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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4644 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto la modifica delle condizioni della separazione, vertente tra
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Parte_1 C.F._1
I° Traversa Degli Svevi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Carmela Germanò, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Largo Pianicello, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Rossella Laporta che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Accertare e Dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della Sentenza di separazione personale dei coniugi n. del , giuste le ragioni di cui al presente ricorso, e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata
Sentenza – revocare l'assegno alimentare a carico del ricorrente e a favore della sig.ra
Controparte_1 in subordine, ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. Parte_1 quale contributo al mantenimento della ex moglie, sig.ra he renda Persona_1 possibile la prosecuzione di una vita dignitosa al ricorrente, sig. . Parte_1
RGAC 4644/2023 PAG. 1 Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituto ex art 94 cpc.
Per la resistente: “ rigettare il ricorso per come proposto dal sig. . Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 14 novembre 2023, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la parziale modifica delle condizioni di separazione stabilite con la sentenza n. 542/15 del 25 marzo 2015 e, in particolare, la revoca dell'a ssegno di mantenimento pari ad € 400,00 mensili previsto in favore della moglie, Persona_2
o, in subordine, la riduzione dello stesso nella misura ritenuta di giustizia, stante il sopravvenuto mutamento delle proprie condizioni economiche e famili ari.
In particolare, deduceva di dover provvedere al mantenimento dei figli, e Controparte_2
nati rispettivamente il 02 gennaio 2012 e l'08 ottobre 2015 dalla relazione Persona_3 sentimentale con e di aver subito una sensibile riduzione d el proprio reddito Persona_4
a seguito del collocamento in pensione avvenuto nel mese di gennaio dell'anno 2021: ed infatti, dichiarava di percepire una pensione di circa € 1.300,00 a fronte di una precedente retribuzione lorda di circa € 2.000,00. Pensione che, di fatto, ammontava ad € 700,00 mensili poiché con provvedimento emesso nell'anno 2022, il Tribunale di Catanzaro – in accoglimento del ricorso proposto dalla ai sensi dell'art 156 c.c. - disponeva in favore CP_1 di quest'ultima il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte dell'INPS.
In ultimo, esponeva, di necessitare di “dispendiose” cure mediche, in quanto soggetto cardiopatico riconosciuto parzialmente invalido dall'INPS in data 7 marzo 2023.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
1.1. All'udienza del 21 febbraio 2024 parte ricorrente veniva alla rinnovazione della notifica e la causa era rinviata al 17 aprile 2024.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 aprile 2024 si costituiva in giudizio la quale impugnava e contestava in fatto ed in diritto la Persona_2 fondatezza dell'avvero ricorso.
Nell'opporsi alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in suo favore deduceva, in particolare, che le circostanze rappresentate dal ricorrente non erano idonee a fondare una domanda di modifica delle condizioni della separazione, in qua nto non sopravvenute rispetto alla medesima.
Esponeva, nel dettaglio, che la congruità dell'assegno di mantenimento era già stata oggetto di valutazione da parte del Tribunale di Catanzaro che aveva già rigettato una precedente domanda di modifica delle condizioni della separazione proposta sempre da l con Pt_1 ricorso promosso ai sensi dell'art. 710 c.p.c. ed iscritto al n. 1300 del R.G. dell'anno 2017,
RGAC 4644/2023 PAG. 2 con il quale aveva chiesto la riduzione e/o la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della asserendo “di aver subito un peggioramento delle condizioni CP_1 economiche atteso che sul suo reddito mensile, che nelle more era passato ad € 17000,00, gravavano numerosi debiti e che dopo la separazione aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale dalla quale erano nati due figli, nel 2012 e nel 2015”. Il CP_2 Per_3
Tribunale all'epoca adito – nel rigettare il ricorso – aveva, infatti, rilevato che la costituzione di nuova famiglia del ricorrente, non costituiva “circostanza sopravvenuta alla sentenza di separazione, come del resto sostenuto dallo stesso ricorrente nelle note depositate telematicamente i data 20.03.2018”.
Contestava, altresì, l'asserita riduzione del reddito percepito dal ricorrente in ragione del collocamento in pensione dello stesso, in quanto - sebbene inferiore a quello di € 1.700,00 dichiarato con il precedente ricorso – era eguale a quello percepito all'epoca della separazione. Deduceva, inoltre, che le condizioni economiche del diversamente da Pt_1 quanto rappresentato da controparte, non solo non erano peggiorate, quanto avevano registrato un evidente miglioramento grazie alla percezione del TFR: e d infatti, dalla visura dell'Agenzia delle Entrate allegata alla comparsa costitutiva risultava che il ricorrente, con atto di compravendita del 13 ottobre 2020, per Notaio dott. (rep. 10392/7734), aveva Per_5 acquistato un'immobile, adibito a civile abitazione, con annesso terreno, entrambi siti nel
Comune di Sellia Marina (CZ), e, a tal fine, aveva stipulato in pari data contratto di mutuo ipotecario con per complessivi € 90.000,00 della durata di diciassette anni. Controparte_3
Immobile, la cui nuda proprietà veniva venduta alla sua attuale compagna, Persona_4 solamente allo scopo di “nascondere il bene acquistato alla ex moglie e ai figli del primo matrimonio”, posto che il mutuo continuava a gravare sul Pt_1
In ultimo, contestava che il pagamento diretto dell'INPS dell'assegno di mantenimento potesse incidere “negativamente sul reddito del ricorrente”, atteso che il Giudice adito dalla stessa resistente aveva solamente ordinato ai sensi dell'art. 156 c.c. il pagamento diretto in suo favore a causa della perdurante inadempienza del tutt'ora debitore della somma Pt_1 di € 13.000,00.
Fatte tali premesse, la resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
1.3. All'udienza del 17 aprile 2024, stante la costituzione della resistente nel giorno antecedente, veniva concesso termine per contro dedurre a parte ricorrente, onerata altresì della produzione dei cedolini pensionistici allegati al ricorso in formato leggibile.
1.4. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 settembre
2024 – in cui il ricorrente veniva interrogato liberamente dal Giudice delegato – la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 novembre 2024, all'esito della quale – stante la mancata comparizione della resistente a quella precedente per motivi
RGAC 4644/2023 PAG. 3 di salute – il medesimo Magistrato disponeva la comparizione delle parti al fine di tentare una conciliazione della controversia.
All'udienza del 15 gennaio 2025, dopo aver esperito infruttuosamente la conciliazione, udite le parti, la causa era rimessa direttamente al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via introduttiva, il Collegio rileva che il presente giudizio ha ad oggetto la modifica delle condizioni della separazione stabilite con la sentenza n. 542/2015 del 25 marzo 2015.
In particolare, con l'instaurazione del presente procedimento chiede la revoca o, Parte_1 in subordine, la rimodulazione dell'assegno di mantenimento, pari ad € 400,00 mensili, stabilito in favore dell'odierna resistente, esponendo un sopravvenuto peggi oramento delle proprie condizioni economiche, dovuto alla nascita di due figli, alla percezione di un trattamento pensionistico inferiore alla precedente retribuzione e al pagamento diretto ottenuto dalla ai sensi dell'art. 156 c.c. CP_1
Nel costituirsi nel presente giudizio, la resistente contesta nel merito la fondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda - di cui chiede il rigetto – ed espone che, non solo le condizioni economiche del ricorrente non sono mutate in peius, quanto sono migliorate, tant'è che il ha acquistato un immobile adibito a civile abitazione con annesso terreno nel Pt_1
Comune di Sellia Marina (CZ) contraendo mutuo della durata di 17 anni per un importo complessivo di € 90.000,00.
3. Orbene, preme rammentare che ancor prima della novella legislativa introdotta dal D.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149 – c.d. “Riforma Cartabia”, il Legislatore prevedeva che il Tribunale potesse procedere alla modifica dei provvedimenti assunti con la sentenza di separazione allorquando il sopraggiungere di nuove e diverse cir costanze alterava in maniera significativa la situazione di fatto precedentemente valutata dal giudice.
Oggi la materia è disciplinata dal nuovo art. 473 bis. 29 c.p.c., introdotto dal D.lgs. 10 ottobre
2022, n. 149 – c.d. “Riforma Cartabia” – il quale, analogamente, prevede che le parti possano chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti assunti a tutela dei minori e/o in materia di contributi economici - vale a dire dei provvedimenti volti alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra queste e la prole, che si intendono sempre emanati rebus sic stantibus - nel caso in cui sopravvengano “giustificati motivi” che consentono la modifica di detti provvedimenti.
In altri e più chiari termini, anche la norma di recente introduzione prevede che ogni qual volta sopravvengano nuove e diverse circostanze che alterano in modo significativo la situazione di fatto posta a fondamento dei provvedimenti assunti con la senten za di separazione, la parte interessata può chiedere la modifica delle statuizioni assunte in detta sede.
RGAC 4644/2023 PAG. 4 Giova, altresì, precisare che la giurisprudenza di legittimità è uniforme e costante nello statuire che “in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare
l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass.
10133/2007; Cass. 14143/2014)” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1984 del 2022).
4. Venendo al merito delle domande sottoposte al vaglio del Tribunale, il Collegio ritiene che la domanda avanzata dal ricorrente di revisione delle statuizioni assunte in sede di separazione sia infondata e debba, pertanto, essere respinta.
Deve, invero, osservarsi che la giurisprudenza di legittimità è uniforme e costante nello stabilire che la costituzione di una nuova unione, matrimoniale o di fatto, e la nascita di figli successivamente alla separazione o al divorzio deve essere tenuta in conto ai fini della determinazione della capacità patrimoniale dell'obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, giacché tale sopravvenuta circostanza è idonea a determinare la modifica delle condizioni precedentemente stabilite, in ragione dell'insorgere di ulteriori obblighi di natura economica.
Tuttavia, quantunque sia pacifico che “la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce l'espressione di un diritto fondamentale sancito dalla
Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale” (cfr. Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14175 del 12.07.2016), la formazione di un nuovo nucleo familiare e la nascita di altri figli, con relativa assunzione di nuovi oneri economici, non comporta l'automatica riduzione degli obblighi di mantenimento derivanti dal precedente matrimonio, atteso che il giudice è sempre tenuto a verificare, mediante valutazione comparativa della situazione delle parti, che tale sopravvenienza incide sulla capacità economica dell'obbligato.
La Suprema Corte “ha, invero, più volte affermato che, ove – a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato - il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass., 30/11/2007, n. 25010; Cass., 19/03/20 14, n. 6289;
Cass. 12/07/2016, n. 14175)” (cfr. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 21818 del 29/07/2021).
Ebbene, nel caso di specie, dalle risultanze processuali emerge che la costituzione di una nuova famiglia da parte del ricorrente e la nascita di due figli sono circostanze esistenti già
RGAC 4644/2023 PAG. 5 all'epoca della pronuncia della sentenza di separazione, per cui la situazione di fatto deve ritenersi pressoché immutata.
Ciò lo si evince non solo dal mero raffronto delle date di nascita dei figli, Controparte_2
e , nati rispettivamente il 02 gennaio 2012 e l'08 ottobre 2015, con quella della Persona_3 sentenza di separazione del 25 marzo 2015, quanto dal decreto n. 1313/2018 del 4 luglio 2018 con il quale il Tribunale di Catanzaro - adito dall'odierno ricorrente per la modifica delle condizioni della separazione – rigettava la domanda attorea motivando in ordine a tale circostanza che “quanto alla nuova famiglia costituita dal ricorrente, deve rilevarsi come la stessa non sia circostanza sopravvenuta alla sentenza di separazione, come del resto sostenuto dallo stesso ricorrente nelle note depositate telematicamente in data 20.3.2018”
(cfr. decreto n. 1313/2018 allegato alla comparsa costituiva).
A ciò deve aggiungersi che, la nascita dei figli e la formazione di una nuova famiglia non è comunque idonea a determinare una revoca o una riduzione degli oneri di mantenimento stabiliti in favore della resistente con la citata sentenza di separazione, gi acché il resistente non ha dimostrato, com'era suo onere, in che misura tale preesistente circostanza incide sulla propria capacità economica e reddituale, con conseguente depauperamento delle sostanze. Né il ha provato che il mantenimento della nuov a famiglia grava esclusivamente sullo Pt_1 stesso.
In altri e più chiari termini, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli, quali fatti sopravvenuti, comportano la rivisitazione degli obblighi di mantenimento stabiliti in favore del primo coniuge e dei figli nati dalla precedente unione so lo allorquando l'obbligato alleghi e provi di subire un effettivo depauperamento delle proprie sostanze in conseguenza del mantenimento della nuova famiglia.
Nel caso di specie, la richiesta di revisione delle condizioni stabilite con la sentenza di separazione non solo difetta del necessario presupposto della costituzione di un nuovo nucleo familiare in epoca successiva alla separazione dalla resistente, quali circostanze sopravvenute, quanto non è supportata dalla dimostrazione che l'obbligo del mantenimento stabilito in favore della determina una concreta diminuzione della capacità reddituale CP_1 del richiedente.
Del tutto ininfluente è, altresì, la percezione di un trattamento pensionistico di € 1.300,00, inferiore alla retribuzione mensile di € 1.700,00 goduta durante la vita lavorativa, atteso che in pendenza del giudizio di separazione lo stipendio del ricorren te era esattamente pari a quello attuale: ed invero, nel citato decreto di rigetto della domanda di revisione delle condizioni della separazione, il Tribunale rileva che “Orbene, nel caso di specie, come eccepito dalla resistente, rispetto alla situazione di fatto considerata dalla sentenza di separazione, il ricorrente si è avvantaggiato dall'aumento della propria retribuzione mensile
RGAC 4644/2023 PAG. 6 netta da euro 1.300,00-1.350,00 (come dichiarato dalla stessa parte ricorrente nella comparsa di costituzione nel giudizio di separazione allegato al fascicolo di parte resistente) ad euro 1.700,00 circa, come dedotto dallo stesso ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio”.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Collegio rileva che dalle allegazioni di parte resistente si evince un miglioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del che – nonostante il ricorso promosso nel 2018 al fine di ottenere la revoca dell'assegno Pt_1 di mantenimento sul presupposto del peggioramento delle proprie condizioni economiche – ha acquistato in data 13 ottobre 2020 un immobile ed un terreno nel Comune di Sellia Marina
(CZ) contraendo mutuo ipotecario con per l'importo di € 64.000,00, della Controparte_3 durata di 204 mesi, come da ispezioni ipotecarie allegate alla comparsa costitutiva.
A tale riguardo, nessun rilievo dirimente assume il fatto che la nuda proprietà di detto immobile è stata venduta alla compagna, , atteso che il pagamento del mutuo Persona_4 risulta gravare ancora sul ricorrente.
Tali circostanze, oltre che provate documentalmente dalla resistente, devono ritenersi non contestate tra le parti, atteso che – a fronte del termine concesso al all'udienza di prima Pt_1 comparizione per dedurre sulle suddette circostanze addotte da cont roparte, “anche attraverso produzione documentale” – il ricorrente non ha poi provveduto al deposito di note scritte o di alcuna documentazione volta a confutare le avverse deduzioni ed allegazioni.
Nulla, inoltre, è stato dedotto in merito con le note scritte di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In ultimo, nessun rilievo dirimente ha sia la dedotta circostanza che le condizioni economiche avrebbero subito un peggioramento per effetto del pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte dell'INPS - trattandosi di un provvedimento assunto dal Tribunale in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente per inadempienza del Pt_1 nell'adempiere a detto obbligo – sia il peggioramento delle proprie condizioni di salute, atteso che ad eccezione della certificazione medica attestante le patologi e da cui il è affetto Pt_1
(peraltro, risalente all'anno 2021), nulla ha dimostrato il ricorrente in ordine alla concreta ed effettiva incidenza delle stesse sulla capacità economica del medesimo.
Da quanto esposto, consegue il rigetto della domanda di modifica delle condizioni della separazione avanzata dal ricorrente, non sussistendo i presupposti per la revoca o per la riduzione dell'importo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D. 147/2022 per le cause dal valore indeterminabile a bassa complessità, con applicazione dei valori minimi pe r tutte le fasi processuali.
RGAC 4644/2023 PAG. 7 Stante l'ammissione della resistente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese processuali deve essere eseguito, ai sensi dell'art. 133 del TUSG, in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avente ad oggetto la revisione delle condizioni della separazione, disattesa e/o CP_1 assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta integralmente il ricorso;
2. condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 3.809,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, come per legge che, ai sensi dell'art. 133 del TUSG, deve essere eseguito, in favore dello Stato.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 3 marzo
2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC 4644/2023 PAG. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4644 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto la modifica delle condizioni della separazione, vertente tra
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Parte_1 C.F._1
I° Traversa Degli Svevi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Carmela Germanò, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Largo Pianicello, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Rossella Laporta che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Accertare e Dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della Sentenza di separazione personale dei coniugi n. del , giuste le ragioni di cui al presente ricorso, e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata
Sentenza – revocare l'assegno alimentare a carico del ricorrente e a favore della sig.ra
Controparte_1 in subordine, ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. Parte_1 quale contributo al mantenimento della ex moglie, sig.ra he renda Persona_1 possibile la prosecuzione di una vita dignitosa al ricorrente, sig. . Parte_1
RGAC 4644/2023 PAG. 1 Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituto ex art 94 cpc.
Per la resistente: “ rigettare il ricorso per come proposto dal sig. . Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 14 novembre 2023, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la parziale modifica delle condizioni di separazione stabilite con la sentenza n. 542/15 del 25 marzo 2015 e, in particolare, la revoca dell'a ssegno di mantenimento pari ad € 400,00 mensili previsto in favore della moglie, Persona_2
o, in subordine, la riduzione dello stesso nella misura ritenuta di giustizia, stante il sopravvenuto mutamento delle proprie condizioni economiche e famili ari.
In particolare, deduceva di dover provvedere al mantenimento dei figli, e Controparte_2
nati rispettivamente il 02 gennaio 2012 e l'08 ottobre 2015 dalla relazione Persona_3 sentimentale con e di aver subito una sensibile riduzione d el proprio reddito Persona_4
a seguito del collocamento in pensione avvenuto nel mese di gennaio dell'anno 2021: ed infatti, dichiarava di percepire una pensione di circa € 1.300,00 a fronte di una precedente retribuzione lorda di circa € 2.000,00. Pensione che, di fatto, ammontava ad € 700,00 mensili poiché con provvedimento emesso nell'anno 2022, il Tribunale di Catanzaro – in accoglimento del ricorso proposto dalla ai sensi dell'art 156 c.c. - disponeva in favore CP_1 di quest'ultima il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte dell'INPS.
In ultimo, esponeva, di necessitare di “dispendiose” cure mediche, in quanto soggetto cardiopatico riconosciuto parzialmente invalido dall'INPS in data 7 marzo 2023.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
1.1. All'udienza del 21 febbraio 2024 parte ricorrente veniva alla rinnovazione della notifica e la causa era rinviata al 17 aprile 2024.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 aprile 2024 si costituiva in giudizio la quale impugnava e contestava in fatto ed in diritto la Persona_2 fondatezza dell'avvero ricorso.
Nell'opporsi alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in suo favore deduceva, in particolare, che le circostanze rappresentate dal ricorrente non erano idonee a fondare una domanda di modifica delle condizioni della separazione, in qua nto non sopravvenute rispetto alla medesima.
Esponeva, nel dettaglio, che la congruità dell'assegno di mantenimento era già stata oggetto di valutazione da parte del Tribunale di Catanzaro che aveva già rigettato una precedente domanda di modifica delle condizioni della separazione proposta sempre da l con Pt_1 ricorso promosso ai sensi dell'art. 710 c.p.c. ed iscritto al n. 1300 del R.G. dell'anno 2017,
RGAC 4644/2023 PAG. 2 con il quale aveva chiesto la riduzione e/o la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della asserendo “di aver subito un peggioramento delle condizioni CP_1 economiche atteso che sul suo reddito mensile, che nelle more era passato ad € 17000,00, gravavano numerosi debiti e che dopo la separazione aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale dalla quale erano nati due figli, nel 2012 e nel 2015”. Il CP_2 Per_3
Tribunale all'epoca adito – nel rigettare il ricorso – aveva, infatti, rilevato che la costituzione di nuova famiglia del ricorrente, non costituiva “circostanza sopravvenuta alla sentenza di separazione, come del resto sostenuto dallo stesso ricorrente nelle note depositate telematicamente i data 20.03.2018”.
Contestava, altresì, l'asserita riduzione del reddito percepito dal ricorrente in ragione del collocamento in pensione dello stesso, in quanto - sebbene inferiore a quello di € 1.700,00 dichiarato con il precedente ricorso – era eguale a quello percepito all'epoca della separazione. Deduceva, inoltre, che le condizioni economiche del diversamente da Pt_1 quanto rappresentato da controparte, non solo non erano peggiorate, quanto avevano registrato un evidente miglioramento grazie alla percezione del TFR: e d infatti, dalla visura dell'Agenzia delle Entrate allegata alla comparsa costitutiva risultava che il ricorrente, con atto di compravendita del 13 ottobre 2020, per Notaio dott. (rep. 10392/7734), aveva Per_5 acquistato un'immobile, adibito a civile abitazione, con annesso terreno, entrambi siti nel
Comune di Sellia Marina (CZ), e, a tal fine, aveva stipulato in pari data contratto di mutuo ipotecario con per complessivi € 90.000,00 della durata di diciassette anni. Controparte_3
Immobile, la cui nuda proprietà veniva venduta alla sua attuale compagna, Persona_4 solamente allo scopo di “nascondere il bene acquistato alla ex moglie e ai figli del primo matrimonio”, posto che il mutuo continuava a gravare sul Pt_1
In ultimo, contestava che il pagamento diretto dell'INPS dell'assegno di mantenimento potesse incidere “negativamente sul reddito del ricorrente”, atteso che il Giudice adito dalla stessa resistente aveva solamente ordinato ai sensi dell'art. 156 c.c. il pagamento diretto in suo favore a causa della perdurante inadempienza del tutt'ora debitore della somma Pt_1 di € 13.000,00.
Fatte tali premesse, la resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
1.3. All'udienza del 17 aprile 2024, stante la costituzione della resistente nel giorno antecedente, veniva concesso termine per contro dedurre a parte ricorrente, onerata altresì della produzione dei cedolini pensionistici allegati al ricorso in formato leggibile.
1.4. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 settembre
2024 – in cui il ricorrente veniva interrogato liberamente dal Giudice delegato – la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 novembre 2024, all'esito della quale – stante la mancata comparizione della resistente a quella precedente per motivi
RGAC 4644/2023 PAG. 3 di salute – il medesimo Magistrato disponeva la comparizione delle parti al fine di tentare una conciliazione della controversia.
All'udienza del 15 gennaio 2025, dopo aver esperito infruttuosamente la conciliazione, udite le parti, la causa era rimessa direttamente al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via introduttiva, il Collegio rileva che il presente giudizio ha ad oggetto la modifica delle condizioni della separazione stabilite con la sentenza n. 542/2015 del 25 marzo 2015.
In particolare, con l'instaurazione del presente procedimento chiede la revoca o, Parte_1 in subordine, la rimodulazione dell'assegno di mantenimento, pari ad € 400,00 mensili, stabilito in favore dell'odierna resistente, esponendo un sopravvenuto peggi oramento delle proprie condizioni economiche, dovuto alla nascita di due figli, alla percezione di un trattamento pensionistico inferiore alla precedente retribuzione e al pagamento diretto ottenuto dalla ai sensi dell'art. 156 c.c. CP_1
Nel costituirsi nel presente giudizio, la resistente contesta nel merito la fondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda - di cui chiede il rigetto – ed espone che, non solo le condizioni economiche del ricorrente non sono mutate in peius, quanto sono migliorate, tant'è che il ha acquistato un immobile adibito a civile abitazione con annesso terreno nel Pt_1
Comune di Sellia Marina (CZ) contraendo mutuo della durata di 17 anni per un importo complessivo di € 90.000,00.
3. Orbene, preme rammentare che ancor prima della novella legislativa introdotta dal D.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149 – c.d. “Riforma Cartabia”, il Legislatore prevedeva che il Tribunale potesse procedere alla modifica dei provvedimenti assunti con la sentenza di separazione allorquando il sopraggiungere di nuove e diverse cir costanze alterava in maniera significativa la situazione di fatto precedentemente valutata dal giudice.
Oggi la materia è disciplinata dal nuovo art. 473 bis. 29 c.p.c., introdotto dal D.lgs. 10 ottobre
2022, n. 149 – c.d. “Riforma Cartabia” – il quale, analogamente, prevede che le parti possano chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti assunti a tutela dei minori e/o in materia di contributi economici - vale a dire dei provvedimenti volti alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra queste e la prole, che si intendono sempre emanati rebus sic stantibus - nel caso in cui sopravvengano “giustificati motivi” che consentono la modifica di detti provvedimenti.
In altri e più chiari termini, anche la norma di recente introduzione prevede che ogni qual volta sopravvengano nuove e diverse circostanze che alterano in modo significativo la situazione di fatto posta a fondamento dei provvedimenti assunti con la senten za di separazione, la parte interessata può chiedere la modifica delle statuizioni assunte in detta sede.
RGAC 4644/2023 PAG. 4 Giova, altresì, precisare che la giurisprudenza di legittimità è uniforme e costante nello statuire che “in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare
l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass.
10133/2007; Cass. 14143/2014)” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1984 del 2022).
4. Venendo al merito delle domande sottoposte al vaglio del Tribunale, il Collegio ritiene che la domanda avanzata dal ricorrente di revisione delle statuizioni assunte in sede di separazione sia infondata e debba, pertanto, essere respinta.
Deve, invero, osservarsi che la giurisprudenza di legittimità è uniforme e costante nello stabilire che la costituzione di una nuova unione, matrimoniale o di fatto, e la nascita di figli successivamente alla separazione o al divorzio deve essere tenuta in conto ai fini della determinazione della capacità patrimoniale dell'obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, giacché tale sopravvenuta circostanza è idonea a determinare la modifica delle condizioni precedentemente stabilite, in ragione dell'insorgere di ulteriori obblighi di natura economica.
Tuttavia, quantunque sia pacifico che “la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce l'espressione di un diritto fondamentale sancito dalla
Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale” (cfr. Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14175 del 12.07.2016), la formazione di un nuovo nucleo familiare e la nascita di altri figli, con relativa assunzione di nuovi oneri economici, non comporta l'automatica riduzione degli obblighi di mantenimento derivanti dal precedente matrimonio, atteso che il giudice è sempre tenuto a verificare, mediante valutazione comparativa della situazione delle parti, che tale sopravvenienza incide sulla capacità economica dell'obbligato.
La Suprema Corte “ha, invero, più volte affermato che, ove – a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato - il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass., 30/11/2007, n. 25010; Cass., 19/03/20 14, n. 6289;
Cass. 12/07/2016, n. 14175)” (cfr. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 21818 del 29/07/2021).
Ebbene, nel caso di specie, dalle risultanze processuali emerge che la costituzione di una nuova famiglia da parte del ricorrente e la nascita di due figli sono circostanze esistenti già
RGAC 4644/2023 PAG. 5 all'epoca della pronuncia della sentenza di separazione, per cui la situazione di fatto deve ritenersi pressoché immutata.
Ciò lo si evince non solo dal mero raffronto delle date di nascita dei figli, Controparte_2
e , nati rispettivamente il 02 gennaio 2012 e l'08 ottobre 2015, con quella della Persona_3 sentenza di separazione del 25 marzo 2015, quanto dal decreto n. 1313/2018 del 4 luglio 2018 con il quale il Tribunale di Catanzaro - adito dall'odierno ricorrente per la modifica delle condizioni della separazione – rigettava la domanda attorea motivando in ordine a tale circostanza che “quanto alla nuova famiglia costituita dal ricorrente, deve rilevarsi come la stessa non sia circostanza sopravvenuta alla sentenza di separazione, come del resto sostenuto dallo stesso ricorrente nelle note depositate telematicamente in data 20.3.2018”
(cfr. decreto n. 1313/2018 allegato alla comparsa costituiva).
A ciò deve aggiungersi che, la nascita dei figli e la formazione di una nuova famiglia non è comunque idonea a determinare una revoca o una riduzione degli oneri di mantenimento stabiliti in favore della resistente con la citata sentenza di separazione, gi acché il resistente non ha dimostrato, com'era suo onere, in che misura tale preesistente circostanza incide sulla propria capacità economica e reddituale, con conseguente depauperamento delle sostanze. Né il ha provato che il mantenimento della nuov a famiglia grava esclusivamente sullo Pt_1 stesso.
In altri e più chiari termini, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli, quali fatti sopravvenuti, comportano la rivisitazione degli obblighi di mantenimento stabiliti in favore del primo coniuge e dei figli nati dalla precedente unione so lo allorquando l'obbligato alleghi e provi di subire un effettivo depauperamento delle proprie sostanze in conseguenza del mantenimento della nuova famiglia.
Nel caso di specie, la richiesta di revisione delle condizioni stabilite con la sentenza di separazione non solo difetta del necessario presupposto della costituzione di un nuovo nucleo familiare in epoca successiva alla separazione dalla resistente, quali circostanze sopravvenute, quanto non è supportata dalla dimostrazione che l'obbligo del mantenimento stabilito in favore della determina una concreta diminuzione della capacità reddituale CP_1 del richiedente.
Del tutto ininfluente è, altresì, la percezione di un trattamento pensionistico di € 1.300,00, inferiore alla retribuzione mensile di € 1.700,00 goduta durante la vita lavorativa, atteso che in pendenza del giudizio di separazione lo stipendio del ricorren te era esattamente pari a quello attuale: ed invero, nel citato decreto di rigetto della domanda di revisione delle condizioni della separazione, il Tribunale rileva che “Orbene, nel caso di specie, come eccepito dalla resistente, rispetto alla situazione di fatto considerata dalla sentenza di separazione, il ricorrente si è avvantaggiato dall'aumento della propria retribuzione mensile
RGAC 4644/2023 PAG. 6 netta da euro 1.300,00-1.350,00 (come dichiarato dalla stessa parte ricorrente nella comparsa di costituzione nel giudizio di separazione allegato al fascicolo di parte resistente) ad euro 1.700,00 circa, come dedotto dallo stesso ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio”.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Collegio rileva che dalle allegazioni di parte resistente si evince un miglioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del che – nonostante il ricorso promosso nel 2018 al fine di ottenere la revoca dell'assegno Pt_1 di mantenimento sul presupposto del peggioramento delle proprie condizioni economiche – ha acquistato in data 13 ottobre 2020 un immobile ed un terreno nel Comune di Sellia Marina
(CZ) contraendo mutuo ipotecario con per l'importo di € 64.000,00, della Controparte_3 durata di 204 mesi, come da ispezioni ipotecarie allegate alla comparsa costitutiva.
A tale riguardo, nessun rilievo dirimente assume il fatto che la nuda proprietà di detto immobile è stata venduta alla compagna, , atteso che il pagamento del mutuo Persona_4 risulta gravare ancora sul ricorrente.
Tali circostanze, oltre che provate documentalmente dalla resistente, devono ritenersi non contestate tra le parti, atteso che – a fronte del termine concesso al all'udienza di prima Pt_1 comparizione per dedurre sulle suddette circostanze addotte da cont roparte, “anche attraverso produzione documentale” – il ricorrente non ha poi provveduto al deposito di note scritte o di alcuna documentazione volta a confutare le avverse deduzioni ed allegazioni.
Nulla, inoltre, è stato dedotto in merito con le note scritte di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In ultimo, nessun rilievo dirimente ha sia la dedotta circostanza che le condizioni economiche avrebbero subito un peggioramento per effetto del pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte dell'INPS - trattandosi di un provvedimento assunto dal Tribunale in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente per inadempienza del Pt_1 nell'adempiere a detto obbligo – sia il peggioramento delle proprie condizioni di salute, atteso che ad eccezione della certificazione medica attestante le patologi e da cui il è affetto Pt_1
(peraltro, risalente all'anno 2021), nulla ha dimostrato il ricorrente in ordine alla concreta ed effettiva incidenza delle stesse sulla capacità economica del medesimo.
Da quanto esposto, consegue il rigetto della domanda di modifica delle condizioni della separazione avanzata dal ricorrente, non sussistendo i presupposti per la revoca o per la riduzione dell'importo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D. 147/2022 per le cause dal valore indeterminabile a bassa complessità, con applicazione dei valori minimi pe r tutte le fasi processuali.
RGAC 4644/2023 PAG. 7 Stante l'ammissione della resistente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese processuali deve essere eseguito, ai sensi dell'art. 133 del TUSG, in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avente ad oggetto la revisione delle condizioni della separazione, disattesa e/o CP_1 assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta integralmente il ricorso;
2. condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 3.809,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, come per legge che, ai sensi dell'art. 133 del TUSG, deve essere eseguito, in favore dello Stato.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 3 marzo
2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC 4644/2023 PAG. 8