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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONA SERGIO, Presidente e Relatore CIMINI CARLO, Giudice LAURINO ANDREA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 426/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorr._2 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Ricorrente_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona Pag. 1/6 Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY07M200567-2025 RITENUTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY07M200633-2025 RITENUTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti: Entrambe insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto, Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento n. TQY01M200610/2025 per l'anno d'imposta 2019 e n.
TQY01M200676/2025 per l'anno d'imposta 2020, emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ancona a seguito di verifica della Guardia di
Finanza nei confronti della società Ricorr._2i Srl, della quale il ricorrente è socio unico e amministratore. L'Ufficio, sulla base delle risultanze del PVC, riteneva che nel 2019 il ricorrente avesse percepito somme non giustificate da formale distribuzione di utili e prive di idonea causale economico giuridica, in particolare mediante prelievi registrati nel sottoconto “Soci e prelevamenti” e mediante pagamenti e giroconti contabilizzati nel sottoconto “Debiti vari”, anche in favore della ditta individuale riferibile al ricorrente. Per l'anno 2020 l'Ufficio contestava ulteriori somme ipotizzate come percepite senza applicazione di ritenute, tra cui un importo contabilizzato nel conto “Amministratori c compensi”, ulteriori pagamenti transitati nel sottoconto “Debiti vari” e un prelievo imputato a costi indeducibili. Tali somme venivano complessivamente riqualificate come compensi erogati all'amministratore e quindi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con conseguente accertamento di maggior reddito ai fini IRPEF e addizionali, oltre sanzioni e interessi. Il ricorrente deduceva, in sintesi, che la ricostruzione dell'Ufficio sarebbe erronea in quanto le somme contestate non costituirebbero reddito imponibile, Pag. 2/6 poiché sarebbero prive di un valido titolo giuridico di attribuzione e quindi qualificabili come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., con conseguente obbligo di restituzione alla società e mancanza di effettivo incremento patrimoniale stabile in capo al percipiente. In via subordinata, contestava la determinazione delle sanzioni, lamentando la mancata applicazione del cumulo giuridico pluriennale e, con riferimento all'anno 2020, l'illegittima applicazione della recidiva, assumendo che essa non potrebbe operare in mancanza di definitività dei precedenti. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Ufficio, in particolare, sosteneva la correttezza della qualificazione delle somme quali compensi da amministratore, evidenziando che esse risultavano effettivamente percepite e rimaste nella disponibilità del ricorrente, senza che fosse documentata alcuna restituzione alla società, e che la tardiva delibera di distribuzione utili non copriva l'intero ammontare dei prelievi. Rilevava inoltre che, in assenza di una formale distribuzione di utili o di altra giustificazione giuridico economica, la riqualificazione in compensi era coerente con le risultanze contabili e con la posizione soggettiva del percettore, e che il regime fiscale applicabile era quello dei redditi assimilati con obbligo di ritenuta. Quanto alle sanzioni, l'Ufficio affermava di avere applicato correttamente le regole sul cumulo giuridico tra le annualità oggetto di accertamento e contestava la censura sulla recidiva, richiamando la disciplina vigente ratione temporis, secondo cui, per le violazioni commesse prima delle modifiche successive, non era richiesta la definitività giudiziale del precedente, essendo sufficiente la commissione di violazioni della stessa indole nei tre anni precedenti non definite mediante istituti deflattivi.
Con le memorie del contribuente depositate il 5.2.2026 la parte contribuente ribadisce integralmente l'impostazione del ricorso, insistendo sulla tesi dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., sostenendo che:
- in assenza di valida delibera preventiva di determinazione del compenso dell'amministratore, le somme non potrebbero qualificarsi come compensi;
- l'attribuzione sarebbe civilisticamente nulla e quindi fiscalmente irrilevante;
Pag. 3/6 non vi sarebbe effettivo arricchimento stabile del percipiente.
Si sviluppa maggiormente il profilo civilistico, richiamando giurisprudenza di merito (in particolare Tribunale di Roma, sezione imprese) secondo cui il compenso corrisposto in mancanza di determinazione assembleare costituirebbe indebito oggettivo. Si insiste sulla mancanza di “fatto costitutivo” del reddito, sostenendo che la mancanza di valido titolo negoziale impedirebbe la configurazione del presupposto impositivo. Sul piano sanzionatorio:
- si ribadisce la necessità di applicazione del cumulo giuridico pluriennale anche considerando l'annualità 2018;
- si reitera l'eccezione di illegittimità della recidiva, sostenendo che non potrebbe operare in assenza di definitività delle precedenti contestazioni.
Si giungeva così all'udienza del 16.2.2026, nella quale comparivano entrambe le parti e, dopo aver discusso il procedimento, insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni come in atti rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia sottoposta all'esame della Corte concerne la legittimità degli avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate ha riqualificato, per gli anni d'imposta 2019 e 2020, somme percepite dal ricorrente, nella qualità di
Ricorr._2amministratore unico della Srl, quali compensi soggetti a ritenuta alla fonte, con conseguente recupero delle ritenute non operate, oltre sanzioni ed interessi.
La questione centrale attiene alla natura delle somme trattenute dall'amministratore e alla loro rilevanza fiscale. Dagli atti emerge che, per l'anno 2019, il ricorrente ha effettuato prelevamenti dal conto “Soci c/prelevamenti” per complessivi euro 152.966,00, a fronte di una delibera di distribuzione utili intervenuta solo in data 1 agosto 2024 per euro 98.929,07, con conseguente differenza pari ad euro 54.036,93. Nello stesso anno
Pag. 4/6 risultano ulteriori pagamenti e giroconti per euro 34.348,00 transitati nel sottoconto
“Debiti vari” e corrisposti al ricorrente o ad impresa individuale a lui riferibile. Per l'anno 2020 risultano somme pari ad euro 30.000,00 contabilizzate nel conto “Amministratori c/compensi”, euro 25.140,00 nel sottoconto “Debiti vari” ed ulteriori euro 2.930,00 imputati a costi indeducibili. Le somme complessivamente riqualificate dall'Ufficio ammontano pertanto ad euro 88.385,00 per l'anno 2019 ed euro 58.070,00 per l'anno 2020.
È pacifico che tali importi siano stati effettivamente percepiti dal ricorrente e siano rimasti nella sua disponibilità.
La difesa del contribuente fonda la propria tesi sulla asserita applicabilità dell'art. 2033 cod. civ., sostenendo che, in mancanza di valida delibera preventiva di determinazione del compenso dell'amministratore, le somme costituirebbero indebito oggettivo e, quindi, non integrerebbero reddito imponibile.
La censura non può essere accolta.
Il piano civilistico della validità o meno del titolo di attribuzione tra società ed amministratore non coincide con il piano fiscale della effettiva percezione di somme suscettibili di rilevanza reddituale. L'eventuale nullità del titolo può legittimare un'azione restitutoria in sede civile, ma non elide, sul piano tributario, il dato oggettivo della avvenuta attribuzione patrimoniale e della disponibilità delle somme.
Nel caso di specie non risulta provata alcuna restituzione delle somme alla società né l'esistenza di un diverso titolo giuridico idoneo a qualificare le attribuzioni come anticipazioni o partite meramente transitorie. La delibera di distribuzione utili, intervenuta in epoca successiva, non copre integralmente i prelevamenti effettuati nel 2019 e, comunque, non incide sulla natura delle ulteriori somme contestate.
In ambito tributario rileva la concreta disponibilità delle somme da parte del percipiente. Finché esse rimangono nella sua sfera patrimoniale, integrano il presupposto dell'imposizione.
Pag. 5/6 Correttamente, pertanto, l'Ufficio ha qualificato le somme come compensi erogati all'amministratore e, dunque, come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR, con conseguente obbligo della società di operare le ritenute alla fonte.
Quanto ai profili sanzionatori, la doglianza relativa alla mancata applicazione del cumulo giuridico pluriennale non risulta fondata, atteso che l'Ufficio ha applicato il cumulo tra le annualità oggetto del presente giudizio, mentre l'annualità
2018 è oggetto di separato procedimento non ancora definito. Parimenti infondata è la censura relativa alla recidiva per l'anno 2020. Trova, infatti, applicazione la disciplina vigente ratione temporis, secondo cui, per le violazioni commesse anteriormente alle modifiche normative intervenute nel 2024, non era richiesta la definitività giudiziale del precedente accertamento, essendo sufficiente la commissione di violazioni della stessa indole nei tre anni precedenti non definite mediante istituti agevolativi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 546 del 1992, non ravvisandosi giusti motivi per la loro compensazione, atteso che la pretesa dell'Amministrazione risulta fondata e coerente con le risultanze istruttorie.
Tenuto conto, quindi, dei parametri di legge, del valore della causa, pari ad Euro
82.471, e del rito seguito, nella specie quello della pubblica udienza, appare congruo determinare le spese processuali stesse nella complessiva somma di € 4.000,00.
PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese processuali, che determina nella misura di € 4.000,00.
Così deciso in Ancona il giorno 16 febbraio 2026 Il Presidente del Collegio Dr. Sergio Cutrona
Pag. 6/6
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONA SERGIO, Presidente e Relatore CIMINI CARLO, Giudice LAURINO ANDREA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 426/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorr._2 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Ricorrente_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona Pag. 1/6 Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY07M200567-2025 RITENUTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY07M200633-2025 RITENUTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti: Entrambe insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto, Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento n. TQY01M200610/2025 per l'anno d'imposta 2019 e n.
TQY01M200676/2025 per l'anno d'imposta 2020, emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ancona a seguito di verifica della Guardia di
Finanza nei confronti della società Ricorr._2i Srl, della quale il ricorrente è socio unico e amministratore. L'Ufficio, sulla base delle risultanze del PVC, riteneva che nel 2019 il ricorrente avesse percepito somme non giustificate da formale distribuzione di utili e prive di idonea causale economico giuridica, in particolare mediante prelievi registrati nel sottoconto “Soci e prelevamenti” e mediante pagamenti e giroconti contabilizzati nel sottoconto “Debiti vari”, anche in favore della ditta individuale riferibile al ricorrente. Per l'anno 2020 l'Ufficio contestava ulteriori somme ipotizzate come percepite senza applicazione di ritenute, tra cui un importo contabilizzato nel conto “Amministratori c compensi”, ulteriori pagamenti transitati nel sottoconto “Debiti vari” e un prelievo imputato a costi indeducibili. Tali somme venivano complessivamente riqualificate come compensi erogati all'amministratore e quindi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con conseguente accertamento di maggior reddito ai fini IRPEF e addizionali, oltre sanzioni e interessi. Il ricorrente deduceva, in sintesi, che la ricostruzione dell'Ufficio sarebbe erronea in quanto le somme contestate non costituirebbero reddito imponibile, Pag. 2/6 poiché sarebbero prive di un valido titolo giuridico di attribuzione e quindi qualificabili come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., con conseguente obbligo di restituzione alla società e mancanza di effettivo incremento patrimoniale stabile in capo al percipiente. In via subordinata, contestava la determinazione delle sanzioni, lamentando la mancata applicazione del cumulo giuridico pluriennale e, con riferimento all'anno 2020, l'illegittima applicazione della recidiva, assumendo che essa non potrebbe operare in mancanza di definitività dei precedenti. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Ufficio, in particolare, sosteneva la correttezza della qualificazione delle somme quali compensi da amministratore, evidenziando che esse risultavano effettivamente percepite e rimaste nella disponibilità del ricorrente, senza che fosse documentata alcuna restituzione alla società, e che la tardiva delibera di distribuzione utili non copriva l'intero ammontare dei prelievi. Rilevava inoltre che, in assenza di una formale distribuzione di utili o di altra giustificazione giuridico economica, la riqualificazione in compensi era coerente con le risultanze contabili e con la posizione soggettiva del percettore, e che il regime fiscale applicabile era quello dei redditi assimilati con obbligo di ritenuta. Quanto alle sanzioni, l'Ufficio affermava di avere applicato correttamente le regole sul cumulo giuridico tra le annualità oggetto di accertamento e contestava la censura sulla recidiva, richiamando la disciplina vigente ratione temporis, secondo cui, per le violazioni commesse prima delle modifiche successive, non era richiesta la definitività giudiziale del precedente, essendo sufficiente la commissione di violazioni della stessa indole nei tre anni precedenti non definite mediante istituti deflattivi.
Con le memorie del contribuente depositate il 5.2.2026 la parte contribuente ribadisce integralmente l'impostazione del ricorso, insistendo sulla tesi dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., sostenendo che:
- in assenza di valida delibera preventiva di determinazione del compenso dell'amministratore, le somme non potrebbero qualificarsi come compensi;
- l'attribuzione sarebbe civilisticamente nulla e quindi fiscalmente irrilevante;
Pag. 3/6 non vi sarebbe effettivo arricchimento stabile del percipiente.
Si sviluppa maggiormente il profilo civilistico, richiamando giurisprudenza di merito (in particolare Tribunale di Roma, sezione imprese) secondo cui il compenso corrisposto in mancanza di determinazione assembleare costituirebbe indebito oggettivo. Si insiste sulla mancanza di “fatto costitutivo” del reddito, sostenendo che la mancanza di valido titolo negoziale impedirebbe la configurazione del presupposto impositivo. Sul piano sanzionatorio:
- si ribadisce la necessità di applicazione del cumulo giuridico pluriennale anche considerando l'annualità 2018;
- si reitera l'eccezione di illegittimità della recidiva, sostenendo che non potrebbe operare in assenza di definitività delle precedenti contestazioni.
Si giungeva così all'udienza del 16.2.2026, nella quale comparivano entrambe le parti e, dopo aver discusso il procedimento, insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni come in atti rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia sottoposta all'esame della Corte concerne la legittimità degli avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate ha riqualificato, per gli anni d'imposta 2019 e 2020, somme percepite dal ricorrente, nella qualità di
Ricorr._2amministratore unico della Srl, quali compensi soggetti a ritenuta alla fonte, con conseguente recupero delle ritenute non operate, oltre sanzioni ed interessi.
La questione centrale attiene alla natura delle somme trattenute dall'amministratore e alla loro rilevanza fiscale. Dagli atti emerge che, per l'anno 2019, il ricorrente ha effettuato prelevamenti dal conto “Soci c/prelevamenti” per complessivi euro 152.966,00, a fronte di una delibera di distribuzione utili intervenuta solo in data 1 agosto 2024 per euro 98.929,07, con conseguente differenza pari ad euro 54.036,93. Nello stesso anno
Pag. 4/6 risultano ulteriori pagamenti e giroconti per euro 34.348,00 transitati nel sottoconto
“Debiti vari” e corrisposti al ricorrente o ad impresa individuale a lui riferibile. Per l'anno 2020 risultano somme pari ad euro 30.000,00 contabilizzate nel conto “Amministratori c/compensi”, euro 25.140,00 nel sottoconto “Debiti vari” ed ulteriori euro 2.930,00 imputati a costi indeducibili. Le somme complessivamente riqualificate dall'Ufficio ammontano pertanto ad euro 88.385,00 per l'anno 2019 ed euro 58.070,00 per l'anno 2020.
È pacifico che tali importi siano stati effettivamente percepiti dal ricorrente e siano rimasti nella sua disponibilità.
La difesa del contribuente fonda la propria tesi sulla asserita applicabilità dell'art. 2033 cod. civ., sostenendo che, in mancanza di valida delibera preventiva di determinazione del compenso dell'amministratore, le somme costituirebbero indebito oggettivo e, quindi, non integrerebbero reddito imponibile.
La censura non può essere accolta.
Il piano civilistico della validità o meno del titolo di attribuzione tra società ed amministratore non coincide con il piano fiscale della effettiva percezione di somme suscettibili di rilevanza reddituale. L'eventuale nullità del titolo può legittimare un'azione restitutoria in sede civile, ma non elide, sul piano tributario, il dato oggettivo della avvenuta attribuzione patrimoniale e della disponibilità delle somme.
Nel caso di specie non risulta provata alcuna restituzione delle somme alla società né l'esistenza di un diverso titolo giuridico idoneo a qualificare le attribuzioni come anticipazioni o partite meramente transitorie. La delibera di distribuzione utili, intervenuta in epoca successiva, non copre integralmente i prelevamenti effettuati nel 2019 e, comunque, non incide sulla natura delle ulteriori somme contestate.
In ambito tributario rileva la concreta disponibilità delle somme da parte del percipiente. Finché esse rimangono nella sua sfera patrimoniale, integrano il presupposto dell'imposizione.
Pag. 5/6 Correttamente, pertanto, l'Ufficio ha qualificato le somme come compensi erogati all'amministratore e, dunque, come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR, con conseguente obbligo della società di operare le ritenute alla fonte.
Quanto ai profili sanzionatori, la doglianza relativa alla mancata applicazione del cumulo giuridico pluriennale non risulta fondata, atteso che l'Ufficio ha applicato il cumulo tra le annualità oggetto del presente giudizio, mentre l'annualità
2018 è oggetto di separato procedimento non ancora definito. Parimenti infondata è la censura relativa alla recidiva per l'anno 2020. Trova, infatti, applicazione la disciplina vigente ratione temporis, secondo cui, per le violazioni commesse anteriormente alle modifiche normative intervenute nel 2024, non era richiesta la definitività giudiziale del precedente accertamento, essendo sufficiente la commissione di violazioni della stessa indole nei tre anni precedenti non definite mediante istituti agevolativi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 546 del 1992, non ravvisandosi giusti motivi per la loro compensazione, atteso che la pretesa dell'Amministrazione risulta fondata e coerente con le risultanze istruttorie.
Tenuto conto, quindi, dei parametri di legge, del valore della causa, pari ad Euro
82.471, e del rito seguito, nella specie quello della pubblica udienza, appare congruo determinare le spese processuali stesse nella complessiva somma di € 4.000,00.
PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese processuali, che determina nella misura di € 4.000,00.
Così deciso in Ancona il giorno 16 febbraio 2026 Il Presidente del Collegio Dr. Sergio Cutrona
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