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Sentenza 11 gennaio 2025
Sentenza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 11/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del giudice designato,
Dott. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
DEL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 70 COMMA 7° C.C.I.I.
NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 91-1 DELL'ANNO 2024,
PROMOSSO DA
E Parte_1 Parte_2
-PARTE RICORRENTE-
AVENTE A OGGETTO: ricorso per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 D. Lgs. 14/2019.
OSSERVA
Letta la richiesta di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 D.Lgs. 14/2019, formulata dai signori e Parte_1
, depositata in data 29/10/2024; Parte_2
1 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
vista l'integrazione documentale e i chiarimenti resi;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Montignoso (MS);
richiamato il decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore pronunciato in data 11/12/2024, con il quale erano state altresì concesse le misure protettive del patrimonio come richieste, dando atto che, fino alla data di definitività del decreto di omologa, non avrebbero potute essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
viste le contestazioni depositate dal creditore INPS del 10/01/2025;
viste le repliche dei debitori, per il tramite del loro legale Avv. Bartalena, e le note di osservazione dei Gestori della crisi del 21/01/2025;
letti gli artt. 67 ss. CCII nonché tutta la documentazione allegata e depositata, emette la seguente
SENTENZA
1. QUALITA' DI CONSUMATORI
I signori:
- , nato a [...], il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
- , nata a [...], il [...], Parte_2 entrambi residenti in [...], Montignoso (MS), sono pacificamente qualificabili come
“consumatori”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, dal momento che nell'assunzione delle obbligazioni hanno agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
Il Tribunale ritiene che possa essere considerato “Consumatore” il soggetto il cui squilibrio patrimoniale ed economico sia derivato da obbligazioni assunte per soddisfare interessi a carattere personale o familiare.
Nel caso di specie il sovraindebitamento dei ricorrenti è nato dall'esigenza personale di acquistare un'abitazione per l'intero nucleo familiare (all'epoca composto da 6 persone)
2 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
così come le successive obbligazioni sono state assunte per fronteggiare esigenze legate alla famiglia e, quindi, estranee ad attività a carattere imprenditoriale o professionale.
2. CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO
Del pari ricorre il requisito del sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, comma
1, lett. c) CCII, quale stato di crisi o insolvenza del consumatore. Ne deriva che è sovraindebitato il consumatore i cui flussi di cassa risultino inadeguati rispetto alle obbligazioni assunte ovvero non riesca ad adempiere con regolarità rispetto alle stesse.
Nella fattispecie che ci occupa, il debito complessivo maturato in capo ai ricorrenti è di euro 229.696,18 ed emerge dall'incapacità dei Sigg. e di Parte_1 Parte_2 far fronte alle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio prontamente liquidabile, anche nell'ottica di salvaguardare la propria abitazione, e dalle entrate correnti, rappresentate dalla sola pensione del Sig. pari ad euro 751,00 netti al mese. Parte_1
3. ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE EX ART. 69 CCII
Dall'istruttoria documentale è risultato che i ricorrenti non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla domanda, né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ex art. 69, comma 1, CCII.
Inoltre le cause del sovraindebitamento da ascrivere all'esigenza di fronteggiare bisogni di carattere familiare dei ricorrenti (acquisto dell'abitazione, le cure relative alle patologie del Sig. il sostenimento economico dei quattro figli) vanno ad Parte_1 escludere che lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode, come richiesto dall'art. 69, comma 1, CCII.
Giova, infatti, precisare che il successivo ricorso al credito non possa essere considerato ex se un'ipotesi di colpa grave di cui all'art. 69 CCII, essendo stato determinato dall'esigenza di provvedere al fabbisogno familiare e, successivamente, cercare di far fronte a rate di debito divenute eccessivamente gravose.
Più specificatamente occorre porre in rilievo che l'art. 69, comma I, CCII esclude l'accesso alla procedura di sovraindebitamento del consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, superandosi in questo senso il requisito della meritevolezza richiesto dall'art. 12 bis della Legge 3/2012. Pertanto, alla luce della nuova formulazione legislativa, il requisito della meritevolezza si configura essenzialmente nell'assenza di atti fraudolenti nonché nella mancanza di dolo o colpa grave
3 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
del debitore nella formazione dell'indebitamento. Dunque, non sarà più sufficiente la semplice assenza di 'colpa', nelle determinazione del sovraindebitamento, dovendo ora ricorrere l'assenza di 'colpa grave' del debitore, di sua 'malafede' o di suoi comportamenti in 'frode' ai creditori per poter procedere all'omologa del piano.
E' evidente la voluntas legis di ampliare la platea dei beneficiari di queste procedure in considerazione del fatto che i tre elementi psicologici richiamati dalla normativa riformata, a differenza della più lieve colpa, sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione.
In base alla documentazione in atti emerge come i ricorrenti abbiano originariamente assunto le obbligazioni (nello specifico il mutuo fondiario) in un momento in cui ritenevano di poterle regolarmente adempiere, anche in considerazione del fatto che i quattro figli stavano acquisendo un'età utile per lavorare e avrebbero, dunque, potuto contribuire economicamente e finanziariamente a tali obbligazioni.
Inoltre, l'art. 69, comma 1, CCII non può essere letto in modo atomistico rispetto all'art. 124 bis, comma 1, TUB, benché tale norma sia espressamente richiamata soltanto al comma II della citata norma nella parte in cui prevede una specifica sanzione endoprocedimentale nei confronti del creditore che abbia colpevolmente determinato la condizione di sovraindebitamento. In particolare l'art. 124 bis, comma 1, TUB prevede, in materia di credito al consumo, che “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
Ne consegue che il comportamento del creditore che abbia concesso il credito al consumatore non può non rilevare ai fini del vaglio in sede giudiziale del grado della colpa del consumatore, evidenziando, peraltro, che il consumatore è ontologicamente posto in una condizione di asimmetria informativa, spettando unicamente al creditore la scelta di erogare o meno il credito.
Nel caso che ci occupa, con riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato con l'INPS dai coniugi ricorrenti, considerando che all'epoca questi ultimi disponevano di un reddito netto mensile di circa € 1.400,00, di poco superiore al reddito necessario per garantire un dignitoso tenore di vita per la famiglia (circa € 1.340,77 come derivante dall'applicazione del coefficiente ISEE e dell'assegno mensile sociale per quell'annualità) è di tutta evidenza che i debitori non potessero sostenere una rata mensile di circa € 800,00
4 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
e che, dunque, non fossero soggetti finanziabili. Come del resto hanno specificato i Gestori della crisi nelle loro repliche alle osservazioni dell'Inps nella parte in cui affermano che
“Certamente anche l'Ente, che a differenza del Sig. e della Sig.ra ha più Pt_1 Parte_2 esperienza nel valutare le richieste degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ha posto poca attenzione alla capacità di rimborso dei ricorrenti nel valutare se il reddito mensile netto fosse stato sufficiente per mantenere una famiglia di 6 persone e contemporaneamente garantire il pagamento della rata prevista per il rimborso del mutuo.”
Ma vi è di più. L'ulteriore accesso al credito negli anni successivi da parte dei coniugi ricorrenti, come i finanziamenti ottenuti da MI Retail Spa e da Banca Ifis, è stato unicamente effettuato nell'ottica di fronteggiare le rate del mutuo fondiario ormai divenute insostenibili e provvedere anche ai bisogni familiari, in considerazione del fatto che, nel frattempo, non tutti i figli avevano trovato una stabile occupazione così da potersi rendere autonomi economicamente.
In tal senso, dunque, non può non evidenziarsi il comportamento negligente dell'Inps, che non ha accordato un piano di rateizzo e/o una rinegoziazione delle rate del mutuo neppure alla luce dell'apporto di nuova liquidità in un'unica soluzione pari ad € 35.000,00 ad opera di uno dei figli dei ricorrenti. Così come va tenuta in adeguata considerazione, nel complessivo giudizio circa l'assenza di colpa grave dei ricorrenti, anche la condotta degli altri soggetti finanziatori che hanno concesso nuovo credito ai debitori pur in presenza di una situazione già compromessa, comportando così un aggravio della loro posizione debitoria.
In definitiva risultano non applicate adeguatamente dai creditori le regole relative alla valutazione del merito creditizio.
4. PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO DAI RICORRENTI
I ricorrenti, con l'assistenza dell'Avv. Luca Bartalena e dei Dott.sse Parte_3 ed hanno proposto un piano di ristrutturazione Parte_4 Parte_5 basato sul pagamento per il periodo di 7 anni di una rata mensile pari ad euro 850,00 oltre alla messa a disposizione di euro 20.000,00 relativi al Trattamento di fine servizio maturato dal Sig. per un totale attivo di euro 91.400,00. Tale somma consentirà il Parte_1 pagamento integrale dei crediti prededucibili (compenso OCC e spese di procedura) e un pagamento parziale degli altri crediti. In particolare: i creditori privilegiati (Avv. Bartalena e
5 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
Inps) nella misura del 42,18% mentre l'altro privilegiato (Agenzia delle Entrate -
Riscossione) nella misura del 10%; i chirografari ab origine e i degradati verranno soddisfatti nella misura dell'1,59%.
I debitori, a seguito di specifica richiesta da parte dello scrivente Giudice, hanno proposto un'integrazione al piano per dare maggiore certezza agli impegni assunti con lo stesso: l'importo mensile di euro 850,00 è garantito da un impegno irrevocabile dei figli dei due debitori, come da scrittura privata autenticata a firma del Notaio Dott.ssa Persona_1 con studio in Massa, Rep. n. 10376 in data 26/11/2024.
In considerazione dell'attivo acquisibile alla procedura come proposta dai debitori rispetto al valore ottenibile dall'esecuzione forzata dell'immobile che non viene incluso nel piano, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata
è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfacimento del ceto creditorio.
Pertanto, alla luce di quanto espresso, le contestazioni formulate dal creditore Inps, si ritiene siano non meritevoli di accoglimento in quanto prive di fondamento come sostenuto anche dai Gestori della crisi. Il piano garantisce al creditore in questione, nonché a tutti i creditori, un importo di soddisfacimento del loro credito in misura superiore rispetto all'alternativa di liquidazione controllata, seppur in un arco temporale più lungo. Pertanto le pretese, anche di natura pubblicistica, del creditore Inps sono tutelate dal piano proposto dai ricorrenti. Inoltre si evidenzia il fatto che, in considerazione dello stato manutentivo dell'immobile come dettagliato dal Geometra ella sua perizia di stima (depositata CP_1 nella esecuzione immobiliare), la vendita dello stesso tramite procedura esecutiva garantirebbe una soddisfazione al creditore Inps nettamente inferiore rispetto a quanto proposto dal piano, essendo plausibile che la prima asta immobiliare vada deserta, oltre al sostenimento di spese per la procedura esecutiva cui sarebbe sottoposto l'Ente con conseguente aggravio di costi.
Inoltre l'interesse dei figli dei due ricorrenti a conservare l'abitazione, rende il piano sostenibile: nello specifico il suddetto interesse è stato già in precedenza concretamente dimostrato dalla messa a disposizione da parte del figlio maggiore, , della Persona_2 somma pari ad euro 35.000,00, finalizzata proprio a trovare un accordo con il creditore fondiario Inps che salvasse l'immobile.
6 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
In conclusione, il piano si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico-argomentativo e documentale in relazione alla fattibilità dello stesso.
Con riferimento al compenso dell'OCC, si osserva che la previsione dell'art. 71, comma
4, CCII non risulta ostativa al riconoscimento di acconti, come nel caso di specie.
Per tutto quanto considerato, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, devono ritenersi sussistenti i requisiti della omologazione del piano di ristrutturazione presentato dai Sigg. e . Pt_1 Parte_2
Stante la meritevolezza dell'omologazione, si conferma la sospensione di tutte le azioni/procedure esecutive/cautelari in corso ed il divieto di instaurazione di nuove iniziative di tal genere per i creditori sino alla completa esecuzione del piano ovvero sino alla cessazione anticipata della fase esecutiva-attuativa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI,
in composizione monocratica, nel procedimento unitario n. 91-1/2024 r.g.p.u., sulla domanda formulata dai Sigg. e , così provvede: Parte_1 Parte_2
Visti gli artt. 67 e ss. D.Lgs. 14/2019, s.m.i.,
1. OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti;
2. DICHIARA CHIUSA la presente procedura che tuttavia non può essere archiviata fino alla cessazione della fase attuativa-esecutiva del piano omologato;
3. ORDINA la pubblicazione della presente sentenza di omologazione, unitamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sul sito web del Tribunale di
Massa, a cura dei Gestori della crisi;
4. ORDINA la comunicazione della presente sentenza di omologazione, a cura dei
Gestori della crisi, a tutti i creditori;
5. ORDINA che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano;
6. ORDINA che i Gestori della crisi vigilino sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nella sua esecuzione;
7 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
7. DISPONE che ogni 6 mesi i Gestori della crisi relazionino per iscritto al Giudice delegato in merito all'esecuzione del piano da parte dei ricorrenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71, comma 1 CCII;
8. DISPONE che i Gestori della crisi, terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presentino al Giudice una relazione finale, precisando se il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito, nonché indicando gli atti necessari per l'esecuzione del piano qualora il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito, secondo l'art. 71, commi 4 e 5 CCII;
9. RICORDA che il Giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ai sensi dell'art.72
CCII;
10. CONFERMA la sospensione di ogni procedura esecutiva a carico delle parti ricorrenti;
11. MANDA la cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza;
12. MANDA la cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente, al Gestore della crisi e al Pubblico Ministero.
Massa, 04/06/2025
Il Giudice delegato
Dott. Alessandro Pellegri
8
TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del giudice designato,
Dott. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
DEL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 70 COMMA 7° C.C.I.I.
NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 91-1 DELL'ANNO 2024,
PROMOSSO DA
E Parte_1 Parte_2
-PARTE RICORRENTE-
AVENTE A OGGETTO: ricorso per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 D. Lgs. 14/2019.
OSSERVA
Letta la richiesta di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 D.Lgs. 14/2019, formulata dai signori e Parte_1
, depositata in data 29/10/2024; Parte_2
1 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
vista l'integrazione documentale e i chiarimenti resi;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Montignoso (MS);
richiamato il decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore pronunciato in data 11/12/2024, con il quale erano state altresì concesse le misure protettive del patrimonio come richieste, dando atto che, fino alla data di definitività del decreto di omologa, non avrebbero potute essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
viste le contestazioni depositate dal creditore INPS del 10/01/2025;
viste le repliche dei debitori, per il tramite del loro legale Avv. Bartalena, e le note di osservazione dei Gestori della crisi del 21/01/2025;
letti gli artt. 67 ss. CCII nonché tutta la documentazione allegata e depositata, emette la seguente
SENTENZA
1. QUALITA' DI CONSUMATORI
I signori:
- , nato a [...], il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
- , nata a [...], il [...], Parte_2 entrambi residenti in [...], Montignoso (MS), sono pacificamente qualificabili come
“consumatori”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, dal momento che nell'assunzione delle obbligazioni hanno agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
Il Tribunale ritiene che possa essere considerato “Consumatore” il soggetto il cui squilibrio patrimoniale ed economico sia derivato da obbligazioni assunte per soddisfare interessi a carattere personale o familiare.
Nel caso di specie il sovraindebitamento dei ricorrenti è nato dall'esigenza personale di acquistare un'abitazione per l'intero nucleo familiare (all'epoca composto da 6 persone)
2 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
così come le successive obbligazioni sono state assunte per fronteggiare esigenze legate alla famiglia e, quindi, estranee ad attività a carattere imprenditoriale o professionale.
2. CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO
Del pari ricorre il requisito del sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, comma
1, lett. c) CCII, quale stato di crisi o insolvenza del consumatore. Ne deriva che è sovraindebitato il consumatore i cui flussi di cassa risultino inadeguati rispetto alle obbligazioni assunte ovvero non riesca ad adempiere con regolarità rispetto alle stesse.
Nella fattispecie che ci occupa, il debito complessivo maturato in capo ai ricorrenti è di euro 229.696,18 ed emerge dall'incapacità dei Sigg. e di Parte_1 Parte_2 far fronte alle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio prontamente liquidabile, anche nell'ottica di salvaguardare la propria abitazione, e dalle entrate correnti, rappresentate dalla sola pensione del Sig. pari ad euro 751,00 netti al mese. Parte_1
3. ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE EX ART. 69 CCII
Dall'istruttoria documentale è risultato che i ricorrenti non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla domanda, né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ex art. 69, comma 1, CCII.
Inoltre le cause del sovraindebitamento da ascrivere all'esigenza di fronteggiare bisogni di carattere familiare dei ricorrenti (acquisto dell'abitazione, le cure relative alle patologie del Sig. il sostenimento economico dei quattro figli) vanno ad Parte_1 escludere che lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode, come richiesto dall'art. 69, comma 1, CCII.
Giova, infatti, precisare che il successivo ricorso al credito non possa essere considerato ex se un'ipotesi di colpa grave di cui all'art. 69 CCII, essendo stato determinato dall'esigenza di provvedere al fabbisogno familiare e, successivamente, cercare di far fronte a rate di debito divenute eccessivamente gravose.
Più specificatamente occorre porre in rilievo che l'art. 69, comma I, CCII esclude l'accesso alla procedura di sovraindebitamento del consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, superandosi in questo senso il requisito della meritevolezza richiesto dall'art. 12 bis della Legge 3/2012. Pertanto, alla luce della nuova formulazione legislativa, il requisito della meritevolezza si configura essenzialmente nell'assenza di atti fraudolenti nonché nella mancanza di dolo o colpa grave
3 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
del debitore nella formazione dell'indebitamento. Dunque, non sarà più sufficiente la semplice assenza di 'colpa', nelle determinazione del sovraindebitamento, dovendo ora ricorrere l'assenza di 'colpa grave' del debitore, di sua 'malafede' o di suoi comportamenti in 'frode' ai creditori per poter procedere all'omologa del piano.
E' evidente la voluntas legis di ampliare la platea dei beneficiari di queste procedure in considerazione del fatto che i tre elementi psicologici richiamati dalla normativa riformata, a differenza della più lieve colpa, sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione.
In base alla documentazione in atti emerge come i ricorrenti abbiano originariamente assunto le obbligazioni (nello specifico il mutuo fondiario) in un momento in cui ritenevano di poterle regolarmente adempiere, anche in considerazione del fatto che i quattro figli stavano acquisendo un'età utile per lavorare e avrebbero, dunque, potuto contribuire economicamente e finanziariamente a tali obbligazioni.
Inoltre, l'art. 69, comma 1, CCII non può essere letto in modo atomistico rispetto all'art. 124 bis, comma 1, TUB, benché tale norma sia espressamente richiamata soltanto al comma II della citata norma nella parte in cui prevede una specifica sanzione endoprocedimentale nei confronti del creditore che abbia colpevolmente determinato la condizione di sovraindebitamento. In particolare l'art. 124 bis, comma 1, TUB prevede, in materia di credito al consumo, che “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
Ne consegue che il comportamento del creditore che abbia concesso il credito al consumatore non può non rilevare ai fini del vaglio in sede giudiziale del grado della colpa del consumatore, evidenziando, peraltro, che il consumatore è ontologicamente posto in una condizione di asimmetria informativa, spettando unicamente al creditore la scelta di erogare o meno il credito.
Nel caso che ci occupa, con riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato con l'INPS dai coniugi ricorrenti, considerando che all'epoca questi ultimi disponevano di un reddito netto mensile di circa € 1.400,00, di poco superiore al reddito necessario per garantire un dignitoso tenore di vita per la famiglia (circa € 1.340,77 come derivante dall'applicazione del coefficiente ISEE e dell'assegno mensile sociale per quell'annualità) è di tutta evidenza che i debitori non potessero sostenere una rata mensile di circa € 800,00
4 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
e che, dunque, non fossero soggetti finanziabili. Come del resto hanno specificato i Gestori della crisi nelle loro repliche alle osservazioni dell'Inps nella parte in cui affermano che
“Certamente anche l'Ente, che a differenza del Sig. e della Sig.ra ha più Pt_1 Parte_2 esperienza nel valutare le richieste degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ha posto poca attenzione alla capacità di rimborso dei ricorrenti nel valutare se il reddito mensile netto fosse stato sufficiente per mantenere una famiglia di 6 persone e contemporaneamente garantire il pagamento della rata prevista per il rimborso del mutuo.”
Ma vi è di più. L'ulteriore accesso al credito negli anni successivi da parte dei coniugi ricorrenti, come i finanziamenti ottenuti da MI Retail Spa e da Banca Ifis, è stato unicamente effettuato nell'ottica di fronteggiare le rate del mutuo fondiario ormai divenute insostenibili e provvedere anche ai bisogni familiari, in considerazione del fatto che, nel frattempo, non tutti i figli avevano trovato una stabile occupazione così da potersi rendere autonomi economicamente.
In tal senso, dunque, non può non evidenziarsi il comportamento negligente dell'Inps, che non ha accordato un piano di rateizzo e/o una rinegoziazione delle rate del mutuo neppure alla luce dell'apporto di nuova liquidità in un'unica soluzione pari ad € 35.000,00 ad opera di uno dei figli dei ricorrenti. Così come va tenuta in adeguata considerazione, nel complessivo giudizio circa l'assenza di colpa grave dei ricorrenti, anche la condotta degli altri soggetti finanziatori che hanno concesso nuovo credito ai debitori pur in presenza di una situazione già compromessa, comportando così un aggravio della loro posizione debitoria.
In definitiva risultano non applicate adeguatamente dai creditori le regole relative alla valutazione del merito creditizio.
4. PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO DAI RICORRENTI
I ricorrenti, con l'assistenza dell'Avv. Luca Bartalena e dei Dott.sse Parte_3 ed hanno proposto un piano di ristrutturazione Parte_4 Parte_5 basato sul pagamento per il periodo di 7 anni di una rata mensile pari ad euro 850,00 oltre alla messa a disposizione di euro 20.000,00 relativi al Trattamento di fine servizio maturato dal Sig. per un totale attivo di euro 91.400,00. Tale somma consentirà il Parte_1 pagamento integrale dei crediti prededucibili (compenso OCC e spese di procedura) e un pagamento parziale degli altri crediti. In particolare: i creditori privilegiati (Avv. Bartalena e
5 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
Inps) nella misura del 42,18% mentre l'altro privilegiato (Agenzia delle Entrate -
Riscossione) nella misura del 10%; i chirografari ab origine e i degradati verranno soddisfatti nella misura dell'1,59%.
I debitori, a seguito di specifica richiesta da parte dello scrivente Giudice, hanno proposto un'integrazione al piano per dare maggiore certezza agli impegni assunti con lo stesso: l'importo mensile di euro 850,00 è garantito da un impegno irrevocabile dei figli dei due debitori, come da scrittura privata autenticata a firma del Notaio Dott.ssa Persona_1 con studio in Massa, Rep. n. 10376 in data 26/11/2024.
In considerazione dell'attivo acquisibile alla procedura come proposta dai debitori rispetto al valore ottenibile dall'esecuzione forzata dell'immobile che non viene incluso nel piano, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata
è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfacimento del ceto creditorio.
Pertanto, alla luce di quanto espresso, le contestazioni formulate dal creditore Inps, si ritiene siano non meritevoli di accoglimento in quanto prive di fondamento come sostenuto anche dai Gestori della crisi. Il piano garantisce al creditore in questione, nonché a tutti i creditori, un importo di soddisfacimento del loro credito in misura superiore rispetto all'alternativa di liquidazione controllata, seppur in un arco temporale più lungo. Pertanto le pretese, anche di natura pubblicistica, del creditore Inps sono tutelate dal piano proposto dai ricorrenti. Inoltre si evidenzia il fatto che, in considerazione dello stato manutentivo dell'immobile come dettagliato dal Geometra ella sua perizia di stima (depositata CP_1 nella esecuzione immobiliare), la vendita dello stesso tramite procedura esecutiva garantirebbe una soddisfazione al creditore Inps nettamente inferiore rispetto a quanto proposto dal piano, essendo plausibile che la prima asta immobiliare vada deserta, oltre al sostenimento di spese per la procedura esecutiva cui sarebbe sottoposto l'Ente con conseguente aggravio di costi.
Inoltre l'interesse dei figli dei due ricorrenti a conservare l'abitazione, rende il piano sostenibile: nello specifico il suddetto interesse è stato già in precedenza concretamente dimostrato dalla messa a disposizione da parte del figlio maggiore, , della Persona_2 somma pari ad euro 35.000,00, finalizzata proprio a trovare un accordo con il creditore fondiario Inps che salvasse l'immobile.
6 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
In conclusione, il piano si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico-argomentativo e documentale in relazione alla fattibilità dello stesso.
Con riferimento al compenso dell'OCC, si osserva che la previsione dell'art. 71, comma
4, CCII non risulta ostativa al riconoscimento di acconti, come nel caso di specie.
Per tutto quanto considerato, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, devono ritenersi sussistenti i requisiti della omologazione del piano di ristrutturazione presentato dai Sigg. e . Pt_1 Parte_2
Stante la meritevolezza dell'omologazione, si conferma la sospensione di tutte le azioni/procedure esecutive/cautelari in corso ed il divieto di instaurazione di nuove iniziative di tal genere per i creditori sino alla completa esecuzione del piano ovvero sino alla cessazione anticipata della fase esecutiva-attuativa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI,
in composizione monocratica, nel procedimento unitario n. 91-1/2024 r.g.p.u., sulla domanda formulata dai Sigg. e , così provvede: Parte_1 Parte_2
Visti gli artt. 67 e ss. D.Lgs. 14/2019, s.m.i.,
1. OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti;
2. DICHIARA CHIUSA la presente procedura che tuttavia non può essere archiviata fino alla cessazione della fase attuativa-esecutiva del piano omologato;
3. ORDINA la pubblicazione della presente sentenza di omologazione, unitamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sul sito web del Tribunale di
Massa, a cura dei Gestori della crisi;
4. ORDINA la comunicazione della presente sentenza di omologazione, a cura dei
Gestori della crisi, a tutti i creditori;
5. ORDINA che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano;
6. ORDINA che i Gestori della crisi vigilino sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nella sua esecuzione;
7 SENTENZA OMOLOGA RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE EX ART. 70 CCII
7. DISPONE che ogni 6 mesi i Gestori della crisi relazionino per iscritto al Giudice delegato in merito all'esecuzione del piano da parte dei ricorrenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71, comma 1 CCII;
8. DISPONE che i Gestori della crisi, terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presentino al Giudice una relazione finale, precisando se il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito, nonché indicando gli atti necessari per l'esecuzione del piano qualora il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito, secondo l'art. 71, commi 4 e 5 CCII;
9. RICORDA che il Giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ai sensi dell'art.72
CCII;
10. CONFERMA la sospensione di ogni procedura esecutiva a carico delle parti ricorrenti;
11. MANDA la cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza;
12. MANDA la cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente, al Gestore della crisi e al Pubblico Ministero.
Massa, 04/06/2025
Il Giudice delegato
Dott. Alessandro Pellegri
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