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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 23/12/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4467/2025 R.G.VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. UE LI Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa congiuntamente promossa da , nata Borgosesia 11 Parte_1
settembre 1985, res, Valdilana fraz. Marchetto 65, e C.F._1 [...]
, nato a [...] [...], res,Valdilana fraz.Baltigati 38, Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv GUIDO BARAVAGLIO C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
separazione personale dei coniugi
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il
12.12.2025
per il P.M.: inviati atti al P.M. come da attestazioni di Cancelleria
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in Trivero (BI) in data 1.9.2012. L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma 2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Trivero (BI), atto n. 6 – Parte II – Serie A - Anno 2012.
Dal matrimonio è nato il figlio in data 11.2.2017. Per_1
Con ricorso dep. telem. in data 7.11.2025, le parti hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
Tanto premesso, ravvisata la competenza di questa Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., essendo entrambe le parti residenti in comune del circondario di questo
Tribunale, la domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere accolta.
Sussiste infatti la prova di un precedente provvedimento di separazione giudiziale1 e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n. 898/1970 (come modificato dalla Legge n.
55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022).
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative all'affidamento e mantenimento del figlio , in quanto rispondenti a un equilibrato esercizio della Per_1
responsabilità genitoriale, anche per quanto concerne i tempi di permanenza, in misura paritetica, del figlio presso ciascun genitore.
Non si è proceduto all'ascolto del minore ex art. 473 bis.4, ult, comma, c.p.c., in ragione degli accordi raggiunti.
Il Collegio prende poi atto delle ulteriori pattuizioni, come richiesto.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in conformità agli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti;
1 Cfr. sentenza del Tribunale di Biella n. 103/2024, passata in giudicato in data 13.6.2025. - dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di competenza (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trivero ora Valdilana al n. 6, anno 2012, parte II, serie A);
1. dispone che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1
trascorrerà tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, e avra' residenza presso la madre in Valdilana, fraz. Marchetto 65 2. Durante il periodo il genitore non collocatario avrà facoltà di vederlo quando vorrà previo accordo telefonico con l'altro;
3. dispone che ciascuno dei genitori potrà inoltre tenere con se' il figlio per un Per_1
periodo da concordarsi ogni volta durante le vacanze estive e nelle feste e vacanze scolastiche di Natale e Pasqua;
4. prende atto che le parti concordano che il figlio proseguirà le scuole elementari a Portula o soprana e frequenterà le scuole medie a Pray o a Trivero;
5. prende atto che a tal fine le parti concordano che il trasferimento di residenza di uno dei genitori al di fuori del comune di Valdilana o comuni confinanti comporta la revisione di quanto concordato ai punti 1-2-3;
6. dispone che ogni genitore concorrerà al mantenimento per le spese correnti del figlio quando questo ' presso di lui;
7. prende atto che le parti concordano che contribuiranno in ragione di due terzi per il padre e di un terzo per la madre per il pagamento delle spese mediche e scolastiche e ogni altra spesa necessaria per la vita del minore, a fronte di precisa documentazione attestante l'importo della spesa;
8. prende atto che le parti concordano che “l'autovettura mini countryman targata fp707nc viene assegnata in via definitiva alla moglie l'autovettura bmw x4 targata ey795ba viene assegnata in via definitiva al marito. Entrambi, ove necessario, si impegnano, a semplice richiesta, a sottoscrivere i necessari documenti per la voltura del veicolo”;
9. prende atto che le giacenze in denaro sui conti correnti cointestati vengono divise a metà tra i coniugi ad eccezione delle posizioni di previdenza integrativa che sono esclusivamente personali;
11. prende atto che le parti dichiarano – allo stato attuale - di essere autosufficienti dal punto di vista economico e reddituale e di non avere pretese per il proprio mantenimento dall'altro coniuge;
12. prende atto che le parti si rilasciano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti di identità o equipollenti e per la relativa iscrizione sui medesimi del figlio minore;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17.12.2025.
Il Presidente rel. est.
UE LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. UE LI Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa congiuntamente promossa da , nata Borgosesia 11 Parte_1
settembre 1985, res, Valdilana fraz. Marchetto 65, e C.F._1 [...]
, nato a [...] [...], res,Valdilana fraz.Baltigati 38, Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv GUIDO BARAVAGLIO C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
separazione personale dei coniugi
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il
12.12.2025
per il P.M.: inviati atti al P.M. come da attestazioni di Cancelleria
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in Trivero (BI) in data 1.9.2012. L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma 2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Trivero (BI), atto n. 6 – Parte II – Serie A - Anno 2012.
Dal matrimonio è nato il figlio in data 11.2.2017. Per_1
Con ricorso dep. telem. in data 7.11.2025, le parti hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
Tanto premesso, ravvisata la competenza di questa Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., essendo entrambe le parti residenti in comune del circondario di questo
Tribunale, la domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere accolta.
Sussiste infatti la prova di un precedente provvedimento di separazione giudiziale1 e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n. 898/1970 (come modificato dalla Legge n.
55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022).
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative all'affidamento e mantenimento del figlio , in quanto rispondenti a un equilibrato esercizio della Per_1
responsabilità genitoriale, anche per quanto concerne i tempi di permanenza, in misura paritetica, del figlio presso ciascun genitore.
Non si è proceduto all'ascolto del minore ex art. 473 bis.4, ult, comma, c.p.c., in ragione degli accordi raggiunti.
Il Collegio prende poi atto delle ulteriori pattuizioni, come richiesto.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in conformità agli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti;
1 Cfr. sentenza del Tribunale di Biella n. 103/2024, passata in giudicato in data 13.6.2025. - dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di competenza (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trivero ora Valdilana al n. 6, anno 2012, parte II, serie A);
1. dispone che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1
trascorrerà tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, e avra' residenza presso la madre in Valdilana, fraz. Marchetto 65 2. Durante il periodo il genitore non collocatario avrà facoltà di vederlo quando vorrà previo accordo telefonico con l'altro;
3. dispone che ciascuno dei genitori potrà inoltre tenere con se' il figlio per un Per_1
periodo da concordarsi ogni volta durante le vacanze estive e nelle feste e vacanze scolastiche di Natale e Pasqua;
4. prende atto che le parti concordano che il figlio proseguirà le scuole elementari a Portula o soprana e frequenterà le scuole medie a Pray o a Trivero;
5. prende atto che a tal fine le parti concordano che il trasferimento di residenza di uno dei genitori al di fuori del comune di Valdilana o comuni confinanti comporta la revisione di quanto concordato ai punti 1-2-3;
6. dispone che ogni genitore concorrerà al mantenimento per le spese correnti del figlio quando questo ' presso di lui;
7. prende atto che le parti concordano che contribuiranno in ragione di due terzi per il padre e di un terzo per la madre per il pagamento delle spese mediche e scolastiche e ogni altra spesa necessaria per la vita del minore, a fronte di precisa documentazione attestante l'importo della spesa;
8. prende atto che le parti concordano che “l'autovettura mini countryman targata fp707nc viene assegnata in via definitiva alla moglie l'autovettura bmw x4 targata ey795ba viene assegnata in via definitiva al marito. Entrambi, ove necessario, si impegnano, a semplice richiesta, a sottoscrivere i necessari documenti per la voltura del veicolo”;
9. prende atto che le giacenze in denaro sui conti correnti cointestati vengono divise a metà tra i coniugi ad eccezione delle posizioni di previdenza integrativa che sono esclusivamente personali;
11. prende atto che le parti dichiarano – allo stato attuale - di essere autosufficienti dal punto di vista economico e reddituale e di non avere pretese per il proprio mantenimento dall'altro coniuge;
12. prende atto che le parti si rilasciano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti di identità o equipollenti e per la relativa iscrizione sui medesimi del figlio minore;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17.12.2025.
Il Presidente rel. est.
UE LI