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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 635 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Carmelo Musso per procura depositata unitamente all'atto di appello.
Appellante
Controparte_1
(p. iva
[...] P.IVA_1
Appellato contumace
Conclusioni dell'appellante:
ritenuto che
si è formato il giudicato sul capo della sentenza appellata che ha statuito la responsabilità della Controparte_2
per i danni subiti da a causa del sinistro descritto nella premessa in fatto;
Parte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare che, in conseguenza del sinistro suddetto, l'appellante ha diritto di ottenere il pagamento:
a) dell'importo di € 37.433,20, a titolo di risarcimento del danno biologico per inabilità
temporanea ed invalidità permanente, come determinate nella Relazione di consulenza medico-legale redatta in data 26/9/2016 dal Dott. prodotta nel giudizio Persona_1
di primo grado;
b) dell'importo di € 2.747,65, a titolo di rimborso spese mediche e comunque conseguenti al sinistro suddetto;
ovvero degli importi che per tutti i titoli suddetti dovessero risultare minori o maggiori (o comunque più equi) in esito alla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata dal Dott.
nell'ambito del presente giudizio di appello e dallo stesso depositata in Persona_2
atti, oltre al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria;
conseguentemente, condannare Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...]
dell'appellante degli importi come sopra specificati, richiesti e determinati;
con vittoria di spese e compensi professionali, di entrambi i gradi del giudizio, oltre contributo forfetario spese generali 15%, CPA ed IVA (se dovuta), come per legge.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4263 Parte_1
del giorno 1 ottobre 2019 che, accogliendone solo in parte la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza dell'evento occorsogli la notte del 5 luglio 2012, quando era scivolato su una pedana di legno bagnata per l'umidità della sera nel locale gestiti dal Controparte_2
ha condannato la società convenuta, di cui ha ravvisato la responsabilità ex art. 2051 c.c., al pagamento di € 1.176,00, avendo ritenuto eziologicamente correlato al sinistro unicamente il trauma contusivo alla spalla destra e al ginocchio sinistro refertato nell'immediatezza dei fatti.
Aderendo alle conclusioni esposte dal consulente tecnico medico-legale, il Tribunale ha invece escluso la ricorrenza dei marcatori di continuità cronologica e fenomenica indispensabili per ricollegare causalmente all'occorso la lesione del tendine del sovraspinoso della spalla destra diagnosticata per la prima volta a settembre 2012, pure annoverata dall'infortunato tra i reliquati permanenti della caduta.
Articolati cinque motivi di impugnazione Parte_1
- denunzia l'erroneo apprezzamento da parte del Tribunale della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, non solo illogica -là ove, contraddittoriamente, qualifica il collegamento causale tra evento e lesione tendinea al tempo stesso come “dubbio” e “incompatibile con il
trauma accusato”-, ma anche parziale nella disamina -non avendo il consulente preso in considerazione la “impotenza assoluta con marcata algia alla spalla dx” riscontrata
3 all'infortunato all'esito della consulenza ortopedica attivata dal Pronto Soccorso
dell'ospedale civico di Palermo, dunque nell'immediatezza dei fatti- e neppure scevra da illazioni –avendo il consulente “adombrato un comportamento fraudolento dell'odierno
appellante”- (pag. 11 dell'appello). Adduce che la “contraddittorietà del percorso logico-
argomentativo, l'assenza di una vera e completa anamnesi, l'errata interpretazione della
documentazione medica prodotta in atti, le insinuazioni e i toni adoperati inficiano la valenza
delle conclusioni cui è giunto il nominato c.t.u. e determinano un grave vizio della sentenza
che tali conclusi ha accolto” (pag. 11 dell'impugnazione);
- censura il vizio di motivazione della sentenza giacché, in “assenza di una reale e analitica
confutazione delle osservazioni critiche da parte del c.t.u.” (pag. 14 dell'appello), il Tribunale
non poteva esimersi dall'esaminare le puntuali e dettagliate critiche mosse all'elaborato del consulente;
- si duole del diniego opposto alla richiesta di rinnovo delle operazioni di consulenza,
necessario in ragione delle evidenziate lacune dell'elaborato peritale recepito dal Tribunale;
- censura la sottostima del pregiudizio dell'integrità psico-fisica conseguito al sinistro e l'omesso ristoro delle spese affrontate per la diagnosi e la cura della lesione tendinea;
- contesta la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, quantificate in proporzione all'importo riconosciuto al danneggiato, piuttosto che a quello domandato ed effettivamente dovuto e, peraltro, parzialmente compensate.
4 Chiede, pertanto, la condanna di Controparte_2
all'integrale ristoro del danno patito, quantificato in € 37.433,20 per la
[...]
componente non patrimoniale ed € 2.747,65 per spese sanitarie.
L'appellato, sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace anche in questo grado di giudizio.
Rilevato preliminarmente che, in assenza di censure delle parti e in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale disciplinato dall'art. 329 comma II c.p.c., si è formato il giudicato interno in ordine all'accertamento nell'an della responsabilità ex art. 2051 del CP_2
, così che l'oggetto dell'indagine demandata alla Corte resta circoscritto alla verifica
[...]
della riconducibilità sotto il profilo eziologico all'evento della lesione al tendine sopraspinoso della spalla destra diagnosticato ad a distanza di qualche mese dal fatto, Parte_1
l'appello è meritevole di sostanziale accoglimento.
Per valutare i rilievi sollevati con l'impugnazione, questa Corte ha disposto nuovo approfondimento tecnico.
All'esito di un meditato riesame della documentazione sanitaria agli atti, il dott. Per_2
ha affermato “la sussistenza di un nesso di causa tra il trauma iniziale e la lesione
[...]
completa del tendine del sopraspinoso, nonché tra quest'ultima ed i postumi ad oggi rilevati”,
la cui incidenza sull'integrità psico-fisica della persona ha stimato in 7 punti percentuali.
Per giungere a tale conclusione, il consulente:
5 - ha enucleato alcuni dati di fatto acclarati in termini di certezza nel corso del giudizio per adoperarli come punto di partenza del successivo approfondimento. Trattasi in particolare:
del trauma alla spalla destra risentito da in conseguenza dell'evento del Parte_1
5.7.2012, segno del coinvolgimento di tale distretto corporeo nella caduta;
della grave sintomatologia dolorosa con impotenza assoluta riscontrata dall'ortopedico chiamato a rendere consulenza dai sanitari del Pronto soccorso lo stesso giorno del sinistro (nei doc.ti n.
4 e 8/a del fascicolo di primo grado di parte attrice è refertata “impotenza funzionale assoluta
a carico della spalla destra”), traccia documentata dell'immediata rilevazione dell'algia e della limitazione funzionale che il trauma aveva determinato;
infine della lesione completa del tendine sovraspinoso evidenziata all'ecografia cui l'infortunato si sottopose il 19.9.2012
(a distanza di due mesi e mezzo dai fatti), con esito confermato dalla risonanza magnetica del
1.10.2012;
- ha poi accuratamente esaminato quanto emerso all'esito della risonanza magnetica del
1.10.2012 e, evidenziato che questa “mostra un tendine completamente rotto, con moncone
tendineo retratto e con fenomeni di degenerazione tendinosica”, ha osservato che una lesione di tal fatta “non può essere definita come acuta, in quanto mancano le componenti edematose
ed emorragiche tipiche della lesione acuta inziale. Tali componenti si ritrovano subito dopo
il trauma per un periodo di tempo che varia da alcuni giorni ad alcune settimane, per poi
essere riassorbite con residuo tessuto fibroso, retrazione tendinea e degenerazione dei due
capi del tendine stesso” Ha, quindi, tratto dalla “mancanza di emorragia ed edema” la
6 conferma che l'evento traumatico responsabile della rottura completa del tendine non poteva,
in termini di certezza, esservi verificato nel mese antecedente l'esecuzione dell'ecografia -il cui referto è sovrapponibile a quello della risonanza magnetica- “dovendosi quindi restringere
il campo di indagine temporale ad un limitato periodo che va dal 5 luglio alla prima metà del
mese di agosto. La retrazione dei margini del tendine e l'iniziale degenerazione artrosica
dello stesso rappresentano ulteriori elementi di giudizio che permettono di spostare ancora
più indietro la possibile datazione dell'evento traumatico, atteso che tali fenomeni sono lenti
nella loro insorgenza e progressione. Così operando, quindi, con una attenta e scrupolosa
interpretazione del dato strumentale a nostra disposizione, è possibile affermare, con alta
probabilità logica e statistica, che il trauma che ha determinato la lesione tendinea è ben
compatibile con la datazione del 05 luglio 2012.”;
- ai fini di una più accurata individuazione dell'evento responsabile della lesione tendinea, ha poi confrontato l'esito della RM del 1.10.2012 con quello di analoga indagine cui l'infortunato si sottopose ad ottobre dell'anno successivo, la quale aveva messo in evidenza la diffusa atrofia del moncone del tendine del sovraspinoso e una lesione subtotale del tendine del sottospinoso. Ha quindi osservato che “tale esame, se confrontato con il precedente
dell'ottobre 2012, mostra la lenta progressione peggiorativa della degenerazione del
moncone tendineo che, unitamente alla sincrona progressione del danno al sottospinoso,
rappresenta ulteriore conferma del nesso causale, atteso che un danno preesistente di vecchia
7 data, non avrebbe mostrato tale variazione alle due risonanza a distanza di un anno di tempo”
(pag. 19 della relazione di c.t.u.)
Il rigore metodologico, la compiutezza degli accertamenti eseguiti, l'accurato studio del dato strumentale e la linearità del ragionamento esposto persuadono della validità delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. le quali deprivano di rilevanza la -peraltro modesta- soluzione di continuo tra fatto e diagnosi che aveva indotto il Tribunale a escludere la ricorrenza dei criteri causali della continuità cronologica e fenomenica. Al riguardo è poi opportuno evidenziare che non implausibili appaiono le spiegazioni offerte dall'appellante, il quale ha affermato di avere, in un primo momento, sottovalutato le lesioni riportate e di essersi rivolto, alla comparsa di più
intensa sintomatologia dolorosa, ad amici e parenti medici che, proprio in ragione del vincolo affettivo, non avevano rilasciato prescrizioni o altre attestazioni del proprio operato,
risolvendosi infine a prenotare gli accertamenti strumentali dalla metà del mese di settembre,
al termine del periodo feriale estivo.
Quanto alla liquidazione del pregiudizio, il consulente tecnico d'ufficio, sottoposto l'infortunato a esame clinico, ha riconosciuto residuato alle lesioni riportate un danno biologico permanente del 7%, e ha stimato la durata dell'inabilità temporanea totale in 40
giorni e quella della inabilità temporanea parziale in complessi 270 giorni, dei quali 90 giorni al 50% e i rimanenti 180 giorni al 25%.
La liquidazione del danno non patrimoniale, alla luce della difficoltà nel tradurre in termini monetari la lesione di interessi per loro natura non connotati da rilevanza economica, impone
8 il ricorso ad una valutazione equitativa (art. 1226 c.c.). La giurisprudenza di legittimità (Cass.
Civ., sez. III, 07/06/2011 n. 12408, Cass. Civ., sez. III, 21/04/2016, n. 8045, Cass. Civ. sez.
III 04/02/2016 n. 2167, Cass. Civ. sez. III, 20.8.2015 n. 16992, Cass. Civ. sez. III 18.11.2014
n. 2447,3 Cass. civ., sez. III, 20/04/2017, n. 9950) ha individuato nelle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano un valido strumento di riferimento -il cui utilizzo condiviso è idoneo ad assicurare, al contempo,
l'uniformità di trattamento nel territorio nazionale- per la quantificazione del danno non patrimoniale da lesioni c.d. macropermanenti (lesioni di entità superiore al 9%) e da lesioni anche di lieve entità quando le stesse non siano conseguenti a sinistro stradale, non trovando applicazione in questi casi l'art. 139 del codice della strada (“i criteri di liquidazione del
danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali,
costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione
analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022,
n.4509, richiamata e ribadita da Cass. civ. sez. III, 21/11/2023, n. 32373).
Per ripetuto insegnamento della Suprema Corte, trattandosi di debito di valore, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale occorre adoperare i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione (Cass. civ., 27/11/2015, n. 24210; Cass. civ., 5/5/2015, n.
19211 Cass. civ., 23/1/2014, n. 1361; Cass. civ., 17/4/2013, n. 9231; Cass. civ., 11/5/2012, n.
7272), sicché allorquando le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale
9 cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (Cass.
civ., 29/9/2015, n. 19211; Cass. civ., 6/3/2014, n. 5254).
Facendo dunque ricorso alle Tabelle nella versione aggiornata alla data odierna, competono ad Parte_1
- tenuto conto dell'incidenza delle lesioni sull'integrità psico-fisica della persona (7%) e all'età (53 anni) del soggetto all'epoca del sinistro, il risarcimento del danno non patrimoniale di carattere permanente, comprensivo della sofferenza morale soggettiva, nella misura di €
13.532,00;
- il danno per l'invalidità temporanea (totale e parziale) pari a € 14.950,00, importo ottenuto assumendo a base l'importo pro die di inabilità assoluta di € 115,00, ritenuto congruo in considerazione delle menomazioni riportate;
- le spese documentate per la diagnosi e la terapia delle lesioni patite per un totale di €
2.747,65, ritenute congrue dal c.t.u., il quale non ha previsto esborsi ulteriori per il futuro.
Le somme sin qui liquidate, talune ai valori monetari attuali (13.532,00 + 14.950,00 =
28.482,00) altre, le spese mediche per € 2.747,65, ai valori monetari dell'epoca degli esborsi,
non comprendono l'ulteriore e diversa componente di danno rappresentata dalla mancata disponibilità della somma dovuta al ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
10 La liquidazione degli interessi procede nel rispetto delle prescrizioni metodologiche impartite dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n. 1712, ovvero con computo eseguito sulla sorte devalutata (per il danno non patrimoniale) alla data del sinistro (luglio
2012) e poi rivalutata (compreso il danno patrimoniale) anno per anno onde fungere da base per il calcolo degli interessi, computati al saggio legale.
Sviluppati i calcoli, la somma dovuta ad ascende a € 36.622,62, di cui € Parte_1
31.850,62 per sorte capitale rivalutata ed € 4.772,00 per interessi, equativamente arrotondati.
Su tale importo, convertendosi con la liquidazione giudiziale il debito di valore in debito di valuta, decorreranno dal dì della sentenza e sino all'effettiva corresponsione ulteriori interessi al saggio legale.
Conclusivamente, in riforma dell'impugnata sentenza, la somma per cui è condanna a carico di deve essere Controparte_2
rideterminata in € 36.622,62, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronunzia sino al dì dell'effettiva corresponsione.
In accordo al canone della soccombenza, le spese di lite, liquidate in favore di Parte_2
n misura prossima ai medi delle tariffe approvate con d.m. n. 147/2022 per le cause
[...]
di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.001, in € 7.200,00 per il giudizio di primo grado e in € 10.104,00 -di cui € 804,00 per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase istruttoria e € 3.400,00 per la fase decisionale- oltre
11 c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di Controparte_2
Definitivamente a carico della società appellata, infine, devono essere poste anche le spese di consulenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia, qui dichiarata, di
Controparte_2
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4269 del 1 ottobre 2019,
appellata da con atto di citazione notificato il 12 maggio 2020 a Parte_1 [...]
ridetermina in € 36.622,62, oltre Controparte_2
interessi dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettivo pagamento, la somma per cui è condanna a carico di Controparte_2
e in favore di Parte_1
conferma quanto al resto l'impugnata sentenza;
condanna alla refusione Controparte_2
in favore dell'appellante delle spese di lite quantificate in € 7.200,00 per il giudizio di primo grado e in € 10.104,00, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio,
maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014;
pone definitivamente a carico della società appellata spese di consulenza.
12 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello, il giorno 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 635 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Carmelo Musso per procura depositata unitamente all'atto di appello.
Appellante
Controparte_1
(p. iva
[...] P.IVA_1
Appellato contumace
Conclusioni dell'appellante:
ritenuto che
si è formato il giudicato sul capo della sentenza appellata che ha statuito la responsabilità della Controparte_2
per i danni subiti da a causa del sinistro descritto nella premessa in fatto;
Parte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare che, in conseguenza del sinistro suddetto, l'appellante ha diritto di ottenere il pagamento:
a) dell'importo di € 37.433,20, a titolo di risarcimento del danno biologico per inabilità
temporanea ed invalidità permanente, come determinate nella Relazione di consulenza medico-legale redatta in data 26/9/2016 dal Dott. prodotta nel giudizio Persona_1
di primo grado;
b) dell'importo di € 2.747,65, a titolo di rimborso spese mediche e comunque conseguenti al sinistro suddetto;
ovvero degli importi che per tutti i titoli suddetti dovessero risultare minori o maggiori (o comunque più equi) in esito alla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata dal Dott.
nell'ambito del presente giudizio di appello e dallo stesso depositata in Persona_2
atti, oltre al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria;
conseguentemente, condannare Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...]
dell'appellante degli importi come sopra specificati, richiesti e determinati;
con vittoria di spese e compensi professionali, di entrambi i gradi del giudizio, oltre contributo forfetario spese generali 15%, CPA ed IVA (se dovuta), come per legge.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4263 Parte_1
del giorno 1 ottobre 2019 che, accogliendone solo in parte la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza dell'evento occorsogli la notte del 5 luglio 2012, quando era scivolato su una pedana di legno bagnata per l'umidità della sera nel locale gestiti dal Controparte_2
ha condannato la società convenuta, di cui ha ravvisato la responsabilità ex art. 2051 c.c., al pagamento di € 1.176,00, avendo ritenuto eziologicamente correlato al sinistro unicamente il trauma contusivo alla spalla destra e al ginocchio sinistro refertato nell'immediatezza dei fatti.
Aderendo alle conclusioni esposte dal consulente tecnico medico-legale, il Tribunale ha invece escluso la ricorrenza dei marcatori di continuità cronologica e fenomenica indispensabili per ricollegare causalmente all'occorso la lesione del tendine del sovraspinoso della spalla destra diagnosticata per la prima volta a settembre 2012, pure annoverata dall'infortunato tra i reliquati permanenti della caduta.
Articolati cinque motivi di impugnazione Parte_1
- denunzia l'erroneo apprezzamento da parte del Tribunale della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, non solo illogica -là ove, contraddittoriamente, qualifica il collegamento causale tra evento e lesione tendinea al tempo stesso come “dubbio” e “incompatibile con il
trauma accusato”-, ma anche parziale nella disamina -non avendo il consulente preso in considerazione la “impotenza assoluta con marcata algia alla spalla dx” riscontrata
3 all'infortunato all'esito della consulenza ortopedica attivata dal Pronto Soccorso
dell'ospedale civico di Palermo, dunque nell'immediatezza dei fatti- e neppure scevra da illazioni –avendo il consulente “adombrato un comportamento fraudolento dell'odierno
appellante”- (pag. 11 dell'appello). Adduce che la “contraddittorietà del percorso logico-
argomentativo, l'assenza di una vera e completa anamnesi, l'errata interpretazione della
documentazione medica prodotta in atti, le insinuazioni e i toni adoperati inficiano la valenza
delle conclusioni cui è giunto il nominato c.t.u. e determinano un grave vizio della sentenza
che tali conclusi ha accolto” (pag. 11 dell'impugnazione);
- censura il vizio di motivazione della sentenza giacché, in “assenza di una reale e analitica
confutazione delle osservazioni critiche da parte del c.t.u.” (pag. 14 dell'appello), il Tribunale
non poteva esimersi dall'esaminare le puntuali e dettagliate critiche mosse all'elaborato del consulente;
- si duole del diniego opposto alla richiesta di rinnovo delle operazioni di consulenza,
necessario in ragione delle evidenziate lacune dell'elaborato peritale recepito dal Tribunale;
- censura la sottostima del pregiudizio dell'integrità psico-fisica conseguito al sinistro e l'omesso ristoro delle spese affrontate per la diagnosi e la cura della lesione tendinea;
- contesta la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, quantificate in proporzione all'importo riconosciuto al danneggiato, piuttosto che a quello domandato ed effettivamente dovuto e, peraltro, parzialmente compensate.
4 Chiede, pertanto, la condanna di Controparte_2
all'integrale ristoro del danno patito, quantificato in € 37.433,20 per la
[...]
componente non patrimoniale ed € 2.747,65 per spese sanitarie.
L'appellato, sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace anche in questo grado di giudizio.
Rilevato preliminarmente che, in assenza di censure delle parti e in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale disciplinato dall'art. 329 comma II c.p.c., si è formato il giudicato interno in ordine all'accertamento nell'an della responsabilità ex art. 2051 del CP_2
, così che l'oggetto dell'indagine demandata alla Corte resta circoscritto alla verifica
[...]
della riconducibilità sotto il profilo eziologico all'evento della lesione al tendine sopraspinoso della spalla destra diagnosticato ad a distanza di qualche mese dal fatto, Parte_1
l'appello è meritevole di sostanziale accoglimento.
Per valutare i rilievi sollevati con l'impugnazione, questa Corte ha disposto nuovo approfondimento tecnico.
All'esito di un meditato riesame della documentazione sanitaria agli atti, il dott. Per_2
ha affermato “la sussistenza di un nesso di causa tra il trauma iniziale e la lesione
[...]
completa del tendine del sopraspinoso, nonché tra quest'ultima ed i postumi ad oggi rilevati”,
la cui incidenza sull'integrità psico-fisica della persona ha stimato in 7 punti percentuali.
Per giungere a tale conclusione, il consulente:
5 - ha enucleato alcuni dati di fatto acclarati in termini di certezza nel corso del giudizio per adoperarli come punto di partenza del successivo approfondimento. Trattasi in particolare:
del trauma alla spalla destra risentito da in conseguenza dell'evento del Parte_1
5.7.2012, segno del coinvolgimento di tale distretto corporeo nella caduta;
della grave sintomatologia dolorosa con impotenza assoluta riscontrata dall'ortopedico chiamato a rendere consulenza dai sanitari del Pronto soccorso lo stesso giorno del sinistro (nei doc.ti n.
4 e 8/a del fascicolo di primo grado di parte attrice è refertata “impotenza funzionale assoluta
a carico della spalla destra”), traccia documentata dell'immediata rilevazione dell'algia e della limitazione funzionale che il trauma aveva determinato;
infine della lesione completa del tendine sovraspinoso evidenziata all'ecografia cui l'infortunato si sottopose il 19.9.2012
(a distanza di due mesi e mezzo dai fatti), con esito confermato dalla risonanza magnetica del
1.10.2012;
- ha poi accuratamente esaminato quanto emerso all'esito della risonanza magnetica del
1.10.2012 e, evidenziato che questa “mostra un tendine completamente rotto, con moncone
tendineo retratto e con fenomeni di degenerazione tendinosica”, ha osservato che una lesione di tal fatta “non può essere definita come acuta, in quanto mancano le componenti edematose
ed emorragiche tipiche della lesione acuta inziale. Tali componenti si ritrovano subito dopo
il trauma per un periodo di tempo che varia da alcuni giorni ad alcune settimane, per poi
essere riassorbite con residuo tessuto fibroso, retrazione tendinea e degenerazione dei due
capi del tendine stesso” Ha, quindi, tratto dalla “mancanza di emorragia ed edema” la
6 conferma che l'evento traumatico responsabile della rottura completa del tendine non poteva,
in termini di certezza, esservi verificato nel mese antecedente l'esecuzione dell'ecografia -il cui referto è sovrapponibile a quello della risonanza magnetica- “dovendosi quindi restringere
il campo di indagine temporale ad un limitato periodo che va dal 5 luglio alla prima metà del
mese di agosto. La retrazione dei margini del tendine e l'iniziale degenerazione artrosica
dello stesso rappresentano ulteriori elementi di giudizio che permettono di spostare ancora
più indietro la possibile datazione dell'evento traumatico, atteso che tali fenomeni sono lenti
nella loro insorgenza e progressione. Così operando, quindi, con una attenta e scrupolosa
interpretazione del dato strumentale a nostra disposizione, è possibile affermare, con alta
probabilità logica e statistica, che il trauma che ha determinato la lesione tendinea è ben
compatibile con la datazione del 05 luglio 2012.”;
- ai fini di una più accurata individuazione dell'evento responsabile della lesione tendinea, ha poi confrontato l'esito della RM del 1.10.2012 con quello di analoga indagine cui l'infortunato si sottopose ad ottobre dell'anno successivo, la quale aveva messo in evidenza la diffusa atrofia del moncone del tendine del sovraspinoso e una lesione subtotale del tendine del sottospinoso. Ha quindi osservato che “tale esame, se confrontato con il precedente
dell'ottobre 2012, mostra la lenta progressione peggiorativa della degenerazione del
moncone tendineo che, unitamente alla sincrona progressione del danno al sottospinoso,
rappresenta ulteriore conferma del nesso causale, atteso che un danno preesistente di vecchia
7 data, non avrebbe mostrato tale variazione alle due risonanza a distanza di un anno di tempo”
(pag. 19 della relazione di c.t.u.)
Il rigore metodologico, la compiutezza degli accertamenti eseguiti, l'accurato studio del dato strumentale e la linearità del ragionamento esposto persuadono della validità delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. le quali deprivano di rilevanza la -peraltro modesta- soluzione di continuo tra fatto e diagnosi che aveva indotto il Tribunale a escludere la ricorrenza dei criteri causali della continuità cronologica e fenomenica. Al riguardo è poi opportuno evidenziare che non implausibili appaiono le spiegazioni offerte dall'appellante, il quale ha affermato di avere, in un primo momento, sottovalutato le lesioni riportate e di essersi rivolto, alla comparsa di più
intensa sintomatologia dolorosa, ad amici e parenti medici che, proprio in ragione del vincolo affettivo, non avevano rilasciato prescrizioni o altre attestazioni del proprio operato,
risolvendosi infine a prenotare gli accertamenti strumentali dalla metà del mese di settembre,
al termine del periodo feriale estivo.
Quanto alla liquidazione del pregiudizio, il consulente tecnico d'ufficio, sottoposto l'infortunato a esame clinico, ha riconosciuto residuato alle lesioni riportate un danno biologico permanente del 7%, e ha stimato la durata dell'inabilità temporanea totale in 40
giorni e quella della inabilità temporanea parziale in complessi 270 giorni, dei quali 90 giorni al 50% e i rimanenti 180 giorni al 25%.
La liquidazione del danno non patrimoniale, alla luce della difficoltà nel tradurre in termini monetari la lesione di interessi per loro natura non connotati da rilevanza economica, impone
8 il ricorso ad una valutazione equitativa (art. 1226 c.c.). La giurisprudenza di legittimità (Cass.
Civ., sez. III, 07/06/2011 n. 12408, Cass. Civ., sez. III, 21/04/2016, n. 8045, Cass. Civ. sez.
III 04/02/2016 n. 2167, Cass. Civ. sez. III, 20.8.2015 n. 16992, Cass. Civ. sez. III 18.11.2014
n. 2447,3 Cass. civ., sez. III, 20/04/2017, n. 9950) ha individuato nelle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano un valido strumento di riferimento -il cui utilizzo condiviso è idoneo ad assicurare, al contempo,
l'uniformità di trattamento nel territorio nazionale- per la quantificazione del danno non patrimoniale da lesioni c.d. macropermanenti (lesioni di entità superiore al 9%) e da lesioni anche di lieve entità quando le stesse non siano conseguenti a sinistro stradale, non trovando applicazione in questi casi l'art. 139 del codice della strada (“i criteri di liquidazione del
danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali,
costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione
analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022,
n.4509, richiamata e ribadita da Cass. civ. sez. III, 21/11/2023, n. 32373).
Per ripetuto insegnamento della Suprema Corte, trattandosi di debito di valore, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale occorre adoperare i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione (Cass. civ., 27/11/2015, n. 24210; Cass. civ., 5/5/2015, n.
19211 Cass. civ., 23/1/2014, n. 1361; Cass. civ., 17/4/2013, n. 9231; Cass. civ., 11/5/2012, n.
7272), sicché allorquando le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale
9 cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (Cass.
civ., 29/9/2015, n. 19211; Cass. civ., 6/3/2014, n. 5254).
Facendo dunque ricorso alle Tabelle nella versione aggiornata alla data odierna, competono ad Parte_1
- tenuto conto dell'incidenza delle lesioni sull'integrità psico-fisica della persona (7%) e all'età (53 anni) del soggetto all'epoca del sinistro, il risarcimento del danno non patrimoniale di carattere permanente, comprensivo della sofferenza morale soggettiva, nella misura di €
13.532,00;
- il danno per l'invalidità temporanea (totale e parziale) pari a € 14.950,00, importo ottenuto assumendo a base l'importo pro die di inabilità assoluta di € 115,00, ritenuto congruo in considerazione delle menomazioni riportate;
- le spese documentate per la diagnosi e la terapia delle lesioni patite per un totale di €
2.747,65, ritenute congrue dal c.t.u., il quale non ha previsto esborsi ulteriori per il futuro.
Le somme sin qui liquidate, talune ai valori monetari attuali (13.532,00 + 14.950,00 =
28.482,00) altre, le spese mediche per € 2.747,65, ai valori monetari dell'epoca degli esborsi,
non comprendono l'ulteriore e diversa componente di danno rappresentata dalla mancata disponibilità della somma dovuta al ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
10 La liquidazione degli interessi procede nel rispetto delle prescrizioni metodologiche impartite dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n. 1712, ovvero con computo eseguito sulla sorte devalutata (per il danno non patrimoniale) alla data del sinistro (luglio
2012) e poi rivalutata (compreso il danno patrimoniale) anno per anno onde fungere da base per il calcolo degli interessi, computati al saggio legale.
Sviluppati i calcoli, la somma dovuta ad ascende a € 36.622,62, di cui € Parte_1
31.850,62 per sorte capitale rivalutata ed € 4.772,00 per interessi, equativamente arrotondati.
Su tale importo, convertendosi con la liquidazione giudiziale il debito di valore in debito di valuta, decorreranno dal dì della sentenza e sino all'effettiva corresponsione ulteriori interessi al saggio legale.
Conclusivamente, in riforma dell'impugnata sentenza, la somma per cui è condanna a carico di deve essere Controparte_2
rideterminata in € 36.622,62, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronunzia sino al dì dell'effettiva corresponsione.
In accordo al canone della soccombenza, le spese di lite, liquidate in favore di Parte_2
n misura prossima ai medi delle tariffe approvate con d.m. n. 147/2022 per le cause
[...]
di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.001, in € 7.200,00 per il giudizio di primo grado e in € 10.104,00 -di cui € 804,00 per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase istruttoria e € 3.400,00 per la fase decisionale- oltre
11 c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di Controparte_2
Definitivamente a carico della società appellata, infine, devono essere poste anche le spese di consulenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia, qui dichiarata, di
Controparte_2
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4269 del 1 ottobre 2019,
appellata da con atto di citazione notificato il 12 maggio 2020 a Parte_1 [...]
ridetermina in € 36.622,62, oltre Controparte_2
interessi dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettivo pagamento, la somma per cui è condanna a carico di Controparte_2
e in favore di Parte_1
conferma quanto al resto l'impugnata sentenza;
condanna alla refusione Controparte_2
in favore dell'appellante delle spese di lite quantificate in € 7.200,00 per il giudizio di primo grado e in € 10.104,00, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio,
maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014;
pone definitivamente a carico della società appellata spese di consulenza.
12 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello, il giorno 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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