Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 2225/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
20/01/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2225 del R.G. per l'anno 2020,
- avente ad oggetto: Indebito previdenziale, promossa
Da
, con l'avv. A.M. Nobile Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. C. Lolli CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 23/09/2020, ha agito in giudizio al fine di sentire dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti (notificati il 27/04/2020) con cui l ha respinto le domanda di indennità di malattia per l'anno 2018 in via di CP_1 autotutela e i relativi provvedimenti di indebito (comunicati in data 20/04/2020), sul presupposto della cancellazione degli elenchi agricoli per l'anno 2018, utile al conseguimento delle predette indennità. Parte ricorrente concludeva per l'annullamento del suddetto provvedimenti, che nulla era dovuto in restituzione.
2. L , costituitosi in giudizio ha concluso per il rigetto della domanda poiché CP_1 infondata in fatto e diritto. Eccepiva l'avvenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970,
n.83, essendo onere di parte ricorrente dimostrare il mancato compimento della decadenza in oggetto, considerato che le giornate lavorative l'anno 2018 sono state cancellate a seguito di verbale ispettivo che la cancellazione era confluita nel quarto elenco trimestrale 2020 relativo al Comune di Benestare pubblicato dal 10/03/2020 al
25/03/2020.
3. Ed invero, il processo previdenziale non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al Giudice, pertanto, non è
l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato. Ne consegue che questi deve dare la prova degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale che rivendica o che assume di aver debitamente riscosso (in tal senso, cfr. Corte di Appello di Catanzaro n. 190/2019 del
6/3/2019).
Ciò posto si osserva che dovrà esser rigettata l'eccezione di decadenza atteso che parte ricorrente ha introdotto nei termini il ricorso. Ed invero con decorrenza dal
26/03/2020 alla data di presentazione del ricorso in data 23/09/2020, i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo, non erano decorsi.
Tuttavia, nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.
In materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Parte ricorrente non ha articolato alcun mezzo istruttorio diretto a provare il rapporto lavorativo contestato.
Ne discende che la mancata iscrizione è divenuta ormai definitiva e non più contestabile.
Non avendo fornito alcuna prova in ordine al proprio diritto ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni in contestazione, l'odierno ricorrente non ha conseguentemente assolto all'onere, esistente a suo carico, di comprovare la effettiva spettanza delle somme a titolo di indennità di malattia per l'annualità in oggetto, essendo l'iscrizione negli elenchi uno dei presupposti per il pagamento di detta prestazione. Come è noto, infatti, in tema di indebito, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (così Cass. S.U. n. 18046 del 2010, richiamata nelle successive conformi sentenze della Suprema Corte, tra cui Cass. n. 198/2011 e Cass. n. 19082/2011).
4.Ne consegue il rigetto della domanda.
5. Pur a fronte della soccombenza della parte ricorrente, riscontrandosi in atti la declaratoria ai sensi dell'art. 152, co. 1, disp. att. cpc, regolarmente formata, non può darsi luogo alla condanna alle spese del giudizio in capo alla medesima.
PQM
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso.
- spese compensate.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 21/01/2025.
IL GIUDICE dott. Davide De Leo