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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 664/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente e Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 277/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 A Ricorrente_2 - 80054270584
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6945/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8619 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore dell'Associazione appellante deposita giurisprudenza e si riporta all'appello depositato.
Il difensore della Tre Esse Italia si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6945 del 27 maggio 2024, la CGT di Roma ha rigettato il ricorso di
Ricorrente_1 a Roma avverso l'avviso di accertamento relativo al mancato pagamento dell'IMU 2021 notificato da Tre Esse Italia s.r.l., per conto del Comune di
GU CE per un ammontare di € 17.994,24.
Nel ribadire e richiamare ampia giurisprudenza in merito alla rivendicata esenzione da parte dell'istituto religioso, il giudice di prime cure ha rilevato che in base alla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dalla parte resistente, non risulta che l'Ente ricorrente abbia provveduto alla presentazione della prescritta dichiarazione IMU ENC.
Costituendo tale adempimento un obbligo ai fini del riconoscimento dell'esenzione (Cass. n. 37385/2022) non si può procedere all'accoglimento delle tesi del ricorrente.
Impugna la sentenza l'istituto religioso per:
1) illegittimità in quanto emessa in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 che, tra l'altro, dispongono l'esenzione dall'IMU per gli edifici di culto e le loro pertinenze.
Ritiene che il diritto all'esenzione in oggetto vada riconosciuto all'odierna appellante in primis in quanto i fabbricati oggetto di accertamento confinanti con l'aula liturgica rappresentano pertinenze della stessa, che è immobile destinato esclusivamente all'esercizio del culto, in via gradata perché in essi vengono svolte le attività di religione previste dall'articolo 16, lettera a), della legge n. 222/1985.
Si sofferma, poi, sulla sussistenza dei due requisiti richiesti, soggettivo ed oggettivo.
Precisa, pertanto, che la destinazione effettiva che il proprietario attribuisce al proprio immobile è presupposto per l'applicabilità delle esenzioni previste al menzionato articolo 7.
2) carente motivazione in merito all'eccezione di mancanza di chiarezza dell'atto impugnato, formulata nel ricorso, ritenendo che nell'avviso di accertamento de quo manchi qualsiasi riferimento espresso alle modalità, ai termini e all'autorità cui rivolgersi per l'avvio di un accertamento con adesione, strumento di possibile definizione in via amministrativa della pretesa tributaria e deflattivo del contenzioso.
3) illegittimità della sentenza impugnata per carente motivazione in merito all'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Controparte ha puntualmente confutato tutte le doglianze dell'appellante.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato. La normativa afferente alle esenzioni IMU è contenuta nell'art. 13, co. 13, del DL n. 201/2011, il quale stabilisce che restano ferme le disposizioni dell'art. 9 D. Lgs. n. 23 del 2011 che disciplina le ipotesi di esenzione relative agli immobili dello Stato e degli altri enti pubblici: in particolare, il co. 8 del suddetto art. 9 richiama espressamente l'art. 7, co. 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504/92 statuendo che “si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992”.
Come da legge e giurisprudenza in merito, per poter ottenere l'esenzione dall'imposta è necessario che ricorrano contemporaneamente un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che gli immobili devono essere utilizzati da un ente non commerciale di cui all'art. 73 (ex art. 87), co. 1, lett. c) del D.P.R. n. 917/1996 ed un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma e dette attività non devono avere esclusivamente natura commerciale, oltre che utilizzate direttamente dal possessore.
Tutto ciò premesso, allora, l'esenzione non si applica quando, anche solo una parte dell'immobile, viene destinata ad attività che, sia pur collegate e serventi di quella principale, di fatto non sono quelle espressamente e tassativamente individuate dal legislatore nello svolgimento di attività non commerciale e nell'utilizzo a titolo personale.
Ma per poter discernere tra quanto affidato ad un'attività e quanto all'altra, si necessita di un formale e fondata prova da parte del richiedente, il quale non può soltanto fare riferimento alla generica descrizione della legge e/o a precedenti giurisprudenziali che, com'è notorio soffrono di specificità legate al caso di specie oggetto di esame da parte del giudice.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte (ex multis, Cass. n. 14146 del 24 settembre 2003) affermando che “spetta al soggetto che fa valere il diritto ad una agevolazione tributaria, che costituisce deroga al normale regime di imposizione…di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge per poter godere delle esenzioni”.
Si concorda, pertanto, con controparte laddove sostiene che, per quanto riguarda il profilo oggettivo è necessario che “nell'immobile per il quale si chiedono agevolazioni debba essere svolta, esclusivamente ed in concreto, un'attività con modalità non commerciali”, circostanza questa che deve essere accertata in concreto per ottenere il sostenuto esonero, mentre in fattispecie sono allegati documenti, sia pure numerosi, ma che non posseggono la capacità dimostrativa di quanto sostenuto.
E neppure l'indicazione nello statuto dell'ente, anche se rientrante tra quelle agevolate, può servire all'esonero, dovendosi verificare l'attività effettivamente svolta negli immobili.
In tal senso è la giurisprudenza della Suprema Corte – con riferimento ad una norma che ritiene di stretta interpretazione e, quindi, inapplicabile al di fuori di ipotesi tassative – che si è ricollegata, in merito, ai principi generali che pongono un onere a carico del contribuente di dimostrazione non potendo essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato “occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto con le modalità di un'attività commerciale» (Cass. n. 5485 del 2008; sull'onere della prova gravante sul contribuente v. anche Cass. n. 27165 del 2011, e da ultimo, Cass. n. 10286/2019).
Ciò comporta che l'esenzione non può essere riconosciuta nei casi in cui l'immobile venga destinato, oltre che ad una attività agevolata, anche ad altre che non rientrino nel novero.
Anche la Cassazione (sent. 12271/17; id. n. 10754/2017, 5485/2008 e 27165/2011; n. 10754/2017) ha, quindi, riconosciuto che, per l'esonero dal pagamento, lo status di ente ecclesiastico ed il perseguimento di finalità di culto sono sicuramente sufficienti, ma a condizione che il contribuente lo dimostri non essendo possibile desumerlo unicamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, necessitando un quid pluris rappresentato dalla prova concreta dell'assenza di attività commerciale ivi svolta in quanto la sola presenza dei religiosi in loco non legittima l'esenzione riguardo all'esercizio di attività di religione o culto.
Ed in fattispecie tanto non è dato rilevare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e liquida le spese a carico della parte soccombente nella misura di € 1.983,00, oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
LA PRESIDENTE RELATRICE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente e Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 277/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 A Ricorrente_2 - 80054270584
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6945/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8619 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore dell'Associazione appellante deposita giurisprudenza e si riporta all'appello depositato.
Il difensore della Tre Esse Italia si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6945 del 27 maggio 2024, la CGT di Roma ha rigettato il ricorso di
Ricorrente_1 a Roma avverso l'avviso di accertamento relativo al mancato pagamento dell'IMU 2021 notificato da Tre Esse Italia s.r.l., per conto del Comune di
GU CE per un ammontare di € 17.994,24.
Nel ribadire e richiamare ampia giurisprudenza in merito alla rivendicata esenzione da parte dell'istituto religioso, il giudice di prime cure ha rilevato che in base alla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dalla parte resistente, non risulta che l'Ente ricorrente abbia provveduto alla presentazione della prescritta dichiarazione IMU ENC.
Costituendo tale adempimento un obbligo ai fini del riconoscimento dell'esenzione (Cass. n. 37385/2022) non si può procedere all'accoglimento delle tesi del ricorrente.
Impugna la sentenza l'istituto religioso per:
1) illegittimità in quanto emessa in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 che, tra l'altro, dispongono l'esenzione dall'IMU per gli edifici di culto e le loro pertinenze.
Ritiene che il diritto all'esenzione in oggetto vada riconosciuto all'odierna appellante in primis in quanto i fabbricati oggetto di accertamento confinanti con l'aula liturgica rappresentano pertinenze della stessa, che è immobile destinato esclusivamente all'esercizio del culto, in via gradata perché in essi vengono svolte le attività di religione previste dall'articolo 16, lettera a), della legge n. 222/1985.
Si sofferma, poi, sulla sussistenza dei due requisiti richiesti, soggettivo ed oggettivo.
Precisa, pertanto, che la destinazione effettiva che il proprietario attribuisce al proprio immobile è presupposto per l'applicabilità delle esenzioni previste al menzionato articolo 7.
2) carente motivazione in merito all'eccezione di mancanza di chiarezza dell'atto impugnato, formulata nel ricorso, ritenendo che nell'avviso di accertamento de quo manchi qualsiasi riferimento espresso alle modalità, ai termini e all'autorità cui rivolgersi per l'avvio di un accertamento con adesione, strumento di possibile definizione in via amministrativa della pretesa tributaria e deflattivo del contenzioso.
3) illegittimità della sentenza impugnata per carente motivazione in merito all'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Controparte ha puntualmente confutato tutte le doglianze dell'appellante.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato. La normativa afferente alle esenzioni IMU è contenuta nell'art. 13, co. 13, del DL n. 201/2011, il quale stabilisce che restano ferme le disposizioni dell'art. 9 D. Lgs. n. 23 del 2011 che disciplina le ipotesi di esenzione relative agli immobili dello Stato e degli altri enti pubblici: in particolare, il co. 8 del suddetto art. 9 richiama espressamente l'art. 7, co. 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504/92 statuendo che “si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992”.
Come da legge e giurisprudenza in merito, per poter ottenere l'esenzione dall'imposta è necessario che ricorrano contemporaneamente un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che gli immobili devono essere utilizzati da un ente non commerciale di cui all'art. 73 (ex art. 87), co. 1, lett. c) del D.P.R. n. 917/1996 ed un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma e dette attività non devono avere esclusivamente natura commerciale, oltre che utilizzate direttamente dal possessore.
Tutto ciò premesso, allora, l'esenzione non si applica quando, anche solo una parte dell'immobile, viene destinata ad attività che, sia pur collegate e serventi di quella principale, di fatto non sono quelle espressamente e tassativamente individuate dal legislatore nello svolgimento di attività non commerciale e nell'utilizzo a titolo personale.
Ma per poter discernere tra quanto affidato ad un'attività e quanto all'altra, si necessita di un formale e fondata prova da parte del richiedente, il quale non può soltanto fare riferimento alla generica descrizione della legge e/o a precedenti giurisprudenziali che, com'è notorio soffrono di specificità legate al caso di specie oggetto di esame da parte del giudice.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte (ex multis, Cass. n. 14146 del 24 settembre 2003) affermando che “spetta al soggetto che fa valere il diritto ad una agevolazione tributaria, che costituisce deroga al normale regime di imposizione…di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge per poter godere delle esenzioni”.
Si concorda, pertanto, con controparte laddove sostiene che, per quanto riguarda il profilo oggettivo è necessario che “nell'immobile per il quale si chiedono agevolazioni debba essere svolta, esclusivamente ed in concreto, un'attività con modalità non commerciali”, circostanza questa che deve essere accertata in concreto per ottenere il sostenuto esonero, mentre in fattispecie sono allegati documenti, sia pure numerosi, ma che non posseggono la capacità dimostrativa di quanto sostenuto.
E neppure l'indicazione nello statuto dell'ente, anche se rientrante tra quelle agevolate, può servire all'esonero, dovendosi verificare l'attività effettivamente svolta negli immobili.
In tal senso è la giurisprudenza della Suprema Corte – con riferimento ad una norma che ritiene di stretta interpretazione e, quindi, inapplicabile al di fuori di ipotesi tassative – che si è ricollegata, in merito, ai principi generali che pongono un onere a carico del contribuente di dimostrazione non potendo essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato “occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto con le modalità di un'attività commerciale» (Cass. n. 5485 del 2008; sull'onere della prova gravante sul contribuente v. anche Cass. n. 27165 del 2011, e da ultimo, Cass. n. 10286/2019).
Ciò comporta che l'esenzione non può essere riconosciuta nei casi in cui l'immobile venga destinato, oltre che ad una attività agevolata, anche ad altre che non rientrino nel novero.
Anche la Cassazione (sent. 12271/17; id. n. 10754/2017, 5485/2008 e 27165/2011; n. 10754/2017) ha, quindi, riconosciuto che, per l'esonero dal pagamento, lo status di ente ecclesiastico ed il perseguimento di finalità di culto sono sicuramente sufficienti, ma a condizione che il contribuente lo dimostri non essendo possibile desumerlo unicamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, necessitando un quid pluris rappresentato dalla prova concreta dell'assenza di attività commerciale ivi svolta in quanto la sola presenza dei religiosi in loco non legittima l'esenzione riguardo all'esercizio di attività di religione o culto.
Ed in fattispecie tanto non è dato rilevare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e liquida le spese a carico della parte soccombente nella misura di € 1.983,00, oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
LA PRESIDENTE RELATRICE