzione immobiliare facente parte del condominio, ebbe a partecipare alla assise condominiale indetta in data 30 gennaio 2013 assumendo l'impegno alla eliminazione delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo, nonché, pur contestandone le valutazioni, ammettendo con missiva del 20 marzo 2013 - quantunque parzialmente - le problematiche evidenziate dalla relazione tecnica a firma del geom. , relative a infiltrazioni da CP_2 balconi e poggioli ad uso privato e condominiale, no ltrazioni provenienti dalla pavimentazione esterna del piano terra (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellante, doc. 10 cit.).
Nondimeno, in data 12 giugno 2013, la stessa odierna appellata, per il tramite del proprio legale rappresentante pro tempore partecipava alla assemblea condominiale nella quale veniva previsto un sopralluogo, tenutosi il successivo 19 giugno 2013, in cui all'esito assumeva la responsabilità dell'intervento che eseguirà.
Simile volontà riparativa, del resto, interveniva anche nel corso della assemblea condominiale del successivo 3 agosto 2015 laddove lo stesso legale rappresentante pro tempore della persistendo le problematiche, manifestava Controparte_1 la propria lluoghi assumendo l'impegno alla loro eliminazione ove i problemi non avessero trovato risoluzione.
Dalla istruttoria espletata è quindi emerso che, nel 2016, ebbero a seguire ammaloramenti plurimi alle parti comuni del pianterreno, con cedimenti localizzati del piano carrabile, lesioni del lastrico solare di pavimentazione e carente funzionalità degli scarichi pluviali, trafilamenti d'acqua piovana ad alcuni davanzali di unità interne e all'intradosso di certe solette miste legno-cls, vasto attacco igrometrico presso lo scantinato, come meglio cristallizzati nella perizia di parte a firma del geom. (cfr. doc. 3 fascicolo di primo Per_1 grado di parte appellante) poi resa oggetto di integrazione.
Dette problematiche venivano quindi in concreto integralmente recepite, nel dicembre del 2018, dal consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Ciò posto non si ha motivo per escludere che nella fattispecie si sia in presenza di una condotta da parte della società venditrice e costruttrice che, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati, tutti in connessione teleologica tra loro, costituisca tacito riconoscimento di essi, circostanza che, senza novare l'originaria obbligazione, ha comunque l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia dai termini di decadenza e prescrizione specificatamente previsti.
Con ordinanza n. 30786/2023, in continuità con gli orientamenti giurisprudenziali recentemente affermatisi in tema di riconoscimento dei vizi, ai quali questo Collegio 5 intende conformarsi, i Giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore (id est del costruttore) non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente, così svincolando, come detto, il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione. La Corte Suprema di Cassazione, del resto, ha aggiunto che ai fini della validità del riconoscimento operoso non è necessario che esso si accompagni alla confessione stragiudiziale della propria responsabilità, pervenendo addirittura a ritenere la sussistenza del riconoscimento anche in ipotesi di ammissione dell'esistenza del vizio e/o della difformità contestuale alla negazione di doverne rispondere, in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione.
Il compendio probatorio acquisito agli atti, dovendosi altresì dar atto che l'appellante ha in effetti reso giudizialmente intellegibile (cfr. in particolare pagg. da 10 a 18 comparsa conclusionale) mediante un comparativo raffronto, la sovrapponibilità e comunque la riferibilità dei vizi riscontrati all'immobile condominiale nella perizia con quelli CP_2 di cui ai successivi elaborati tecnici e conv una piena Per_1 Per_2 convalidazione dell'azione promossa, nd uazione della denunciata incoerenza motivazionale della sentenza gravata.
A nulla rilevano le inconferenti argomentazioni decisorie, altresì sottoposte a censura dall'appellante, in punto di prescrizione e decadenza non trovando nella fattispecie luogo l'applicazione dei termini di cui all'artt. 1669 c.c. ovvero, il primo di decadenza per effettuare la “denuncia” ed il secondo, che dalla denunzia stessa prende a decorrere, di prescrizione per promuovere l'azione quantunque con riguardo alla “scoperta” del vizio, che si identifica con la conoscenza sia della gravità dei difetti sia del collegamento causale di essi con l'attività costruttiva espletata, posta l'applicabilità del termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., pacificamente, per quanto già detto ed atteso il riconoscimento operoso, non decorso.
Ciò posto, in accoglimento del proposto appello e manifestandosi infondati i contrari rilievi in argomento proposti dalla parte appellata, la domanda deve conseguentemente essere accolta, non necessitando di ulteriori approfondimenti istruttori avuto peraltro riguardo, in merito alla quantificazione dei danni, alla formale e rituale acquisizione della relazione tecnica di ufficio espletata nel pieno contraddittorio delle parti (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado parte appellante) e non resa peraltro oggetto di specifiche censure dalle parti contendenti
L'ausiliare nominato, Ing. ha quindi confermato la sussistenza dei vizi Persona_3 lamentati ed analiticament 5 della relazione dalla lettera “a” alla lettera
“k” (pagg. da 10 a 35), quantificando l'importo per le opere necessarie alla loro eliminazione in € 55.337,73 oltre oneri di legge, dall'ausiliare considerato anche come deprezzamento dell'opera stessa.
6 Detta CTU viene per l'effetto condivisa, poiché condotta in modo accurato ed in continua aderenza con lo stato di fatto analizzato tenendo conto delle osservazioni proposte dai rispettivi consulenti di parte e pertanto rivelandosi del tutto persuasiva.
In riforma della sentenza gravata la va dunque Controparte_1 condannata al pagamento di detto importo di € 55.337,73 oltre iva.
Rappresentando espressione di un debito di valore, la suddetta somma deve essere rivalutata all'attualità con decorrenza dalla domanda secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai alla data della presente sentenza ed oltre interessi nella misura legale sull'importo rivalutato anno per per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento.
Le argomentazioni che precedono costituiscono, conseguentemente, valide ragioni di rigetto delle deduzioni di parte appellata, qualificate come appello incidentale, ed in effetti sussumibili nella riproposizione di domande ex art. 346 c.p.c.
Le spese processuali del doppio grado, avuto riguardo all'esito complessivo della lite ed alla sancita soccombenza della appellata vengono liquidate a carico di quest'ultima ed in favore del sulla scorta del D.M. Ministero della Parte_1
Giustizia n al decisum (scaglione da € 52.001,00 ad
€ 260.000,00).
Le stesse si liquidano, quanto al primo grado, nella misura di € 7.052,00 per compensi professionali (€ 1.276,00 fase di studio, € 814,00 fase introduttiva, € 2.835,00 fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge e, quanto al secondo grado, in € 1.165,50 per esborsi ed € 4.997,00 per compensi professionali (€ 1.489,00 fase di studio, € 956,00 fase introduttiva,
€ 2.552,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, applicati i parametri minimi in ragione delle specifiche e non particolarmente rilevanti questioni giuridiche trattate, della attività in concreto espletata ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo per il presente grado di giudizio.
Nulla per le spese di CTU e di CTP relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo in assenza di una loro specifica.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1886/2022 di Ruolo Generale promossa da Parte_1
contro appell
[...] Controparte_1
n. 1537 2022 del Tribunale Ordinario di Verona, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
7 In ACCOGLIMENTO del proposto appello ed in totale riforma della sentenza appellata:
1. ON EN in persona del suo legale CP_1 CP_1 rappresentante pro pagamento in fav Parte_1
in persona del suo amministratore pro tempore dell'importo di € 55.337,73
[...] ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in parte motiva.
2. ON SE EN in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di che liquida in € 7.052,00 Parte_1 per compensi profe ese generali (15%) come per legge quanto al primo grado ed in € 1.165,50 per esborsi ed € 4.997,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge quanto al presente grado di appello.
Così deciso in Venezia il 25 luglio 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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